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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 23/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 1081/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1081/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Fabio Ungheretti;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. con l'Avv. Fabio Ungheretti;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinc e matrimonio da essi contratto in Livorno (LI) in data 02.08.2003, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, il 27.07.2001 e il 11.12.2004, e che la separazione dei coniugi è Per_1 Per_2 stata on decreto n. c 86/2021 del 02.11.2021 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1560/2021.
Con decreto del 07/04/2025 il Presidente relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 27.03.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 02.08.2003 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del eg onio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n. 200.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Le figlie e , studenti, maggiorenni ed economicamente non Per_1 Per_2 autosufficient ran diversa loro volontà, una settimana con la madre ed una settimana con il padre alternativamente. Attualmente la figlia risiede ad Per_1
Oxford (Regno Unito) per motivi di studio.
2) I coniugi provvederanno autonomamente al mantenimento delle proprie figlie nei giorni in cui ognuno le avrà con sé.
3) Le spese straordinarie per le figlie, documentate e previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Il cane di nome di proprietà della sig.ra rimarrà presso la residenza Per_3 Parte_1 del sig. e la si potrà prenderla li previo congruo preavviso. CP_1 Parte_1
5) Le s erenti all el cane (veterinario e vaccini) saranno a carico dei sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno. CP_1 Parte_1
e a provveduto a pagare alcune cartelle di Equitalia intestate al Parte_1 sig. oltre ad gato altre somme a vario titolo, quest'ultimo si impegna a CP_1 rim e alla stessa la somma complessiva di € 25.000 entro e non oltre il giorno 11.11.2034. 7) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. 8) I sigg. e dichiarano di aver già provveduto a ripartire tra loro i rispettivi CP_1 Parte_1 beni;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1081/2025 promossa da:
, c.f. , con l'Avv. Fabio Ungheretti;
Parte_1 C.F._1
e
, c.f. con l'Avv. Fabio Ungheretti;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.03.2025, e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinc e matrimonio da essi contratto in Livorno (LI) in data 02.08.2003, alle condizioni di cui all'atto introduttivo.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che dalla loro unione sono nate due figlie, il 27.07.2001 e il 11.12.2004, e che la separazione dei coniugi è Per_1 Per_2 stata on decreto n. c 86/2021 del 02.11.2021 nel procedimento iscritto al n. R.G. 1560/2021.
Con decreto del 07/04/2025 il Presidente relatore ha fissato per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 22.05.2025 in trattazione scritta, all'esito della quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 27.03.2025, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Livorno (LI) il 02.08.2003 tra e , trascritto nei registri dello Parte_1 CP_1 stato civile del eg onio dell'Anno 2003 Parte 2 Serie A n. 200.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Le figlie e , studenti, maggiorenni ed economicamente non Per_1 Per_2 autosufficient ran diversa loro volontà, una settimana con la madre ed una settimana con il padre alternativamente. Attualmente la figlia risiede ad Per_1
Oxford (Regno Unito) per motivi di studio.
2) I coniugi provvederanno autonomamente al mantenimento delle proprie figlie nei giorni in cui ognuno le avrà con sé.
3) Le spese straordinarie per le figlie, documentate e previamente concordate, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
4) Il cane di nome di proprietà della sig.ra rimarrà presso la residenza Per_3 Parte_1 del sig. e la si potrà prenderla li previo congruo preavviso. CP_1 Parte_1
5) Le s erenti all el cane (veterinario e vaccini) saranno a carico dei sigg.ri e nella misura del 50% ciascuno. CP_1 Parte_1
e a provveduto a pagare alcune cartelle di Equitalia intestate al Parte_1 sig. oltre ad gato altre somme a vario titolo, quest'ultimo si impegna a CP_1 rim e alla stessa la somma complessiva di € 25.000 entro e non oltre il giorno 11.11.2034. 7) I coniugi rinunciano reciprocamente al mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti. 8) I sigg. e dichiarano di aver già provveduto a ripartire tra loro i rispettivi CP_1 Parte_1 beni;
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Livorno per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 22.05.2025
Il Presidente Relatore
dott. Azzurra Fodra