Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 7283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7283 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.
196/2003 e ss.mm.
Composta da
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Cinzia Vergine
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ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7283/2026 Roma, li, 23/02/2026
- Presidente -
Sent.n.sez.1314/025 CC-22/10/2025
R.G.N. 26647/2025
-Relatore -
SENTENZA
sul ricorso di Di OS RO, nato ad [...] il [...]. avverso l'ordinanza in data 15/07/2025 del Tribunale del riesame di Ancona, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere BA Macri;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 15 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Ancona ha rigettato l'istanza di riesame presentata dal ricorrente avverso l'ordinanza in data 24 giugno 2025 del G.i.p. del Tribunale di Ascoli Piceno che gli ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli art. 99, 81 cpv, 609-bis, 609-ter n. 5 cod. pen., 609-quater, n. 1 e 2, cod. pen. ai danni della figlia minorenne della sua compagna, fatti iniziati quando la ragazza era infraquattordicenne, con la recidiva reiterata, specifica e infra- quinquennale.
2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione per contraddittorietà della motivazione nella parte in cui non riconosce che la persona offesa al momento della denuncia dei suoi abusi era a conoscenza che suo padre aveva abusato di sua sorella uterina (primo motivo) e nella parte in cui sostiene che il contegno rispettoso degli ordini dell'Autorità giudiziaria da parte sua fosse anteriore alla conoscenza dei fatti per cui era indagato (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 61c66a81e7975e7a- Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43eabdb797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
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1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Il primo motivo di ricorso attiene ai gravi indizi di colpevolezza di cui si denuncia il travisamento. Secondo il ricorrente, la minore lo avrebbe falsamente accusato di una condotta del tutto sovrapponibile a quella che suo padre aveva tenuto nei confronti della sorella uterina, suggestionata dai racconti sentiti in famiglia e desiderosa di attirare l'attenzione della madre e della sorella. La censura non si confronta con l'ampia e solida motivazione del Tribunale del riesame che ha ritenuto pienamente credibile la vittima, la quale aveva reso un racconto coerente, logico e particolareggiato, riscontrato dalla madre, dalla sorella e dall'amica, e ha invece ritenuto non credibile il ricorrente, perché il rappresentato clima familiare sereno era stato sconfessato dalla relazione di servizio dei Carabinieri e dagli accertamenti del Tribunale per i minorenni, mentre le dichiarazioni degli informatori a discarico erano irrilevanti, perché risalenti nel tempo. Il secondo motivo inerisce alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura custodiale in carcere. Secondo il ricorrente, il Tribunale del riesame aveva travisato il dato del corretto comportamento tenuto nei confronti della persona offesa dopo che era stato allontanato da casa ritenendo che in quel momento non gli erano note le accuse per violenza sessuale. Ancora una volta, la censura non si confronta con l'accurata ed esaustiva motivazione che ha negato l'idoneità degli argomenti difensivi a superare la doppia presunzione della sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia cautelare in carcere alla luce della gravità del fatto, degli allarmanti precedenti penali in materia sessuale, per atti persecutori e lesioni nonché per armi, della mancanza di consapevolezza del disvalore degli agiti, della dimostrata incapacità di autocontrollarsi, dei tentativi insistiti di ritornare a casa dalla compagna. In tale contesto, non è significativo accertare l'eventuale corretto comportamento tenuto dopo l'uscita di casa, perché gli elementi evidenziati hanno un peso preponderante nell'economia della decisione. In definitiva, entrambi i motivi si risolvono nella contestazione di un singolo aspetto della motivazione, rispettivamente in tema di gravità indiziaria e di sussistenza del pericolo cautelare, senza alcun concreto confronto con il complesso del ragionamento giustificativo del giudice di merito, che è, a differenza di quanto denunciato, perfettamente conforme ai canoni di legge in punto di valutazione sia dei gravi indizi di colpevolezza sia del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie sia dell'adeguatezza della misura di massimo rigore, nonché del tutto privo di manifeste aporie logiche. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a-Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43ebdb797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc6685cec17db4
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Così deciso, il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensore BA Macri
Il Presidente AS AN
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art 52 D. Lgs. 196/03, in quanto imposto dalla legge
Firmato Da: GASTONE ANDREAZZA Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Serial: 61c66a81e7975e7a-Firmato Da: LUANA MARIANI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 524a6d43ebdb797 Firmato Da: UBALDA MACRI Emesso Da: ST QUALIFIED CA 1 Seriale: 63bc8685cc17db4