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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/03/2025, n. 3969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3969 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57964/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 57964/2022 promossa da:
(P.I. ), nella persona del r.l.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO CELESTE n. 48/2013, ed elettivamente domiciliata in Cariati, alla Via S.S. 108 TER, snc., presso lo studio del nominato procuratore,
OPPONENTE
Contro
(P.I. , in persona del suo r.l.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. ALESSANDRO PUCCI, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 114/B, presso lo studio del nominato procuratore,
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Fatto e diritto. ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di questo Tribunale, del CP_1
decreto n. 37676/2022, con cui è stato ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma di €12.994,55 oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, quale corrispettivo portato da sedici fatture rimaste insolute ed emesse a fronte della somministrazione di energia elettrica e servizi correlati.
La destinataria dell'ingiunzione ha quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c., formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
L'odierna parte opponente ha infatti eccepito che il Tribunale di Roma fosse territorialmente incompetente;
che la competenza dovesse radicarsi presso il Tribunale di Castrovillari, in quanto la società opponente ha sede legale a Cariati;
che non sussistessero i presupposti per l'applicazione del foro dell'attore ai sensi dell'art. 18 c.p.c.; che l'art. 19 c.p.c. impone il foro della sede legale della persona giuridica o, in alternativa, del luogo in cui questa ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio;
che il foro facoltativo di cui all'art. 20
c.p.c. non fosse applicabile, poiché l'obbligazione dedotta in giudizio non era certa, liquida ed esigibile;
che, in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza, la competenza dovesse essere individuata nel domicilio del debitore;
che i contratti posti a fondamento della domanda erano stati sottoscritti a Cariati, determinando la competenza del Tribunale di Castrovillari;
che il luogo dell'adempimento dell'obbligazione non potesse essere individuato nel domicilio del creditore, in quanto l'obbligazione pecuniaria in questione non aveva i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per la sua qualificazione come
“obbligazione portabile”;
pagina 2 di 8 che, conseguentemente, la competenza territoriale dovesse essere attribuita al
Tribunale di Castrovillari.
Nel merito parte opponente ha dedotto l'inesistenza dei contratti di somministrazione per la fornitura di energia elettrica, evidenziando che la parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sull'esistenza di due contratti relativi a diciassette punti di prelievo, senza tuttavia produrre i relativi documenti contrattuali, limitandosi ad allegare meri moduli di adesione e richieste di energizzazione, che vengono impugnati e contestati.
La ha dedotto che la parte opposta aveva l'onere di provare Parte_1
l'esistenza del proprio credito con documenti idonei, non potendo fondare la propria pretesa esclusivamente su fatture e sull'estratto delle scritture contabili, trattandosi di documentazione unilaterale, non utilizzabile quale fonte di prova nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso la pretesa creditoria dell'opposta è sproporzione della pretesa creditoria, in quanto le fatture azionate con l'opposto monitorio, risultano emesse sulla base di una contabilizzazione di consumi sproporzionati, determinata dall'ente distributore in presenza di evidenti anomalie e malfunzionamenti dei contatori;
che le fatture azionate basandosi su consumi stimati e non effettivamente rilevati non forniscono prova certa né dell'effettività dei consumi.
Parte opposta si è tempestivamente costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria e concludendo per il rigetto dell'opposizione o comunque per la condanna della opponente al pagamento del dovuto.
In particolare, l'opposta deduceva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente è infondata, poiché in assenza di pattuizioni contrarie, trova applicazione il forum destinatae solutionis, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., come confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.
17989/2016);
pagina 3 di 8 che nella specie il proprio credito è determinabile ex ante sulla base di criteri oggettivi, essendo il corrispettivo calcolato in base a tariffe predeterminate e consumi effettivi;
che le fatture emesse riportano espressamente il costo unitario dell'energia elettrica per KWh, rendendo il calcolo matematicamente verificabile.
Nel merito ha esposto di aver prodotto i moduli di adesione sottoscritti CP_1
dall'opponente, conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex 1342 c.c idonei per valutare la congruità degli importi richiesti e la corrispondenza dei prezzi applicati alla componente energia elettrica con quelli pattuiti (cfr. docc. 1 e 2); che le fatture azionate sono state emesse sulla base di consumi “reali” come comunicati dal distributore, come si evince, dai dettagli delle medesime fatture (doc.
6);
che i consumi “reali” rilevati dal distributore sono stati recapitati all'opponente unitamente alle fatture medesime, i quali contengono, in maniera esplicita, anche le voci della spesa per la quota energia con i relativi conguagli, la spesa per il trasporto, per la gestione del contatore e per gli oneri di sistema, che sono state addebitate all'opponente, come previsto dalla regolamentazione di settore;
che la società opponente si è limitata a contestare l'irregolarità della fatturazione del servizio di energia elettrica e gas, senza dimostrare la dipendenza dei consumi eccessivi da fattori esterni al suo controllo e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare alterazioni del misuratore o aumenti anomali dei consumi;
che in assenza di contestazioni specifiche, i consumi riportati nelle fatture devono essere considerati validi e imputabili al cliente;
che i consumi della non sono mai stati contestati durante l'intero Parte_1
rapporto, nonostante le diffide ricevute.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita mediante pagina 4 di 8 produzioni documentali delle parti, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Ord. n.
39028 del 09/12/2021), che afferma come, in materia di obbligazioni pecuniarie, la liquidità dell'obbligazione sussista solo quando il titolo ne determina l'ammontare o ne indica i criteri di calcolo in modo oggettivo e senza margini di discrezionalità, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis e della mora ex re; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al
“quantum”; rilevato che nella fattispecie l'entità dell'obbligazione pecuniaria appare perfettamente determinabile sulla base del raffronto tra i consumi e le tariffe esattamente predeterminate in contratto in base a fasce d'orario, senza alcun margine di discrezionalità, per cui l'obbligazione di pagamento del corrispettivo deve nel caso in esame esser qualificata correttamente come portabile.
Nel merito il credito risulta provato nella misura già oggetto di ingiunzione.
La sussistenza del rapporto di somministrazione tra le parti non è stata specificamente contestata dalla società opponente ai sensi dell'art. 115 c.c. ed è inoltre provata dalla produzione dei contratti di somministrazione allegati dalla società opposta
(documenti n. 1 e 2 opposta).
In relazione alla prova dell'entità delle prestazioni rese da parte del somministrante nel corso del rapporto, in linea generale, giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di pagina 5 di 8 fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce quindi di per sé, nel giudizio a cognizione piena, prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto di credito.
Per quanto riguarda poi, più specificamente, la dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese durante la vigenza del contratto in esame, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13605/2019 e 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica, occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui al punto A), che ricorre nel caso di specie, si deve in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”;
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
pagina 6 di 8 A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Inoltre, a fronte di prestazioni del somministrante rilevate mediante sistemi automatizzati (come anche avvenuto nella specie), le risultanze di questi ultimi, in quanto trasfuse in documenti rappresentativi delle stesse e non contestate in modo tempestivo, serio e circostanziato (cfr. Cass. 8998/2001 e Cass. 2117/2011) costituiscono prova idonea delle prestazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c..
Facendo applicazione delle affermazioni di principio che precedono, nel caso in esame la mancata prospettazione, da parte dell'opponente, di un malfunzionamento del misuratore istallato presso le diverse utenze, l'assenza di contestazioni circostanziate in merito ai consumi riportati nelle fatture prodotte sin dalla fase monitoria dalla parte opposta (la cui corrispondenza ai dati registrati dalla società terza distributrice dell'energia elettrica è stata allegata da parte opposta e non contestata dall'opponente), la mancanza di prova dell'imputabilità di tali consumi a soggetti terzi (le cui condotte siano incolpevolmente sfuggite al titolare dell'utenza), nonché le risultanze dell'estratto autentico notarile prodotto anch'esso fin dalla fase monitoria, costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere adeguatamente provato pagina 7 di 8 il credito nella stessa misura già indicata nel decreto ingiuntivo opposto e quindi in €
12.994,55, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data delle singole scadenze indicate nelle fatture e sui rispettivi importi.
È infatti anche privo di rilievo quanto eccepito dall'opponente in relazione al fatto che le fatture siano state emesse a fronte di consumi stimati (Cfr. documento n. 6 opposta).
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 37676/2022, già dichiarato esecutivo in corso di causa, deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (37676/2022, di questo Tribunale), già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2.Condanna al rimborso, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €4.237,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre
CPA e IVA come per legge.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 57964/2022 promossa da:
(P.I. ), nella persona del r.l.p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. LEONARDO CELESTE n. 48/2013, ed elettivamente domiciliata in Cariati, alla Via S.S. 108 TER, snc., presso lo studio del nominato procuratore,
OPPONENTE
Contro
(P.I. , in persona del suo r.l.p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2
dall'Avv. ALESSANDRO PUCCI, ed elettivamente domiciliata in Roma, Viale
Giuseppe Mazzini n. 114/B, presso lo studio del nominato procuratore,
OPPOSTA
CONCLUSIONI Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 Fatto e diritto. ha chiesto ed ottenuto l'emissione, da parte di questo Tribunale, del CP_1
decreto n. 37676/2022, con cui è stato ingiunto a il Parte_1 pagamento della somma di €12.994,55 oltre interessi come da domanda e spese della fase monitoria, quale corrispettivo portato da sedici fatture rimaste insolute ed emesse a fronte della somministrazione di energia elettrica e servizi correlati.
La destinataria dell'ingiunzione ha quindi proposto opposizione ai sensi dell'art. 645
c.p.c., formulando conclusioni conformi a quelle sopra trascritte.
L'odierna parte opponente ha infatti eccepito che il Tribunale di Roma fosse territorialmente incompetente;
che la competenza dovesse radicarsi presso il Tribunale di Castrovillari, in quanto la società opponente ha sede legale a Cariati;
che non sussistessero i presupposti per l'applicazione del foro dell'attore ai sensi dell'art. 18 c.p.c.; che l'art. 19 c.p.c. impone il foro della sede legale della persona giuridica o, in alternativa, del luogo in cui questa ha uno stabilimento con un rappresentante autorizzato a stare in giudizio;
che il foro facoltativo di cui all'art. 20
c.p.c. non fosse applicabile, poiché l'obbligazione dedotta in giudizio non era certa, liquida ed esigibile;
che, in base ai principi sanciti dalla giurisprudenza, la competenza dovesse essere individuata nel domicilio del debitore;
che i contratti posti a fondamento della domanda erano stati sottoscritti a Cariati, determinando la competenza del Tribunale di Castrovillari;
che il luogo dell'adempimento dell'obbligazione non potesse essere individuato nel domicilio del creditore, in quanto l'obbligazione pecuniaria in questione non aveva i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti per la sua qualificazione come
“obbligazione portabile”;
pagina 2 di 8 che, conseguentemente, la competenza territoriale dovesse essere attribuita al
Tribunale di Castrovillari.
Nel merito parte opponente ha dedotto l'inesistenza dei contratti di somministrazione per la fornitura di energia elettrica, evidenziando che la parte opposta ha fondato la propria pretesa creditoria sull'esistenza di due contratti relativi a diciassette punti di prelievo, senza tuttavia produrre i relativi documenti contrattuali, limitandosi ad allegare meri moduli di adesione e richieste di energizzazione, che vengono impugnati e contestati.
La ha dedotto che la parte opposta aveva l'onere di provare Parte_1
l'esistenza del proprio credito con documenti idonei, non potendo fondare la propria pretesa esclusivamente su fatture e sull'estratto delle scritture contabili, trattandosi di documentazione unilaterale, non utilizzabile quale fonte di prova nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo;
che, in ogni caso la pretesa creditoria dell'opposta è sproporzione della pretesa creditoria, in quanto le fatture azionate con l'opposto monitorio, risultano emesse sulla base di una contabilizzazione di consumi sproporzionati, determinata dall'ente distributore in presenza di evidenti anomalie e malfunzionamenti dei contatori;
che le fatture azionate basandosi su consumi stimati e non effettivamente rilevati non forniscono prova certa né dell'effettività dei consumi.
Parte opposta si è tempestivamente costituita in giudizio, ribadendo la fondatezza della propria pretesa creditoria e concludendo per il rigetto dell'opposizione o comunque per la condanna della opponente al pagamento del dovuto.
In particolare, l'opposta deduceva che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla parte opponente è infondata, poiché in assenza di pattuizioni contrarie, trova applicazione il forum destinatae solutionis, ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c., come confermato dalle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n.
17989/2016);
pagina 3 di 8 che nella specie il proprio credito è determinabile ex ante sulla base di criteri oggettivi, essendo il corrispettivo calcolato in base a tariffe predeterminate e consumi effettivi;
che le fatture emesse riportano espressamente il costo unitario dell'energia elettrica per KWh, rendendo il calcolo matematicamente verificabile.
Nel merito ha esposto di aver prodotto i moduli di adesione sottoscritti CP_1
dall'opponente, conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari ex 1342 c.c idonei per valutare la congruità degli importi richiesti e la corrispondenza dei prezzi applicati alla componente energia elettrica con quelli pattuiti (cfr. docc. 1 e 2); che le fatture azionate sono state emesse sulla base di consumi “reali” come comunicati dal distributore, come si evince, dai dettagli delle medesime fatture (doc.
6);
che i consumi “reali” rilevati dal distributore sono stati recapitati all'opponente unitamente alle fatture medesime, i quali contengono, in maniera esplicita, anche le voci della spesa per la quota energia con i relativi conguagli, la spesa per il trasporto, per la gestione del contatore e per gli oneri di sistema, che sono state addebitate all'opponente, come previsto dalla regolamentazione di settore;
che la società opponente si è limitata a contestare l'irregolarità della fatturazione del servizio di energia elettrica e gas, senza dimostrare la dipendenza dei consumi eccessivi da fattori esterni al suo controllo e di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare alterazioni del misuratore o aumenti anomali dei consumi;
che in assenza di contestazioni specifiche, i consumi riportati nelle fatture devono essere considerati validi e imputabili al cliente;
che i consumi della non sono mai stati contestati durante l'intero Parte_1
rapporto, nonostante le diffide ricevute.
Accolta l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, assegnati i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita mediante pagina 4 di 8 produzioni documentali delle parti, è stata quindi assunta in decisione sulla base delle conclusioni sopra trascritte, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si ribadisce l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza sollevata dalla società opponente, in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Ord. n.
39028 del 09/12/2021), che afferma come, in materia di obbligazioni pecuniarie, la liquidità dell'obbligazione sussista solo quando il titolo ne determina l'ammontare o ne indica i criteri di calcolo in modo oggettivo e senza margini di discrezionalità, ai fini della determinazione del forum destinatae solutionis e della mora ex re; i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4, c.p.c. e ricorrono quando non è necessario ulteriore titolo negoziale o giudiziale, in quanto il titolo indica il criterio per determinare il compenso, a nulla rilevando le eventuali contestazioni riferite all'”an” e al
“quantum”; rilevato che nella fattispecie l'entità dell'obbligazione pecuniaria appare perfettamente determinabile sulla base del raffronto tra i consumi e le tariffe esattamente predeterminate in contratto in base a fasce d'orario, senza alcun margine di discrezionalità, per cui l'obbligazione di pagamento del corrispettivo deve nel caso in esame esser qualificata correttamente come portabile.
Nel merito il credito risulta provato nella misura già oggetto di ingiunzione.
La sussistenza del rapporto di somministrazione tra le parti non è stata specificamente contestata dalla società opponente ai sensi dell'art. 115 c.c. ed è inoltre provata dalla produzione dei contratti di somministrazione allegati dalla società opposta
(documenti n. 1 e 2 opposta).
In relazione alla prova dell'entità delle prestazioni rese da parte del somministrante nel corso del rapporto, in linea generale, giova ricordare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, è un atto giuridico a contenuto partecipativo che consiste nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di pagina 5 di 8 fatti concernenti un rapporto già costituito. Quando tale rapporto sia contestato fra le parti, la fattura non costituisce quindi di per sé, nel giudizio a cognizione piena, prova sufficiente dei fatti costitutivi del diritto di credito.
Per quanto riguarda poi, più specificamente, la dimostrazione dell'entità delle prestazioni rese durante la vigenza del contratto in esame, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 13605/2019 e 297/2020), in tema di riparto dell'onere della prova in materia di somministrazione di energia elettrica, occorre innanzitutto distinguere fra tre ipotesi:
A) quella in cui si esclude una manomissione del contatore, ma i consumi registrati vengono contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti il consumo di energia;
B) quella in cui il contatore risulta manomesso, ma la alterazione dell'apparecchio è avvenuta ad opera di terzi all'insaputa dell'utente;
C) quella, infine, in cui la alterazione dell'apparecchio-contatore è riferibile a condotta illecita dolosa dell'utente.
Nell'ipotesi di cui al punto A), che ricorre nel caso di specie, si deve in particolare considerare:
- che “Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione”;
- che tuttavia “le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze”.
Partendo da queste premesse ed applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'onere probatorio, nell'ipotesi in esame, va quindi regolata come segue.
pagina 6 di 8 A fronte della pretesa creditoria fondata sulle risultanze del contatore, l'utente è onerato di contestare il malfunzionamento dello strumento in questione – richiedendone la verifica – e di dimostrare l'entità dei consumi effettuati nel periodo
(avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato in precedenti bollette e corrispondente agli ordinari impieghi di energia).
Incombe, invece, sul gestore l'onere di provare che lo strumento di misurazione è regolarmente funzionante.
In quest'ultimo caso, l'utente è a sua volta tenuto a dimostrare che l'eccessività dei consumi è imputabile a terzi e, altresì, che l'impiego abusivo non è stato agevolato da sue condotte negligenti nell'adozione di misure di controllo idonee ad impedire altrui condotte illecite.
Inoltre, a fronte di prestazioni del somministrante rilevate mediante sistemi automatizzati (come anche avvenuto nella specie), le risultanze di questi ultimi, in quanto trasfuse in documenti rappresentativi delle stesse e non contestate in modo tempestivo, serio e circostanziato (cfr. Cass. 8998/2001 e Cass. 2117/2011) costituiscono prova idonea delle prestazioni rese ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2712 c.c..
Facendo applicazione delle affermazioni di principio che precedono, nel caso in esame la mancata prospettazione, da parte dell'opponente, di un malfunzionamento del misuratore istallato presso le diverse utenze, l'assenza di contestazioni circostanziate in merito ai consumi riportati nelle fatture prodotte sin dalla fase monitoria dalla parte opposta (la cui corrispondenza ai dati registrati dalla società terza distributrice dell'energia elettrica è stata allegata da parte opposta e non contestata dall'opponente), la mancanza di prova dell'imputabilità di tali consumi a soggetti terzi (le cui condotte siano incolpevolmente sfuggite al titolare dell'utenza), nonché le risultanze dell'estratto autentico notarile prodotto anch'esso fin dalla fase monitoria, costituiscono tutti elementi che inducono a ritenere adeguatamente provato pagina 7 di 8 il credito nella stessa misura già indicata nel decreto ingiuntivo opposto e quindi in €
12.994,55, oltre interessi nella misura di cui al d.lgs. 231/2002 dalla data delle singole scadenze indicate nelle fatture e sui rispettivi importi.
È infatti anche privo di rilievo quanto eccepito dall'opponente in relazione al fatto che le fatture siano state emesse a fronte di consumi stimati (Cfr. documento n. 6 opposta).
Pertanto, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo n. 37676/2022, già dichiarato esecutivo in corso di causa, deve essere confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1.Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto (37676/2022, di questo Tribunale), già dichiarato esecutivo in corso di causa;
2.Condanna al rimborso, in favore di Parte_1 CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in €4.237,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15% e oltre
CPA e IVA come per legge.
Roma, 14 marzo 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 8 di 8