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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 24/08/2025, n. 712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 712 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2519/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2519/2024 promossa da:
AZ. C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BENASSI STEFANIA e dell'avv. GARIMBERTI BEATRICE;
elettivamente domiciliato in via Pier Carlo Cadoppi, n. 6 42124 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. BENASSI STEFANIA ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERRARI NICOLETTA elettivamente domiciliato in GALL.MORTARA, 2 MANTOVA presso il difensore avv. FERRARI NICOLETTA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L (d'ora in avanti ) ha introdotto il Parte_2 Parte_2 presente giudizio di merito a seguito di opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 173/2024 R.G.E. del Tribunale di Reggio Emilia, radicatasi con la notifica di pignoramento presso terzi intimato dalla a . Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 7 Parte attrice ha premesso 1) che la aveva notificato nei confronti dell' Controparte_1 Parte_2 dapprima atto di precetto per la somma di € 9.098,44, in forza del lodo arbitrale pronunciato il
15/9/2023 quale quota parte del compenso del Collegio degli arbitri e in seguito atto di pignoramento presso terzi;
2) di essersi opposta all'esecuzione eccependo in compensazione i controcrediti vantati nei confronti del creditore procedente, altresì chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, istanza rigettata dal G.E.
Nel presente giudizio, parte attrice ha eccepito l'invalidità della procura alle liti allegata all'atto di precetto per essere, tale procura, stata rilasciata dalla al difensore in data 2-10/1/2023 Controparte_1 nell'ambito del procedimento arbitrale sopra indicato;
l'opponente ha inoltre eccepito in compensazione diversi controcrediti, allegando nello specifico che: a) per i conferimenti relativi agli anni 2019 e 2020, l'opposta aveva omesso di versare l'importo di € 42.781,73, portato dalle fatture n. 8 del 15/5/2019, n. 20 del 18/11/2019, n. 3 del 20/1/2020, n. 10 del 29/4/2020, n. 11 del 29/04/2020 e n.
22 del 28/09/2020; b) che la aveva altresì omesso di versare l'importo di € 22.516,69, Controparte_1 portato dalla fattura n.10 del 23/5/2022, per conguaglio conferimento anno 2019 imputato al Bilancio
2020; c) che l'opposta aveva trattenuto illegittimamente gli importi di € 117,88 per interessi anni 2017-
2018 (fattura n. 16 del 7/2/2019), € 189,07 per interessi anni 2018-2019 (fattura n. 98 del 30/9/2019), €
94,87 per contribuzione aggiuntiva 2017-2019 del Consorzio AN IA (fattura n. 105 del
9/10/2019) nonché € 146,40 per analisi straordinarie commissionate al AB AZ (fattura 14 del 31/1/2020).
Sulla scorta di quanto dedotto ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e l'infondatezza della procedura esecutiva, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 57.572,99, quale differenza tra l'importo azionato in via esecutiva e il maggior credito vantato dall'opponente.
Si è costituita , eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Reggio Controparte_1
Emilia in favore del Collegio arbitrale ovvero del Tribunale di Brescia Sezione specializzata in materia di impresa.
Nel merito parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in sede di esecuzione fondata su titolo giudiziale coperto da giudicato, essendo l'asserito controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo stesso.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Va in questa sede dato atto che, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie assunta il pagina 2 di 7 29/4/2025, questo Giudice, in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di decisione al 19/6/2025.
La difesa di parte attrice in data 17/6/2025 ha depositato un'istanza di rinvio dell'udienza perché
“impegnata in altra udienza avanti il Tribunale di Treviso … fissata precedentemente”.
Osservato che in sede di discussione si è opposta al rinvio e osservato altresì che Controparte_1
l'istanza presentata risultava non documentata, in quanto non corredata da alcuna documentazione relativa al processo richiamato dalla difesa dell'opponente, il Giudice ha invitato il convenuto alla precisazione delle conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione.
Successivamente, in data 24/6/2025, l'opponente ha depositato “istanza di rimessione in termini” per
“potere precisare le conclusioni nell'interesse della lamentando la Parte_2 violazione del “diritto al contraddittorio tra le parti” e solo in tale sede ha prodotto un decreto emesso dal Tribunale di Treviso in data 19/12/2024 di fissazione di udienza al 19/6/2025.
Nemmeno tale istanza merita accoglimento poiché in disparte che, dal suddetto decreto non si evince chi fossero le parti e i difensori delle stesse, per costante giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi, in tema di istanza di differimento dell'udienza per concomitanti impegni professionali occorre l'immediata prospettazione della contemporaneità degli impegni professionali non appena l'avvocato ne venga a conoscenza, l'indicazione specifica delle ragioni dell'essenzialità della sua presenza nel diverso procedimento, l'assenza di altro codifensore (Cass. pen. S.U. 25/6/2009 n. 29529,
Cass. pen. sez. III, 22/11/2016, n. 23764).
Nel caso in esame il decreto del Tribunale di Treviso risulta essere stato emesso nel mese di dicembre
2024; tuttavia nonostante l'ordinanza di questo Giudice sia stata pronunciata il 29/4/2025 e in pari data comunicata alle parti, la difesa dell'opponente ha atteso sino al 17/6/2025 – due giorni antecedenti l'udienza – per presentare l'istanza di rinvio, peraltro, come sopra detto, non documentata.
Si osserva altresì che, parte opponente nel presente giudizio risulta essere difesa “congiuntamente ed anche disgiuntamente” dagli avv.ti Benassi e Garimberti.
Occorre quindi rammentare che “l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza” (Cass. n. 1793/2021; Cass., S.U. n. 4773/2012).
Nel caso concreto, la difesa dell'opponente non ha fatto alcun riferimento all'impossibilità di farsi pagina 3 di 7 sostituire mediante delega conferita ad un diverso collega.
Inoltre, il richiamo effettuato dalla Suprema Cassazione all'art. 14, comma 2, della Legge n. 247/2012 non è poi evidentemente circoscritto al solo codifensore (per il quale la delega non sarebbe neppure necessaria), ma è genericamente riferito a qualsiasi avvocato dello stesso o di altro studio professionale.
In mancanza della enunciazione delle ragioni per le quali gli avv.ti Benassi e Garimberti non hanno potuto delegare un altro collega per l'udienza del 19/6/2025, le istanze di rinvio e di rimessione in termini non possono ritenersi giustificate da legittimo impedimento, con conseguente rigetto delle medesime.
Ciò posto, attesa la mancata comparizione di parte attrice all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. devono, per la medesima, intendersi precisate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, atteso che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni (ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico), vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 30/9/2013, n. 22360).
Tanto chiarito, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Collegio arbitrale o del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa. Si osserva infatti, per un verso, che la procedura esecutiva di cui si discorre è stata azionata in forza di un titolo esecutivo costituito da un lodo arbitrale, divenuto esecutivo in assenza di impugnazione, unicamente per il recupero coattivo delle spese processuali liquidate all'esito del procedimento arbitrale nella quota parte spettante all' - e da questa non corrisposte per cui anticipate da Parte_2
in forza del vincolo di solidarietà -, esulando pertanto la presente fattispecie da ipotesi Controparte_1 di controversie insorte tra soci e società o relative alla validità delle deliberazioni o “tra
Amministratori, Liquidatori o Sindaci”, devolute in arbitri secondo quanto previsto dall'art. 45 dello
Statuto della (doc. 7 parte opposta); per altro verso nei procedimenti di opposizione Controparte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi disciplinati dagli artt. 615 c.p.c. e ss. il criterio di competenza territoriale è individuato, in forza dell'art. 27 c.p.c., nel luogo ove si svolge l'esecuzione, trattandosi di foro inderogabile, in forza dell'espresso disposto dell'art. 28 (Cass. civ., Sez. III, 15/10/1990, n. 10083).
Ciò chiarito si passa ad esaminare il merito della controversia.
E' innanzitutto circostanza pacifica e documentale che il lodo arbitrale pronunciato in data 15/9/2023
(doc. 2 parte convenuta), divenuto esecutivo in assenza di impugnazione, ha liquidato il compenso dovuto al Collegio arbitrale in € 15.000,00 oltre accessori di legge e oltre a € 320,00 per rimborso dell'imposta di bollo sugli atti del procedimento arbitrale, ponendo l'onere di pagamento a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, fermo restando fra le parti, il vincolo della solidarietà pagina 4 di 7 nei confronti degli arbitri. E' altresì incontestato che , corrisposta la propria quota Controparte_1 parte, ha integralmente anticipato gli importi di spettanza dell' , per la restituzione dei Parte_2 quali è stata incardinata la procedura esecutiva che ci occupa.
Tanto premesso, va respinto il motivo di opposizione attinente alla spendita, in sede di precetto, della procura rilasciata per il giudizio arbitrale. In questo senso, come già condivisibilmente rilevato in sede di reclamo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di sospensione, l'assunto difensivo non ha pregio, poiché la parificazione della procura rilasciata per il giudizio arbitrale rituale a quella conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione “deve farsi discendere dal generale principio, ricavabile dal Titolo VIII, Libro IV, C.p.c., di equiparazione – salve espresse eccezioni, che nella specie non si rilevano – delle facoltà concesse alle parti nel – e dal – giudizio arbitrale rispetto al giudizio ordinario”
(Tribunale di Reggio Emilia, ord. 20/11/2024). In particolare, qualora si seguisse la tesi dell'opponente, sarebbe frustrata la prescrizione di cui all'art. 824 bis c.p.c., che equipara gli effetti del lodo a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria venendo a individuarsi nell'ordinamento una discriminazione verso il procedimento arbitrale o, meglio, verso la sua possibilità di dispiegare gli stessi effetti del procedimento civile.
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che “la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (Cass. n. 26296/2007).
Va altresì respinta l'eccezione di mancanza di titolo esecutivo fondante l'azione esecutiva promossa da
, non essendo condivisibile la tesi dell'opponente in forza della quale il lodo arbitrale Controparte_1 dovrebbe essere ritenuto, nella parte in cui dispone degli oneri processuali, un titolo esecutivo esclusivamente a favore degli arbitri, e non della parte che abbia anticipato le spese, venendo altrimenti frustrato l'intento normativo di parificazione del lodo alla sentenza, oltreché il principio di cui all'art. 2909 c.c. circa l'efficacia della cosa giudicata.
Passando ora ad esaminare l'eccezione di compensazione, deve osservarsi innanzitutto che, come dedotto dall'opposta, l'importo di € 42.781,73, dovuto, nella prospettazione dell' per i Parte_2 conferimenti 2019 e 2020, è stato già oggetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente pagina 5 di 7 nel procedimento arbitrale, concluso con il lodo del 15/9/2023, ormai definitivo. E' pertanto inammissibile l'eccezione di compensazione avente ad oggetto detto importo.
Per quanto riguarda gli ulteriori asseriti controcrediti, deve qui osservarsi, come peraltro già evidenziato in fase cautelare sia dal G.E. che dal Collegio investito del reclamo proposto dall'opponente, che trattandosi di opposizione all'esecuzione fondata su lodo definitivo - titolo di efficacia analoga al titolo di formazione giudiziale - e considerato che i vantati controcrediti in esame sono sorti ben prima del deposito, in data 10/1/2023, dell'istanza di nomina di arbitri, i presupposti della pretesa compensazione si sono certamente verificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del procedimento arbitrale e, di conseguenza, la compensazione stessa avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere nel procedimento all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo (ex multis Cass. ord. n.
31130/2023; ord. n. 3277/2015; sent. n. 9912/2007; sent. n. 2822/1999).
Anche sotto tale profilo, la spiegata eccezione di compensazione è dunque inammissibile.
In conclusione, i motivi di opposizione sono infondati con conseguente rigetto delle domande svolte dall' ivi inclusa la domanda riconvenzionale e con assorbimento di ogni ulteriore Parte_2 questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi della fase istruttoria, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, in forza del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 applicabile ratione temporis.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dall'esame degli atti processuali, dal contenuto delle domande dell'opponente, dal comportamento processuale comunque tenuto dal medesimo non si ravvisano infatti gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo al soccombente, non potendo affermarsi che il diritto di agire in giudizio abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va, infatti, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (tra le tante
Cass. Sez. 1 – sent. n. 3464 del 9/2/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge integralmente le domande proposte da Parte_2 pagina 6 di 7 S.s.
2. Condanna a rimborsare a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
[...] se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 24 agosto 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2519/2024 promossa da:
AZ. C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. BENASSI STEFANIA e dell'avv. GARIMBERTI BEATRICE;
elettivamente domiciliato in via Pier Carlo Cadoppi, n. 6 42124 REGGIO EMILIA ITALIA presso il difensore avv. BENASSI STEFANIA ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. FERRARI NICOLETTA elettivamente domiciliato in GALL.MORTARA, 2 MANTOVA presso il difensore avv. FERRARI NICOLETTA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L (d'ora in avanti ) ha introdotto il Parte_2 Parte_2 presente giudizio di merito a seguito di opposizione spiegata nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 173/2024 R.G.E. del Tribunale di Reggio Emilia, radicatasi con la notifica di pignoramento presso terzi intimato dalla a . Controparte_1 Controparte_2
pagina 1 di 7 Parte attrice ha premesso 1) che la aveva notificato nei confronti dell' Controparte_1 Parte_2 dapprima atto di precetto per la somma di € 9.098,44, in forza del lodo arbitrale pronunciato il
15/9/2023 quale quota parte del compenso del Collegio degli arbitri e in seguito atto di pignoramento presso terzi;
2) di essersi opposta all'esecuzione eccependo in compensazione i controcrediti vantati nei confronti del creditore procedente, altresì chiedendo la sospensione della procedura esecutiva, istanza rigettata dal G.E.
Nel presente giudizio, parte attrice ha eccepito l'invalidità della procura alle liti allegata all'atto di precetto per essere, tale procura, stata rilasciata dalla al difensore in data 2-10/1/2023 Controparte_1 nell'ambito del procedimento arbitrale sopra indicato;
l'opponente ha inoltre eccepito in compensazione diversi controcrediti, allegando nello specifico che: a) per i conferimenti relativi agli anni 2019 e 2020, l'opposta aveva omesso di versare l'importo di € 42.781,73, portato dalle fatture n. 8 del 15/5/2019, n. 20 del 18/11/2019, n. 3 del 20/1/2020, n. 10 del 29/4/2020, n. 11 del 29/04/2020 e n.
22 del 28/09/2020; b) che la aveva altresì omesso di versare l'importo di € 22.516,69, Controparte_1 portato dalla fattura n.10 del 23/5/2022, per conguaglio conferimento anno 2019 imputato al Bilancio
2020; c) che l'opposta aveva trattenuto illegittimamente gli importi di € 117,88 per interessi anni 2017-
2018 (fattura n. 16 del 7/2/2019), € 189,07 per interessi anni 2018-2019 (fattura n. 98 del 30/9/2019), €
94,87 per contribuzione aggiuntiva 2017-2019 del Consorzio AN IA (fattura n. 105 del
9/10/2019) nonché € 146,40 per analisi straordinarie commissionate al AB AZ (fattura 14 del 31/1/2020).
Sulla scorta di quanto dedotto ha chiesto dichiararsi la nullità e/o l'inefficacia e/o l'illegittimità e l'infondatezza della procedura esecutiva, nonché, in via riconvenzionale, la condanna dell'opposta al pagamento dell'importo di € 57.572,99, quale differenza tra l'importo azionato in via esecutiva e il maggior credito vantato dall'opponente.
Si è costituita , eccependo preliminarmente l'incompetenza del Tribunale di Reggio Controparte_1
Emilia in favore del Collegio arbitrale ovvero del Tribunale di Brescia Sezione specializzata in materia di impresa.
Nel merito parte convenuta ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, eccependo l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione in sede di esecuzione fondata su titolo giudiziale coperto da giudicato, essendo l'asserito controcredito sorto anteriormente alla formazione del titolo stesso.
La causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
Va in questa sede dato atto che, a scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie assunta il pagina 2 di 7 29/4/2025, questo Giudice, in pari data, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di decisione al 19/6/2025.
La difesa di parte attrice in data 17/6/2025 ha depositato un'istanza di rinvio dell'udienza perché
“impegnata in altra udienza avanti il Tribunale di Treviso … fissata precedentemente”.
Osservato che in sede di discussione si è opposta al rinvio e osservato altresì che Controparte_1
l'istanza presentata risultava non documentata, in quanto non corredata da alcuna documentazione relativa al processo richiamato dalla difesa dell'opponente, il Giudice ha invitato il convenuto alla precisazione delle conclusioni e ha trattenuto la causa in decisione.
Successivamente, in data 24/6/2025, l'opponente ha depositato “istanza di rimessione in termini” per
“potere precisare le conclusioni nell'interesse della lamentando la Parte_2 violazione del “diritto al contraddittorio tra le parti” e solo in tale sede ha prodotto un decreto emesso dal Tribunale di Treviso in data 19/12/2024 di fissazione di udienza al 19/6/2025.
Nemmeno tale istanza merita accoglimento poiché in disparte che, dal suddetto decreto non si evince chi fossero le parti e i difensori delle stesse, per costante giurisprudenza, da cui non vi è motivo di discostarsi, in tema di istanza di differimento dell'udienza per concomitanti impegni professionali occorre l'immediata prospettazione della contemporaneità degli impegni professionali non appena l'avvocato ne venga a conoscenza, l'indicazione specifica delle ragioni dell'essenzialità della sua presenza nel diverso procedimento, l'assenza di altro codifensore (Cass. pen. S.U. 25/6/2009 n. 29529,
Cass. pen. sez. III, 22/11/2016, n. 23764).
Nel caso in esame il decreto del Tribunale di Treviso risulta essere stato emesso nel mese di dicembre
2024; tuttavia nonostante l'ordinanza di questo Giudice sia stata pronunciata il 29/4/2025 e in pari data comunicata alle parti, la difesa dell'opponente ha atteso sino al 17/6/2025 – due giorni antecedenti l'udienza – per presentare l'istanza di rinvio, peraltro, come sopra detto, non documentata.
Si osserva altresì che, parte opponente nel presente giudizio risulta essere difesa “congiuntamente ed anche disgiuntamente” dagli avv.ti Benassi e Garimberti.
Occorre quindi rammentare che “l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza” (Cass. n. 1793/2021; Cass., S.U. n. 4773/2012).
Nel caso concreto, la difesa dell'opponente non ha fatto alcun riferimento all'impossibilità di farsi pagina 3 di 7 sostituire mediante delega conferita ad un diverso collega.
Inoltre, il richiamo effettuato dalla Suprema Cassazione all'art. 14, comma 2, della Legge n. 247/2012 non è poi evidentemente circoscritto al solo codifensore (per il quale la delega non sarebbe neppure necessaria), ma è genericamente riferito a qualsiasi avvocato dello stesso o di altro studio professionale.
In mancanza della enunciazione delle ragioni per le quali gli avv.ti Benassi e Garimberti non hanno potuto delegare un altro collega per l'udienza del 19/6/2025, le istanze di rinvio e di rimessione in termini non possono ritenersi giustificate da legittimo impedimento, con conseguente rigetto delle medesime.
Ciò posto, attesa la mancata comparizione di parte attrice all'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. devono, per la medesima, intendersi precisate le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione, atteso che, secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni (ovvero, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico), vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 30/9/2013, n. 22360).
Tanto chiarito, va innanzitutto respinta l'eccezione di incompetenza del Tribunale di Reggio Emilia in favore del Collegio arbitrale o del Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa. Si osserva infatti, per un verso, che la procedura esecutiva di cui si discorre è stata azionata in forza di un titolo esecutivo costituito da un lodo arbitrale, divenuto esecutivo in assenza di impugnazione, unicamente per il recupero coattivo delle spese processuali liquidate all'esito del procedimento arbitrale nella quota parte spettante all' - e da questa non corrisposte per cui anticipate da Parte_2
in forza del vincolo di solidarietà -, esulando pertanto la presente fattispecie da ipotesi Controparte_1 di controversie insorte tra soci e società o relative alla validità delle deliberazioni o “tra
Amministratori, Liquidatori o Sindaci”, devolute in arbitri secondo quanto previsto dall'art. 45 dello
Statuto della (doc. 7 parte opposta); per altro verso nei procedimenti di opposizione Controparte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi disciplinati dagli artt. 615 c.p.c. e ss. il criterio di competenza territoriale è individuato, in forza dell'art. 27 c.p.c., nel luogo ove si svolge l'esecuzione, trattandosi di foro inderogabile, in forza dell'espresso disposto dell'art. 28 (Cass. civ., Sez. III, 15/10/1990, n. 10083).
Ciò chiarito si passa ad esaminare il merito della controversia.
E' innanzitutto circostanza pacifica e documentale che il lodo arbitrale pronunciato in data 15/9/2023
(doc. 2 parte convenuta), divenuto esecutivo in assenza di impugnazione, ha liquidato il compenso dovuto al Collegio arbitrale in € 15.000,00 oltre accessori di legge e oltre a € 320,00 per rimborso dell'imposta di bollo sugli atti del procedimento arbitrale, ponendo l'onere di pagamento a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, fermo restando fra le parti, il vincolo della solidarietà pagina 4 di 7 nei confronti degli arbitri. E' altresì incontestato che , corrisposta la propria quota Controparte_1 parte, ha integralmente anticipato gli importi di spettanza dell' , per la restituzione dei Parte_2 quali è stata incardinata la procedura esecutiva che ci occupa.
Tanto premesso, va respinto il motivo di opposizione attinente alla spendita, in sede di precetto, della procura rilasciata per il giudizio arbitrale. In questo senso, come già condivisibilmente rilevato in sede di reclamo dell'ordinanza che ha respinto l'istanza di sospensione, l'assunto difensivo non ha pregio, poiché la parificazione della procura rilasciata per il giudizio arbitrale rituale a quella conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione “deve farsi discendere dal generale principio, ricavabile dal Titolo VIII, Libro IV, C.p.c., di equiparazione – salve espresse eccezioni, che nella specie non si rilevano – delle facoltà concesse alle parti nel – e dal – giudizio arbitrale rispetto al giudizio ordinario”
(Tribunale di Reggio Emilia, ord. 20/11/2024). In particolare, qualora si seguisse la tesi dell'opponente, sarebbe frustrata la prescrizione di cui all'art. 824 bis c.p.c., che equipara gli effetti del lodo a quelli della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria venendo a individuarsi nell'ordinamento una discriminazione verso il procedimento arbitrale o, meglio, verso la sua possibilità di dispiegare gli stessi effetti del procedimento civile.
Inoltre, la Suprema Corte ha statuito che “la procura conferita dalla parte al difensore nel processo di cognizione è intesa non solo al conseguimento del provvedimento giurisdizionale favorevole, attributivo alla parte medesima del bene oggetto della controversia, ma anche all'attuazione concreta del comando giudiziale, cioè al conseguimento di quel bene attraverso l'esecuzione forzata, quando manchi la spontanea ottemperanza della controparte. Ne consegue che detta procura, in difetto di espressa limitazione (e particolarmente quando sia specificato che i poteri del difensore si estendono ad ogni stato e grado del procedimento) attribuisce lo ius postulandi anche in relazione al processo di esecuzione e negli eventuali giudizi di opposizione che possono frapporsi tra l'esercizio della pretesa esecutiva e la soddisfazione del credito” (Cass. n. 26296/2007).
Va altresì respinta l'eccezione di mancanza di titolo esecutivo fondante l'azione esecutiva promossa da
, non essendo condivisibile la tesi dell'opponente in forza della quale il lodo arbitrale Controparte_1 dovrebbe essere ritenuto, nella parte in cui dispone degli oneri processuali, un titolo esecutivo esclusivamente a favore degli arbitri, e non della parte che abbia anticipato le spese, venendo altrimenti frustrato l'intento normativo di parificazione del lodo alla sentenza, oltreché il principio di cui all'art. 2909 c.c. circa l'efficacia della cosa giudicata.
Passando ora ad esaminare l'eccezione di compensazione, deve osservarsi innanzitutto che, come dedotto dall'opposta, l'importo di € 42.781,73, dovuto, nella prospettazione dell' per i Parte_2 conferimenti 2019 e 2020, è stato già oggetto della domanda riconvenzionale proposta dall'opponente pagina 5 di 7 nel procedimento arbitrale, concluso con il lodo del 15/9/2023, ormai definitivo. E' pertanto inammissibile l'eccezione di compensazione avente ad oggetto detto importo.
Per quanto riguarda gli ulteriori asseriti controcrediti, deve qui osservarsi, come peraltro già evidenziato in fase cautelare sia dal G.E. che dal Collegio investito del reclamo proposto dall'opponente, che trattandosi di opposizione all'esecuzione fondata su lodo definitivo - titolo di efficacia analoga al titolo di formazione giudiziale - e considerato che i vantati controcrediti in esame sono sorti ben prima del deposito, in data 10/1/2023, dell'istanza di nomina di arbitri, i presupposti della pretesa compensazione si sono certamente verificati in tempo utile per essere dedotti nel corso del procedimento arbitrale e, di conseguenza, la compensazione stessa avrebbe potuto e dovuto essere fatta valere nel procedimento all'esito del quale si è formato il titolo esecutivo (ex multis Cass. ord. n.
31130/2023; ord. n. 3277/2015; sent. n. 9912/2007; sent. n. 2822/1999).
Anche sotto tale profilo, la spiegata eccezione di compensazione è dunque inammissibile.
In conclusione, i motivi di opposizione sono infondati con conseguente rigetto delle domande svolte dall' ivi inclusa la domanda riconvenzionale e con assorbimento di ogni ulteriore Parte_2 questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e si liquidano, come in dispositivo, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e dei parametri minimi della fase istruttoria, tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria in senso stretto, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il petitum di causa, in forza del d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022 applicabile ratione temporis.
Deve da ultimo essere rigettata la domanda formulata dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Dall'esame degli atti processuali, dal contenuto delle domande dell'opponente, dal comportamento processuale comunque tenuto dal medesimo non si ravvisano infatti gli elementi minimi per fondare un giudizio di responsabilità aggravata in capo al soccombente, non potendo affermarsi che il diritto di agire in giudizio abbia assunto i caratteri dell'abuso, per essere stato esercitato al di fuori del suo schema tipico o al di là dei limiti determinati dalla sua funzione. Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va, infatti, ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (tra le tante
Cass. Sez. 1 – sent. n. 3464 del 9/2/2017).
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Respinge integralmente le domande proposte da Parte_2 pagina 6 di 7 S.s.
2. Condanna a rimborsare a Parte_2 Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a.
[...] se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 24 agosto 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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