Sentenza 23 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2001, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
LIRE 1500 REPUBBLICA ITALIANA ITALIANO0423 7 /0 1 0097408 CASSAZIONE ORT Oggetto ASSICUMCIUNI SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6830/98 DUVA Presidente Dott. Vittorio 9564/98 PERCONTE LICATESE Dott. Renato 3077 -Rel. Consigliere Cron. Consigliere Rep. 1441 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 18/10/00 DURANTE Consigliere Dott. Bruno MANZO Consigliere Dott. Gianfranco CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti 30002 sul ricorso proposto da: 23 MAR 2001 IL CANCELLIERE SACSE SPA in liquidazione con sede in Piacenza in persona del liquidatore, elettivamente domiciliata in CANCELLERIAROMA P.ZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'Avv. M.T. SCASSELLATI SFORZOLINI, difesa dall'Avv. L.G. SCASSELLATI SFORZOLINI, giusta procura speciale Notar 0066 314 C. Brunetti di Piacenza del 06/03/98 rep. n. 7760; - ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
contro
UFFICIO COPIE Richiesta copia studio S.I.A.C. SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONE CREDITI SPA;
dal Sig. 5AffF-1AT1 - intimata per diritti 00 2000 il 1644 e sul 2° ricorso n° 09564/98 proposto da: IL CANCELLIERE S.I.A.C. SOCIETA' ITALIANA ASSICURAZIONE CREDITI SPA, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FERDINANDO DI SAVOIA 3, presso lo studio dell'avvocato CARLO NICOLO', che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale
contro
SACSE SPA IN LIQ;
- intimata - avversO la sentenza n. 240/97 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 10/01/97 e depositata il 23/01/97 (R.G. 1514/95); M udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Gianfranco MELUCCO (dilega m v. C. Nicolo'); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MEI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. SACSE conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la s.p.a. Società Italiana Assicura- zione Crediti - SIAC, per sentirla condannare al paga- mento degli indennizzi relativi all'insolvenza dei de- bitori RY SL LTD e Boutique Valentino, ai sen- 2 si del contratto assicurativo intervenuto tra le parti il 20 luglio 1981. L'attrice esponeva che il primo credito, scaduto il 9 dicembre 1981, ammontava a 4.692 dollari canadesi ed era stato assicurato fino alla concorrenza di lire 10.000.000, mentre il secondo, scaduto il 28 maggio 1983, era stato assicurato per l'importo di lire 15.000.000. La convenuta contestava le avverse deduzioni e con- cludeva per il rigetto della domanda. L'adito Tribunale, con sentenza del 19 dicembre 1994, condannava la convenuta al pagamento di lire 22.696.000, oltre agli interessi dal 7 ottobre 1982, e di lire 27.841.000, oltre agli interessi dal 28 marzo 1984. Con la sentenza oggi impugnata, emessa il 23 gen- naio 1997, la Corte capitolina, in parziale accoglimen- to del gravame della società assicuratrice dei crediti, l'ha condannata al pagamento della minor somma di lire 7.264.503, oltre agli interessi dal 7 ottobre 1982 sul- la sorte media di lire 5.121.245; ha condannato l'appellata a rimborsare all'appellante metà delle spe- e per in- se del primo grado (compensando l'altra metà) tero quelle del secondo grado. Per la cassazione di tale sentenza ricorre la SO- 3 cietà SACSE in liquidazione, formulando tre motivi, il- lustrati da una memoria. Resiste l'intimata SIAC con controricorso e ricorso incidentale, sostenuto da un unico motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Disposta la riunione delle impugnazioni, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., va dichiarata l'inammissibilità, per tardività, del ricorso principale. Infatti, pubblicata la sentenza il 23 gennaio 1997, т il ricorso è stato notificato 1'8 aprile 1998, mentre il termine annuale di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della sospensione feriale dal 1° agosto al 15 n. 742), settembre 1997 (art. 1 della 1. 7 ottobre 1969 è scaduto il 10 marzo 1998. Il difensore della società ricorrente, l'avv. L.G. Scassellati Sforzolini, del foro di Perugia, dichiara nel ricorso di avvalersi della sospensione dei termini perentori disposta dalla legge 17 dicembre 1997 n. 434, di conversione del D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, a causa dell'evento sismico del 26 settembre 1997, a favore di tutti i soggetti residenti nel territorio delle regioni di Umbria e Marche;
e ciò in quanto egli "è residente in [...]", dove "ha da sempre il proprio studio pro- fessionale", come da allegata documentazione. Questa pretesa non ha fondamento. A norma dell'art. 1, 1° comma del D.L. 27 ottobre 1997 n. 364, con le modificazioni apportate dalla 1. di conversione 17 dicembre 1997 n. 4341, "per i soggetti che, alla data del 26 settembre 1997, erano residenti o avevano sede operativa nei comuni e nei territori indi- viduati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Ministro dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997 (...), sono sospesi, sino al 31 marzo 1998, i termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche tribu- tari, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azio- ne ed eccezione, in scadenza nel periodo dal 26 settem- M bre 1997 al 31 marzo 1998”. Orbene, risulta chiaro dal testo normativo, oltre che dalla "ratio" della legge in esame (intesa, con di- sposizioni eccezionali dettate dall'emergenza, ad evi- tare pregiudizio a coloro che si presumono, per causa di forza maggiore, nella temporanea impossibilità 0 valere i diritti), che i grave difficoltà di far "soggetti" a favore dei quali, purchè residenti (se persone fisiche) о aventi sede (se persone giuridiche) nei territori considerati, è disposta la sospensione, sono unicamente le parti del processo, titolari delle posizioni giuridiche sostanziali in controversia e per- 5 tanto anche delle situazioni soggettive processuali, alle prime correlate sul piano strumentale, nascenti dalle norme che disciplinano i modi e i tempi del pro- cesso, "in primis" i termini per impugnare. La sospensione spetta insomma alla parte nel cui interesse il termine perentorio è stabilito e non al suo difensore, il quale, non essendo parte del proces- so, può godere della sospensione soltanto di riflesso, ossia solo se e in quanto la parte da lui rappresentata possa giovarsene, e non certo in via autonoma, in forza di una diretta attribuzione della legge. Nel caso di specie la società ricorrente, come specifica nel preambolo del ricorso principale, ha sede a Piacenza ed è iscritta nel registro delle società del locale Tribunale, di guisa che non può valersi, "ratione loci", della sospensione del termine per ri- correre%;B e, non potendo in proprio valersene, per quan- to detto, nemmeno il suo difensore, è inevitabile la sanzione dell'inammissibilità, cui consegue, ai sensi l'inefficacia del ricorsodell'art. 334 cpv. c.p.c., incidentale. Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile 6 il ricorso principale;
dichiara inefficace il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di Cassa- zione. Così deciso a Roma, addì 18 ottobre 2000. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE "Viñon's forwa IL EL E 01 Giovanni Giambattista time Depositata in Cancelleria Oggi, li 23 MAR. 2001 IL CANCELLIERE a V n s Giovanni Giambattista E T R O E N C * 20000 TOT 290000 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in cistos. GIU 2009erie 4 84 versate £.. 290.000 7 alm DUECENTONOVANTAMILA 11 Dirigente Area Servizi Gire (D.ssa Maria Grazia DILIPPO) li Responsabile Servizi indiziari (Dr. M. FCCHINI) 7