Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00174/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01507/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1507 del 2020, proposto da
Azienda Agricola Masseria L'Ariò S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Vinci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Gallipoli, via Cavallotti 12;
per l'annullamento
a) della Determinazione n. 2105 datata 11.09.2020, protocollo in partenza n. 42998 del 15.09.2020, notificata a mezzo pec in data 15 settembre 2020, a firma del Dirigente del Settore 4 – Sviluppo del Territorio – Urbanistica, Ambiente – Edilizia ed Innovazione – del Comune di Gallipoli avente ad oggetto “Anno 2020. Autorizzazione per l'istituzione di aree per parcheggi temporanei a pagamento. Chiusura del procedimento”, nei limiti dell'interesse della ricorrente così come specificati nel presente ricorso;
b) della D.G.C. n. 231 dell'11.09.2020, mai notificata e richiamata nella predetta Determinazione; c) ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Gallipoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO AS e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- parte ricorrente ha impugnato innanzi a questo TAR i provvedimenti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento;
- il Comune di Gallipoli, regolarmente intimato, si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 23 gennaio 2026 parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, con richiesta di compensazione di spese;
- ad esito dell’udienza pubblica del 28 gennaio 2026 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ritenuto che, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 2024, n. 4488), non può che prendersi atto della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse resa da parte della ricorrente con la memoria del 26 gennaio 2026, dovendosi, pertanto, dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. c), cod. proc. amm.
Ritenuto di compensare le spese di lite tra le parti, conformemente alla richiesta di parte ricorrente e in ragione della natura formale della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO AS, Presidente, Estensore
Patrizia Moro, Consigliere
Federico Baffa, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO AS |
IL SEGRETARIO