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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2544 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. Luca Redavid, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, all'udienza in data 28/02/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di assistenza al n° 204 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G. Itri – L. Gombia che lo rappresentano e difendono in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/12/23 il ricorrente indicato in epigrafe ha adìto il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo, previa declaratoria del relativo diritto, condannare l' al pagamento dei ratei arretrati dell'indennità di accompagnamento ex art. CP_2
1 L.n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 L.n. 118/71, pari alla complessiva somma di euro 27.576,04, maturati dalla visita di revisione del 13/12/21 sulla scorta del decreto di omologa del Tribunale di Roma-GL del 17/06/23, notificato all in data 19/06/23, oltre CP_2 interessi legali, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi. Non si è costituito in giudizio l' sebbene ritualmente citato, e del quale deve essere CP_2 dichiarata la contumacia. Istruita con documenti, la causa è stata discussa e decisa mediante lettura del dispositivo e della motivazione all'udienza del 28/02/25.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve, quindi, essere accolto per quanto di ragione. Infatti risulta documentalmente provato che la parte ricorrente in data 13/12/21 è stata sottoposta a visita di revisione per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 L.n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 L.n. 118/71 e che, all'esito del procedimento per ATP promosso a seguito del diniego della prestazione da parte di il Tribunale di Roma - GL in data 17/06/23 ha emesso il decreto di omologa CP_2
1 delle risultanze della CTU espletata che ha riconosciuto la sussistenza del requisito sanitario necessario ai fini delle prestazioni richieste a decorrere dalla visita di revisione del 13/12/21; la parte ricorrente risulta aver notificato il decreto di omologa all in data 19/06/23 e risulta
CP_2 aver trasmesso in data 1/08/23 anche il modello AP70 con l'indicazione dei dati necessari per l'erogazione dei ratei ma l' non ha provveduto alla liquidazione e al pagamento della
CP_2 relativa prestazione entro il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445 bis c.5 c.p.c.. A tal proposito parte ricorrente ha prodotto la comunicazione di liquidazione emessa da
CP_2 del 24/01/24 dei ratei arretrati maturati sino al 28/02/24, pari alla somma complessiva di euro 24.053,20, che costituisce atto di riconoscimento del debito ed ha dedotto nelle note conclusive che: “ il pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento richiesti in ricorso, è avvenuto nel mese di luglio 2024, per un totale di € 24.516,34. Tale somma è derivata dal conguaglio operato dall' tra le somme dovute per le suddette prestazioni e la
CP_2 minor somma pagata, nello stesso periodo, a titolo di assegno di assistenza. Rispetto all'ammontare del credito per le prestazioni, vantato dal ricorrente nei confronti dell' può
CP_2 dirsi, pertanto, cessata la materia del contendere (con soccombenza virtuale dell' visto l'adempimento
CP_2 successivo al deposito del ricorso), ma non altrettanto può dirsi per il pagamento degli interessi dovuti su tali somme e che ammontano dalla data di decorrenza (01.03.2022) a quella di effettivo pagamento (01.07.2024) ad € 760,82 per gli arretrati della pensione di inabilità ed a € 590,05 per quelli relativi all'indennità di accompagnamento, per complessivi € 1.350,87.” Ritiene il Giudice che, a seguito dell'avvenuta liquidazione e pagamento delle prestazioni richieste nelle more del giudizio debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto congiuntamente dal procuratore dell il quale ha prodotto
CP_2 documentazione utile al riguardo, e dal procuratore di parte ricorrente in ordine alla domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 L.n. 118/71 a decorrere dalla visita di revisione del 13/12/21 e di condanna di al pagamento dei ratei maturati sino al 28/02/24.
CP_2
Infatti, premesso che l'art. 100 c.p.c. prevede che per proporre una domanda in sede giurisdizionale è necessario avervi interesse e che l'interesse ad agire sorge dalla necessità di ottenere dal processo la tutela dell'interesse sostanziale e presuppone l'affermazione della lesione di questo interesse e l'idoneità del provvedimento domandato a tutelarlo, costituendo una condizione dell'azione la cui sussistenza è necessaria per ottenere un giudizio nel merito sulla fondatezza della domanda, si deve rilevare nel caso di specie che, a seguito del provvedimento di liquidazione e del pagamento intervenuto nelle more del giudizio, nessun interesse attuale e concreto può riconoscersi in capo alla ricorrente, il quale non ha alcuna esigenza di ottenere dal giudice un risultato utile giuridicamente apprezzabile. Deve, allora, ritenersi sussistere al riguardo una situazione dalla quale risulta venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti ed il difetto di interesse ad agire ed a contraddire, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado, con conseguente declaratoria di estinzione del giudizio con riferimento alle domande suindicate. Quanto agli accessori trova applicazione nella fattispecie la stessa disciplina prevista per le prestazioni previdenziali dall'art. 16 sesto comma l. n.412/91 e ciò con riferimento sia alla decorrenza degli interessi sia al cumulo con gli interessi legali, successivamente al 31.12.91, della sola rivalutazione eventualmente eccedente la misura degli interessi legali. Ne consegue che, a differenza dei crediti di lavoro, non opera il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria ma gli interessi vengono calcolati sulla somma nominale e la rivalutazione spetta, a titolo di maggior danno, solo quando risulti superiore agli interessi legali. E', poi, pacifico che rivalutazione monetaria ed interessi legali sui crediti previdenziali devono applicarsi prescindendo dalla colpa e, comunque, dall'imputabilità soggettiva, nei confronti del debitore per il suo ritardo nell'adempimento. In applicazione dei suesposti principi, considerato che non ha specificamente dedotto nè CP_2 documentalmente provato di aver corrisposto anche gli interessi legali maturati sulle somme
2 arretrate corrisposte, deve essere condannato alla corresponsione in favore della parte CP_2 ricorrente, sugli arretrati riconosciuti, degli interessi legali maturati sino alla data di effettivo pagamento dell'1/07/24, pari alla somma complessiva di euro 1.350,87, come calcolata da parte ricorrente e non specificamente contestata da CP_2
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. atteso che la corresponsione delle prestazioni è avvenuto dopo il deposito e la notificazione del ricorso all e senza gli interessi CP_2 legali maturati, e debbono essere distratte in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di declaratoria del diritto di parte ricorrente alla prestazione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.n. 18/80 e della pensione di inabilità ex art. 12 L.n. 118/71 a decorrere dalla visita di revisione del 13/12/21 e di condanna di al pagamento dei ratei maturati sino al 28/02/24; CP_2 condanna al pagamento degli interessi legali maturati sino all'1/07/24 sui ratei arretrati CP_2 delle prestazioni richieste pari alla complessiva somma di euro 1.350,87, oltre ulteriori interessi legali dalla maturazione al soddisfo;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.800,00, oltre CP_2 spese generali 15%, IVA e CPA, da distrarsi. Roma, 28/02/25
IL GIUDICE
Luca Redavid
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