TAR Perugia, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 895
TAR
Ordinanza cautelare 9 luglio 2025
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TAR
Sentenza 31 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Illegittimità della richiesta di pagamento del costo di costruzione, della sanzione, della monetizzazione

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di parrucchiere rientri tra le 'Destinazioni d’uso per Esercizi pubblici e commerciali' secondo il PRG di Terni e che il regolamento comunale ammetta la localizzazione in locali commerciali. Pertanto, non si configura un mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse che giustifichi il pagamento degli oneri richiesti.

  • Rigettato
    Violazione del giusto procedimento e difetto di istruttoria/motivazione

    La censura è infondata in quanto le osservazioni sono state trasmesse oltre la scadenza del termine e sono pervenute al Comune nello stesso giorno ma in un orario successivo all'adozione del provvedimento. Inoltre, il provvedimento conclusivo contiene motivazioni sugli aspetti oggetto delle osservazioni.

  • Accolto
    Illegittimità derivata per vizi degli atti presupposti

    La censura è assorbita dall'accoglimento del ricorso per i vizi propri degli atti impugnati.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione delle norme sul mutamento di destinazione d’uso

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di parrucchiere rientri nella categoria commerciale secondo il PRG di Terni e il regolamento comunale, pertanto non si configura un mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse che giustifichi il pagamento degli oneri.

  • Rigettato
    Illegittimità della richiesta di monetizzazione delle dotazioni territoriali

    Il Tribunale ha ritenuto che tale argomento non sia persuasivo, poiché l'esenzione prevista per le unità immobiliari al primo piano fuori terra o seminterrate è demandata alla legislazione regionale e alla sua attuazione da parte degli strumenti urbanistici, cosa che nel caso di specie non avviene. Tuttavia, l'accoglimento del ricorso per altri motivi rende questa censura assorbita.

  • Accolto
    Mutamento di destinazione d'uso non rilevante ai fini del pagamento degli oneri

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività di parrucchiere rientri nella categoria commerciale secondo il PRG di Terni e il regolamento comunale, pertanto non si configura un mutamento di destinazione d'uso tra categorie funzionali diverse che giustifichi il pagamento degli oneri.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Perugia, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 895
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
    Numero : 895
    Data del deposito : 31 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo