Articolo 10 della Legge 24 novembre 2023, n. 168
Articolo 9Articolo 11
Versione
9 dicembre 2023
Art. 10. Arresto in flagranza differita 1. Dopo l' articolo 382 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
« Art. 382-bis (Arresto in flagranza differita). - 1. Nei casi di cui agli articoli 387-bis , 572 e 612-bis del codice penale , si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».
Entrata in vigore il 9 dicembre 2023
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