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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 8297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8297 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- dott. Marta Ienzi Presidente
- dott. Filomena Albano Giudice rel.
- dott. Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11633 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022, vertente
TRA
- , nata il [...] in [...] Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Katherine Fernanda Solorzano C.F._1 SA e dall'abogado Emanuele Francia, giusta procura rilasciata in atti;
ricorrente E
- nato il Controparte_1 Parte_2
17/08/1980 in Egitto ( ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefano C.F._2
Silbi, giusta procura rilasciata in atti;
resistente NONCHÉ con l'intervento del Pubblico Ministero;
interventore ex lege
OGGETTO: separazione giudiziale CONCLUSIONI: all'udienza del 05.02.2025 le parti precisavano le conclusioni come da note scritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, la signora esponeva che: aveva contratto Parte_1 matrimonio in data 08/02/2013 in HO UM (Egitto) (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 2021, atto n. 00092, p. 2, C51), con il resistente e dalla loro unione erano nati i figli Persona_1
(08/12/2015) e (03/05/2017); nel tempo era venuta meno la loro comunione Per_2 materiale e spirituale a causa di contrasti insorti, tanto che ella si allontanava con i figli dalla casa familiare (sita in Roma, Via Circonvallazione Appia n. 33), trasferendosi presso l'abitazione del fratello Pt_2
Tanto premesso, la ricorrente chiedeva la separazione personale delle parti con addebito al marito, l'affido esclusivo a sé dei figli minori Persona_1 (08/12/2015) e (03/05/2017), l'assegnazione della casa familiare, un contributo Per_2 paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 500 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché un contributo al proprio mantenimento di € 200 mensili.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale, aderendo alla domanda di separazione, CP_1 contestava tutto quanto dedotto dalla moglie, chiedendo al contrario che la separazione fosse addebitata alla signora colpevole di essersi allontanata con i figli dalla casa Pt_1 familiare impedendogli qualsiasi rapporto. Tanto premesso, il resistente chiedeva l'affido condiviso dei figli, il loro collocamento paritario e mantenimento in via diretta durante i periodi di rispettiva permanenza, nulla riguardo alla ex casa familiare, rilasciata da entrambe le parti.
Con provvedimento del 07.04.2023 il Presidente f.f., sentite le parti, in via provvisoria autorizzava i coniugi a vivere separati, affidava alla madre i figli minori, attribuendole l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale, collocandoli presso la stessa, incaricava il Servizio sociale territorialmente competente di prendere in carico il nucleo, monitorando la situazione dei minori, in merito alla frequentazione, disponeva che il padre potesse vedere i figli in spazio neutro in base alle indicazioni fornite dal Servizio incaricato;
infine, avuto riguardo alla capacità economica delle parti, determinava un contributo paterno per il mantenimento dei figli di complessivi € 400 mensili (€ 200 ciascuno), oltre il 50 % delle spese straordinarie.
In data 27.06.2023 perveniva relazione del Servizio sociale Municipio VII nella quale veniva svolta una approfondita indagine in merito alla condizione dei minori ed in particolare alla loro relazione con la figura paterna, assente da tempo. In particolare, la signora riferiva di vivere da oltre due anni con i figli presso l'abitazione del Pt_1 fratello (sita in Roma, Via Clemente Rebora 46, Municipio IX).
Successivamente, in data 27.07.2023, il Servizio prendeva contatti con il sig. il CP_1 quale riferiva che nel 2020, durante un soggiorno della moglie e dei figli in Egitto, apprendeva che la signora alla sorella era stata protagonista di un Persona_3 episodio di rilievo penale e per questo era stata arrestata. Dopo la detenzione in carcere durata 6 mesi, la moglie, pur avendo il divieto di espatrio, era riuscita a rientrare in Italia assieme ai figli;
da quando la moglie si era allontanata dalla casa familiare, egli non aveva avuto più alcun contatto con i figli (da circa 3 anni)
In data 12.10.2023 il Giudice, rilevato che dalla indagine sociale svolta erano emerse le precarie condizioni di vita e abitative dei figli con la madre, la quale si occupava anche del nipote (12 anni, figlio della sorella), considerato che il padre non si era attivato Per_4 per il ripristino delle relazioni con le figlie, in via provvisoria, in parziale modifica dei provvedimenti vigenti, disponeva il collocamento immediato dei minori con la madre, presso una struttura idonea, individuata dal Servizio sociale del Municipio IX EUR, incaricando il Servizio sociale di proseguire il proprio monitoraggio sulle condizioni delle minori e del nucleo familiare.
In data 03.11.2023 il Servizio sociale Municipio IX depositava relazione di aggiornamento riferendo che parte ricorrente era stata condotta assieme ai figli (in data 24.10.2023) presso la struttura “La Nuova Arca”; la signora era altresì supportata Pt_1 dall'Associazione “Pontedincontro APS”, dove avrebbe iniziato un tirocinio formativo retribuito. Infine, la signora e il cognato, il sig. , Controparte_2 avevano preso in affitto un appartamento in zona Spinaceto (Via Giacomo Gobbi Belcredi
2/A) al canone mensile di € 650.
Con successiva relazione del 15.02.2024 il Servizio sociale Municipio IX (assistente sociale dr.ssa riferiva che, “… il nucleo continua ad essere supportato Persona_5 dall'Associazione “PONTEDINCONTRO APS” … i minori partecipano alle attività dopo scuola e aiuto ai compiti proposte dal Centro, mentre la signora svolge un Pt_1 tirocinio formativo retribuito come mediatrice, per cui percepisce circa € 480 mensili … preso atto delle osservazioni della struttura ospitante … la condizione di emergenza abitativa sia superata … si propone di dimettere il nucleo dalla Struttura residenziale, continuando il monitoraggio”.
Con provvedimento del 06.03.2024 il GI, esaminati gli atti e lette le relazioni del Servizio sociale Municipio IX, ritenuto che la signora e i figli potessero trasferirsi all'esterno della struttura;
ritenuto, con riguardo alla frequentazione padre figli, che sarebbe stato onere del sig. attivarsi con il Servizio incaricato per attivare gli incontri in spazio neutro;
CP_1 autorizzava la ricorrente a trasferirsi con i figli minori presso la casa sita in Roma (zona
Spinaceto), Via Giacomo Gobbi Belcredi, n. 2/A, e ritenuta la causa istruita, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 05.02.2025, onerando il Servizio sociale a proseguire il monitoraggio.
In prosieguo di giudizio con relazione del 30.12.2024 il Servizio sociale incaricato riferiva che: “… in data 16/09/2024 è stato attivato il Servizio di Diritto di Visita a Relazione presso il Polo Famiglia del IX Municipio Roma Eur “Costruire Legami” … in data 21/10/2024 è stato effettuato un incontro protetto tra il sig. e i figli minori … CP_1
All'arrivo i minori si sono rifiutati di incontrare il padre … nel rispetto di quanto esternato dai minori si è ritenuto opportuno interrompere temporaneamente gli incontri
…”. Nel corso della presa in carico erano stati effettuati dei colloqui individuali con i genitori dai quali era emerso, con riguardo alla signora che la stessa aveva trovato Pt_1 una occupazione (fino al 31.12.2024) come addetta alle pulizie con la CP_3 presso l'Hotel San CE di Roma (zona Trastevere) percependo una
[...] retribuzione mensile di € 900.
All'udienza fissata il Giudice istruttore, letti gli atti e le relazioni del Servizio sociale, ritenuta la causa matura per la decisione sulla scorta della documentazione in atti, la riservava in decisione con termini di legge per comparse e memorie.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi in merito allo status separativo, nonché alle ulteriori domande e segnatamente quelle afferenti alle rispettive domande di addebito, alla domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie nei confronti del marito e, infine, alla domanda relativa al regime di affidamento, collocamento e mantenimento dei figli minori e Persona_1 Per_2
Domanda di separazione
La domanda di separazione deve essere accolta in quanto dal contegno e dalle allegazioni delle parti è risultata la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la convivenza.
I contrasti tra le parti hanno peraltro radici antiche ed hanno rappresentato il motivo del loro allontanamento ancor prima dell'inizio di tale procedimento. Invero, i coniugi che - come espressamente confermato da entrambi nei propri scritti difensivi- vivono separati da tempo, essendosi la signora allontanata dalla casa familiare già nel 2020. Pt_1
Peraltro, la constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Addebito della separazione
La domanda di addebito della separazione formulata dalla signora deve essere Pt_1 respinta. Invero, la ricorrente non ha offerto una ricostruzione in grado di avvalorare la predetta richiesta, né tantomeno ha articolato prove in grado di supportare le proprie doglianze, riferendo soltanto (come indicato genericamente nel ricorso introduttivo) che motivo dell'allontanamento dal marito era riconducibile a “problemi di coppia e le continue discussioni”. Come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta, la signora, nella formulazione poco circostanziata degli eventi che avevano condotto alla fine della sua relazione con il marito, non è stata in grado di fornire una ricostruzione in grado di provare le ragioni della fine del loro rapporto né che le stesse fossero riconducibili in maniera inequivocabile alle condotte poste in essere dal marito. Si può desumere che il rapporto coniugale aveva subito negli anni frizioni e rotture, fino alla definitiva separazione nel 2020.
Entrambe le parti denunciano nei rispettivi atti condotte che hanno portato al naufragio dell'unione senza tuttavia provare i loro assunti e dimostrare l'addebitabilità della separazione all'una o all'altro. In questo quadro complesso di delicate dinamiche, la domanda di addebito proposta dalla moglie offre una prospettiva riduttiva della più complessa storia familiare, indicativa piuttosto di un lento deterioramento del rapporto coniugale. Allo stesso modo, anche la domanda di addebito formulata dal sig. deve essere CP_1 respinta. Anche parte resistente riconduce la fine del rapporto matrimoniale esclusivamente all'allontanamento improvviso della moglie dalla casa familiare per far ritorno in Egitto dove sarebbe stata protagonista di un reato assieme alla sorella
Anche in questo caso, il signore ha ricostruito la storia familiare in modo inidoneo a comprovare che la fine della relazione tra le parti fosse stata da addebitarsi in maniera inequivoca a responsabilità alla moglie, confermando al contrario, che il rapporto matrimoniale era già da tempo in crisi e che il tessuto familiare si era lentamente e progressivamente disgregato.
Sulla base di tali evidenze, dunque, appaiono irrilevanti per entrambe le parti le deduzioni istruttorie articolate inidonee a rappresentare con efficacia eziologica la fine del matrimonio, valutative e irrilevanti, come correttamente osservato dal GI.
Il Collegio, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata, osserva preliminarmente che, in costanza di una richiesta di addebito, l'onere di provare la responsabilità della crisi coniugale e la conseguente fine del rapporto, spetta alla stessa parte richiedente, la quale si è limitata semplicemente a disegnare un quadro generico, non rappresentando i motivi scatenanti la rottura.
Tale onere, evidentemente, non è stato debitamente assolto da parte di entrambe le parti. Invero, il Supremo Collegio ha osservato che, “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 20.12.2021 n. 40795; ex multis Cass. n. 14840/2006), e “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass., Sez, I civile, ordinanza 05.08.2020 n. 16691). Inoltre, la Corte di Cassazione ha precisato che, “in tema di addebito della separazione, l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio, e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sicché, integrando un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio, purché sia allegata dalla parte a ciò interessata e risulti dal materiale probatorio acquisito al processo” (Cass., Sez. I civile, ordinanza 21.07.2021 n. 20866).
La ricostruzione fattuale del rapporto coniugale dei coniugi evidenzia come il tessuto della relazione degli stessi fosse già profondamento increspato da reciproche insoddisfazioni e da percepite distanze emotive, che hanno determinato l'allontanamento affettivo degli stessi.
Pertanto, la domanda di addebito proposta da entrambi deve considerarsi infondata.
Assegno di mantenimento in favore della moglie
Con riguardo alla domanda di parte ricorrente di vedersi riconosciuto un assegno per il suo mantenimento il Collegio osserva che, a norma dell'art. 156, comma 1 c.c. “il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”. Invero, come emerso dall'istruttoria complessivamente svolta e dalla documentazione economico patrimoniale depositata in atti, entrambe le parti hanno dato prova di essere in grado di provvedere autonomamente al proprio mantenimento.
La signora come emerso nel corso del procedimento, ha sempre svolto lavori Pt_1 saltuari, inizialmente come insegnante di arabo (per la cui attività ha dichiarato di percepire circa € 200 mensili), poi come mediatrice culturale presso la struttura dove è stata temporaneamente collocata “La Nuova Arca”, percependo una retribuzione di circa
€ 480 mensili, infine come addetta alle pulizie per la presso l'Hotel Controparte_3
San CE di Roma (zona Trastevere) percependo una retribuzione mensile di € 900.
Ad oggi la signora vive assieme al cognato e alla sua famiglia presso un immobile preso in locazione al canone di € 650 mensili, sito in Roma (zona Spinaceto), Via Giacomo Gobbi Belcredi, n. 2/A. Il sig. , invece, ha dichiarato di essere impiegato come pizzaiolo presso l'attività CP_1
“LA CC DI SA G. E C. S.N.C.”, percependo una retribuzione mensile di circa € 1.000, vive presso un immobile sito in Roma, Via Michele Amari 61 int 10, diviso assieme ad altre due persone, con le quali si divide il canone di locazione pari a € 750 mensili.
Pertanto, valutati i redditi percepiti dalle parti e le loro consistenze patrimoniali, il
Tribunale ritiene che la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla moglie debba essere respinta, in quanto infondata.
Affidamento, collocamento e mantenimento dei figli
Le parti sono genitori di (9 anni) e (8 Persona_1 Per_2 anni), entrambi conviventi con la madre. Il figlio primogenito frequenta la classe quarta delle elementari presso l'Istituto Per_1 Comprensivo “Montanelli”, mentre la sorellina frequenta sempre nello stesso istituto la seconda classe elementare. Dall'istruttoria complessivamente svolta, nonché dalle rilevazioni e valutazioni effettuate dal Servizio sociale Municipio VII, prima, e IX poi, nonché dagli specialisti del Centro
“Costruire LegAmi”, è emersa una situazione familiare e un rapporto padre figli molto delicato, avuto riguardo sia all'alta conflittualità esistente tra i genitori sia alla assenza del sig. dalla vita dei bambini da circa 5 anni. In modo particolare, come emerso CP_1 dalla relazione degli specialisti del Centro “Costruire LegAmi”, dott.ssa e Persona_6 dott.ssa , entrambi i bambini hanno sempre riferito la loro riluttanza ad Persona_7 incontrare il padre e provare a ricostruire un rapporto con il genitore. Nella specie, come emerso dalla relazione depositata in atti, “… Le ragioni riferite sono state pertinenti l'assenza paterna negli ultimi anni, dal punto di vista materiale e affettivo-relazionale (es. “Non si è interessato a noi;
non dà i soldi a mamma;
ha detto che non siamo i suoi figli;
ha dato uno schiaffo a mamma al centro commerciale”)”. Tra il primo ed il secondo appuntamento di ambientamento la psicologa del progetto, dott.ssa intrattenutasi Per_6 con la madre, l'ha sollecitata ad un lavoro domiciliare con i figli, volto a facilitare l'incontro padre-minori, in considerazione del valore della ricostruzione di un rapporto tra le parti.
Durante tutta la durata del procedimento, il padre si è sempre mostrato disponibile a ricucire i rapporti con i figli, soffrendo la lontananza dagli stessi, non comprendendo le ragioni del loro rifiuto a incontrarlo. I Tribunale dispone l'affidamento esclusivo dei figli minori Persona_1
e alla madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità
[...] Per_2 genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute della prole, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni (comprese quelle relative all'eventuale cambio di residenza e domiciliazione), con esclusione da tali scelte del padre. Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal d.leg.vo 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.). Nel caso di specie, il rapporto padre figli, avuto riguardo dell'età dei bambini è stato -in modo particolare dal 2020 ad oggi- pressoché inesistente. Il padre -come emerso nel corso del procedimento- non si è mai occupato della cura e accudimento dei figli, non interessandosi e non provvedendo in alcun modo alla loro crescita e al loro mantenimento, morale e spirituale, né attivandosi per ricucire i rapporti, essendo convenuto nel presente procedimento. Con riguardo alla situazione in esame, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire ai figli il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse. Quanto agli incontri padre figli, il Collegio, considerata l'età dei bambini, dispone che gli incontri si svolgano in modalità protetta, almeno sino a quando il Servizio sociale non ritenga che possano essere liberalizzati. Posto l'affido esclusivo, anche il collocamento dei figli minori va confermato presso il domicilio materno, dal momento che la signora ha dato buona prova di gestione, cura e accudimento dei figli, dando la sua disponibilità a seguirli in una struttura alloggiativa scelta dal Servizio sociale.
Il Tribunale dispone che il Servizio sociale territorialmente competente per domicilio dei minori (MUNICIPIO IX) prosegua il monitoraggio sul nucleo, nonché sui rapporti di ciascun genitore con i figli, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori e provveda a organizzare incontri in spazio neutro secondo un calendario concordato, previa verifica di disponibilità delle parti. Il Tribunale, infine, invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, in modo da ricomporre e ripristinare una adeguata comunicazione in vista del superiore interesse dei figli minori.
Con riguardo agli aspetti di natura economica, il Tribunale osserva che il sig. non CP_1 ha mai provveduto a contribuire al sostentamento dei figli, nonostante con l'ordinanza presidenziale del 07.04.2023 era stato stabilito un contributo paterno di complessivi € 400 mensili (€ 200 per ciascun figlio), oltre alla metà delle spese straordinarie. Per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli,
è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, la valenza economica dei tempi domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Avuto riguardo della condizione economico patrimoniale dei genitori, come in precedenza indicata, dell'età dei minori e dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore ai figli, collocati presso la madre che provvede in via esclusiva a tutte le loro esigenze e necessità, il Collegio, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, dispone che il sig.
corrisponda un contributo per il mantenimento di CP_1 Persona_1
e di complessivi € 500 mensili (€ 250 ciascuno), con decorrenza dal
[...] Per_2 mese successivo alla pubblicazione della presente sentenza. Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
Spese di giudizio In considerazione delle ragioni della decisione deve essere disposta la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero in sede, fatti salvi i provvedimenti provvisori emessi, ogni diversa domanda respinta, così decide:
- dichiara la separazione personale tra , nata il Parte_1
05/06/1993 in Egitto ( ), e C.F._1 [...]
nato il [...] in [...] Parte_3
( ), che hanno contratto matrimonio in data 08/02/2013 in HO C.F._2
UM (Egitto);
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma di procedere alle annotazioni di legge (anno 2021, atto n. 00092, p. 2, C51);
- rigetta la domanda di addebito della separazione formulata da entrambe le parti;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata dalla signora Pt_1
- dispone l'affido esclusivo di e alla Persona_1 Per_2 madre, la quale eserciterà in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione ed alla salute degli stessi, residenza, rilascio di documenti, confermando il loro collocamento presso il domicilio materno;
- dispone che gli incontri padre figli si svolgano in modalità protetta e sotto il monitoraggio del Servizio sociale competente (Municipio IX), che dovrà valutarne la corrispondenza al benessere dei figli e valutare la eventuale liberalizzazione
- dispone che il Servizio sociale territorialmente competente (MUNICIPIO IX) provveda agli adempimenti disposti in parte motiva, proseguendo il proprio monitoraggio, segnalando eventuali situazioni di pericolo e/o pregiudizio per i minori;
- invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità;
- dispone che il sig. corrisponda alla signora per il mantenimento dei figli CP_1 Pt_1
e entro il giorno 5 di ogni mese, la Persona_1 Per_2 somma complessiva di € 500 mensili (€ 250 ciascuno), oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal mese successivo dalla pubblicazione della presente sentenza;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie come indicato in motivazione;
- spese compensate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 23.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi