Decreto cautelare 2 luglio 2025
Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 26/03/2026, n. 678 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 678 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00678/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01468/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2025, proposto da
-OMISSIS- s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dionigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
ANAS s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Elisa La Porta e Claudio Borello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS- s.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento, prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-, con cui ANAS s.p.a. ha disposto l’esclusione della società ricorrente dalla procedura di gara « -OMISSIS-(...) Lavori di manutenzione programmata per il ripasso della segnaletica orizzontale » (CIG: -OMISSIS-);
- del verbale di gara n. -OMISSIS-, nella parte in cui è stata deliberata l’esclusione della ricorrente ed è stata proposta l’aggiudicazione in favore della controinteressata -OMISSIS- s.r.l.;
- della segnalazione all’ANAC prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi i verbali di gara, nei limiti dell’interesse della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione e della società ANAS s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 18 marzo 2026 il dott. LU PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- ANAS s.p.a. ha indetto una procedura negoziata per l’affidamento dei « Lavori di manutenzione programmata per il ripasso della segnaletica orizzontale » su varie strade statali, avente un importo base di 553.000,00 euro (di cui 18.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo.
2. Il 15 febbraio la ricorrente ha presentato la propria offerta e, all’esito delle operazioni di valutazione, essa è risultata la migliore.
3. Il -OMISSIS- la commissione di gara ha deliberato di proporre l’aggiudicazione all’odierna ricorrente e il medesimo giorno è stata avviata la verifica dei requisiti di partecipazione, con conseguente richiesta della documentazione necessaria per comprovare l’idoneità tecnico-professionale della società, che è stata inviata il successivo 1° marzo.
4. Il -OMISSIS- la stazione appaltante ha chiesto chiarimenti in relazione a una violazione fiscale non definitivamente accertata, essi sono stati inviati il successivo 8 aprile e all’esito del loro esame la resistente ha chiesto ulteriori delucidazioni, con particolare riferimento agli esiti del contenzioso giudiziario instaurato innanzi al giudice tributario.
5. Nonostante le osservazioni della ricorrente, il -OMISSIS- la ricorrente è stata esclusa dalla procedura e il -OMISSIS- il seggio di gara, dopo aver preso atto dell’esclusione, ha deliberato lo scorrimento della graduatoria, con conseguente proposta di aggiudicazione in favore della seconda classificata.
6. Il -OMISSIS- la stazione appaltante ha segnalato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) la ricorrente per asserite falsità e omissioni nelle dichiarazioni di gara.
7. Con ricorso, notificato e depositato il 1° luglio 2025, la ricorrente ha impugnato la propria esclusione unitamente a tutti gli atti della procedura, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimi.
8. All’esito dell’udienza camerale del 23 luglio 2025 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare della ricorrente e in quella pubblica del 18 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, il Collegio deve dichiarare inammissibile l’impugnazione nella parte in cui ha ad oggetto la segnalazione all’ANAC (prot. CDG.REGISTRO UFFICIALE.U.-OMISSIS-).
Per giurisprudenza consolidata, anche di questo Tribunale, infatti « è inammissibile l'impugnazione della segnalazione ad Anac, trattandosi di un atto prodromico ed endoprocedimentale e, come tale, non impugnabile, poiché esso non è dotato di autonoma lesività, potendo essere fatti valere eventuali suoi vizi, unicamente in via derivata, impugnando il provvedimento finale dell'Autorità di vigilanza, unico atto avente natura provvedimentale e carattere autoritativo » ( ex multis T.A.R. Torino Piemonte sez. I, 27 marzo 2025, n. 557).
Per tale ragione, l'impugnazione della segnalazione de qua deve essere dichiarata inammissibile.
10. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente censura la violazione dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; del principio di proporzionalità nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire infatti la menzionata diposizione consentirebbe alla stazione appaltante di escludere un operatore economico solo qualora la violazione fiscale non definitiva sia effettivamente rilevante e, quindi, l’amministrazione avrebbe dovuto valutare anche la solidità finanziaria dell’ente, che nel caso di specie sarebbe comprovata anche dalle ragioni del rigetto della propria istanza cautelare nel procedimento davanti al Giudice tributario.
Senza contare che un singolo contenzioso tributario non sarebbe idoneo a giustificare l’inaffidabilità di una concorrente, soprattutto qualora, come nel caso di specie, la violazione sia meramente formale.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 95, comma 2, del d.lgs. 36/23 « la stazione appaltante esclude altresì un operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate nell'allegato II.10. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione ».
La previsione dell’articolo 95, comma 2, a mente della quale « la gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto », è, poi, precisata dall’allegato II.10., comma 3, secondo cui una violazione « si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 per cento del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del DURC, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale ».
Ciò posto, il Collegio condivide la posizione del Consiglio di Stato espressa nella relazione allo schema definito del nuovo Codice dei contratti pubblici, secondo cui il legislatore del Codice ha preferito utilizzare la locuzione “cause di esclusione non automatiche” in luogo di “facoltative” proprio per evitare di « ingenerare l’equivoco per cui, pur in presenza di un motivo di esclusione (rientrante tra quelli “facoltativi”), la stazione appaltante potesse stabilire di non disporre l’esclusione dell’operatore economico » (cfr. Relazione allo schema definitivo del codice di contratti pubblici, pag. 138); l’esclusione del concorrente non discende infatti da una valutazione di opportunità della stazione appaltante ma è espressione di discrezionalità tecnica dell’amministrazione procedente (cfr. Relazione allo schema definitivo del codice di contratti pubblici, pag. 138).
Sicché essa, nell’esercizio del proprio potere, deve limitarsi accertare se la violazione non definitivamente accertata sia grave con riferimento alle soglie indicate dal menzionato allegato II.10, che sono commisurate al valore dell’affidamento.
A ciò si deve aggiungere che la posizione della ricorrente non muterebbe anche se si volesse accogliere la sua prospettazione, a mente della quale, nonostante la novella legislativa, l’amministrazione procedente, dopo aver accertato la gravità della violazione, sarebbe ancora tenuta ad accertare la capacità dell’operatore di far fronte agli oneri connessi all’esecuzione dell’appalto nonché la sussistenza di “un’inclinazione” a non onorare gli impegni assunti.
Dagli atti di causa è infatti emerso che la violazione, al netto di sanzioni e interessi, è pari a 81.820,00 euro e, pertanto, essa può ragionevolmente ritenersi grave sia con riferimento alla soglia del 10% (55.300,00 euro) sia con riferimento al valore complessivo della commessa che è, invece, pari a 553.000,00 euro.
A ciò si aggiunga che l’amministrazione procedente ha anche valutato l’effettiva affidabilità della ricorrente e la sua capacità di ottemperare ai propri obblighi.
La resistente ha, infatti, dato atto che la gravità della violazione è stata rapportata non solo al valore posto a pase di gara (553.000,00 euro) ma anche a quello netto (che è stato ribassato dalla stessa ricorrente del 40,59%), del fatto che l’atto impositivo non è stato sospeso dal giudice tributario e che non sussistono le situazioni previste dall’art. 95, comma 4, del Codice.
Il giudizio della stazione appaltante è ulteriormente corroborato sia dall’atteggiamento non collaborativo della ricorrente (che verrà successivamente analizzato) sia dal contenuto del ricorso proposto avverso l’atto impositivo, dove si legge che la tutela cautelare è necessaria perché « l'abnorme importo di cui all'accertamento andrebbe evidentemente a gravare sulle tasche della società che in questo periodo di blocco non gode di grandi risorse finanziarie ».
Al contrario, il fatto che la domanda de qua sia stata respinta « esclusivamente sulla base della solidità finanziaria dell’impresa » è stato meramente asserito dalla ricorrente, che non ha prodotto né in giudizio né nel corso del procedimento, la decisione del Giudice Tributario.
Nonostante i ripetuti solleciti della stazione appaltante non risulta, infatti, che la ricorrente abbia inviato la copia integrale del provvedimento di rigetto della tutela cautelare mentre ma solo il solo dispositivo dell’ordinanza (presente anche negli atti di causa) che è stato, tra l’atro, depositato dalla resistente, che ha altresì precisato che esso è stato l’unico documento del Giudice tributario prodotto nel corso del procedimento all’esito della richiesta di chiarimenti. Affermazione che non è stata neppure contestata dalla ricorrente, la quale nel proprio ricorso ha pacificamente ammesso di aver inviato alla stazione appaltante un mero parere legale (a pagina 6 del ricorso si legge infatti che « La ricorrente aveva, infatti, chiarito in sede di contraddittorio, con parere legale, che il Giudice Tributario aveva ritenuto l’impresa pienamente in grado di sostenere l’onere economico. ANAS ha, però, ignorato questa informazione »).
Con specifico riferimento alla condotta della ricorrente nel corso del procedimento si evidenzia, in particolare, che il 9 giugno 2025 essa ha comunicato « che il provvedimento di rigetto è stato sostanzialmente motivato dalla mancata sussistenza del requisito del periculum in mora , atteso che rapportando i volumi di fatturato e la capacità finanziarie espressa dalla società -ricorrente-, rispetto della iscrizione a ruolo del solo terzo delle imposte, non è stato ritenuto sussistente il requisito del periculum in mora , mentre non sono stati sollevati rilievi in ordine al fumus boni iuris , ossia alla bontà delle eccezioni poste in sia diritto che nel merito » ma si è limitato ad allegare il solo dispositivo e non la decisione nella sua forma integrale.
Infine, la vicenda giudiziaria de qua si è conclusa con la sentenza n. -OMISSIS- con cui il giudice tributario ha respinto l’impugnazione.
Né è possibile ritenere che l’importo del debito tributario non sia in grado di porre in pericolo la stabilità finanziaria della ricorrente: dal bilancio del 31 dicembre 2024 emerge infatti che il suo utile
è pari a 115.000,00 euro, il quale è insufficiente a coprire il debito tributario che, comprensivo di interessi e sanzioni, ammonta a 173.633,04 euro, a cui si devono ancora sommare gli interessi maturati medio tempore .
Non può neppure essere ritenuto dirimente ai fini de quibus il fatto che l’-OMISSIS- l’amministrazione finanziaria abbia rateizzato il debito in quanto si tratta di un fatto sopravvenuto, sicché anche qualora esso fosse rilevante, il che non è per nulla scontato, l’amministrazione non poteva né doveva tenerne conto.
Si rammenta infatti che, per giurisprudenza pacifica, « la legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere apprezzata con riferimento allo stato di fatto esistente al momento della sua emanazione, con conseguente irrilevanza di eventuali sopravvenienze che determinino un mutamento del quadro fattuale ab origine considerato dall'Amministrazione » ( ex multis T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 25 settembre 2025, n. 16638).
Per quanto sopra esposto, il motivo è infondato e deve essere respinto.
11. Con il secondo e terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente stante la loro stretta interconnessione, la ricorrente censura la violazione dell’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023; del principio di proporzionalità nonché l’eccesso di potere dell’amministrazione procedente.
A suo dire, infatti, la stazione appaltante avrebbe erroneamente ritenuto falsa la propria dichiarazione di partecipazione nella parte in cui avrebbe omesso di indicare la sussistenza della violazione tributaria non definitivamente accertata senza valutare se essa avrebbe potuto spezzare il rapporto di fiducia con l’amministrazione.
Ipotesi che non ricorrerebbe nel caso di specie perché non solo la controversia tributaria atterebbe a violazioni meramente formali ma anche l’omessa dichiarazione deriverebbe dalla sottoscrizione di un modulo precompilato (che farebbe riferimento alle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile) che non contemplerebbe le ipotesi di esclusione non automatiche previste dall’art. 95 del Codice dei contratti pubblici.
La ricorrente evidenzia, poi, che la propria buona fede e l’assenza di una qualsiasi volontà di trarre in inganno la commissione di gara, emergerebbero altresì dal fatto che essa avrebbe fornito nel corso del procedimento tutte le informazioni per assicurare una corretta ricostruzione dei fatti.
La censura è stata, poi, approfondita nel seguente motivo, in cui la ricorrente ha evidenziato che la gravità dell’asserita omissione avrebbe dovuto essere rapportata all’irrisorietà dei dati omessi.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell’art. 95, comma 1 lett. e), la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti « che l'offerente abbia commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, dimostrato dalla stazione appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti professionali, nonché i mezzi adeguati a dimostrare i medesimi ».
Il successivo art. 96, comma 14, del codice sancisce, poi, che « L'operatore economico ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 ».
L’articolo 98 del codice dei contratti pubblici include, infine, nel novero dei gravi illeciti professionali la condotta dell’operatore economico che abbia « tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio oppure che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione » (cfr. art. 98, comma 3, lett. b) del d.lgs. 36/23), con la precisazione a mente della quale « La valutazione di gravità tiene conto del bene giuridico e dell'entità della lesione inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e del tempo trascorso dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa » (cfr. art. 98, comma 4, del d.lgs. 36/23).
Anche dopo la novella il legislatore continua a riferirsi alla mera negligenza dell’operatore, escludendo, quindi, la necessità di intento fraudolento e ritenendo rilevante anche una condotta meramente colposa, il che appare del tutto in linea con il generale principio di autoresponsabilità nell'ambito delle procedure competitive.
Non è, quindi, necessaria alcuna indagine sull'atteggiamento soggettivo del concorrente che abbia prodotto in sede di gara documenti non veritieri in ragione della sottesa presunzione iuris et de iure di preordinazione della condotta ad ottenere un ingiusto vantaggio competitivo in danno degli altri partecipanti alla procedura di affidamento del contratto pubblico.
Sul punto, occorre tuttavia evidenziare che una lettura dell’ipotesi de qua alla luce del principio del risultato e della giurisprudenza formatasi sotto la vigenza del precedente codice, porta a ritenerne che le informazioni erronee e le omissioni devono essere accuratamente valutate per stabilire se esse siano effettivamente false o fuorvianti; siano in grado di influenzare le valutazioni della stazione appaltante e se la condotta dell'operatore economico influisca negativamente sulla sua integrità o affidabilità (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 12 agosto 2024, n. 7096).
Nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato contestualmente alla sua offerta (allegato 1) « di non incorrere nelle cause di esclusione di cui al Titolo IV Capo II “Requisiti di ordine generale” del Codice e di non aver commesso il reato di false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 Codice civile ». Invero, la Parte V del Titolo IV Capo II del Codice dei contratti pubblici è espressamente dedicata ai Requisiti di ordine generale e contiene la disciplina di tutte la causa di esclusione: obbligatorie (art. 94) e non automatiche (art. 95).
Non solo, la non veridicità della dichiarazione nella parte in cui afferma di non incorrere in alcuna causa di esclusone è certamente idonea a influenzare la decisione della stazione appaltante.
In primo luogo, con la sua omissione la ricorrente ha privato la resistente di un utile elemento valutativo, che avrebbe sicuramente modificato la propria scelta: i fatti dimostrano proprio che l’informazione avrebbe portato all’esclusione della società, posto che una delle ragioni si cui si fonda il presente provvedimento è proprio la sussistenza di una grave violazione tributaria non definitivamente accertata.
A ciò si aggiunga che l’omissione, unitamente al comportamento non collaborativo della ricorrente, dettagliatamente descritto nel provvedimento impugnato (si pensi al fatto che essa ha continuato a sostenere che la tutela cautelare nel processo tributario non le è stata concessa proprio a causa della sua solidità finanziaria, senza però fornire alcun elemento di prova sul punto ma limitandosi a produrre il solo dispositivo di rigetto dell’istanza cautelare e non la decisione nella sua versione integrale) è in grado di recedere il legame di fiducia tra la stazione appaltante e l’operatore economico, aggravando così l’illecito professionale commesso.
Del resto, la stessa giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che « nell'ambito dei contratti pubblici, la valutazione in ordine alla sussistenza di un "grave illecito professionale" ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, idoneo a minare l'affidabilità dell'operatore economico, rientra nell'ampia discrezionalità della stazione appaltante, rafforzata dal principio di fiducia di cui all'art. 2 del medesimo decreto: tale valutazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti; l'esclusione è legittima qualora si fondi su una valutazione complessiva di una pluralità di inadempimenti pregressi (penali, risoluzioni contrattuali, contestazioni) che, pur se singolarmente non decisivi, nel loro insieme dimostrano una persistente carenza professionale, specie in relazione a servizi di natura sensibile » ( ex multis T.A.R. Brescia Lombardia sez. I, 10 febbraio 2025, n. 104).
Ebbene, per quanto sopra esposto non è possibile ritenere irragionevole la valutazione di gravità dell’illecito professionale né è possibile minimizzarla sostenendo che i moduli prestampati della dichiarazione sarebbero ambigui, posto che essi non solo non contengono alcuna ambiguità, facendo espresso riferimento a entrambe le cause di esclusione ma sono addirittura conformi al disposto dell’articolo 91, comma 3 lett. a), del codice, a mente del quale l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano « di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della presente Parte ».
A ciò si aggiunga che, l’omissione della ricorrente è aggravata dal contenuto del DGUE, in cui la ricorrente ha dichiarato di non aver violato i suoi obblighi relativi al pagamento delle tasse.
12. Per quanto sopra esposto il ricorso è infondato e deve essere respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con la precisazione che esse possono essere integralmente compensate nei confronti dell’ANAC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile e lo rigetta nella restante parte, secondo quanto precisato in motivazione.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge a favore della resistente ANAS.
Compensa le spese nei confronti dell’ANAC.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
FF PE, Presidente
LU PA, Primo Referendario, Estensore
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU PA | FF PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.