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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/07/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1348/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PANCARI MANUELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente (dichiarata guarita con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita e beneficiaria di indennizzo del danno biologico - da inabilità permanente - già liquidatole dall in misura pari al 10 %) ha chiesto CP_1
l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (23 %, come da certificato del dott. in atti) di danno biologico e, per l'effetto, il Per_1 riconoscimento del diritto alla liquidazione della rendita e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti. Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da
1 quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (disposizione relativa agli infortuni sul lavoro). La prima revisione della rendita può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (disposizione relativa alle malattie professionali). La revisione dell'indennizzo in capitale per sopravvenuto aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. Nel caso di revisione ad istanza di parte, l' deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla relativa domanda CP_1 amministrativa, decorsi inutilmente i quali l'istante può proporre il ricorso giudiziario. L'art.13, d.lgs.38/2000 prevede invece il diritto dell'assicurato (dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale/in rendita) alla liquidazione del capitale/della rendita, nell'ipotesi di peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivante dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale/in rendita. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La domanda amministrativa deve essere proposta (nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento) entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari al 10 %. CP_1
Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore 2 percentuale (23 %) di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno. Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nel 23 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Non si comprende infatti perché la cessazione da quasi 20 anni dell'attività lavorativa assicurata dovrebbe costituire un elemento ostativo all'accoglimento del ricorso, atteso che nell'ipotesi di malattia professionale la domanda amministrativa di revisione può essere presentata entro 15 anni dalla manifestazione della malattia professionale (nel caso di specie intervenuta nel 2017, come da sentenza del Tribunale di Crotone n.823/2019 in atti), termine ampiamente rispettato nella fattispecie in esame (considerato che la domanda amministrativa di revisione è stata proposta nel 2023). Parimenti infondata è la contestazione dell' in ordine all'asserita assenza del CP_1 nesso causale, anche in ragione del fatto che la legge richiede soltanto, ai fini della revisione, che il peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivi dalla malattia professionale già indennizzata (e non, anche, dall'attività lavorativa causatrice dell'originaria patologia), ipotesi ricorrente nel caso di specie (come acclarato dal nominato CTU). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 23 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione), ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio CP_1 della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente (dichiarata guarita con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita e beneficiaria di indennizzo del danno biologico - da inabilità permanente - già liquidatole dall' CP_1 in misura pari al 10 %) alla liquidazione dell'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 23 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione) conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
3 Condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 11/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1348/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. PANCARI MANUELA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FOLINO CRISTINA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente (dichiarata guarita con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita e beneficiaria di indennizzo del danno biologico - da inabilità permanente - già liquidatole dall in misura pari al 10 %) ha chiesto CP_1
l'accertamento della sussistenza di una maggiore percentuale (23 %, come da certificato del dott. in atti) di danno biologico e, per l'effetto, il Per_1 riconoscimento del diritto alla liquidazione della rendita e la condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno. L' ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni seguenti. Gli artt.83 e 137, d.p.r.1124/1965 e l'art.13, d.lgs.38/2000 prevedono la possibilità di revisione o soppressione (su istanza di parte o d'ufficio) dell'indennizzo del danno biologico (da inabilità permanente) ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 già liquidato, nell'ipotesi di miglioramento o peggioramento (in quest'ultimo caso, purché derivi dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale che ha dato luogo alla liquidazione dell'indennizzo) delle condizioni fisiche del suo titolare. Nei primi quattro anni dalla data di costituzione della rendita la prima revisione può essere richiesta o disposta solo dopo trascorso un anno dalla data dell'infortunio e almeno sei mesi da
1 quella della costituzione della rendita;
ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore di un anno dalla precedente. Trascorso il quarto anno dalla data di costituzione della rendita, la revisione può essere richiesta o disposta solo due volte, la prima alla fine di un triennio e la seconda alla fine del successivo triennio (disposizione relativa agli infortuni sul lavoro). La prima revisione della rendita può essere richiesta o disposta dopo che siano trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del periodo di inabilità temporanea, ovvero, qualora non sussista tale inabilità, dopo che sia trascorso un anno dalla data di manifestazione della malattia professionale. Ciascuna delle successive revisioni non può essere richiesta o disposta a distanza inferiore ad un anno dalla precedente, mentre l'ultima può aversi soltanto per modificazioni avvenute entro il termine di quindici anni dalla costituzione della rendita (disposizione relativa alle malattie professionali). La revisione dell'indennizzo in capitale per sopravvenuto aggravamento della menomazione può avvenire una sola volta, entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. La rendita può anche essere soppressa nel caso di recupero dell'integrità psicofisica nei limiti del minimo indennizzabile in rendita. In tale caso, qualora il grado di menomazione accertato sia compreso nel limite indennizzabile in capitale, viene corrisposto l'indennizzo in capitale calcolato con riferimento all'età dell'assicurato al momento della soppressione della rendita. Nel caso di revisione ad istanza di parte, l' deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla relativa domanda CP_1 amministrativa, decorsi inutilmente i quali l'istante può proporre il ricorso giudiziario. L'art.13, d.lgs.38/2000 prevede invece il diritto dell'assicurato (dichiarato guarito senza postumi d'invalidità permanente o con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in capitale/in rendita) alla liquidazione del capitale/della rendita, nell'ipotesi di peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivante dall'infortunio sul lavoro/dalla malattia professionale in misura da raggiungere l'indennizzabilità in capitale/in rendita. L'importo della rendita è decurtato dell'importo dell'eventuale indennizzo in capitale già corrisposto. La domanda amministrativa deve essere proposta (nei modi e nei termini stabiliti per la revisione della rendita in caso di aggravamento) entro dieci anni dalla data dell'infortunio o quindici anni nell'ipotesi di malattia professionale. Per le malattie neoplastiche, per la silicosi e l'asbestosi e per le malattie infettive e parassitarie la domanda di aggravamento, ai fini della liquidazione della rendita, può essere presentata anche oltre i limiti temporali di cui sopra, con scadenze quinquennali dalla precedente revisione. Il presente giudizio verte sulla quantificazione del danno biologico ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati dalla parte ricorrente, liquidato dall' in misura pari al 10 %. CP_1
Ritenendo insufficiente tale quantificazione del danno, la parte ricorrente ha adito questo Giudice, chiedendo l'accertamento della sussistenza di una maggiore 2 percentuale (23 %) di danno biologico e la condanna dell' al pagamento della CP_1 prestazione ex art.13 (co.2) d.lgs.38/2000 dovuta a titolo di indennizzo del suddetto danno. Su tali basi è stata disposta CTU che ha quantificato il danno biologico nel 23 %: non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, cui quest'ultimo è pervenuto attraverso specifici e accurati accertamenti, non avendo le parti prospettato elementi tali da contrastare la relazione di consulenza tecnica. Non si comprende infatti perché la cessazione da quasi 20 anni dell'attività lavorativa assicurata dovrebbe costituire un elemento ostativo all'accoglimento del ricorso, atteso che nell'ipotesi di malattia professionale la domanda amministrativa di revisione può essere presentata entro 15 anni dalla manifestazione della malattia professionale (nel caso di specie intervenuta nel 2017, come da sentenza del Tribunale di Crotone n.823/2019 in atti), termine ampiamente rispettato nella fattispecie in esame (considerato che la domanda amministrativa di revisione è stata proposta nel 2023). Parimenti infondata è la contestazione dell' in ordine all'asserita assenza del CP_1 nesso causale, anche in ragione del fatto che la legge richiede soltanto, ai fini della revisione, che il peggioramento delle condizioni fisiche dell'assicurato derivi dalla malattia professionale già indennizzata (e non, anche, dall'attività lavorativa causatrice dell'originaria patologia), ipotesi ricorrente nel caso di specie (come acclarato dal nominato CTU). Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con la conseguenza che l' deve essere condannato alla corresponsione, in favore della parte ricorrente, CP_1 dell'indennizzo (in rendita) del danno biologico (da inabilità permanente pari al 23 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione), ai sensi dell'art.13, co.2, d.lgs.38/2000, oltre accessori come per legge. Le spese di lite sono integralmente poste a carico dell' (in omaggio al principio CP_1 della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente (dichiarata guarita con postumi che non raggiungono il minimo per l'indennizzabilità in rendita e beneficiaria di indennizzo del danno biologico - da inabilità permanente - già liquidatole dall' CP_1 in misura pari al 10 %) alla liquidazione dell'indennizzo (in rendita) ex art.13, co.2, d.lgs.38/2000 del danno biologico (da inabilità permanente pari al 23 %, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di revisione) conseguente all'infortunio sul lavoro/alla malattia professionale denunciati. Condanna l' al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, oltre interessi (o, se CP_1 maggiore, rivalutazione) come per legge.
3 Condanna l' alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.800,00 per CP_1 compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Pone le spese della CTU (liquidate con separato decreto) a carico dell' . CP_1
Crotone, 11/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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