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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/09/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3221/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR RI AL Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3221/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], l'[...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia
Scattolin del Foro di Padova (pec: presso il cui studio Email_1
– sito in Padova, via Boccaccio, n. 98 – è elettivamente domiciliato,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
in Santa AR di Sala, viale dei Carpini, n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marangon
del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Email_2
Noale, via V. Gagliardi, n. 2 – è elettivamente domiciliata,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato il 30.07.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis. 51, comma 2, c.p.c. in data
31.12.2024 in sostituzione dell'udienza fissata in data 7.01.2025; R.G. 3221/2024 V.G.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, e – premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 1.09.2001, in Massanzago, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 10, e che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...], il [...]), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (nato a [...], il CP_2
15.02.2014), minorenne – hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 473 bis. 51 c.p.c. alle condizioni indicate in ricorso, e che di seguito si riproducono:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, scambiandosi fin d'ora il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto;
2) i ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento, essendo allo stato economicamente autosufficienti;
3) continuerà a risiedere nell'immobile di sua proprietà sito a Santa AR di Parte_1
Sala (VE) viale dei Carpini n. 5 si impegna a trasferirsi con i figli altrove entro la CP_1
fine del mese di dicembre 2024;
4) a titolo di liquidazione delle somme corrisposte dalla moglie per l'acquisto Parte_1
del terreno e dell'edificazione della casa coniugale corrisponderà a l'importo CP_1
complessivo di 120.000,00 euro pari alla metà del valore concordemente stabilito di complessivi
240.000,000 euro della abitazione familiare edificata con denaro comune, con le seguenti modalità:
-60.000,00 euro al deposito del presente ricorso,
-60.000,00 in rate mensili di euro 500,00 ciascuna a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
5) verserà tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi 360,00 euro e così
180,00 euro per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) percepirà integralmente l'assegno unico per i figli;
CP_1 R.G. 3221/2024 V.G.
7) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia che entrambi i ricorrenti dichiarano di conoscere;
8) PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
8.1) Il figli resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
CP_2
8.2) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-due pomeriggi alla settimana il figlio rimarrà dal padre dopo la scuola nel periodo CP_2
scolastico e cenerà con lui e poi lo riporterà a casa della madre, orientativamente nei giorni di lunedì e mercoledì, giorni che potranno essere cambiati previa comunicazione fra i genitori almeno un giorno prima della modifica;
-un fine settimana ogni due dal sabato mattina sino alla domenica sera quando lo riporterà presso la casa materna entro le ore 22,00;
-per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al
30 dicembre e per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni;
-durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.”
Lette le note depositate congiuntamente dai coniugi il 31.12.2024, in cui gli stessi hanno insistito nell'accoglimento della domanda formulata alle condizioni rassegnate, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo in data 7.08.2025, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione R.G. 3221/2024 V.G.
e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio in Massanzago in data 1.09.2001, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 10;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.08.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR RI AL
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa AR RI AL Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3221/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], l'[...], (C.F. ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia
Scattolin del Foro di Padova (pec: presso il cui studio Email_1
– sito in Padova, via Boccaccio, n. 98 – è elettivamente domiciliato,
e
, nata a [...], il [...], (C.F. ), residente CP_1 C.F._2
in Santa AR di Sala, viale dei Carpini, n. 5, rappresentata e difesa dall'Avv. Nicola Marangon
del Foro di Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Email_2
Noale, via V. Gagliardi, n. 2 – è elettivamente domiciliata,
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso depositato il 30.07.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis. 51, comma 2, c.p.c. in data
31.12.2024 in sostituzione dell'udienza fissata in data 7.01.2025; R.G. 3221/2024 V.G.
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.07.2024, e – premesso di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in data 1.09.2001, in Massanzago, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 10, e che dalla loro unione sono nati i figli (nata a [...], il [...]), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (nato a [...], il CP_2
15.02.2014), minorenne – hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 473 bis. 51 c.p.c. alle condizioni indicate in ricorso, e che di seguito si riproducono:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di stabilire la propria residenza ove meglio creda, scambiandosi fin d'ora il reciproco assenso al rilascio e al rinnovo del passaporto;
2) i ricorrenti rinunciano reciprocamente alla richiesta di assegno di mantenimento, essendo allo stato economicamente autosufficienti;
3) continuerà a risiedere nell'immobile di sua proprietà sito a Santa AR di Parte_1
Sala (VE) viale dei Carpini n. 5 si impegna a trasferirsi con i figli altrove entro la CP_1
fine del mese di dicembre 2024;
4) a titolo di liquidazione delle somme corrisposte dalla moglie per l'acquisto Parte_1
del terreno e dell'edificazione della casa coniugale corrisponderà a l'importo CP_1
complessivo di 120.000,00 euro pari alla metà del valore concordemente stabilito di complessivi
240.000,000 euro della abitazione familiare edificata con denaro comune, con le seguenti modalità:
-60.000,00 euro al deposito del presente ricorso,
-60.000,00 in rate mensili di euro 500,00 ciascuna a partire dal mese successivo al deposito del presente ricorso;
5) verserà tramite accredito in c/c, entro e non oltre il giorno Parte_1 CP_1
cinque di ogni mese, l'assegno di mantenimento per i figli pari a complessivi 360,00 euro e così
180,00 euro per ciascun figlio, assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al
100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
6) percepirà integralmente l'assegno unico per i figli;
CP_1 R.G. 3221/2024 V.G.
7) le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il protocollo del Tribunale di Venezia che entrambi i ricorrenti dichiarano di conoscere;
8) PIANO GENITORIALE PER IL FIGLIO MINORENNE
Il figlio minore resta affidato ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno CP_2
congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psicofisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
8.1) Il figli resta collocato prevalentemente presso la dimora materna;
CP_2
8.2) Il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
-due pomeriggi alla settimana il figlio rimarrà dal padre dopo la scuola nel periodo CP_2
scolastico e cenerà con lui e poi lo riporterà a casa della madre, orientativamente nei giorni di lunedì e mercoledì, giorni che potranno essere cambiati previa comunicazione fra i genitori almeno un giorno prima della modifica;
-un fine settimana ogni due dal sabato mattina sino alla domenica sera quando lo riporterà presso la casa materna entro le ore 22,00;
-per una settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al
30 dicembre e per il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
-l'intero periodo delle vacanze pasquali, ad anni alterni;
-durante le vacanze estive, due settimane anche non consecutive da concordare preferibilmente entro il 31 maggio di ogni anno.”
Lette le note depositate congiuntamente dai coniugi il 31.12.2024, in cui gli stessi hanno insistito nell'accoglimento della domanda formulata alle condizioni rassegnate, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo in data 7.08.2025, ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione R.G. 3221/2024 V.G.
e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso, che appaiono rispondenti all'interesse della prole.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 CP_1
congiuntisi in matrimonio in Massanzago in data 1.09.2001, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2001, parte II, serie A, ufficio 1, atto n. 10;
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Prende atto degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
- Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 7.08.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa AR RI AL
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero