Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/12/2025, n. 2983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2983 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02983/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01670/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1670 del 2025, proposto dalla ditta -OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Carmen Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente pro tempore e l’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
nei confronti
del Comune di Catania, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Maria Macrì, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall’Assessorato Regionale Siciliano del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo su un’istanza di accesso presentata dalla ditta ricorrente il 31 marzo 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni regionali intimate e del Comune di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 il dott. NT SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente di essere titolare di una concessione demaniale marittima avente ad oggetto l’area del porto turistico di Catania, denominata-OMISSIS-, sita in località -OMISSIS-. Con ordinanza del 7 marzo 2025, il G.I.P. presso il Tribunale di Catania disponeva il sequestro preventivo dell’area in questione, in ragione della presunta edificazione in assenza di titolo di un capannone di circa 600 mq, con occupazione arbitraria dell’area interessata.
In ragione di tale provvedimento e della necessità di acquisire la documentazione, in tesi, comprovante la piena legittimità delle opere contestate, la società ricorrente, in data 31 marzo 2025, trasmetteva a mezzo PEC formale istanza di accesso agli atti ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 10/1991 indirizzandola all’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo.
Oggetto della richiesta erano tutti gli atti di finanziamento, autorizzazione e collaudo relativi al procedimento amministrativo n. -OMISSIS-, afferente agli interventi denominati “Completamento dei capannoni preesistenti con realizzazione di un soppalco interno destinato a sede di uffici” , con particolare riferimento alla documentazione attestante il rispetto dei presupposti autorizzativi edilizi, demaniali e strutturali, dettagliatamente specificati nella suddetta istanza.
L’istanza di accesso, inizialmente inoltrata al Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana, veniva da quest’ultimo trasmessa all’Assessorato del Turismo con nota prot. n. -OMISSIS-.
2. Tanto premesso, parte ricorrente ribadisce la necessità dell’ostensione richiesta atteso che, nonostante l’intervenuto annullamento del citato sequestro preventivo, il Comune di Catania, con determinazione n. -OMISSIS- del 2 maggio 2025 (notificata in data 19 maggio 2025 a mezzo PEC), ha emesso un ordine di ripristino dello stato dei luoghi fondato sui medesimi presupposti.
Ciò posto, scaduto il termine di cui all’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990, con il ricorso in epigrafe, notificato il 21 luglio 2025 e depositato il 20 settembre luglio successivo, parte ricorrente ex art. 116 c.p.a. chiede che questo Tribunale Amministrativo, riconosca il suo diritto ad accedere e ad estrarre copia della documentazione infruttuosamente richiesta denunziando l’inerzia dell’Amministrazione regionale sull’istanza di cui sopra.
3. Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Comune di Catania che, con memoria del 20.09.2025, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e le Amministrazioni regionali intimate che invece, con memoria in data 1 dicembre 2025, nel chiedere il rigetto del mezzo di tutela ne hanno preliminarmente eccepito la tardività.
All’udienza camerale del 19 dicembre 2025, il procuratore della ricorrente ha dichiarato il venir meno dell’interesse della ditta alla definizione della controversia e la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Deve essere preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Catania atteso che, come correttamente rilevato nella memoria di costituzione, l’istanza di accesso per cui è causa era rivolta all’Assessorato Regionale del Turismo dello Sport e dello Spettacolo.
Tanto premesso, sulla scorta delle indicazioni del giudice d’appello sull’ordine di esame delle questioni processuali (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 27 aprile 2015, n. 5), nonostante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse della parte ricorrente, devono essere prioritariamente scrutinate le eccezioni preliminari di tardività del ricorso sollevate dalla difesa erariale, che il Collegio reputa fondate.
Dalla documentazione in atti risulta, infatti, che l’istanza di accesso per cui è causa, presentata il 31 marzo 2025, venne inoltrata il 22 aprile successivo, con nota prot. -OMISSIS-, dall’Assessorato delle Infrastrutture, al competente Assessorato del Turismo dello Sport e dello Spettacolo, di talché il silenzio sull’istanza in questione si è formato il 21 maggio 2025, mentre il ricorso è stato notificato, come detto, soltanto il 21 luglio 2025 in evidente violazione del termine dimidiato di decadenza di trenta giorni, di cui all’art. 116, comma 1, del codice del processo amministrativo.
Anche a non tener conto di quanto detto è tardivo anche il deposito del ricorso, tenuto conto della inosservanza dei termini previsti dall’art. 87, comma 3, c.p.a.
Detta ultima norma stabilisce, infatti, che nei procedimenti in camera di consiglio, quale appunto è quello in materia d’accesso (ai sensi del comma 2, lett. c), tutti i termini processuali sono dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario, con l’eccezione, limitatamente ai giudizi di primo grado, dei termini per la notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
Considerato, dunque, che tra i termini espressamente esclusi dal citato dimezzamento non figura quello inerente al deposito del ricorso, da ciò consegue che il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, deve ritenersi di quindici giorni, decorrenti, secondo regola consueta, dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario, pena l’irricevibilità del succitato atto introduttivo.
Alla luce di quanto esposto, quindi, anche il deposito del ricorso è tardivo, avendovi provveduto la ricorrente soltanto in data 20 settembre 2025, dunque ben oltre la scadenza del termine di quindici giorni previsto dalla norma citata, essendo stato il ricorso come detto notificato in data 21 luglio 2025.
5. Per le ragioni esposte in conclusione, previa estromissione dal giudizio del Comune di Catania, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
6. In considerazione della definizione in rito della causa sussistono giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Catania;
- dichiara irricevibile il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FE BR, Presidente
NT SC, Primo Referendario, Estensore
Elena HA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT SC | FE BR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.