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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 13/08/2025, n. 1015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1015 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4914/2024 R.G.L. promossa
d a rappresentato e difeso dall'Avv.to Fulvio Librizzi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Giovan Battista
Lulli n. 42, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59 e rappresentato e difeso dal funzionario Giancarlo
Gagliano;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza n. 793/2024 relativa al procedimento portante R.G. n. 3043/2022 emessa dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 10.07.2024. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale rilevando l'avvenuta liquidazione delle provvidenze economiche richieste;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note sostitutive d'udienza del 13.06.2025, il ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio della prestazione riconosciuta e richiesta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.06.2025 per il deposito di note.
*** Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 03.06.2025 (all.to modello di pagamento fascicolo parte resistente). Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1 compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso, il 13.08.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
Nella persona del Giudice, dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive d'udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine assegnato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4914/2024 R.G.L. promossa
d a rappresentato e difeso dall'Avv.to Fulvio Librizzi ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Palermo in Via Giovan Battista
Lulli n. 42, giusta procura in atti;
- ricorrente -
c o n t r o
in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Palermo in Via Laurana 59 e rappresentato e difeso dal funzionario Giancarlo
Gagliano;
- convenuto-
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.11.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio l' chiedendo dichiararsi il pagamento dei ratei maturati e non CP_1 riscossi dell'indennità di accompagnamento, riconosciuta con sentenza n. 793/2024 relativa al procedimento portante R.G. n. 3043/2022 emessa dal Tribunale civile di Termini Imerese in data 10.07.2024. Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio, l'ente previdenziale rilevando l'avvenuta liquidazione delle provvidenze economiche richieste;
chiedeva, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Con note sostitutive d'udienza del 13.06.2025, il ricorrente, stante l'avvenuto pagamento nelle more del giudizio della prestazione riconosciuta e richiesta, chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere insistendo, altresì, nella vittoria delle spese di lite stante la tardività del pagamento avvenuto dopo il deposito del ricorso. La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 17.06.2025 per il deposito di note.
*** Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere, essendo pacifico che la prestazione assistenziale, oggetto della domanda, è già stata riconosciuta in sede amministrativa nelle more del giudizio in data 03.06.2025 (all.to modello di pagamento fascicolo parte resistente). Le spese di lite vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Condanna l' a corrispondere le spese di lite che liquida in €. 900,00 per CP_1 compenso del difensore oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Così deciso, il 13.08.2025.
IL GIUDICE Giorgia Marcatajo