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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/06/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022 138
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 138/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scordia (CT), Via Lombardo Radice n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cacciola ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CO C.F._2 in Scordia (CT), Via Lombardo Radice n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Lo Castro ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 09.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 31.01.2022, regolarmente notificato, la IG.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito IG. CO
, con il quale aveva contratto matrimonio a Scordia in data 29.04.2017 e dalla loro unione sono nate
[...] due figlie: (27.09.2017) e (25.02.2019), rispettivamente di 7 e 6 anni. Persona_1 Persona_2
Esponeva la ricorrente che la rottura del rapporto coniugale era da ricondursi al comportamento posto in essere dal marito, caratterizzato da una evidente disaffezione nei confronti della moglie, tale da indurre il resistente ad abbandonare definitivamente la casa coniugale. Preso atto della volontà del marito e venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la IG.ra , in uno alla domanda di separazione, Pt_1 domandava che venisse disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre da regolamentarsi nel proseguo del giudizio, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario delle minori, e, sul piano economico, chiedeva porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie con il versamento dell'assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle minori. In ordine alla propria condizione economica, la IG.ra dichiarava di collaborare occasionalmente con la Pt_1 zia in un negozio di abbigliamento, percependo solo un compenso di euro 200,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.05.2022, si costituiva in giudizio il IG. CO
, il quale pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto dedotto dalla ricorrente e, al
[...] contrario, sosteneva che la crisi coniugale era stata determinata dalla volontà della moglie e dalla pressante ingerenza della zia materna nella gestione del rapporto coniugale tra le parti, tale da indurre il resistente a lasciare la casa coniugale al fine di evitare l'ennesimo litigio tra i coniugi e con la speranza di poter far rientro una volta ritornata la serenità in casa. Asseriva non vera l'affermazione della moglie circa il quantum del suo compenso lavorativo, ma al contrario, la IG.ra percepiva una retribuzione di euro 600,00 mensili. Pt_1
Per tali ragioni, il IG. aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condiviso delle figlie CP_1 minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità dallo stesso indicate in atti. Non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà – alla ricorrente, tenuto conto dell'interesse primario delle figlie di continuare a vivere nel luogo ove sono nate. Sotto il profilo economico, riteneva la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore delle figlie minori esagerata e non confacente alle proprie possibilità economiche. Il IG. dichiarava di CP_1 svolgere attività stagionale come operaio nel settore agrumicolo e di percepire una retribuzione mensile di circa 1.200,00/1.300,00 euro e una indennità di disoccupazione pari ad euro 4.000,00 per sei mesi l'anno in
2 cui non lavora, di provvedere al pagamento sia di un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa coniugale (rata mensile pari ad euro 372,58) sia di un finanziamento contratto per la ristrutturazione del medesimo immobile (rata mensile di euro 132,50), oltre a corrispondere un importo mensile di euro 150,00 quale contributo per spese di alloggio presso il proprio padre.
Pertanto, il IG. domandava di poter contribuire al mantenimento delle proprie figlie provvedendo CP_1 al pagamento del mutuo e del finanziamento sopra indicato, prestando la sua disponibilità a far versare alla ricorrente direttamente dall'INPS l'intero importo dell'Assegno Unico.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 18.07.2022, emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo la regolamentazione indicata. Dal punto di vista economico, disponeva a carico del IG. il versamento di un assegno mensile di euro 250,00 CP_1
(euro 125,00 per ciascuna figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie minori, da versare direttamente alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle stesse, nonché al versamento, da parte del resistente direttamente alla moglie, della metà dell'Assegno Unico per le figlie.
Nelle more del giudizio, la IG.ra proponeva reclamo – rigettato dalla Corte d'Appello di Catania - Pt_1 avverso l'ordinanza presidenziale del 18.07.2022 in ordine al contributo dovuto dal resistente a titolo di mantenimento delle figlie minori della coppia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In sede di memoria conclusionale, la IG.ra chiedeva la conferma di quanto già provvisoriamente disposto in ordine al contributo per il Pt_1 mantenimento delle figlie minori, in considerazione delle reali condizioni economiche dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di separazione personale dei coniugi, “la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario
3 che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrente di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16698/2020; Cass. Civ. Sez. I n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DELLE FIGLIE MINORI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite delle figlie minori della coppia, si ritiene di confermare quanto già provvisoriamente disposto in sede presidenziale - che trova conferma nella reciproca richiesta avanzata dalle parti – con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Si osserva che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio generale e preferenziale dell'affidamento dei figli minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Le figlie minori della coppia – ed – devono essere affidate ad entrambi genitori, Persona_1 Persona_2 mantenendole collocate presso la madre, non sussistendo i presupposti che determinano una decisione in senso contrario.
Circa il regime di visite del padre, genitore non collocatario, si dispone che il IG. possa vedere CP_1
e tenere con sé le figlie minori liberamente, previo accordo con la madre – tenendo conto delle eIGenze delle figlie.
In caso di mancato accordo, il padre potrà in ogni caso vedere e tenere con sè le figlie secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 20; nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00; in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali
(da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni
4 ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORI
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento delle figlie minori ed – Persona_1 Persona_2 rispettivamente di 7 e 6 anni – il Tribunale ritiene di poter confermare quanto già disposto, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 23.07.2022 e precisamente l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento della somma mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascuna figlia) quale contributo per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie e della metà dell'Assegno
Unico previsto per le stesse e percepito - per intero - dal padre.
Giova premettere che, entrambi i genitori devono provvedere – in concorso tra loro – al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, nonché sono tenuti ad istruirli, educarli ed assisterli, in considerazione delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e tale obbligo non viene meno in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
In questi casi, l'assegno di mantenimento per il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente è posto a carico del genitore non collocatario/convivente e deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, quali l'aspetto abitativo, scolastico, sanitario, sociale e tutto ciò che sia ritenuto idoneo e necessario per la cura e l'educazione dei figli (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16739/2020).
È dovere di entrambi i genitori provvedere, nei limiti delle proprie possibilità, al mantenimento dei figli fino a che non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Il contributo in favore delle figlie minori della coppia deve essere proporzionato all'attuale condizione reddituale e patrimoniale del soggetto obbligato, cioè del IG. quale genitore non collocatario. CP_1
A parere del Collegio tale importo può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare comunque proporzionato alle eIGenze di vita delle bambine e congruo rispetto alle effettive condizioni economiche e reddituali del resistente, che svolge lavoro stagionale come operaio nel settore agrumicolo percependo una retribuzione mensile di circa 1.200,00/1.300,00 (cfr. buste paga allegate) e grava sullo stesso un mutuo ipotecario e un finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale (cfr. allegati 2
e 3 di parte resistente), oltre a far fronte ai relativi costi della vita, circostanze sulle quali non è sorta alcuna contestazione da parte della IG.ra . Pt_1
Invece, per ciò che attiene alla posizione della IG.ra , la quale aveva dichiarato di collaborare con la Pt_1 zia materna in un negozio di abbigliamento percependo un compenso di euro 200,00 mensili, da come emerge dalla documentazione allegata dalla stessa in sede di comparsa conclusionale, attualmente risulta essere percettrice dell'Assegno di Inclusione di euro 704,17 mensili (sino a dicembre 2024 era pari ad euro 650,00), non ha oneri abitativi e regolarmente riceve il contributo per il mantenimento delle figlie da parte del marito, oltre la metà dell'Assegno Unico.
5 Dunque, ritiene il Collegio di confermare in toto quanto già provvisoriamente disposto in ordine al mantenimento delle figlie minori della coppia, tenuto conto anche dell'età delle figlie minori, dell'impegno anche economico proporzionalmente maggiore in capo alla madre, con la quale le figlie minori vivono ed abitano nella casa coniugale, nonché delle concrete capacità economiche del genitore obbligato, tenuto conto che non sono emersi elementi idonei a provare un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, né sono state sollevate contestazioni concrete in ordine alla sua impossibilità economica a provvedere al mantenimento delle figlie minore nell'importo già determinato in sede presidenziale, anzi la ricorrente ha espressamente chiesto – in sede di comparsa conclusionale – la conferma di tale provvedimento.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio e della natura della causa, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CO
2. DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo la determinazione di cui in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
4. PONE a carico del IG. l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il CO giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascuna delle figlie) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
e da versare direttamente alla IG.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie, Parte_1 Parte_1 sostenuta in favore delle figlie e debitamente documentate;
5. PONE a carico del IG. l'obbligo di versare, direttamente alla IG.ra CO
la metà dell'Assegno Unico erogato – per intero al resistente dall'INPS Parte_1
– per le minori;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 17.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai IGg.ri Magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 138/2022 R.G.
Promossa da
(c.f. ), nata a [...] l'[...] e residente Parte_1 C.F._1 in Scordia (CT), Via Lombardo Radice n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Cacciola ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo, giusta procura in atti;
RICORRENTE
contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] e residente CO C.F._2 in Scordia (CT), Via Lombardo Radice n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina Lo Castro ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale di quest'ultima, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Le parti rassegnavano le rispettive conclusioni all'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190
c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha rassegnato le proprie conclusioni in data 09.04.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso del 31.01.2022, regolarmente notificato, la IG.ra adiva codesto Parte_1
Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale dal marito IG. CO
, con il quale aveva contratto matrimonio a Scordia in data 29.04.2017 e dalla loro unione sono nate
[...] due figlie: (27.09.2017) e (25.02.2019), rispettivamente di 7 e 6 anni. Persona_1 Persona_2
Esponeva la ricorrente che la rottura del rapporto coniugale era da ricondursi al comportamento posto in essere dal marito, caratterizzato da una evidente disaffezione nei confronti della moglie, tale da indurre il resistente ad abbandonare definitivamente la casa coniugale. Preso atto della volontà del marito e venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, la IG.ra , in uno alla domanda di separazione, Pt_1 domandava che venisse disposto l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre da regolamentarsi nel proseguo del giudizio, assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, quale genitore collocatario delle minori, e, sul piano economico, chiedeva porsi a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento di entrambe le figlie con il versamento dell'assegno mensile di euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle minori. In ordine alla propria condizione economica, la IG.ra dichiarava di collaborare occasionalmente con la Pt_1 zia in un negozio di abbigliamento, percependo solo un compenso di euro 200,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta del 26.05.2022, si costituiva in giudizio il IG. CO
, il quale pur aderendo alla domanda di separazione, contestava quanto dedotto dalla ricorrente e, al
[...] contrario, sosteneva che la crisi coniugale era stata determinata dalla volontà della moglie e dalla pressante ingerenza della zia materna nella gestione del rapporto coniugale tra le parti, tale da indurre il resistente a lasciare la casa coniugale al fine di evitare l'ennesimo litigio tra i coniugi e con la speranza di poter far rientro una volta ritornata la serenità in casa. Asseriva non vera l'affermazione della moglie circa il quantum del suo compenso lavorativo, ma al contrario, la IG.ra percepiva una retribuzione di euro 600,00 mensili. Pt_1
Per tali ragioni, il IG. aderiva alla domanda di separazione e di affidamento condiviso delle figlie CP_1 minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo le modalità dallo stesso indicate in atti. Non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale – di sua esclusiva proprietà – alla ricorrente, tenuto conto dell'interesse primario delle figlie di continuare a vivere nel luogo ove sono nate. Sotto il profilo economico, riteneva la richiesta di mantenimento formulata dalla ricorrente in favore delle figlie minori esagerata e non confacente alle proprie possibilità economiche. Il IG. dichiarava di CP_1 svolgere attività stagionale come operaio nel settore agrumicolo e di percepire una retribuzione mensile di circa 1.200,00/1.300,00 euro e una indennità di disoccupazione pari ad euro 4.000,00 per sei mesi l'anno in
2 cui non lavora, di provvedere al pagamento sia di un mutuo ipotecario stipulato per l'acquisto della casa coniugale (rata mensile pari ad euro 372,58) sia di un finanziamento contratto per la ristrutturazione del medesimo immobile (rata mensile di euro 132,50), oltre a corrispondere un importo mensile di euro 150,00 quale contributo per spese di alloggio presso il proprio padre.
Pertanto, il IG. domandava di poter contribuire al mantenimento delle proprie figlie provvedendo CP_1 al pagamento del mutuo e del finanziamento sopra indicato, prestando la sua disponibilità a far versare alla ricorrente direttamente dall'INPS l'intero importo dell'Assegno Unico.
All'esito dell'udienza presidenziale, il Presidente del Tribunale, con ordinanza del 18.07.2022, emetteva i provvedimenti provvisori, disponendo l'affidamento condiviso delle figlie minori della coppia, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo la regolamentazione indicata. Dal punto di vista economico, disponeva a carico del IG. il versamento di un assegno mensile di euro 250,00 CP_1
(euro 125,00 per ciascuna figlia) quale contributo al mantenimento delle figlie minori, da versare direttamente alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle stesse, nonché al versamento, da parte del resistente direttamente alla moglie, della metà dell'Assegno Unico per le figlie.
Nelle more del giudizio, la IG.ra proponeva reclamo – rigettato dalla Corte d'Appello di Catania - Pt_1 avverso l'ordinanza presidenziale del 18.07.2022 in ordine al contributo dovuto dal resistente a titolo di mantenimento delle figlie minori della coppia.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., in assenza di richieste istruttorie, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 05.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. In sede di memoria conclusionale, la IG.ra chiedeva la conferma di quanto già provvisoriamente disposto in ordine al contributo per il Pt_1 mantenimento delle figlie minori, in considerazione delle reali condizioni economiche dei coniugi.
SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione proposta dalla ricorrente, cui il resistente ha aderito, è fondata e merita pertanto accoglimento.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della Legge n. 151/1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quado si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di separazione personale dei coniugi, “la condizione di intollerabilità della convivenza deve essere intesa in senso soggettivo, non essendo necessario
3 che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco di una sola delle parti, che sia verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze negative del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere venuto meno, al ricorrente di tali evenienze, quel principio del consenso che caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale” (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16698/2020; Cass. Civ. Sez. I n. 8713/2015).
Nel caso di specie, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto dalle parti nella conduzione del giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e l'impossibilità di ricostruire ogni tipo di comunione materiale e spirituale.
Va dunque pronunciata la separazione personale dei coniugi.
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAMENTO E REGOLAMENTAZIONE VISITE DELLE FIGLIE MINORI
Per ciò che attiene alle questioni riguardanti la regolamentazione in punto di affidamento, collocamento e delle visite delle figlie minori della coppia, si ritiene di confermare quanto già provvisoriamente disposto in sede presidenziale - che trova conferma nella reciproca richiesta avanzata dalle parti – con assegnazione della casa coniugale alla ricorrente.
Si osserva che il regime di affidamento condiviso costituisce il criterio generale e preferenziale dell'affidamento dei figli minori nelle situazioni di crisi e di disgregazione della convivenza familiare e, non a caso, l'art. 337 quater c.c. specifica che solo nel caso in cui l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario all'interesse del minore è possibile scegliere di affidarlo a soltanto uno dei due.
Le figlie minori della coppia – ed – devono essere affidate ad entrambi genitori, Persona_1 Persona_2 mantenendole collocate presso la madre, non sussistendo i presupposti che determinano una decisione in senso contrario.
Circa il regime di visite del padre, genitore non collocatario, si dispone che il IG. possa vedere CP_1
e tenere con sé le figlie minori liberamente, previo accordo con la madre – tenendo conto delle eIGenze delle figlie.
In caso di mancato accordo, il padre potrà in ogni caso vedere e tenere con sè le figlie secondo le seguenti modalità: a fine settimana alternati, dal venerdì (all'uscita dalla scuola) alla domenica sera quando li dovrà riaccompagnare a casa della madre entro le ore 20; nelle settimane in cui li terrà nel weekend, un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle ore 20.00; in mancanza di accordo il mercoledì; nelle altre settimane (in cui non trascorrerà il weekend con le figlie) due pomeriggi infrasettimanali
(da concordarsi), dall'uscita della scuola fino alle 20.00 quando li riaccompagnerà a casa della madre;
in mancanza di accordo nelle giornate di martedì e giovedì; per sette giorni durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, ricomprendendovi Natale o Capodanno;
per tre giorni durante le vacanze pasquali, ad anni alterni
4 ricomprendendovi la Pasqua o il lunedì dell'Angelo; nel periodo estivo, per 15 giorni anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio precedente.
SULL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER LE FIGLIE MINORI
Per ciò che attiene alla questione relativa al mantenimento delle figlie minori ed – Persona_1 Persona_2 rispettivamente di 7 e 6 anni – il Tribunale ritiene di poter confermare quanto già disposto, in via provvisoria, con l'ordinanza presidenziale del 23.07.2022 e precisamente l'obbligo in capo al resistente di provvedere al versamento della somma mensile di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascuna figlia) quale contributo per il loro mantenimento, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute in favore delle figlie e della metà dell'Assegno
Unico previsto per le stesse e percepito - per intero - dal padre.
Giova premettere che, entrambi i genitori devono provvedere – in concorso tra loro – al mantenimento dei figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, nonché sono tenuti ad istruirli, educarli ed assisterli, in considerazione delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, e tale obbligo non viene meno in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza.
In questi casi, l'assegno di mantenimento per il figlio minore o maggiorenne non autosufficiente è posto a carico del genitore non collocatario/convivente e deve far fronte ad una molteplicità di eIGenze, quali l'aspetto abitativo, scolastico, sanitario, sociale e tutto ciò che sia ritenuto idoneo e necessario per la cura e l'educazione dei figli (Cass. Civ. Sez. I, ord. n. 16739/2020).
È dovere di entrambi i genitori provvedere, nei limiti delle proprie possibilità, al mantenimento dei figli fino a che non abbiano raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica.
Il contributo in favore delle figlie minori della coppia deve essere proporzionato all'attuale condizione reddituale e patrimoniale del soggetto obbligato, cioè del IG. quale genitore non collocatario. CP_1
A parere del Collegio tale importo può essere definitivamente confermato, tenuto conto che appare comunque proporzionato alle eIGenze di vita delle bambine e congruo rispetto alle effettive condizioni economiche e reddituali del resistente, che svolge lavoro stagionale come operaio nel settore agrumicolo percependo una retribuzione mensile di circa 1.200,00/1.300,00 (cfr. buste paga allegate) e grava sullo stesso un mutuo ipotecario e un finanziamento contratti per l'acquisto e la ristrutturazione della casa coniugale (cfr. allegati 2
e 3 di parte resistente), oltre a far fronte ai relativi costi della vita, circostanze sulle quali non è sorta alcuna contestazione da parte della IG.ra . Pt_1
Invece, per ciò che attiene alla posizione della IG.ra , la quale aveva dichiarato di collaborare con la Pt_1 zia materna in un negozio di abbigliamento percependo un compenso di euro 200,00 mensili, da come emerge dalla documentazione allegata dalla stessa in sede di comparsa conclusionale, attualmente risulta essere percettrice dell'Assegno di Inclusione di euro 704,17 mensili (sino a dicembre 2024 era pari ad euro 650,00), non ha oneri abitativi e regolarmente riceve il contributo per il mantenimento delle figlie da parte del marito, oltre la metà dell'Assegno Unico.
5 Dunque, ritiene il Collegio di confermare in toto quanto già provvisoriamente disposto in ordine al mantenimento delle figlie minori della coppia, tenuto conto anche dell'età delle figlie minori, dell'impegno anche economico proporzionalmente maggiore in capo alla madre, con la quale le figlie minori vivono ed abitano nella casa coniugale, nonché delle concrete capacità economiche del genitore obbligato, tenuto conto che non sono emersi elementi idonei a provare un peggioramento delle condizioni economiche della ricorrente, né sono state sollevate contestazioni concrete in ordine alla sua impossibilità economica a provvedere al mantenimento delle figlie minore nell'importo già determinato in sede presidenziale, anzi la ricorrente ha espressamente chiesto – in sede di comparsa conclusionale – la conferma di tale provvedimento.
SULLE SPESE DI LITE
In considerazione dell'esito del giudizio e della natura della causa, ritiene il Collegio che sussistano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente decidendo, così dispone:
1. PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
; CO
2. DISPONE l'affidamento condiviso delle figlie minori ed ad entrambi i Persona_1 Persona_2 genitori, con collocamento presso la madre e diritto di visita del padre secondo la determinazione di cui in parte motiva;
3. ASSEGNA la casa coniugale alla ricorrente;
4. PONE a carico del IG. l'obbligo di versare alla ricorrente, entro il CO giorno 5 di ogni mese, l'importo di euro 250,00 (euro 125,00 per ciascuna delle figlie) a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie minori, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat
e da versare direttamente alla IG.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie, Parte_1 Parte_1 sostenuta in favore delle figlie e debitamente documentate;
5. PONE a carico del IG. l'obbligo di versare, direttamente alla IG.ra CO
la metà dell'Assegno Unico erogato – per intero al resistente dall'INPS Parte_1
– per le minori;
6. COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di ConIGlio del 17.6.2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Giulia Ferratini
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