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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sez. distaccata di ischia, sentenza 13/11/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 437 / 2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12/09/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che il ricorrente e la resistente Controparte_1 hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 13/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 437 / 2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 437/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE AN, domiciliato come in atti;
- ricorrente;
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Massa e dal
Prof. Avv. Margherita Oliva, domiciliata come in atti;
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Maria Ruggiero e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- resistente.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 11.07.2018, Parte_1 proponeva azione di accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo
1 rilasciato in data 05.06.2018 dall' dal quale Controparte_1 emergeva, a suo carico, una posizione debitoria complessiva di euro 38.472,71, relativa alla cartella di pagamento n. 07120020115387533, ruolo n. 1636/2002, emessa per
“Registro Multe e Ammende Sanz. Amm.ve, registro recuperi spese giustizia” riferite all'anno 1996, ente impositore , U.T. di Controparte_2 CP_2
Il ricorrente esponeva:
- di aver preso conoscenza del debito solo attraverso l'estratto di ruolo richiesto nel
2018;
- di aver presentato, in data 11.06.2018, istanza di sgravio ai sensi dell'art. 1, commi
537 e ss., l. 228/2012, rimasta priva di riscontro;
- che la cartella era indicata come notificata il 23.10.2002, ma la notificazione doveva ritenersi nulla o inesistente, in quanto eseguita presso indirizzo diverso da quello di residenza e con consegna a familiare non convivente;
- che, comunque, il credito doveva ritenersi prescritto, sia applicandosi il termine quinquennale, sia, in ogni caso, quello ordinario decennale decorrente dalla data della cartella;
- che gli ulteriori atti indicati dall' (intimazione di pagamento Controparte_3 del 2016 e pignoramento presso terzi del 30.09.2016) erano nulli per vizi di notifica e comunque inefficaci perché successivi alla maturazione del termine prescrizionale.
Chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella indicata, con declaratoria che egli nulla dovesse alle
Amministrazioni convenute in relazione a tale debito, nonché la cancellazione della relativa iscrizione a ruolo e la condanna delle resistenti alle spese di lite.
Si costituiva l' dapprima con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta a firma dell'Avv. Luigi Massa, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, sul rilievo che il ricorrente avrebbe inteso impugnare un mero estratto di ruolo, atto interno non lesivo, in presenza di cartella regolarmente notificata e mai opposta;
nel merito, contestava la dedotta prescrizione e invocava l'applicazione del termine ordinario decennale, che assumeva interrotto dalla cartella e dalla successiva intimazione di pagamento.
Successivamente si costituiva, parimenti per l' , il Controparte_1
Prof. Avv. Margherita Oliva, che ribadiva l'eccezione di non impugnabilità dell'estratto di ruolo e di difetto di interesse ad agire al di fuori delle ipotesi tipizzate ed affermava l'estraneità del concessionario alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla
2 trasmissione del ruolo, con difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto, ferma restando l'infondatezza della domanda nel merito.
Si costituiva altresì l' di dapprima Controparte_2 CP_2 con il ministero dell'Avv. Maria Ruggiero, che eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e l'infondatezza nel merito dell'azione proposta;
a mezzo dell'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale, ai sensi degli artt. 676 e 677
c.p.p., in relazione alla natura penale delle sanzioni e delle spese di giustizia iscritte a ruolo, e contestando nel merito la ex adverso dedotta prescrizione della pretesa erariale.
Nel corso del giudizio il ricorrente insisteva nelle proprie richieste, in particolare, insistendo sulle eccezioni di prescrizione e di nullità/inesistenza delle notifiche, contestando l'eccezione di difetto di giurisdizione e sollevando eccezioni in ordine alla validità della procura ad litem rilasciata da ad avvocati del libero foro. CP_5
Espletata ulteriore attività difensiva, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 12/09/2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa era decisa, con lettura del dispositivo in udienza.
Espletata ulteriore attività difensiva con concessione di termine per il deposito di note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa all'udienza del
12/09/2025, discussa in forma scritta, con lettura del dispositivo in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' Controparte_2
di on è fondata.
[...] CP_2
La controversia ha ad oggetto la legittimità e l'esigibilità di un credito iscritto a ruolo, relativo a sanzioni pecuniarie e spese di giustizia, azionato in via esattoriale mediante cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria e riscossa tramite l'Agente della riscossione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass.
SS.UU. ord. n. 20427/2016 e n. 959/2017), le controversie relative a crediti iscritti a ruolo per pene pecuniarie e spese di giustizia, una volta esaurito il giudizio penale,
3 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario, trattandosi di pretese non aventi natura fiscale, né a quella del giudice dell'esecuzione penale, trattandosi non di estinzione della pena in senso stretto, ma di contestazione dell'esigibilità del credito in fase esattoriale.
L'azione proposta nel presente giudizio non incide sulla validità della sentenza penale, ma è rivolta unicamente all'accertamento negativo del diritto di credito azionato in via esattoriale: essa rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario civile.
L'eccezione va, dunque, disattesa.
2. Inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'azione proposta
L'azione spiegata dal ricorrente è diretta, in sostanza, a ottenere un accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento del 2002, conosciuto – secondo la prospettazione attorea – solo tramite l'estratto di ruolo rilasciato nel 2018, deducendosi l'intervenuta prescrizione nonché vizi della notificazione.
Sotto il profilo normativo, la disciplina dell'immediata impugnabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificata trova, per il periodo qui rilevante, la propria fonte nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, e successivamente sostituito dall'art. 12, comma
1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha ampliato ma, al contempo, tipizzato le condizioni per l'azione diretta.
In attuazione della delega conferita dalla l. 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore è poi intervenuto con il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, il cui art. 91, comma 5 – applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 – riproduce la regola secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, consentendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata soltanto nei casi, espressamente elencati, in cui il debitore dimostri il concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, tra cui, per quanto qui rileva:
• il pregiudizio connesso alla partecipazione a procedure di appalto ai sensi del codice dei contratti pubblici;
• il pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all'allora art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973;
• il pregiudizio consistente nella perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione;
4 oltre a ulteriori ipotesi collegate alle procedure di crisi d'impresa, alle operazioni di finanziamento e alla cessione d'azienda.
Per effetto delle disposizioni finali del medesimo d.lgs. n. 33/2025, il D.P.R. n. 602/1973 risulta formalmente abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2026; fino a tale data, tuttavia, l'art. 12, comma 4-bis, nel testo risultante dal d.lgs. n. 110/2024, continua a costituire il parametro normativo di riferimento per i giudizi pendenti.
Su tale base normativa si è innestato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass., Sez. Unite, 6 settembre 2022, n. 26283, che ha affermato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto atto interno di natura meramente informativa, riconoscendo la possibilità di agire in via diretta contro il ruolo e la cartella solo in presenza di un interesse ad agire qualificato, poi puntualmente tipizzato dal legislatore.
Con la successiva pronunzia Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2024, n. 12459, è stato chiarito che la tipizzazione di tali ipotesi di pregiudizio non determina alcun vulnus al diritto di difesa del debitore, permanendo la possibilità di far valere vizi della pretesa nella fase esecutiva e nelle relative opposizioni.
Ancora, le pronunce Cass. civ., sez. trib., ord. 9 marzo 2025, n. 6269, e Cass. civ.,
Sez. II, 4 aprile 2025, n. 8969, hanno precisato che la disciplina di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 – come sostituito dal d.lgs. n. 110/2024 e trasfuso, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 33/2025 – si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo su una condizione dell'azione (l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.) verificabile in ogni stato e grado del processo, e che, in mancanza della prova di uno dei pregiudizi tipizzati, il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile.
3. Sulle condizioni di ammissibilità dell'azione nel caso concreto
Grava sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che dall'iscrizione a ruolo oggetto di causa gli derivi un pregiudizio rientrante in una delle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come sostituito dall'art. 12 d.lgs. 110/2024.
In particolare – per quanto specificamente rilevante nel presente giudizio – incombeva su di lui la dimostrazione:
• che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del
d.lgs. 50/2016 (oggi sostituito dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 36/2023);
5 • oppure un pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
• oppure ancora un pregiudizio consistente nella perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Tali condizioni non risultano, nel caso di specie, dimostrate.
3.1. Pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto
Quanto al primo profilo, il pregiudizio deve collegarsi alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, in relazione alle cause di esclusione collegate alla regolarità fiscale di cui, nel vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 80, comma 4, oggi sostituite dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso in esame:
• il ricorrente non ha dedotto di partecipare, né di aver in concreto programmato la partecipazione, a specifiche gare d'appalto;
• non risultano istanze di partecipazione respinte, né provvedimenti di esclusione da gare o procedure selettive per irregolarità fiscale;
• non è stato allegato alcun procedimento in cui sia stato richiesto il DURC fiscale o altra attestazione di regolarità tributaria, né che tale richiesta abbia trovato ostacolo nell'iscrizione a ruolo.
Ne consegue che non è dimostrato alcun pregiudizio attuale collegato alle procedure di appalto in senso rilevante ai sensi del d.lgs. 50/2016 e, oggi, del d.lgs. 31 marzo 2023,
n. 36.
3.2. Pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
Quanto al secondo profilo, la lettera b) dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 richiede che l'iscrizione a ruolo pregiudichi la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente ratione temporis e oggi sostituito dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Nel caso di specie:
• il ricorrente non ha allegato l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni o società a totale partecipazione pubblica;
• non ha prodotto atti attestanti l'attivazione di verifiche ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
6 • non ha documentato sospensioni o blocchi di pagamenti riconducibili al ruolo oggetto di contestazione.
Manca, pertanto, qualsiasi prova di un pregiudizio concreto e attuale rispetto ai crediti del ricorrente verso la P.A., come richiesto dall'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e dall'art. 12, comma 4-bis, lett. b), d.P.R. 602/1973.
3.3. Pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione
Quanto al terzo profilo, la lettera c) contempla il pregiudizio “per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Nel caso in esame:
• non risultano richieste di contributi, sovvenzioni, agevolazioni o altre utilità pubbliche;
• non sono stati prodotti provvedimenti di diniego, revoca o sospensione di benefici motivati dalla situazione debitoria in contestazione;
• il ricorrente non ha allegato alcun procedimento in corso in cui la regolarità fiscale sia stata posta come condizione di accesso o mantenimento di un beneficio.
Anche tale condizione non risulta dimostrata.
3.4. Ulteriori ipotesi tipizzate (procedure di crisi, finanziamenti, cessione
d'azienda)
Per completezza, va rilevato che, per effetto dell'art. 12 d.lgs. 110/2024, il legislatore ha esteso le ipotesi di interesse alla tutela immediata alle ulteriori situazioni previste dalle lettere d), e) ed f), riguardanti:
• le procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
• le operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
• la cessione d'azienda, tenuto conto dell'art. 14 d.lgs. 472/1997.
Tuttavia, il ricorrente:
• non ha allegato l'esistenza di procedure concorsuali o di composizione negoziata in corso;
• non ha dedotto richieste di finanziamento respinte o condizionate all'estinzione del debito iscritto a ruolo;
7 • non ha indicato operazioni di cessione d'azienda in cui il ruolo oggetto di causa abbia inciso sul perfezionamento dell'operazione.
Neppure tali ulteriori ipotesi risultano, dunque, integrate.
3.5. Notifica della cartella e decorso dei termini
Il ricorrente ha dedotto vizi di notifica della cartella del 23.10.2002 (invio a indirizzo diverso, consegna a familiare non convivente, ecc.), prospettando la nullità o addirittura l'inesistenza della notificazione.
Tali doglianze, tuttavia, anche ove ritenute fondate, attengono alla regolarità della notifica e – in assenza di prova di uno dei pregiudizi tipizzati – non vale a radicare, di per sé sola, un autonomo interesse ad agire.
La disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare da Cass. 8969/2025), non consente infatti di trasformare ogni vizio di notifica o ogni questione di prescrizione in un titolo di azione diretta, quando manchi la dimostrazione di uno dei pregiudizi normativamente previsti.
4. Conclusione sull'ammissibilità alla luce dell'art. 12 d.lgs. 110/2024 e della giurisprudenza di legittimità
Dall'esame complessivo delle allegazioni e della documentazione in atti risulta che:
• non è stato dimostrato alcun pregiudizio in materia di contratti pubblici, ai sensi del 31 marzo 2023, n. 36, richiamato dall'art. 12, comma 4-bis, lett. a), d.P.R.
602/1973;
• non è stato provato alcun pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, richiamato dall'art. 12, comma 4-bis, lett. b);
• non è stato dimostrato alcun pregiudizio consistente nella perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della lett. c);
• non sono state, infine, dedotte situazioni riconducibili alle ulteriori ipotesi di cui alle lett. d), e) ed f).
Il ricorrente ha, in definitiva, utilizzato il ricorso avverso l'estratto di ruolo per conseguire un accertamento negativo “puro” del credito (per asserita prescrizione e vizi di notifica), senza dimostrare la sussistenza dell'interesse qualificato richiesto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come oggi formulato.
In conformità a quanto disposto dalla normativa applicabile al caso di specie, come
8 interpretata dai precedenti giurisprudenziali richiamati, deve quindi ritenersi che il ricorso proposto sia inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con assorbimento di ogni questione di merito (prescrizione del credito, validità della notificazione della cartella, ecc.).
5. Spese di lite
La novità e complessità del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, segnato da recenti interventi legislativi (art. 12 d.lgs. 110/2024) e nomofilattici (Cass. SS.UU.
26283/2022 e 12459/2024, nonché Cass. 6269/2025 e 8969/2025), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non essendo state dimostrate le condizioni di ammissibilità dell'azione previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, oggi trasfuso nell'art. 91, comma 5, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli-Ischia, 13/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro)
9
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
Il Giudice Onorario di Pace, dott. Francesco Cavallaro;
dato atto che, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 12/09/2025 con il deposito di note di trattazione scritta;
verificata la regolarità della comunicazione alle parti costituite del predetto provvedimento;
dato atto, altresì, che il ricorrente e la resistente Controparte_1 hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
Napoli-Ischia, 13/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro) R.G. n. 437 / 2018
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Distaccata di Ischia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 437/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NE AN, domiciliato come in atti;
- ricorrente;
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Massa e dal
Prof. Avv. Margherita Oliva, domiciliata come in atti;
(c.f. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dall'avv. Maria Ruggiero e dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli;
- resistente.
CONCLUSIONI
come da note di trattazione scritta in atti da intendersi qui integralmente riportate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., depositato in data 11.07.2018, Parte_1 proponeva azione di accertamento negativo del credito risultante dall'estratto di ruolo
1 rilasciato in data 05.06.2018 dall' dal quale Controparte_1 emergeva, a suo carico, una posizione debitoria complessiva di euro 38.472,71, relativa alla cartella di pagamento n. 07120020115387533, ruolo n. 1636/2002, emessa per
“Registro Multe e Ammende Sanz. Amm.ve, registro recuperi spese giustizia” riferite all'anno 1996, ente impositore , U.T. di Controparte_2 CP_2
Il ricorrente esponeva:
- di aver preso conoscenza del debito solo attraverso l'estratto di ruolo richiesto nel
2018;
- di aver presentato, in data 11.06.2018, istanza di sgravio ai sensi dell'art. 1, commi
537 e ss., l. 228/2012, rimasta priva di riscontro;
- che la cartella era indicata come notificata il 23.10.2002, ma la notificazione doveva ritenersi nulla o inesistente, in quanto eseguita presso indirizzo diverso da quello di residenza e con consegna a familiare non convivente;
- che, comunque, il credito doveva ritenersi prescritto, sia applicandosi il termine quinquennale, sia, in ogni caso, quello ordinario decennale decorrente dalla data della cartella;
- che gli ulteriori atti indicati dall' (intimazione di pagamento Controparte_3 del 2016 e pignoramento presso terzi del 30.09.2016) erano nulli per vizi di notifica e comunque inefficaci perché successivi alla maturazione del termine prescrizionale.
Chiedeva, quindi, accertarsi e dichiararsi l'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella indicata, con declaratoria che egli nulla dovesse alle
Amministrazioni convenute in relazione a tale debito, nonché la cancellazione della relativa iscrizione a ruolo e la condanna delle resistenti alle spese di lite.
Si costituiva l' dapprima con comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta a firma dell'Avv. Luigi Massa, eccependo, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire, sul rilievo che il ricorrente avrebbe inteso impugnare un mero estratto di ruolo, atto interno non lesivo, in presenza di cartella regolarmente notificata e mai opposta;
nel merito, contestava la dedotta prescrizione e invocava l'applicazione del termine ordinario decennale, che assumeva interrotto dalla cartella e dalla successiva intimazione di pagamento.
Successivamente si costituiva, parimenti per l' , il Controparte_1
Prof. Avv. Margherita Oliva, che ribadiva l'eccezione di non impugnabilità dell'estratto di ruolo e di difetto di interesse ad agire al di fuori delle ipotesi tipizzate ed affermava l'estraneità del concessionario alle contestazioni attinenti la fase anteriore alla
2 trasmissione del ruolo, con difetto di titolarità passiva del rapporto sostanziale dedotto, ferma restando l'infondatezza della domanda nel merito.
Si costituiva altresì l' di dapprima Controparte_2 CP_2 con il ministero dell'Avv. Maria Ruggiero, che eccepiva il difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente creditore, l'inammissibilità dell'opposizione avverso l'estratto di ruolo, la tardività dell'opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. e l'infondatezza nel merito dell'azione proposta;
a mezzo dell'Avvocatura CP_4
Distrettuale dello Stato, che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale, ai sensi degli artt. 676 e 677
c.p.p., in relazione alla natura penale delle sanzioni e delle spese di giustizia iscritte a ruolo, e contestando nel merito la ex adverso dedotta prescrizione della pretesa erariale.
Nel corso del giudizio il ricorrente insisteva nelle proprie richieste, in particolare, insistendo sulle eccezioni di prescrizione e di nullità/inesistenza delle notifiche, contestando l'eccezione di difetto di giurisdizione e sollevando eccezioni in ordine alla validità della procura ad litem rilasciata da ad avvocati del libero foro. CP_5
Espletata ulteriore attività difensiva, era fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del 12/09/2025, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale la causa era decisa, con lettura del dispositivo in udienza.
Espletata ulteriore attività difensiva con concessione di termine per il deposito di note scritte autorizzate ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la causa era decisa all'udienza del
12/09/2025, discussa in forma scritta, con lettura del dispositivo in udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sulla giurisdizione
L'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' Controparte_2
di on è fondata.
[...] CP_2
La controversia ha ad oggetto la legittimità e l'esigibilità di un credito iscritto a ruolo, relativo a sanzioni pecuniarie e spese di giustizia, azionato in via esattoriale mediante cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria e riscossa tramite l'Agente della riscossione.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (v., tra le altre, Cass.
SS.UU. ord. n. 20427/2016 e n. 959/2017), le controversie relative a crediti iscritti a ruolo per pene pecuniarie e spese di giustizia, una volta esaurito il giudizio penale,
3 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non a quella del giudice tributario, trattandosi di pretese non aventi natura fiscale, né a quella del giudice dell'esecuzione penale, trattandosi non di estinzione della pena in senso stretto, ma di contestazione dell'esigibilità del credito in fase esattoriale.
L'azione proposta nel presente giudizio non incide sulla validità della sentenza penale, ma è rivolta unicamente all'accertamento negativo del diritto di credito azionato in via esattoriale: essa rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario civile.
L'eccezione va, dunque, disattesa.
2. Inquadramento normativo e giurisprudenziale dell'azione proposta
L'azione spiegata dal ricorrente è diretta, in sostanza, a ottenere un accertamento negativo del credito iscritto a ruolo e portato dalla cartella di pagamento del 2002, conosciuto – secondo la prospettazione attorea – solo tramite l'estratto di ruolo rilasciato nel 2018, deducendosi l'intervenuta prescrizione nonché vizi della notificazione.
Sotto il profilo normativo, la disciplina dell'immediata impugnabilità del ruolo e della cartella invalidamente notificata trova, per il periodo qui rilevante, la propria fonte nell'art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art.
3- bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, e successivamente sostituito dall'art. 12, comma
1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha ampliato ma, al contempo, tipizzato le condizioni per l'azione diretta.
In attuazione della delega conferita dalla l. 9 agosto 2023, n. 111, il legislatore è poi intervenuto con il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, il cui art. 91, comma 5 – applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2026 – riproduce la regola secondo cui l'estratto di ruolo non è impugnabile, consentendo la diretta impugnazione del ruolo e della cartella che si assume invalidamente notificata soltanto nei casi, espressamente elencati, in cui il debitore dimostri il concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo, tra cui, per quanto qui rileva:
• il pregiudizio connesso alla partecipazione a procedure di appalto ai sensi del codice dei contratti pubblici;
• il pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all'allora art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973;
• il pregiudizio consistente nella perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione;
4 oltre a ulteriori ipotesi collegate alle procedure di crisi d'impresa, alle operazioni di finanziamento e alla cessione d'azienda.
Per effetto delle disposizioni finali del medesimo d.lgs. n. 33/2025, il D.P.R. n. 602/1973 risulta formalmente abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2026; fino a tale data, tuttavia, l'art. 12, comma 4-bis, nel testo risultante dal d.lgs. n. 110/2024, continua a costituire il parametro normativo di riferimento per i giudizi pendenti.
Su tale base normativa si è innestato l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità inaugurato da Cass., Sez. Unite, 6 settembre 2022, n. 26283, che ha affermato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo in quanto atto interno di natura meramente informativa, riconoscendo la possibilità di agire in via diretta contro il ruolo e la cartella solo in presenza di un interesse ad agire qualificato, poi puntualmente tipizzato dal legislatore.
Con la successiva pronunzia Cass. civ., Sez. Unite, 7 maggio 2024, n. 12459, è stato chiarito che la tipizzazione di tali ipotesi di pregiudizio non determina alcun vulnus al diritto di difesa del debitore, permanendo la possibilità di far valere vizi della pretesa nella fase esecutiva e nelle relative opposizioni.
Ancora, le pronunce Cass. civ., sez. trib., ord. 9 marzo 2025, n. 6269, e Cass. civ.,
Sez. II, 4 aprile 2025, n. 8969, hanno precisato che la disciplina di cui all'art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973 – come sostituito dal d.lgs. n. 110/2024 e trasfuso, a decorrere dall'1 gennaio 2026, nell'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 33/2025 – si applica anche ai giudizi pendenti, incidendo su una condizione dell'azione (l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.) verificabile in ogni stato e grado del processo, e che, in mancanza della prova di uno dei pregiudizi tipizzati, il ricorso avverso l'estratto di ruolo è inammissibile.
3. Sulle condizioni di ammissibilità dell'azione nel caso concreto
Grava sul ricorrente l'onere di allegare e dimostrare che dall'iscrizione a ruolo oggetto di causa gli derivi un pregiudizio rientrante in una delle ipotesi tipizzate dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come sostituito dall'art. 12 d.lgs. 110/2024.
In particolare – per quanto specificamente rilevante nel presente giudizio – incombeva su di lui la dimostrazione:
• che dall'iscrizione a ruolo potesse derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto dall'art. 80, comma 4, del
d.lgs. 50/2016 (oggi sostituito dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 36/2023);
5 • oppure un pregiudizio per la riscossione di somme allo stesso dovute da soggetti pubblici, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
• oppure ancora un pregiudizio consistente nella perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Tali condizioni non risultano, nel caso di specie, dimostrate.
3.1. Pregiudizio per la partecipazione a procedure di appalto
Quanto al primo profilo, il pregiudizio deve collegarsi alla partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici, in relazione alle cause di esclusione collegate alla regolarità fiscale di cui, nel vigore del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 80, comma 4, oggi sostituite dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.
Nel caso in esame:
• il ricorrente non ha dedotto di partecipare, né di aver in concreto programmato la partecipazione, a specifiche gare d'appalto;
• non risultano istanze di partecipazione respinte, né provvedimenti di esclusione da gare o procedure selettive per irregolarità fiscale;
• non è stato allegato alcun procedimento in cui sia stato richiesto il DURC fiscale o altra attestazione di regolarità tributaria, né che tale richiesta abbia trovato ostacolo nell'iscrizione a ruolo.
Ne consegue che non è dimostrato alcun pregiudizio attuale collegato alle procedure di appalto in senso rilevante ai sensi del d.lgs. 50/2016 e, oggi, del d.lgs. 31 marzo 2023,
n. 36.
3.2. Pregiudizio per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici
Quanto al secondo profilo, la lettera b) dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 richiede che l'iscrizione a ruolo pregiudichi la riscossione di somme dovute al contribuente da soggetti pubblici, anche per effetto delle verifiche di cui all'art. 48- bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella versione vigente ratione temporis e oggi sostituito dalle corrispondenti disposizioni del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33.
Nel caso di specie:
• il ricorrente non ha allegato l'esistenza di crediti liquidi ed esigibili nei confronti di pubbliche amministrazioni o società a totale partecipazione pubblica;
• non ha prodotto atti attestanti l'attivazione di verifiche ex art. 48-bis d.P.R. 602/1973;
6 • non ha documentato sospensioni o blocchi di pagamenti riconducibili al ruolo oggetto di contestazione.
Manca, pertanto, qualsiasi prova di un pregiudizio concreto e attuale rispetto ai crediti del ricorrente verso la P.A., come richiesto dall'art. 48-bis d.P.R. 602/1973 e dall'art. 12, comma 4-bis, lett. b), d.P.R. 602/1973.
3.3. Pregiudizio per la perdita di un beneficio nei rapporti con la Pubblica
Amministrazione
Quanto al terzo profilo, la lettera c) contempla il pregiudizio “per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Nel caso in esame:
• non risultano richieste di contributi, sovvenzioni, agevolazioni o altre utilità pubbliche;
• non sono stati prodotti provvedimenti di diniego, revoca o sospensione di benefici motivati dalla situazione debitoria in contestazione;
• il ricorrente non ha allegato alcun procedimento in corso in cui la regolarità fiscale sia stata posta come condizione di accesso o mantenimento di un beneficio.
Anche tale condizione non risulta dimostrata.
3.4. Ulteriori ipotesi tipizzate (procedure di crisi, finanziamenti, cessione
d'azienda)
Per completezza, va rilevato che, per effetto dell'art. 12 d.lgs. 110/2024, il legislatore ha esteso le ipotesi di interesse alla tutela immediata alle ulteriori situazioni previste dalle lettere d), e) ed f), riguardanti:
• le procedure di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
• le operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati;
• la cessione d'azienda, tenuto conto dell'art. 14 d.lgs. 472/1997.
Tuttavia, il ricorrente:
• non ha allegato l'esistenza di procedure concorsuali o di composizione negoziata in corso;
• non ha dedotto richieste di finanziamento respinte o condizionate all'estinzione del debito iscritto a ruolo;
7 • non ha indicato operazioni di cessione d'azienda in cui il ruolo oggetto di causa abbia inciso sul perfezionamento dell'operazione.
Neppure tali ulteriori ipotesi risultano, dunque, integrate.
3.5. Notifica della cartella e decorso dei termini
Il ricorrente ha dedotto vizi di notifica della cartella del 23.10.2002 (invio a indirizzo diverso, consegna a familiare non convivente, ecc.), prospettando la nullità o addirittura l'inesistenza della notificazione.
Tali doglianze, tuttavia, anche ove ritenute fondate, attengono alla regolarità della notifica e – in assenza di prova di uno dei pregiudizi tipizzati – non vale a radicare, di per sé sola, un autonomo interesse ad agire.
La disciplina dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare da Cass. 8969/2025), non consente infatti di trasformare ogni vizio di notifica o ogni questione di prescrizione in un titolo di azione diretta, quando manchi la dimostrazione di uno dei pregiudizi normativamente previsti.
4. Conclusione sull'ammissibilità alla luce dell'art. 12 d.lgs. 110/2024 e della giurisprudenza di legittimità
Dall'esame complessivo delle allegazioni e della documentazione in atti risulta che:
• non è stato dimostrato alcun pregiudizio in materia di contratti pubblici, ai sensi del 31 marzo 2023, n. 36, richiamato dall'art. 12, comma 4-bis, lett. a), d.P.R.
602/1973;
• non è stato provato alcun pregiudizio relativo alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici, ai sensi dell'art. 48-bis d.P.R. 602/1973, richiamato dall'art. 12, comma 4-bis, lett. b);
• non è stato dimostrato alcun pregiudizio consistente nella perdita di benefici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della lett. c);
• non sono state, infine, dedotte situazioni riconducibili alle ulteriori ipotesi di cui alle lett. d), e) ed f).
Il ricorrente ha, in definitiva, utilizzato il ricorso avverso l'estratto di ruolo per conseguire un accertamento negativo “puro” del credito (per asserita prescrizione e vizi di notifica), senza dimostrare la sussistenza dell'interesse qualificato richiesto dall'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973, come oggi formulato.
In conformità a quanto disposto dalla normativa applicabile al caso di specie, come
8 interpretata dai precedenti giurisprudenziali richiamati, deve quindi ritenersi che il ricorso proposto sia inammissibile per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., con assorbimento di ogni questione di merito (prescrizione del credito, validità della notificazione della cartella, ecc.).
5. Spese di lite
La novità e complessità del quadro normativo e giurisprudenziale in materia, segnato da recenti interventi legislativi (art. 12 d.lgs. 110/2024) e nomofilattici (Cass. SS.UU.
26283/2022 e 12459/2024, nonché Cass. 6269/2025 e 8969/2025), giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, in composizione monocratica e nella persona del dott. Francesco Cavallaro, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile il ricorso per difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., non essendo state dimostrate le condizioni di ammissibilità dell'azione previste dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, oggi trasfuso nell'art. 91, comma 5, del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Napoli-Ischia, 13/11/2025
Il Giudice
(dott. Francesco Cavallaro)
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