TAR
Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 04/12/2025, n. 1108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1108 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00152/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01108 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00152/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2024, proposto da
MA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Geroldi e Melissa
Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del decreto n. Cat.A.12/2024/Immig/IISez/24BS005422 emesso dalla Questura di
Brescia in data 7.02.2024 e notificato il successivo 13.02.2024, con il quale è stata N. 00152/2024 REG.RIC.
dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro per casi particolari ex art. 27 T.U.I. n. I18297923 in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- MA IN, cittadino indiano, ha fatto ingresso sul territorio italiano in data
7.5.2022 con un visto di tipo “D” per lavoro subordinato/spettacolo e, successivamente, in data 18.6.2022, ha ottenuto dalla Questura di Mantova un permesso di soggiorno per motivi di lavoro – casi particolari con scadenza al
15.6.2023, valido esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorativa nel settore dello spettacolo e, precisamente, presso il Circo Katrin RT.
2.- Prima della scadenza del titolo, in data 21.4.2023, MA IN ha inoltrato alla
Questura di Brescia un'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegandovi copia del passaporto, copia del permesso di soggiorno in scadenza, comunicazione di ospitalità depositata il 21.4.2023 presso il Comune di
Bagnolo Mella, certificato di attribuzione del codice fiscale, ricevuta della N. 00152/2024 REG.RIC.
comunicazione di assunzione da parte della ditta “Lp Costruzioni Soc. a.r.l.s.”, copia di n. 2 buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
3.- In data 13.2.2024 la Questura di Brescia ha notificato al richiedente decreto di inammissibilità dell'istanza di conversione del rilasciato permesso di soggiorno per lavoro – casi particolari, basato sul combinato disposto degli artt. 27, commi 1, lettera l) e 2 D.Lgs. 286/1998 e 40, comma 23 del Regolamento di attuazione.
4.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia
MA IN ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
4.2.- Il ricorrente deduce “Violazione di legge ed eccesso di potere. Falsa applicazione dell'art. 22, comma 11, del testo unico immigrazione e dell'art. 40, comma 23, del regolamento di attuazione”: lo stesso censura l'interpretazione degli artt. 22, comma
11 del TUI e 40, comma 23 del Regolamento di attuazione fatta propria dal Questore, sostenendo che per le lettere dell'art. 27 TUI non menzionate dal predetto comma 23 sarebbe ammessa la conversione e, comunque, la possibilità per il lavoratore di svolgere attività anche in favore di soggetti non intestatari del nulla osta.
La Questura, inoltre, avrebbe omesso ogni verifica circa la sussistenza concreta dei requisiti per la conversione, il proprio inserimento nel mondo del lavoro e la propria buona condotta.
5.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti relativi al procedimento.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 27.3.2024 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del requisito del fumus boni iuris con ordinanza n. 112/2024.
7.- Parte ricorrente ha depositato, oltre i termini di cui all'art. 73 c.p.a., una memoria e documenti.
8.- All'udienza pubblica del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00152/2024 REG.RIC.
9.- La memoria ed i documenti depositati da MA IN solo il 30.9.2025 vanno espunti dal fascicolo, in quanto tardivi rispetto ai termini che l'art. 73, comma 1, c.p.a. fa decorrere, a ritroso, dall'udienza pubblica del 22.10.2025.
10.- Prima di procedere all'esame del merito del ricorso occorre, anzitutto, dare atto del quadro normativo di riferimento.
L'art. 27 del D.Lgs. 286/1998 (“Ingresso per lavoro in casi particolari”) dispone, al comma 1, che “Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (….) l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero” ed al successivo comma 2 che “In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure
e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma”.
Tali disposizioni vanno coordinate con l'art. 40 (“Casi particolari di ingresso per lavoro”), del Regolamento di attuazione del TUI, emanato con d.P.R. 394/1999, che impedisce ogni possibilità di convertire i permessi di soggiorno per casi particolari in N. 00152/2024 REG.RIC.
titoli per fini diversi. Nello specifico, il comma 23 di detta norma prescrive che “Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma
16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro…I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5” (ipotesi, quest'ultima, riferita al permesso per motivi di studio, come tale non rilevante nella fattispecie).
Come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 820/2025 “dalle disposizioni richiamate si evince che il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati in
“casi particolari di ingresso per lavoro” possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo tipo di rapporto (cfr. TAR
Veneto, sez. III, n. 2141 del 10 settembre 2024)”: infatti “la disposizione di cui all'art.
27, integralmente intesa, va coordinata con quella contenuta nel comma 23 dell'art.
40 del D.P.R. 394/1999, il quale, senza operare alcuna distinzione o precisazione, conclude nel senso che <i>
4> … La chiara dicitura della disposizione contenuta nel regolamento non consente, in assenza di distinzioni espresse (che, come si è visto, laddove ritenute necessarie, sono state evidenziate), di disapplicare alle ipotesi dei lavoratori assunti presso i circhi il divieto di conversione del titolo di soggiorno ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria” (Tar Brescia, Sez. II, n. 1334 del
15.12.2016). N. 00152/2024 REG.RIC.
11.- Venendo alla vicenda in esame, si rileva come il ricorrente, pur titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato privo dell'annotazione “in casi particolari”, ha fatto ingresso sul territorio italiano a seguito di nulla osta espressamente rilasciato ex art. 27, comma 1 lettera l) del D.Lgs 286/1998, relativo ai lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti, e di un visto di tipo “D” per lavoro subordinato/spettacolo; la parte non deduce – né ve n'è prova agli atti – che sia mai stato effettivamente instaurato un rapporto di lavoro nel settore del circo con il datore di lavoro richiedente Circo AR RT.
MA IN, poi, ha richiesto il rinnovo del titolo posseduto per lo svolgimento di attività lavorativa in un settore di attività (edilizia) e con qualifica (manovale edile) diversi rispetto a quelli autorizzati con il nulla osta al lavoro a suo tempo rilasciatogli.
12.- Sussumendo la fattispecie concreta entro l'astratta cornice normativa emerge che il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, le quali assumono portata vincolante e non lasciano all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità in merito alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per casi particolari in un titolo per lavoro subordinato.
Sono, pertanto, irrilevanti le argomentazioni del ricorrente in ordine alla propria buona condotta, all'integrazione sul territorio italiano ed al reperimento di una nuova occupazione: difettano, infatti, a monte i presupposti per l'accoglimento della richiesta, atteso che il permesso posseduto non è convertibile, vieppiù considerando che non consta mai essere stata formalizzata alcuna assunzione presso il datore di lavoro richiedente il nulla osta e che il ricorrente, già nel gennaio 2023, risultava alle dipendenze della LP Costruzioni S.r.l.s., operante di ambito diverso (edilizia) rispetto a quello per cui era stato rilasciato il nulla osta (circhi e spettacoli viaggianti).
Neppure assume rilievo la circostanza che il titolo di soggiorno che il ricorrente vorrebbe convertire non riporti la dicitura “casi particolari”, non ravvisandosi in capo al medesimo alcun affidamento tutelabile circa la natura di quel permesso: lo stesso N. 00152/2024 REG.RIC.
nulla osta rilasciato in suo favore, infatti, inequivocabilmente afferma non soltanto che
“in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non può essere utilizzato per un diverso rapporto di lavoro”, ma altresì che “i permessi di soggiorno rilasciati a seguito del presente nulla osta non possono essere convertiti”.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
13.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00152/2024 REG.RIC.
Francesca IC
LO BR
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/12/2025
N. 01108 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00152/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 152 del 2024, proposto da
MA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Geroldi e Melissa
Cocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brescia e Ministero dell'Interno, in persona del Questore e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia
- del decreto n. Cat.A.12/2024/Immig/IISez/24BS005422 emesso dalla Questura di
Brescia in data 7.02.2024 e notificato il successivo 13.02.2024, con il quale è stata N. 00152/2024 REG.RIC.
dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno da motivi di lavoro per casi particolari ex art. 27 T.U.I. n. I18297923 in un titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Brescia e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa Francesca
IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- MA IN, cittadino indiano, ha fatto ingresso sul territorio italiano in data
7.5.2022 con un visto di tipo “D” per lavoro subordinato/spettacolo e, successivamente, in data 18.6.2022, ha ottenuto dalla Questura di Mantova un permesso di soggiorno per motivi di lavoro – casi particolari con scadenza al
15.6.2023, valido esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorativa nel settore dello spettacolo e, precisamente, presso il Circo Katrin RT.
2.- Prima della scadenza del titolo, in data 21.4.2023, MA IN ha inoltrato alla
Questura di Brescia un'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, allegandovi copia del passaporto, copia del permesso di soggiorno in scadenza, comunicazione di ospitalità depositata il 21.4.2023 presso il Comune di
Bagnolo Mella, certificato di attribuzione del codice fiscale, ricevuta della N. 00152/2024 REG.RIC.
comunicazione di assunzione da parte della ditta “Lp Costruzioni Soc. a.r.l.s.”, copia di n. 2 buste paga per i mesi di gennaio e febbraio 2023.
3.- In data 13.2.2024 la Questura di Brescia ha notificato al richiedente decreto di inammissibilità dell'istanza di conversione del rilasciato permesso di soggiorno per lavoro – casi particolari, basato sul combinato disposto degli artt. 27, commi 1, lettera l) e 2 D.Lgs. 286/1998 e 40, comma 23 del Regolamento di attuazione.
4.1.- Con ricorso notificato al Ministero dell'Interno ed alla Questura di Brescia
MA IN ha impugnato il predetto provvedimento, chiedendone l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia.
4.2.- Il ricorrente deduce “Violazione di legge ed eccesso di potere. Falsa applicazione dell'art. 22, comma 11, del testo unico immigrazione e dell'art. 40, comma 23, del regolamento di attuazione”: lo stesso censura l'interpretazione degli artt. 22, comma
11 del TUI e 40, comma 23 del Regolamento di attuazione fatta propria dal Questore, sostenendo che per le lettere dell'art. 27 TUI non menzionate dal predetto comma 23 sarebbe ammessa la conversione e, comunque, la possibilità per il lavoratore di svolgere attività anche in favore di soggetti non intestatari del nulla osta.
La Questura, inoltre, avrebbe omesso ogni verifica circa la sussistenza concreta dei requisiti per la conversione, il proprio inserimento nel mondo del lavoro e la propria buona condotta.
5.- L'Amministrazione si è costituita in giudizio ed ha depositato documenti relativi al procedimento.
6.- All'esito dell'udienza camerale del 27.3.2024 la domanda cautelare è stata rigettata per difetto del requisito del fumus boni iuris con ordinanza n. 112/2024.
7.- Parte ricorrente ha depositato, oltre i termini di cui all'art. 73 c.p.a., una memoria e documenti.
8.- All'udienza pubblica del 22.10.2025 la causa è stata trattenuta in decisione. N. 00152/2024 REG.RIC.
9.- La memoria ed i documenti depositati da MA IN solo il 30.9.2025 vanno espunti dal fascicolo, in quanto tardivi rispetto ai termini che l'art. 73, comma 1, c.p.a. fa decorrere, a ritroso, dall'udienza pubblica del 22.10.2025.
10.- Prima di procedere all'esame del merito del ricorso occorre, anzitutto, dare atto del quadro normativo di riferimento.
L'art. 27 del D.Lgs. 286/1998 (“Ingresso per lavoro in casi particolari”) dispone, al comma 1, che “Al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, il regolamento di attuazione disciplina particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per ognuna delle seguenti categorie di lavoratori stranieri: (….) l) lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero” ed al successivo comma 2 che “In deroga alle disposizioni del presente testo unico i lavoratori extracomunitari dello spettacolo possono essere assunti alle dipendenze dei datori di lavoro per esigenze connesse alla realizzazione e produzione di spettacoli previa apposita autorizzazione rilasciata dall'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo o sue sezioni periferiche che provvedono, previo nulla osta provvisorio dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata, salvo che si tratti di personale artistico ovvero di personale da utilizzare per periodi non superiori a tra mesi, prima che il lavoratore extracomunitario entri nel territorio nazionale. I lavoratori extracomunitari autorizzati a svolgere attività lavorativa subordinata nel settore dello spettacolo non possono cambiare settore di attività né la qualifica di assunzione. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, determina le procedure
e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presenta comma”.
Tali disposizioni vanno coordinate con l'art. 40 (“Casi particolari di ingresso per lavoro”), del Regolamento di attuazione del TUI, emanato con d.P.R. 394/1999, che impedisce ogni possibilità di convertire i permessi di soggiorno per casi particolari in N. 00152/2024 REG.RIC.
titoli per fini diversi. Nello specifico, il comma 23 di detta norma prescrive che “Il nullaosta al lavoro e il permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono essere rinnovati, tranne nei casi di cui all'articolo 27, comma 1, lettera n), del testo unico, in costanza dello stesso rapporto di lavoro, salvo quanto previsto dal comma
16, previa presentazione, da parte del richiedente, della certificazione comprovante il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo rapporto di lavoro…I permessi di soggiorno rilasciati a norma del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 5” (ipotesi, quest'ultima, riferita al permesso per motivi di studio, come tale non rilevante nella fattispecie).
Come già evidenziato da questa Sezione nella sentenza n. 820/2025 “dalle disposizioni richiamate si evince che il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno rilasciati in
“casi particolari di ingresso per lavoro” possono essere rinnovati soltanto in costanza dello stesso rapporto di lavoro e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il nullaosta non può essere utilizzato per un nuovo tipo di rapporto (cfr. TAR
Veneto, sez. III, n. 2141 del 10 settembre 2024)”: infatti “la disposizione di cui all'art.
27, integralmente intesa, va coordinata con quella contenuta nel comma 23 dell'art.
40 del D.P.R. 394/1999, il quale, senza operare alcuna distinzione o precisazione, conclude nel senso che <i>
4> … La chiara dicitura della disposizione contenuta nel regolamento non consente, in assenza di distinzioni espresse (che, come si è visto, laddove ritenute necessarie, sono state evidenziate), di disapplicare alle ipotesi dei lavoratori assunti presso i circhi il divieto di conversione del titolo di soggiorno ottenuto in via eccezionale e derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria” (Tar Brescia, Sez. II, n. 1334 del
15.12.2016). N. 00152/2024 REG.RIC.
11.- Venendo alla vicenda in esame, si rileva come il ricorrente, pur titolare di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato privo dell'annotazione “in casi particolari”, ha fatto ingresso sul territorio italiano a seguito di nulla osta espressamente rilasciato ex art. 27, comma 1 lettera l) del D.Lgs 286/1998, relativo ai lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti, e di un visto di tipo “D” per lavoro subordinato/spettacolo; la parte non deduce – né ve n'è prova agli atti – che sia mai stato effettivamente instaurato un rapporto di lavoro nel settore del circo con il datore di lavoro richiedente Circo AR RT.
MA IN, poi, ha richiesto il rinnovo del titolo posseduto per lo svolgimento di attività lavorativa in un settore di attività (edilizia) e con qualifica (manovale edile) diversi rispetto a quelli autorizzati con il nulla osta al lavoro a suo tempo rilasciatogli.
12.- Sussumendo la fattispecie concreta entro l'astratta cornice normativa emerge che il provvedimento impugnato ha fatto corretta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, le quali assumono portata vincolante e non lasciano all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità in merito alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno rilasciato per casi particolari in un titolo per lavoro subordinato.
Sono, pertanto, irrilevanti le argomentazioni del ricorrente in ordine alla propria buona condotta, all'integrazione sul territorio italiano ed al reperimento di una nuova occupazione: difettano, infatti, a monte i presupposti per l'accoglimento della richiesta, atteso che il permesso posseduto non è convertibile, vieppiù considerando che non consta mai essere stata formalizzata alcuna assunzione presso il datore di lavoro richiedente il nulla osta e che il ricorrente, già nel gennaio 2023, risultava alle dipendenze della LP Costruzioni S.r.l.s., operante di ambito diverso (edilizia) rispetto a quello per cui era stato rilasciato il nulla osta (circhi e spettacoli viaggianti).
Neppure assume rilievo la circostanza che il titolo di soggiorno che il ricorrente vorrebbe convertire non riporti la dicitura “casi particolari”, non ravvisandosi in capo al medesimo alcun affidamento tutelabile circa la natura di quel permesso: lo stesso N. 00152/2024 REG.RIC.
nulla osta rilasciato in suo favore, infatti, inequivocabilmente afferma non soltanto che
“in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non può essere utilizzato per un diverso rapporto di lavoro”, ma altresì che “i permessi di soggiorno rilasciati a seguito del presente nulla osta non possono essere convertiti”.
Il ricorso, pertanto, va respinto.
13.- Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rimborsare all'Amministrazione le spese di lite, liquidate in euro 2.500,00, oltre oneri ed accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO BR, Presidente
Francesca IC, Referendario, Estensore
Beatrice Rizzo, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE N. 00152/2024 REG.RIC.
Francesca IC
LO BR
IL SEGRETARIO