Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 26/02/2025, n. 413 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 413 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Quarta Sezione CIVILE - FAMIGLIA
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Paola L. Gaggiotti Presidente dott. Caterina Caniato Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 120/2021 R.G. promossa da:
( ) Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv. LIVERA
STEFANIA e dall'avv.TRITTO ANGELO, con elezione di domicilio presso il secondo, in via
G.Leopardi n.5, Cernusco sul Naviglio;
RICORRENTE
contro
:
( ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'avv.COLOMBO
FRANCESCA ed elezione di domicilio presso lo studio del difensore in Viale Bianca Maria n.3,
Milano,
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Monza pagina 1 di 14
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
Conclusioni per parte ricorrente
In via principale, confermare la sentenza n. 145 resa in data 24/01/2023 con cui l'intestato Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal IG , Parte_1
pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra il IG Parte_1
e la Sig.ra in Milano il 26/06/1982 (atto n. 1104, Registro 2, parte II, serie
[...] Controparte_1
A, anno 1982 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), disponendo la trasmissione della copia autentica della predetta sentenza a cura della Cancellerie all'ufficiale di Stato Civile del
Comune di Milano, affinché venisse annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della Legge 1° dicembre 1970 n.
898; sempre in via principale, determinare, per tutti i motivi dedotti in atti, la cessazione di qualsiasi contribuzione economica a carico del IG e in favore della IGa Parte_1 CP_1
quale che sia l'imputazione che ne ebbero a dare la parti al complessivo esborso mensile che
[...]
il ricorrente si impegnò a sostenere (mantenimento – rimborso mutuo originario); in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse ancora dovuta alla IGa una qualche contribuzione economica da parte del IG , Controparte_1 Parte_1
rideterminarne il quantum tenendo conto sia delle condizioni mutate in peius del IG Parte_1
, peraltro aggravatesi dal mese di novembre 2022, come dedotto in atti, e tenendo conto altresì
[...]
che la resistente IGa si è separata da ben venti anni e in questo tempo trascorso Controparte_1
ben avrebbe potuto/dovuto attivarsi per diventare economicamente autosufficiente;
in via istruttoria, ci si oppone, per tutto quanto dedotto e argomentato in atti, alle richieste di prova orale svolte nell'interesse della IGa e si chiede ammettersi: Controparte_1
- interrogatorio formale della IGa e la prova per testi, con i testi già indicati nella Controparte_1
memoria istruttoria del 26 marzo 2023, sulle circostanze di seguito capitolate:
1) “vero che la IGa in ossequio agli accordi assunti in sede di separazione Controparte_1
lasciava la casa coniugale per andare ad abitare in una nuova casa acquistata contraendo un mutuo per pagina 2 di 14 il cui pagamento delle rate mensili riceveva dal ricorrente IG il relativo Parte_1 importo mensile”;
2) “vero che la IGa provvedeva autonomamente a estinguere il predetto mutuo e Controparte_1
a contrarne uno nuovo per un maggiore importo e una maggiore durata, al fine di acquistare una casa più grande e più prestigiosa, senza previamente darne notizia al IG ”; Parte_1
3) “vero che sin dall'acquisto dell'abitazione-villetta in Carugate (MI), in Via Ticino n.1, il relativo mutuo è stato pagato fino a settembre 2021 dal IG ”; Parte_1
4) “vero che la IGa svolge attività di consulenza per pratiche automobilistiche e Controparte_1
per la gestione di sinistri stradali sin dal 2008”.
Nell'ipotesi di ammissione della prova orale dedotta da controparte, si chiede di essere ammessi alla prova contraria con gli stessi testi.
Si chiede inoltre volersi:
- ordinare l'esibizione degli estratti conto di tutti i rapporti bancari in essere – tra i quali quelli su Banca
Intesa San Paolo – intestati e/o cointestati alla IGa per gli anni dal 2012 al 2022, Controparte_1
al fine di dimostrare che la resistente è economicamente autosufficiente, nonché
- disporsi l'ispezione dell'abitazione – villetta di proprietà della IGa al fine di Controparte_1
verificarne il pregio e il valore degli arredi;
- disporsi ogni accertamento necessario per verificare la capacità reddituale e la consistenza patrimoniale della resistente IGa Controparte_1
Il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, oltre oneri e accessori di legge.
Conclusioni per parte convenuta
Nel merito ed in via principale
• Rigettare le richieste avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa e conseguentemente confermare la corresponsione dell'assegno di mantenimento a favore della signora pari ad Euro 250,00 mensili, oltre adeguamento annuale secondo gli indici CP_1
ISTAT – costo vita.
pagina 3 di 14 • Per tutti i motivi in narrativa confermare a carico del signor il pagamento di Euro 700,00 Parte_1
mensili a titolo di rata di mutuo fino a Gennaio 2029.
In via subordinata
• Nella denegata e non temuta ipotesi in cui si ritenesse di ridurre l'assegno di mantenimento a favore della signora rideterminare il quantum tenendo conto delle reali condizioni economiche di CP_1
entrambi i coniugi.
In via istruttori si richiama il contenuto delle memorie ex art. 183 VI co. n. 1,2,3 regolarmente depositate.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Il PM ha concluso come da provvedimento del 31 marzo 2021 nulla opponendo.
pagina 4 di 14 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Premesso in fatto che :
e hanno contratto matrimonio concordatario Parte_1 Controparte_1
in Milano il 26/06/1982;
Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi maggiorenni, il 15 giugno 1984 e il 28 Per_1 Per_2
dicembre 1985;
Le parti si sono separate consensualmente alle condizioni di cui al verbale di separazione del 11
dicembre 2002, omologato con decreto di questo Tribunale in data 28 gennaio 2003. Le condizioni di separazione prevedevano l'obbligo a carico del di versare alla Sig.ra Controparte_2 CP_1
per il suo mantenimento, mensilmente la somma di €774,68 sino al reperimento di una occupazione e l'impegno “ad acquistare alla moglie un appartamento con la corresponsione della quota mutuo
contratto per l'acquisto dell'immobile” Gli accordi includevano anche previsioni riguardo ai figli,
all'epoca non economicamente indipendenti, che sono stati collocati presso il padre, alla casa coniugale che è stata assegnata al padre ed al mantenimento straordinario, tutte previsioni non più
attuali.
Con decreto di questo Tribunale 23 ottobre 2008 (doc.2 convenuta) a seguito di ricorso per la modifica delle condizioni di separazione promosso dal , l'assegno di mantenimento Controparte_2
in favore della moglie è stato ridotto ad €250 ed è stata confermata la vigenza della previsione,
contenuta nelle condizioni di separazione, relativa all'obbligo di acquisto di un appartamento per la signora (riformulato come obbligo di versamento alla moglie delle somme mensili CP_1
corrispondenti alle rate di restituzione del mutuo originariamente contratto e ciò per l'intera durata pagina 5 di 14 di tale originario contratto ed a decorrere dalla data di estinzione dello stesso, essendo il pagamento rateale un mero beneficio per l'obbligato, una modalità di adempimento dell'obbligazione di acquistare l'immobile).
Con decreto depositato il 29 marzo 2011 nel procedimento instaurato dalla sig.ra e volto a CP_1
rendere l'obbligo di contribuzione al mutuo certo, liquido ed esigibile, questo Tribunale ha recepito l'accordo cui le parti sono giunte in corso di causa, che ha liquidato l'obbligazione a carico del in €700 mensili, non soggette a rivalutazione, con durata dal mese di Gennaio 2011 Controparte_2
al mese di Gennaio 2029.
Con decreto della Corte d'Appello di Milano 17 novembre 2010 è stato rigettato il reclamo proposto dal avverso il decreto 23 ottobre 2008, ritenuto che il reclamante Controparte_2
sig. non abbia assolto all'onere probatorio a suo carico e ritenuto che l'attività lavorativa Pt_1
svolta dalla signora non abbia carattere di stabilità. CP_1
Sono pertanto stati confermati sia l'assegno di mantenimento in favore del coniuge nella misura di
€250,00 oltre rivalutazione, sia l'obbligo di pagamento della somma mensile di €700 sino al raggiungimento del numero di rate previste dal mutuo originario ( da gennaio 2011 a gennaio
2029);
Il sig. in questa sede ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio senza prevedere alcun assegno divorzile e revocando l'obbligo di pagamento della somma di €700 mensili. A fondamento della propria domanda ha allegato quanto segue:
- di non percepire più alcun reddito a seguito della cessazione della ditta individuale
D.G. CAR di DI BELLONIO PASQUALE, di cui era titolare, a far data dal
23/12/2016 (doc.8) ed alla cessazione di ogni attività lavorativa. pagina 6 di 14 - di riuscire a sopravvivere ed a corrispondere gli importi previsti in sede di separazione solo grazie all'aiuto della figlia e della convivente sig.ra Per_2 [...]
Parte_2
- di ritenere che la signora sia economicamente indipendente e svolga attività CP_1
di segretaria presso studio legale a Milano (doc.4, pag.8).
- di ritenere che in ogni caso la signora dal 2003 abbia avuto ampio tempo di CP_1
conseguire un'indipendenza economica.
Si è costituita in giudizio la signora chiedendo la conferma dell'assegno di mantenimento CP_1
nella misura di €250,00 mensili oltre a rivalutazione e la conferma dell'obbligo, a carico del
[...]
, di corrispondere la somma di €700,00 mensili a titolo di rata di mutuo. A conferma delle CP_2
proprie domande ha allegato quanto segue:
- Di ritenere che il sia solo apparentemente privo di redditi e condurrebbe Controparte_2
un tenore di vita elevato. Avrebbe trasformato l'impresa DG Car in DI.GI.Car s.a.s. di
IU di NI, tuttora operativa, da lui di fatto amministrata e gestita (doc.6),
disporrebbe del bancomat aziendale prelevando a proprio piacimento somme dal conto corrente societario. Ha prodotto documentazione (estratto conto Banca Intesa San Paolo
cc1000/3891 intestato alla convenuta) da cui risulta che le somme di €700 e €250 per il
Par mantenimento vengano corrisposte mediante bonifici provenienti dalla
[...]
. Controparte_3
- Di avere sempre lavorato nell'azienda di famiglia (dal 1996 al 2004) senza percepire alcuno stipendio o regime contributivo, di non avere raggiunto il versamento dei minimi pagina 7 di 14 contributivi e di essersi nel contempo occupata dell'istruzione e della gestione dei figli e della casa;
- Di ritenere che le condizioni di cui all'accordo di separazione abbiano tenuto conto delle predette circostanze e che la somma prevista a titolo di mantenimento e l'obbligo di corrispondere le rate di mutuo siano stati impegni economici assunti ai fini di compensare la diseguaglianza economica fra coniugi creatasi nel corso della vita matrimoniale, durata 22 anni;
- Di trovarsi in gravi difficoltà economiche in conseguenza della morosità del marito;
- Di essere titolare di partita IVA dal gennaio 2008 e di gestire in autonomia consulenze stragiudiziali in merito a sinistri automobilistici;
- Di avere lavorato anche per la figlia , collaborando alla risoluzione di Per_2
problematiche aziendali quali recupero crediti (doc.7);
- Di ritenere che il abbia intestato alla convivente Controparte_2 Parte_2
delle autovetture ritirate e riparate dall'azienda DI.GI.Car s.a.s. di IU di
[...]
NI. E' agli atti denunzia sporta in data 11 novembre 2022 dalla figlia IU Di
NI contro il padre, per appropriazione indebita sia di denaro ( circa €26.000
mediante bonifici online) sia di automobili (che avrebbe asportato dalla sede della società e portato all'indirizzo di Cologno Monzese via Achille Grandi n.10 ove la sua compagna convivente il 3 novembre 2022 ha aperto una Parte_2
attività di impresa individuale senza immediato inizio di attività economica (visura doc.15a convenuta).
pagina 8 di 14 - Di ritenere che la aperta presso locali per il quali il Parte_3 Controparte_2
ha stipulato preliminare di locazione di capannone e ufficio in data 13 ottobre 2022, sia da lui gestita.
La resistente ha concordato circa la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto di stabilire un assegno divorzile e di confermare l'obbligo di rispettare l'accordo conseguito a verbale in data 13 gennaio 2011 e di corrispondere la somma di €700 mensili per tutta la durata del mutuo originariamente stipulato per l'acquisto della casa coniugale, da gennaio 2011 a gennaio 2019
(doc.4).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sentenza 22-24 gennaio
2023 n.145/2023 che si richiama.
Sulla domanda relativa all'assegno divorzile
Il ha promosso numerose iniziative giudiziarie volte a revocare la previsione di un Controparte_2
assegno di mantenimento e in questa sede ha chiesto di non disporsi alcun assegno divorzile.
Con decreto di questo Tribunale 23 ottobre 2008 (doc.2 convenuta) l'assegno di mantenimento in favore della moglie, originariamente previsto in conformità agli accordi separativi nella misura di
€774,68, è stato ridotto ad €250.
Si riporta la significativa motivazione, … “non rivestono alcuna attendibilità i dati offerti dal
ricorrente in ordine ai propri redditi lavorativi, supportati unicamente dalle dichiarazioni dei redditi
(che di per sé costituiscono dichiarazioni di parte). Sul punto basta considerare che nell'anno di
pagina 9 di 14 imposta 2005 a fronte di un reddito netto annuo pari ad €17.700 circa, il ha regolarmente Parte_1
assicurato il versamento dei ratei di mutuo e dell'assegno mensile per la moglie (complessivamente
circa €18.000 annui, quindi già superiori al reddito dichiarato) ed ha potuto provvedere al pagamento
dell'affitto della propria abitazione e dell'annessa officina nonché al mantenimento proprio e dei due
figli; lo stesso è avvenuto nell'anno di imposta 2006, nonostante un reddito ancora inferiore e di per sé
ai limiti della sopravvivenza (meno di €13.000 lordi).
Con decreto della Corte d'Appello di Milano la domanda di revoca dell'assegno è stata rigettata in quanto il reclamante non ha assolto all'onere probatorio a suo carico ed in quanto Controparte_2
l'attività svolta dalla signora era priva di alcun connotato di stabilità e certezza di reddito. CP_1
Nel corso di questo giudizio il non ha depositato documentazione reddituale o Controparte_2
patrimoniale.
Le dichiarazioni dei redditi non sarebbero in ogni caso attendibili, essendovi ragioni di ritenere, come da documentazione depositata da parte convenuta, che il sia amministratore di fatto di Controparte_2
altra carrozzeria non a lui formalmente intestata.
Parte convenuta ha prodotto documentazione da cui risulta che il abbia considerevoli Controparte_2
disponibilità economiche e che costituisce un principio di prova della circostanza che il medesimo gestisca di fatto la carrozzeria intestata alla sua convivente:
trattative prodotte concernenti l'acquisto di un capannone per €240.000 (doc.13) e proposta di locazione di capannone e ufficio in via Achille Grandi 10, Cologno Monzese intestato a
[...]
per canone di €30.000 in nome e per conto di stesso (doc.15b) CP_4
costituzione di impresa individuale a nome di nuova compagna Parte_2
del e con lui convivente, il 3 novembre 2011 , con sede in via Achille Grandi Controparte_2
10, Cologno Monzese(doc.15a); pagina 10 di 14 bonifico a favore della convivente signora da Digicar del 28 ottobre 2022 per Parte_2
€70.004,00
bonifico a per €12.004,00 del 14.11.2022 Parte_1
dichiarazioni di cui alla nota 28 ottobre 2024, di avere aiutato la figlia ad acquistare un Per_2
immobile nel 2014, dandole la somma di €131.870,00.
Considerata la natura del lavoro, svolto in larga prevalenza da uomini, l'esperienza professionale pluridecennale del nel settore, la passata disinvolta intestazione della carrozzeria alla Controparte_2
figlia, appare sicuramente “più probabile che non” che il eserciti ancora l'attività di Controparte_2
carrozziere, intestandola formalmente non più a sé o alla figlia bensì alla compagna.
In quanto ai redditi della signora la stessa ha prodotto dichiarazioni da cui risultano redditi CP_1
con partita IVA per attività codice P.IVA_1
2018: €2.044 lordi
2019 : €1.443 lordi
2020: €6.837 lordi, netto €5.321
2022: €4.407 lordi , imposta sostitutiva €661
Occorre inoltre tenere conto, ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, della contribuzione data dalla signora alla famiglia in 22 anni di matrimonio, sia nella cura della casa e dei figli sia CP_1
nella azienda familiare, del divario economico e di capacità reddituale delle parti.
Infine rileva che la signora non abbia acquisito un diritto alla pensione per mancanza di CP_1
contributi, né abbia un reddito sufficiente per accumulare un patrimonio.
pagina 11 di 14 Sussistono, in conclusione, i presupposti per stabilire un assegno divorzile, che si fissa nella misura di
€250,00 mensili, oltre a rivalutazione a far data dal mese di marzo 2026 con riferimento a febbraio
2025.
Sulla domanda di revoca dell'obbligo di pagamento del mutuo:
Negli accordi separativi il sig. ha assunto il seguente obbligo: “ad acquistare alla moglie un Parte_1
appartamento con la corresponsione della quota mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile”, obbligo ulteriore rispetto a quello di provvedere al suo mantenimento, originariamente stabilito di comune accordo nella misura di €774,68 mensili.
Il ha più volte promosso azioni giudiziarie volte ad ottenere la revoca dell'obbligo di Controparte_2
corrispondere alla moglie somma pari alla rata del mutuo. La domanda è stata rigettata con decreto 23
gennaio 2008 e avverso il decreto di rigetto ha proposto reclamo avanti alla Corte d'Appello di Milano.
In pendenza del reclamo, la signora ha adito il Tribunale di Monza chiedendo di rendere il CP_1
titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile, in quanto si trattava di mutuo a tasso variabile. Nell'ambito di quest'ultimo procedimento le parti all'udienza del 13 gennaio 2011 hanno conseguito il seguente accordo: “le parti d'accordo convengono di liquidare il titolo per cui è causa in €700,00. Il
[...]
si obbliga a versare alla signora mensilmente, la somma Parte_4 Controparte_1
anzidetta sino al raggiungimento del numero di rate previste dal mutuo originario. E precisamente da
Gennaio 2011 a Gennaio 2019. La rata così' liquidata si manterrà costante nel tempo senza
rivalutazione e senza ulteriori interessi (…) Resta salvo l'importo di €250,00 a titolo di mantenimento
con la possibilità di attivare la procedura di cui all'art.710 c.p.c.
pagina 12 di 14 Tale accordo è stato recepito da questo tribunale con decreto collegiale in pari data.
Il Reclamo è stato rigettato dalla Corte d'Appello con decreto 17 novembre 2010 che ha ritenuto irrilevante che la signora abbia successivamente venduto l'immobile ipotecato e acquistato un CP_1
altro in quanto la finalità della clausola era quella di fornire alla moglie (priva di adeguati redditi propri) la provvista necessaria per l'acquisto di un immobile da adibire a propria abitazione.
Ora la questione è stata riproposta e deve venire rigettata.
La pattuizione relativa al pagamento delle rate di mutuo, contenuta negli accordi di separazione ha natura negoziale ed attiene a questioni patrimoniali fra coniugi. Esula dalla possibilità di attivare la procedura di cui all'art.710 c.p.c. e rientra nella disciplina dell'autonomia privata, in primis di cui all'art.1322 c.c.. Corte di Cassazione (Cass. civ. Sez. I, 19 agosto 2015, n. 16909) la quale, sul presupposto della differenza tra contenuto essenziale e contenuto eventuale, ha escluso nel modo più
assoluto che le clausole contrattuali eventuali possano essere oggetto di modifica su domanda di parte all'udienza del 29/10/2024 precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le ulteriori domande restitutorie e condannatorie svolte resistente debbono infine essere dichiarate inammissibili attesa la loro estraneità rispetto al petitum e alla causa petendi di cui alla presente statuizione.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
pagina 13 di 14
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti e dal PM
nella controversia civile n. 120/2021, richiamata la sentenza parziale 24 gennaio 2023
n145/2023, con la quale il Tribunale ha accolto la domanda relativa allo status ed ha pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ogni diversa domanda,
eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
I. Dispone che il sig versi alla signora a titolo di Parte_1 Controparte_1
assegno divorzile l'importo mensile di €250,00, rivalutabile annualmente secondo indici
Istat;
II. Dichiara inammissibile la domanda di modifica degli accordi separativi proposta dal ricorrente;
III. condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite che si liquidano in € 6.000,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario Iva e cpa come per legge
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione IV civile del TRIBUNALE ORDINARIO di
Monza il 23 gennaio 2025.
Il Giudice relatore
Dott. Caterina Caniato
IL PRESIDENTE
Dott. Laura Paola L. Gaggiotti
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