Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 23/04/2025, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta
Dott. Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott.Stefano Tarantola Consigliere
Dott. Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 694 / 2023 R.G. promossa da app. e difeso dall'Avv.to BENINI ROBERTO presso il cui studio è Parte_1 elett. dom. per delega in atti e con domiciliazione telematica
PARTE OPPONENTE nei confronti di rapp. e difesa dagli avv.ti Controparte_1
Paolo Palmisano, Elisabetta Cappariello, Annunziata Palombella e Virna Colantuoni, anche disgiuntamente, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Francesca Dagnino, in
Genova e con domiciliazione telematica
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI delle PARTI
PARTE OPPONENTE
Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previ ogni opportuno provvedimento e accertamento ed ogni opportuna declaratoria:
1) in via principale: revocare e/o annullare il provvedimento di applicazione di sanzione
Amministrativa a carico del dott. adottato dalla con la delibera n. Parte_1 CP_2
22715 del 24 maggio 2023, notificata all'odierno ricorrente in data 5 giugno 2023, previa immediata sospensione della sua efficacia esecutiva, per tutte le ragioni esposte nel presente ricorso;
2) In ogni caso con vittoria di spese di lite e competenze.
PARTE RESISTENTE
“Rigettare l'avversa istanza cautelare per insussistenza dei necessari presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, previa revoca della sospensione già disposta con decreto inaudita altera parte del 21.07.2023;
1
Con ogni più ampia riserva di deduzioni difensive, allegazioni, produzioni documentali ed istanze, anche istruttorie”.
Fatto e diritto
Con delibera n. 20715 del 24 maggio 2023, notificata via pec in data 5 giugno 2023, Consob ha disposto l'applicazione, nei confronti del ricorrente, della sanzione Parte_1 amministrativa “per la violazione dell'art. 187- bis, comma 1, del TUF e dell'art. 14, lettera a), del Regolamento MAR, per avere acquistato n. 150 azioni il 6 aprile 2020 utilizzando Pt_2
l'informazione privilegiata concernente il test sierologico:
- sanzione amministrativa pecuniaria pari ad euro 25.000;
- sanzione amministrativa interdittiva accessoria obbligatoria, di cui all'art. 187-quater, commi 1 e 2, del TUF, pari a mesi 3;
- confisca dei beni, ai sensi dell'art. 187-sexies del TUF, fino alla concorrenza del valore del profitto conseguito, pari ad euro 1.331,10” (doc. n. 1, p. 11). aveva avviato l'accertamento per i medesimi fatti anche nei confronti di CP_2 CP_3
e
[...] CP_4 CP_5 Parte_3 CP_6 CP_7 CP_8
e Dagli accertamenti effettuati era risultato:
[...] Controparte_9
- che (Presidente della Fondazione IRCCS LI AN AT di Pavia), Controparte_3 aveva comunicato a Presidente del Consiglio di Amministrazione della CP_5
Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta, mediante messaggio WhatsApp nell'ambito di una conversazione del 2 aprile 2020, un'informazione privilegiata “concernente il completamento con successo degli studi ed il conseguente lancio di un test sierologico per identificare la risposta immunitaria al SARS- CoV-2 nei pazienti affetti dal COVID-19, entro la fine di aprile 2020, da parte di , di cui era in possesso in ragione Pt_2 Controparte_3 della sua qualità di Presidente della Fondazione IRCCS LI AN AT di Pavia che collaborava con la stessa per la sperimentazione e lo sviluppo di tale test diagnostico” ( Pt_2 atto di accertamento);
- che a sua volta, aveva comunicato l'informazione privilegiata a CP_5 Parte_1
(a quel tempo Consigliere di amministrazione della Fondazione IRCCS Istituto
[...]
Neurologico Carlo Besta, oltre che Presidente del Consiglio di Amministrazione di Parte_4
;
[...]
- che il aveva utilizzato l'informazione privilegiata per acquistare n. 150 azioni Pt_1 Pt_2 in data 6 aprile 2020;
- in data 7 aprile 2020 alle ore 7:09 era stato diffuso un comunicato stampa del seguente tenore:
“DiaSorin (FTSE MIB: DIA) annuncia di aver completato presso il LI AN AT di
Pavia gli studi necessari al lancio di un nuovo test sierologico ad alto volume di processamento per rilevare la presenza di anticorpi nei pazienti infettati dal SARS-CoV-2. La Società sta lavorando per ottenere il marchio CE e l'autorizzazione all'uso di emergenza (EUA) della Food and Drug Administration (FDA) entro la fine del mese di aprile 2020…”;
-che in data 8 aprile 2020 aveva rivenduto le azioni precedentemente Pt_1 Pt_2 acquistate ottenendo un profitto di Euro 1331,10.
2 Avverso alla delibera ha proposto opposizione il ricorrente formulando i seguenti motivi:
I.- L'INFONDATEZZA IN FATTO DELLA CONTESTAZIONE FORMULATA A
CARICO DEL DOTT. Pt_1
II.- SULLA NATURA «NON PRIVILEGIATA» DELLA INFORMAZIONE.
III SULL'AMPIA DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA ASSERITAMENTE PRIVILEGIATA,
PRIMA CHE IL RICORRENTE EFFETTUASSE IL SUO INVESTIMENTO.
All'esito dell'udienza di discussione del 22.01.2025 la causa era trattenuta in decisione.
1. sul primo motivo di impugnazione
Il ricorrente deduce che “è evidente, dai messaggi sopra riportati non risulta in alcun modo che il dott. abbia comunicato al dott. il contenuto della sua conversazione con il prof. CP_5 Pt_1
né qualsivoglia altra informazione sullo stato della sperimentazione del test SO, né CP_3 emerge che il dott. sia stato indotto ad effettuare il proprio acquisto di azioni Pt_1 Pt_2 dall'aver appreso l'informazione dell'imminente lancio del test sierologico validato dal AN
AT di VI ( ricorso pag. 6)….”tutto ciò che emerge è solo una generica raccomandazione di investimento dal dott. al dott. priva del significato che le è stato attribuito dalla CP_5 Pt_1
Commissione” ( ricorso, pag. seg).
Sostiene l'erroneo utilizzo da parte di di presunzioni che avrebbero “fatto discendere una CP_2 presunzione da un'altra presunzione” ( ricorso).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Il chiaro tenore dei messaggi scambiati, che qui non si riportano per brevità essendo pienamente conosciuti dalle parti e sotto riproposti, collidono con la diversa “lettura” che la parte opponente propone.
Occorre dare atto delle minuziose indagini svolte da dalle quali è emersa la sussistenza CP_2 degli illeciti addebitati anche al come accertati dalla sentenza della Corte di Appello di CP_5
Milano nella procedura nr. 2154/2023 ( sentenza definitiva) secondo cui “dirimente quanto risulta dall''intercettazione dei seguenti messaggi Whatsapp del 2 aprile 2020 fra Controparte_3
Presidente della Fondazione LI AN AT (istituto presso il quale si è svolta la sperimentazione relativa al test sierologico di ) e il dott. Pt_2 CP_5
“Io sto andando dal presidente a dargli una scossa”, “Vediamo” CP_3
[ , Presidente della Regione Lombardia – n.d.r.]?” CP_5 Per_1 Persona_2
“È pronto il sierologico di ”, “Sì” CP_3 Pt_2
“È una domanda?” CP_5
“No no”, “Una affermazione” CP_3
“Ma sta facendo la sperimentazione anche al e a Varese giusto?”, “E poi va CP_5 Per_3 validato ancora giusto?”
“Sì sì protocollo AN AT!”, “Validato oggi” CP_3
“Quindi annuncio a brevissimo”. CP_5
“Tu cosa pensi” “?” “Vediamo” “Io ho fatto contratto per le royalties” CP_3
“Loro erano certi del metodo” “Pensavano però di andare sui 2 mesi di lavoro” CP_5
“Dagli studi risulta affidabilità [del test] 98%”.” CP_3
Osserva la Corte che le dichiarazioni “È pronto il sierologico di ”, “Validato oggi”, Pt_2 risultano dirette a trasmettere l'informazione privilegiata in quanto viene comunicato l'esito positivo della sperimentazione sul test sierologico di stante l'avvenuta validazione clinica Pt_2 del prodotto diagnostico da parte del LI AN AT in data 2 aprile 2020. Tale
3 informazione, è, senz'altro, da qualificare come “privilegiata” ai sensi della disciplina sopra richiamata. Ciò in quanto si trattava di un'informazione riferita ad una società quotata rispetto ad un evento specifico e rilevante la cui pubblicazione non era ancora avvenuta.
….Passando all'esame della seconda contestazione, la Corte reputa decisivo per ritenere integrato l'elemento oggettivo, il contenuto dei messaggi whatsapp del 3 e 6 aprile 2020 fra e CP_5
(infermiere professionista, Consigliere di amministrazione della Fondazione Parte_1
IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta) e, quindi, fra e ((Presidente CP_5 CP_10 della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore LI di Milano): da tali messaggi risulta che l'informazione concernente il completamento con successo della sperimentazione clinica (come detto, da ritenere informazione privilegiata in quanto non era stata ancora reso pubblico a quelle date) viene comunicata da a due persone. Giova riportare di seguito il CP_5 relativo contenuto.
“messaggi tra CP_5 Pt_1
3 aprile 2020
“Se vuoi fare l'investimento che ti ho detto entro le 17.30”, “lunedì annuncio [6 aprile CP_5
2020 – n.d.r.]”
“Ho già attivato ieri ma mi sa che non arrivo in tempo cazzo” Pt_1
“Arriva fidati”, CP_5
7 aprile 2020:
[ invia a il link della notizia pubblicata da Askanews dal titolo CP_5 Parte_1
“DiaSorin: entro aprile test sierologico per riconoscere anticorpi” e la quotazione delle azioni
] Pt_2
“Enjoy ;-)”, “E Buongiorno” Pt_1
[ nvia a altri link della notizia] CP_5 Parte_1
“Le ho prese ieri mattina Ad apertura Non so neanche quanto erano Ma sarà una bella Pt_1
"erezione"”
“Oggi arriva a 130” CP_5
“Ma Io le tengo Anche se sale sale Per non dimenticare Questa strana e lunga Pt_1
Parentesi della vita” “Tu?”
“No a 130 si vende” CP_5
“Ok” Pt_1
8 aprile 2020:
“Vendi a 128 subito” CP_5
“ok” Pt_1
“vendi” “ ( set, C.A. Milano cit. pag.9). CP_5
L'opponente deduce la non gravità, precisione e concordanza degli elementi presuntivi considerati da che non possono condurre in modo univoco a ritenere provato il passaggio CP_2 dell'informazione privilegiata da a lamenta l'utilizzo di una catena di CP_5 Pt_1 presunzioni.
La tesi non merita accoglimento in quanto essa esamina i messaggi estraniandoli dalla complessa vicenda, così come accertata da CP_2
L'accertamento in ordine alla trasmissione dell'informazione privilegiata tra i diversi soggetti implicati risulta comprovato da un insieme di eventi, dati e elementi informativi acquisiti nel
4 corso dell'attività di indagine esperita dalla nella loro complessiva e concordante CP_2 connessione ed ha trovato altresì conferma nella sentenza della C.A. di Milano.
In tale contesto fattuale è rilevante la tempistica degli acquisti effettuati dal secondo le Pt_1 indicazioni ricevute da CP_5
Sussiste quindi l'accertamento di una pluralità di condotte concomitanti e convergenti nell'acquisto di quantitativi di azioni tenuti da soggetti in stretti rapporti personali - nei giorni immediatamente antecedenti la diffusione di notizie privilegiate inerenti il test sierologico - i quali tutti si sono affrettati all'operazione a partire da una certa data, da un certo orario e dalla rivendita a certe concordate modalità.
Le anomalie rilevate e la palese contestualità temporale tra gli acquisti e le vendite , assumono un significato univoco, se inserite all'interno del complessivo quadro fattuale ricostruito nell'atto di accertamento, consentendo di inferire che da un unico episodio è derivata la condivisione di informazioni privilegiate comunicate ad altri, tra cui il Pt_1
Non si tratta dell'utilizzo di una catena di presunzioni da parte della e non sussiste alcuna CP_2 violazione del divieto di praesumptio de praesumpto, in quanto, l'accertamento, svolto come sopra esposto nei confronti dei diversi soggetti implicati, si basa su una serie di fatti certi, come sopra osservato e meglio esposti nell'accertamento stesso.
Gli accertamenti giurisdizionali nelle more intervenuti ( CA Milano sent. cit.) rafforzano il quadro probatorio fornito dalla evidenziando il contesto in cui si sono realizzate le condotte CP_2 illecite confermando la valutazione che gli acquisti posti in essere dal non sono stati Pt_1 determinati da una semplice coincidenza quanto piuttosto frutto di un coordinamento che ha fatto insorgere nel scelte consapevoli di investimento, effettuate in virtù del privilegio Pt_1 informativo posseduto e comunicatogli dal (insider secondario), che a sua volta aveva Per_4 ricevuto l'informazione dall' insider primario.
Infine si rileva che la sanzione è stata contestata a titolo di dolo al e che questa Pt_1 qualificazione non è stata impugnata.
2. sugli altri motivi di impugnazione
Occorre rilevare che l'informazione è “privilegiata” quando è di “carattere preciso” e “non è stata resa pubblica”, concerne uno o più strumenti finanziari definiti dall'art. 180 TUF e, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari' (cfr. art. 181, comma 1, TUF).:“essa conferisce alla persona che la detiene un vantaggio rispetto a tutti gli altri intervenienti sul mercato che la ignorano (v. CGUE, sent. 11.3.2015, in causa C-628/13, . Per_5
Tale vantaggio informativo altera il regolare funzionamento del mercato mobiliare perché il titolo viene scambiato ad un prezzo che il contraente ignaro non accetterebbe se fosse anch'egli a conoscenza dell'informazione detenuta dall'insider.
Nel caso in esame l'informazione è divenuta pubblica a partire dal 7 aprile 2020, ore 7,09 ( pag. 26 atto di accertamento) ossia un momento successivo all'illecito “comunicativo” contestato all' opponente. Le espressioni “È pronto il sierologico di ”, “Validato oggi”, risultano dirette Pt_2
a trasmettere l'informazione privilegiata in quanto viene comunicato l'esito positivo della sperimentazione sul test sierologico di stante l'avvenuta validazione clinica del prodotto Pt_2 diagnostico da parte del LI AN AT in data 2 aprile 2020.
In tale momento l'informazione non era stata ancora resa pubblica, la fattibilità delle operazioni era concreta, l'informazione concerneva direttamente un determinato acquisto, potendosi evincere che l'informazione era idonea ad influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli oggetto di causa.
5 Sussiste pertanto lo specifico requisito della c.d. “materialità” dell'informazione, consistente nella probabilità - da valutare ex ante - che la sua pubblicazione abbia una significativa incidenza sul prezzo del titolo quotato. Il paradigma del legislatore europeo (art. 7, par. 4, cit.) è quello del c.d.
“investitore ragionevole”: dunque, è price sensitive l'informazione che un investitore ragionevole - cioè “medio”, non dotato di specifiche competenze ed esperienze finanziarie - con probabilità utilizzerebbe per determinarsi ad effettuare un'operazione di investimento (o disinvestimento). Nel caso in esame si tratta di una informazione “price sensitive”, ai sensi dell'art. 7 del MAR, sussistendo l'idoneità dell'informazione ad avere un effetto significativo sul prezzo dei titoli (c.d. materialità) valutata con giudizio ex ante con riferimento al momento del compimento delle condotte contestate. Esso ha esito positivo attesa la variazione del prezzo del titolo prima dell'evento e dopo lo stesso ( +6,10% vedasi atto di accertamento), come peraltro dichiarato, con giudizio prognostico ex ante espresso dallo stesso opponente nei messaggi sopra riportati nella chat Whatsapp, in data 7/4/2020, ove dice a “Le ho prese ieri mattina. Ad Pt_1 CP_5 apertura. Non so neanche quanto erano. Ma sarà una bella 'erezione'”;
Risulta altresì infondata la difesa circa la preesistenza della notizia in epoca antecedente all'acquisto del atteso che tutte le precedenti notizie si riferivano genericamente alla Pt_1 possibilità dell'ottenimento del test sierologico e si esprimevano in senso ottimistico per una sua prossima “licenziabilità”. Attesa la situazione di pandemia era evidente l'interesse del pubblico all'informazione sui prodotti ad essa correlata, come peraltro la circostanza che la notizia dell'esito positivo della sperimentazione avrebbe cambiato il valore del titolo ad essa relativa ( secondo il test Mar).
Per quanto attiene alla pubblicazione dell'accordo di collaborazione tra e l' Pt_2 CP_11
di Pavia, devono essere richiamate e fatte proprie da Questa Corte le osservazioni di
[...]
secondo cui: CP_2
“ l'informazione sul contenuto del citato Accordo è diversa da quella oggetto dell'indebito
“utilizzo” da parte degli insider secondari coinvolti nella vicenda che ci occupa e, in particolare, dell'odierno ricorrente. Mentre l'Accordo-quadro documenta l'esistenza di una convenzione tra la Società quotata e l' per lo svolgimento delle due attività di sperimentazione avente ad oggetto i Controparte_12 due test diagnostici (dei quali il molecolare era già stato lanciato sul mercato) e la relativa tempistica (solo programmata per il test sierologico), l'informazione privilegiata di cui è causa attiene alla già intervenuta conclusione con successo della sperimentazione per il test diagnostico presso il LI AN AT;
in alcun modo dall'atto negoziale, oggetto di pubblicità legale, può desumersi la certezza del buon esito della sperimentazione di tale test.
Inoltre e in ogni caso, non può non rilevarsi come la pubblicazione dell'Accordo sul sito della
Fondazione (e non della società quotata), per le sue specifiche modalità - trattasi di adempimento degli oneri di pubblicità legale degli atti dell'ente pubblico, in base al quale il documento è visionabile per un periodo di tempo limitato (15 gg.) solo previa ricerca specifica sull'Albo pretorio on line dell'ente stesso - non ha comportato neppure una vera e propria “diffusione” dell'informazione relativa alla sua esistenza e al suo contenuto.
A riprova di ciò si fa presente che solo in data 14 aprile 2020, diversi giorni dopo la diffusione del comunicato di , un quotidiano nazionale (Il Fatto Quotidiano) ha reso noto, con un Pt_2 articolo (dal titolo “L'azienda vuole il test nazionale e paga il AN AT che lo valida”), l'esistenza dell'Accordo tra e la Fondazione AN AT, “svelando”, in particolare, Pt_2
6 l'esistenza nella convenzione di clausole relative al riconoscimento di royalties a favore dell'Istituto derivanti dalla commercializzazione del test sierologico (cfr. DOC. 12)” ( memoria di costituzione e difesa pag. 26). CP_2
Concludendo tale accordo aveva ad oggetto lo svolgimento dell'attività di sperimentazione e non forniva alcuna certezza circa l'esito positivo della stessa e comunque non risultava essere di dominio pubblico, né avevano avuto un'effettiva e concreta diffusione informativa, nonostante la pubblicazione sull'Albo pretorio on line dell'Ente pubblico.
Peraltro la parte ricorrente non ha fornito alcun altro utile elemento per discostarsi da questa lettura dell'accordo.
3. sulle spese
Seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico dell'opponente. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al dm 55/2014 e succ. m od. nei valori medi secondo lo scaglione . Ed in particolare valore della controversia: inferiore ad € 26.000,00 e precisamente:
1.Studio controversia: € 1.134,00=
2. Fase introduttiva : € 921,00=
3. Fase trattazione: € 1.843,00=
3. Fase decisionale: € 1.911,00=totale per compensi avvocato:€ 3.966,00=
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda disattesa:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali del grado, liquidate a favore di CP_2 in complessivi euro € 3.966,00= per compensi, oltre per spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio alli 22.01.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Rosella Silvestri
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