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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6772/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6772/2025 promossa con ricorso congiunto in data 21.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Angela Verdelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 a NO AG (MB) in Via Piave n.40, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelica Scolari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“I Signori e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 ricorrono all'Ill.mo Giudice adito affinché, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO AG (MB) di annotazione dell'emanando provvedimento a lato dell'atto di matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. I coniugi convengono che la casa familiare sita in NO AG (MB) via Piave 40 verrà assegnata con quanto l'arreda alla Sig.ra nella quale risiederà unitamente a;
Pt_1 Per_1
3. Il Sig. ha già provveduto a far data dal dicembre 2024 a trasferirsi presso un'altra Pt_2 abitazione e provvederà al cambio di residenza entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale;
4. La signora conserverà gli effetti personali (abiti, libri e beni vari) del marito fino al Pt_1 reperimento da parte dello stesso di un immobile atto a contenerli;
5. Il signor si impegna a concorrere al 50 % alla sostituzione della porta di ingresso già da Pt_2 tempo ammalorata entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione previa verifica di diversi preventivi e a seguito di accordo sull'impresa;
6. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni Per_1 del minore, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
8. Riguardo alle modalità di visita del padre, quest'ultimo vedrà per due weekend al mese Per_1 dal sabato mattina alla domenica sera oltre a due pomeriggi la settimana quando non lo vedrà nel weekend e in queste settimane anche un pomeriggio alla settimana possibilmente coincidente con il giorno dello sport quando potrà fermarsi a cenare con lo stesso il tutto senza pernottamento almeno fino a quando il signor non reperirà una propria abitazione consona ad ospitare e Pt_2 Per_1 fatta sempre salva la diversa volontà del minore per impegni ad esempio di natura scolastica, sportiva, salute etc.; durante le visite infrasettimanali il padre si impegna ad accompagnare Per_1 presso le attività scolastiche o extrascolastiche laddove i giorni di visita dovessero coincidere con tali impegni nonché a partecipare alle visite di controllo programmate per il minore che saranno avvisate con congruo anticipo per iscritto dalla madre;
9. I coniugi convengono che nel momento in cui la signora avrà reperito un'attività Pt_1 lavorativa, il signor traferirà in capo alla stessa il diritto ad usufruire della legge 104/1992 Pt_2 ad oggi dallo stesso goduta;
10. Il padre potrà trascorrere con due settimane non consecutive durante le ferie estive da Per_1 concordare anticipatamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e i giorni di Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
i ponti seguiranno l'ordinario calendario;
Tutti i suddetti periodi e modalità di visita potranno essere modificati, su accordo dei genitori e sentita la volontà del minore allorquando le esigenze di necessitassero di accordi diversi, tenuto Per_1 anche conto suoi problemi di salute;
11. Con riferimento a tutti i periodi nei quali ciascun genitore terrà con sé il figlio in luoghi diversi dalla rispettiva abitazione, nei periodi di vacanze o gite lunghe, è pattuito il reciproco obbligo di precisa informativa sul luogo di permanenza e di comunicazione di reperibilità diurna e notturna.
12. Il signor concorrerà al mantenimento di con l'importo di euro 350,00 a partire Pt_2 Per_1 dal mese di agosto 2025 da versarsi in via anticipata al 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo un anno dalla emissione della sentenza di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo del Tribunale di Monza n. 1377/18 del 07.05.2018 al quale si fa espressamente rinvio anche per le modalità ivi previste (doc. 11);
13. La Sig.ra percepirà per intero la quota dell'assegno unico percepito per il figlio Pt_1 Per_2
oltre a quello del proprio figlio , ad oggi entrambi richiesti nel portale dal sig.
[...] Per_3
il tutto già a partire dal mese di ottobre 2025; Pt_2
14. In ogni caso i coniugi convengono che eventuali bonus scuola -libri o rette- o sportivi o di altra natura dovesse la madre riuscire ad ottenere in futuro sulla base del proprio Isee, siano utilizzati in detrazione dell'intero costo delle rette per poi dividere il residuo al 50%; 15. I coniugi continueranno a pagare al 50 % la rata di mutuo sul conto attualmente cointestato ove la rata è domiciliata mentre la signora provvederà a pagare personalmente dal proprio conto Pt_1 corrente appositamente aperto presso la Banca Intesa San Paolo n 003/2024 il finanziamento contratto per le spese dentistiche di ad oggi pari ad euro 82,02 e percepirà l'indennità di Per_1 frequenza di che oggi confluisce su un conto corrente allo stesso intestato. Il signor Per_1 Pt_2 continuerà a farsi carico in via esclusiva dei finanziamenti precedentemente contratti nell'interesse della famiglia;
16. Le spese legali relative al presente procedimento saranno compensate tra i coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in NO AG (MB) in data 2.7.2015 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso per l'udienza del 26.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO AG (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6772/2025 promossa con ricorso congiunto in data 21.10.2025 da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Eleonora Angela Verdelli che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2 a NO AG (MB) in Via Piave n.40, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Angelica Scolari che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI
“I Signori e ut supra rappresentati, difesi e domiciliati, Parte_1 Parte_2 ricorrono all'Ill.mo Giudice adito affinché, Voglia pronunciare la separazione personale degli stessi, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NO AG (MB) di annotazione dell'emanando provvedimento a lato dell'atto di matrimonio, alle seguenti e concordate condizioni:
1. I coniugi e vivranno separati con l'obbligo del mutuo Parte_1 Parte_2 rispetto;
2. I coniugi convengono che la casa familiare sita in NO AG (MB) via Piave 40 verrà assegnata con quanto l'arreda alla Sig.ra nella quale risiederà unitamente a;
Pt_1 Per_1
3. Il Sig. ha già provveduto a far data dal dicembre 2024 a trasferirsi presso un'altra Pt_2 abitazione e provvederà al cambio di residenza entro il termine di due mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione consensuale;
4. La signora conserverà gli effetti personali (abiti, libri e beni vari) del marito fino al Pt_1 reperimento da parte dello stesso di un immobile atto a contenerli;
5. Il signor si impegna a concorrere al 50 % alla sostituzione della porta di ingresso già da Pt_2 tempo ammalorata entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di omologa della separazione previa verifica di diversi preventivi e a seguito di accordo sull'impresa;
6. Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 prevalente presso la madre;
7. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei bisogni Per_1 del minore, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i suoi bisogni.
8. Riguardo alle modalità di visita del padre, quest'ultimo vedrà per due weekend al mese Per_1 dal sabato mattina alla domenica sera oltre a due pomeriggi la settimana quando non lo vedrà nel weekend e in queste settimane anche un pomeriggio alla settimana possibilmente coincidente con il giorno dello sport quando potrà fermarsi a cenare con lo stesso il tutto senza pernottamento almeno fino a quando il signor non reperirà una propria abitazione consona ad ospitare e Pt_2 Per_1 fatta sempre salva la diversa volontà del minore per impegni ad esempio di natura scolastica, sportiva, salute etc.; durante le visite infrasettimanali il padre si impegna ad accompagnare Per_1 presso le attività scolastiche o extrascolastiche laddove i giorni di visita dovessero coincidere con tali impegni nonché a partecipare alle visite di controllo programmate per il minore che saranno avvisate con congruo anticipo per iscritto dalla madre;
9. I coniugi convengono che nel momento in cui la signora avrà reperito un'attività Pt_1 lavorativa, il signor traferirà in capo alla stessa il diritto ad usufruire della legge 104/1992 Pt_2 ad oggi dallo stesso goduta;
10. Il padre potrà trascorrere con due settimane non consecutive durante le ferie estive da Per_1 concordare anticipatamente con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e i giorni di Natale e Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore;
i ponti seguiranno l'ordinario calendario;
Tutti i suddetti periodi e modalità di visita potranno essere modificati, su accordo dei genitori e sentita la volontà del minore allorquando le esigenze di necessitassero di accordi diversi, tenuto Per_1 anche conto suoi problemi di salute;
11. Con riferimento a tutti i periodi nei quali ciascun genitore terrà con sé il figlio in luoghi diversi dalla rispettiva abitazione, nei periodi di vacanze o gite lunghe, è pattuito il reciproco obbligo di precisa informativa sul luogo di permanenza e di comunicazione di reperibilità diurna e notturna.
12. Il signor concorrerà al mantenimento di con l'importo di euro 350,00 a partire Pt_2 Per_1 dal mese di agosto 2025 da versarsi in via anticipata al 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT a far tempo un anno dalla emissione della sentenza di separazione oltre al 50% delle spese straordinarie come elencate nel Protocollo del Tribunale di Monza n. 1377/18 del 07.05.2018 al quale si fa espressamente rinvio anche per le modalità ivi previste (doc. 11);
13. La Sig.ra percepirà per intero la quota dell'assegno unico percepito per il figlio Pt_1 Per_2
oltre a quello del proprio figlio , ad oggi entrambi richiesti nel portale dal sig.
[...] Per_3
il tutto già a partire dal mese di ottobre 2025; Pt_2
14. In ogni caso i coniugi convengono che eventuali bonus scuola -libri o rette- o sportivi o di altra natura dovesse la madre riuscire ad ottenere in futuro sulla base del proprio Isee, siano utilizzati in detrazione dell'intero costo delle rette per poi dividere il residuo al 50%; 15. I coniugi continueranno a pagare al 50 % la rata di mutuo sul conto attualmente cointestato ove la rata è domiciliata mentre la signora provvederà a pagare personalmente dal proprio conto Pt_1 corrente appositamente aperto presso la Banca Intesa San Paolo n 003/2024 il finanziamento contratto per le spese dentistiche di ad oggi pari ad euro 82,02 e percepirà l'indennità di Per_1 frequenza di che oggi confluisce su un conto corrente allo stesso intestato. Il signor Per_1 Pt_2 continuerà a farsi carico in via esclusiva dei finanziamenti precedentemente contratti nell'interesse della famiglia;
16. Le spese legali relative al presente procedimento saranno compensate tra i coniugi”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in NO AG (MB) in data 2.7.2015 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso per l'udienza del 26.11.2025 in trattazione scritta. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto rispondenti all'interesse del figlio minore e per la restante parte relative a diritti disponibili. III. Le spese del presente giudizio possono essere compensate tra le parti visto l'esito.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO AG (MB) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio;
IV. dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 27 novembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi