Articolo 1 della Legge 29 ottobre 1964, n. 1233
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17 dicembre 1964
Art. 1. Articolo unico.

Il termine stabilito dall' articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , per la presentazione di proposte di ricompense al valore, non si applica per quanto concerne la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'argento al valore militare al comune di Vestenanova (Verona).

Entrata in vigore il 17 dicembre 1964