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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/12/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5221/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice SA PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5221/2024 promossa da:
(avv.ti Turco Aurora, Brigante Roberto Antonio) Parte_1
contro Contr (avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste)
Repubblica Federale di Germania
Ministero delle Finanze della Repubblica Federale di Germania
Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania
MOTIVI DELLA DECISIONE
, erede, in qualità di figlia, di (nato a [...] il [...] e Parte_1 Persona_1
deceduto a Monfalcone (GO) il 28/06/2007) riassumeva il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Gorizia inizialmente adito ed ha esposto quanto segue:
- il proprio genitore arruolatosi come volontario in data 19/04/1941, partì per l'Africa
Settentrionale in data 29/07/1941 con il primo Battaglione RI d'Africa-II Compagnia;
- in Africa rimase a combattere sino al 03/02/1943, quando venne reimbarcato e trasportato in
Italia per essere curato a seguito delle lesioni profonde riportate;
- venne nominato prima Caporale e poi Sergente sul campo ed ottenne diversi riconoscimenti tra cui la medaglia di bronzo al valore e due croci di guerra al merito;
- rientrato in Italia, dopo un periodo di cure mediche, il 13/06/1943 venne trasferito al II
Reggimento dei RI di stanza a Roma, – I Battaglione motociclisti – I Compagnia;
pagina 1 di 7 - in data 10/09/1943, mentre si trovava a Roma, venne catturato contro la propria volontà dalle
S.S. ED e deportato presso il campo di concentramento di Danzica;
- colto da istinto di sopravvivenza, si spacciò per cuoco venne adibito per 15 ore al giorno senza alcun giorno di riposo esclusivamente a sbucciare e tagliare le patate;
- all'interno del campo di concentramento subì ogni genere di sopruso;
- a causa della insostenibilità della situazione, nell'estate del 1944, trattò con le forze tedesche la propria adesione alle SS italiane in cambio della libertà;
- il 16/07/1944 venne rilasciato dal campo di concentramento e fece rientro in treno in Italia per il tramite della divisione RI Italia ove disertò l'arruolamento trovando rifugio presso uno zio a Trieste.
Chiedeva, quindi, la condanna della Repubblica Federale della Germania al risarcimento del danno per la privazione della libertà personale dal 10/09/1943 (data della cattura) al 16/07/1944 (data di rientro a casa) per un totale di n. 309 giorni nella misura di € 147.618,57 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, in persona del in carica pro tempore, il Controparte_2 Controparte_3
, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, il
[...] [...]
, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, in solido fra loro Controparte_4 ed in solido anche con il , in persona Controparte_5
del suo Ministro in carica pro tempore, al risarcimento del danno per gli illeciti commessi in danno di che quantificava in Euro 147.618,57 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Persona_1
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia
Si è costituito il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_5
Cont dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo
MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22;
pagina 2 di 7 e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo incluse quelle comunque da detrarsi quali le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi.
Quanto alle eccezioni preliminari, in primo luogo, occorre individuare il corretto legittimato passivo delle pretese risarcitorie, alla luce delle contrapposte tesi difensive delle parti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è affermato unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, in quanto deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dal Terzo Reich.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, a seguito delle domande risarcitorie proposte da cittadini italiani per i crimini commessi dalla Germania nazista e delle conseguenti pronunce di condanna da parte dei giudici italiani, la
Repubblica Federale di Germania ha adito la Corte Internazionale di Giustizia, deducendo la violazione dell'obbligo, gravante sull'Italia, di riconoscere l'immunità giurisdizionale dello Stato tedesco in conformità al diritto internazionale generale.
Con la pronuncia del 3 febbraio 2012, la C.I.G., accogliendo le doglianze della Repubblica Federale di
Germania, ha accertato che l'Italia, nel dichiarare ammissibili tali domande risarcitone, ha violato la norma di diritto internazionale consuetudinario che riconosce l'immunità giurisdizionale spettante alla
Germania per gli atti compiuti iure imperii. Di conseguenza, ha affermato l'obbligo dello Stato italiano di adottare ogni misura necessaria per impedire l'esecuzione delle sentenze interne pronunciate in contrasto con tale immunità.
In attuazione della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, il legislatore è intervenuto con la legge n. 5 del 14 gennaio 2013, prevedendo l'obbligo per il giudice nazionale di rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione nelle controversie pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti compiuti dalla Germania nazista tra il 1943 e il 1945.
pagina 3 di 7 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 3 e 1 legge n. 848 del 1957, che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa,.
La Corte, invocando la c.d. teoria dei controlimiti, ha escluso la possibilità di riconoscere l'immunità giurisdizionale agli Stati esteri nei casi in cui siano allegate gravi violazioni di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il diritto alla dignità della persona (art. 2 Cost.). Pertanto, nelle ipotesi di domanda di risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra, nessuna immunità può essere riconosciuta in capo agli stati esteri, sussistendo la giurisdizione civile del giudice italiano.
Essendo pacificamente riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dai fatti illeciti compiuti dalla Germania nazista, occorre dare atto dell'Accordo di Bonn del 1961, stipulato tra Italia e Germania.
Con tale accordo:
a) la Repubblica federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi;
b) il Governo italiano ha dichiarato definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
Repubblica federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
In attuazione dell'Accordo di Bonn, il legislatore italiano è recentemente intervenuto con l'introduzione dell'articolo 43 nel decreto legge n. 36 del 2022, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del
2022. Tale disposizione ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'I settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Contr Ai sensi dell'art. 43 del predetto decreto, a tale fondo, istituito presso il possono accedere coloro che, a seguito di un'azione giudiziaria avviata entro la data di entrata in vigore del decreto o entro 180 giorni da tale data, siano titolari di una sentenza di accertamento e liquidazione dei danni a cui il Fondo è dedicato che sia passata in giudicato.
L'articolo 43 del decreto legge, così come convertito, chiarisce che le sentenze di accertamento e liquidazione dei danni alle quali il Fondo è dedicato acquistino efficacia esecutiva soltanto al momento del passaggio in giudicato, e possano essere eseguite soltanto a valere sul Fondo.
pagina 4 di 7 Deve logicamente ritenersi che l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, non ha in alcun modo escluso la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania nei giudizi di cognizione finalizzati all'accertamento della responsabilità e alla quantificazione dei danni patiti da cittadini italiani in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalle forze annate del Terzo Reich.
La disposizione normativa in esame si limita, infatti, a disciplinare l'ambito dell'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania, prevedendo che tali sentenze possano essere eseguite esclusivamente nei confronti del Fondo Ristori, istituito CP_ presso il Ministero conomia e delle finanze, senza incidere sul diritto del cittadino leso a promuovere l'azione risarcitoria in sede giurisdizionale nei confronti dello Stato responsabile ex art. 2043 c.c.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23669/2025 statuendo che per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato i taliano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie;
ciò, in quanto, per un verso, l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo
"Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della resp onsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva;
per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all'azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano - e, per esso, del
- neppure sulla base della disposizione del comma 6 del Controparte_5
medesimo art.43, che, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto -legge, attribuisce al detto un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero CP_5
convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.
pagina 5 di 7 Deve escludersi, pertanto, che l'Accordo di Bonn, così come l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, abbiano determinato un accollo da parte dello Stato italiano delle obbligazioni risarcitorie derivanti dai crimini contro l'umanità perpetrati dalle forze armate del Terzo Reich nel corso del secondo conflitto mondiale.
La successione a titolo particolare dell'Italia nei rapporti obbligatori gravanti sulla Repubblica Federale di Germania realizza, dunque, unicamente nella fase esecutiva, vale a dire nel momento in cui, a seguito dell'accertamento e della liquidazione del credito risarcitorio con sentenza passata hi giudicato, si procede alla concreta soddisfazione del diritto di credito.
A questo punto, a fronte della corretta formulazione della domanda di parte ricorrente, mirata ad ottenere l'accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti illeciti commessi in danno di e la condanna al risarcimento dei danni patiti, tutte le Persona_1
Contr eccezioni preliminari sollevate dal con la comparsa di costituzione sono inammissibili attesa la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente a chiedere, iure hereditatis, il risarcimento del danno spettante al de cuius e trasmesso ai suoi eredi risultando documentalmente provato sia il rapporto di parentela tra la predetta e (vd. certificato di morte e l'estratto per riassunto Persona_1 dell'atto di nascita allegati al ricorso)
Risultano, altresì, provati tutti i fatti storici allegati dalla ricorrente come si evince dalla lettura congiunta del foglio matricolare e della cronistoria riportata sulla nota indirizzata all'associazione
Nazionale RI (vd. doc. 3, 4 , 5, 6) da cui emerge la data della cattura e quella del rilascio.
Il periodo di prigionia è annotato anche sul tesserino dell'associazione nazionale RI – Sezione di Piacenza (vd. doc. in atti).
Ciò posto, l'internamento è stato senz'altro fonte di danni non patrimoniali.
Sul punto, costituisce fatto notorio, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento- ubicati nei territori del Reich nazionalsocialista o in quelli da esso occupati - comportasse per i soggetti internati una prolungata permanenza in condizioni degradanti e disumane.
È pacificamente acquisito alla coscienza collettiva, oltre che documentalmente comprovato da numerose fonti storiche, che tali luoghi erano teatro di trattamenti disumani, sistematicamente inflitti ai prigionieri, tra cui maltrattamenti fisici e psicologici, detenzione in ambienti insalubri e sovraffollati, costrizione al lavoro coatto per molte ore al giorno senza riposo né retribuzione, in condizioni di alimentazione gravemente carente, vestiario insufficiente e riscaldamento assente.
pagina 6 di 7 Deve, peraltro, presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che la cattura e la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine con il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al fine di evitare quantificazioni avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo, l'importo previsto dalla tabella di Milano per il danno biologico temporaneo (Euro 115,00 al giorno) con personalizzazione massima nella misura del 50%, pari ad Euro 172,50 al giorno moltiplicato per n. 309 giorni di prigionia per un totale di € 53.302,50.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
53.302,50) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Alla luce delle motivazioni esposte sono considerate compensate le spese processuali tra le altre parti.
Ai sensi del citato art. 43 D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito in legge 79/2022, la somma liquidata a titolo di risarcitorio e le spese processuali potranno essere recuperate dalle attrici al passaggio in giudicato
Contr della sentenza mediante accesso all'apposito Fondo istituito presso il
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accertata la responsabilità delle forze del Terzo Reich per i fatti illeciti commessi a danno di Per_1
per la deportazione e per la prigionia in campo di concentramento in Danzica a decorrere dal
[...]
10.9.1943, condanna la Repubblica Federale di Germania a risarcire, iure hereditatis, in favore di
, la somma di € 53.302,50, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte_1
- condanna la Repubblica Federale di Germania e il a Controparte_5
rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per Parte_1
legge.
Spese processuali compensate tra le altre parti.
Trieste, 9.12.2025 Il giudice
SA PI
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice SA PI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5221/2024 promossa da:
(avv.ti Turco Aurora, Brigante Roberto Antonio) Parte_1
contro Contr (avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste)
Repubblica Federale di Germania
Ministero delle Finanze della Repubblica Federale di Germania
Ministero degli Esteri della Repubblica Federale di Germania
MOTIVI DELLA DECISIONE
, erede, in qualità di figlia, di (nato a [...] il [...] e Parte_1 Persona_1
deceduto a Monfalcone (GO) il 28/06/2007) riassumeva il giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio pronunciata dal Tribunale di Gorizia inizialmente adito ed ha esposto quanto segue:
- il proprio genitore arruolatosi come volontario in data 19/04/1941, partì per l'Africa
Settentrionale in data 29/07/1941 con il primo Battaglione RI d'Africa-II Compagnia;
- in Africa rimase a combattere sino al 03/02/1943, quando venne reimbarcato e trasportato in
Italia per essere curato a seguito delle lesioni profonde riportate;
- venne nominato prima Caporale e poi Sergente sul campo ed ottenne diversi riconoscimenti tra cui la medaglia di bronzo al valore e due croci di guerra al merito;
- rientrato in Italia, dopo un periodo di cure mediche, il 13/06/1943 venne trasferito al II
Reggimento dei RI di stanza a Roma, – I Battaglione motociclisti – I Compagnia;
pagina 1 di 7 - in data 10/09/1943, mentre si trovava a Roma, venne catturato contro la propria volontà dalle
S.S. ED e deportato presso il campo di concentramento di Danzica;
- colto da istinto di sopravvivenza, si spacciò per cuoco venne adibito per 15 ore al giorno senza alcun giorno di riposo esclusivamente a sbucciare e tagliare le patate;
- all'interno del campo di concentramento subì ogni genere di sopruso;
- a causa della insostenibilità della situazione, nell'estate del 1944, trattò con le forze tedesche la propria adesione alle SS italiane in cambio della libertà;
- il 16/07/1944 venne rilasciato dal campo di concentramento e fece rientro in treno in Italia per il tramite della divisione RI Italia ove disertò l'arruolamento trovando rifugio presso uno zio a Trieste.
Chiedeva, quindi, la condanna della Repubblica Federale della Germania al risarcimento del danno per la privazione della libertà personale dal 10/09/1943 (data della cattura) al 16/07/1944 (data di rientro a casa) per un totale di n. 309 giorni nella misura di € 147.618,57 o nella diversa somma ritenuta di giustizia.
Chiedeva, pertanto, accertare e dichiarare la responsabilità della Repubblica Federale di Germania, in persona del in carica pro tempore, il Controparte_2 Controparte_3
, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, il
[...] [...]
, in persona del suo Ministro in carica pro tempore, in solido fra loro Controparte_4 ed in solido anche con il , in persona Controparte_5
del suo Ministro in carica pro tempore, al risarcimento del danno per gli illeciti commessi in danno di che quantificava in Euro 147.618,57 o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Persona_1
La Repubblica Federale di Germania non si costituiva in giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia
Si è costituito il rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_5
Cont dichiarare il difetto di legittimazione passiva della , risultando passivamente legittimato il solo
MEF, Fondo vittime III Reich;
b) dichiarare il difetto di legittimazione passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
c) dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
d) dichiarare la prescrizione dei diritti azionati ovvero la decadenza ex art. 43, sesto co., DL 36/22 conv. in L.29/22;
pagina 2 di 7 e) in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalle odierne controparti improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di eredi del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
f) nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
g) in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo incluse quelle comunque da detrarsi quali le somme ricevute dall'avente diritto dalla Repubblica Italiana a titolo di benefici o indennizzi.
Quanto alle eccezioni preliminari, in primo luogo, occorre individuare il corretto legittimato passivo delle pretese risarcitorie, alla luce delle contrapposte tesi difensive delle parti.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze si è affermato unico titolare, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso, in quanto deputato alla gestione del Fondo istituito per il ristoro dei danni arrecati dal Terzo Reich.
L'assunto non è condivisibile.
Ed infatti, a seguito delle domande risarcitorie proposte da cittadini italiani per i crimini commessi dalla Germania nazista e delle conseguenti pronunce di condanna da parte dei giudici italiani, la
Repubblica Federale di Germania ha adito la Corte Internazionale di Giustizia, deducendo la violazione dell'obbligo, gravante sull'Italia, di riconoscere l'immunità giurisdizionale dello Stato tedesco in conformità al diritto internazionale generale.
Con la pronuncia del 3 febbraio 2012, la C.I.G., accogliendo le doglianze della Repubblica Federale di
Germania, ha accertato che l'Italia, nel dichiarare ammissibili tali domande risarcitone, ha violato la norma di diritto internazionale consuetudinario che riconosce l'immunità giurisdizionale spettante alla
Germania per gli atti compiuti iure imperii. Di conseguenza, ha affermato l'obbligo dello Stato italiano di adottare ogni misura necessaria per impedire l'esecuzione delle sentenze interne pronunciate in contrasto con tale immunità.
In attuazione della pronuncia della Corte Internazionale di Giustizia, il legislatore è intervenuto con la legge n. 5 del 14 gennaio 2013, prevedendo l'obbligo per il giudice nazionale di rilevare d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, il difetto di giurisdizione nelle controversie pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti da atti compiuti dalla Germania nazista tra il 1943 e il 1945.
pagina 3 di 7 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 238/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 3 e 1 legge n. 848 del 1957, che aveva dato esecuzione in Italia alla Carta delle Nazioni Unite, limitatamente all'art. 94, comma 1, della stessa,.
La Corte, invocando la c.d. teoria dei controlimiti, ha escluso la possibilità di riconoscere l'immunità giurisdizionale agli Stati esteri nei casi in cui siano allegate gravi violazioni di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali il diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.) e il diritto alla dignità della persona (art. 2 Cost.). Pertanto, nelle ipotesi di domanda di risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra, nessuna immunità può essere riconosciuta in capo agli stati esteri, sussistendo la giurisdizione civile del giudice italiano.
Essendo pacificamente riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni derivanti dai fatti illeciti compiuti dalla Germania nazista, occorre dare atto dell'Accordo di Bonn del 1961, stipulato tra Italia e Germania.
Con tale accordo:
a) la Repubblica federale di Germania si è impegnata a versare alla Repubblica italiana, a definizione delle questioni economiche pendenti, la somma di 40 milioni di marchi tedeschi;
b) il Governo italiano ha dichiarato definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica italiana oppure delle persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della
Repubblica federale di Germania o nei confronti delle persone fisiche o giuridiche tedesche, derivanti da diritti sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945.
In attuazione dell'Accordo di Bonn, il legislatore italiano è recentemente intervenuto con l'introduzione dell'articolo 43 nel decreto legge n. 36 del 2022, poi convertito con modificazioni dalla Legge n. 79 del
2022. Tale disposizione ha istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra l'I settembre 1939 e l'8 maggio 1945.
Contr Ai sensi dell'art. 43 del predetto decreto, a tale fondo, istituito presso il possono accedere coloro che, a seguito di un'azione giudiziaria avviata entro la data di entrata in vigore del decreto o entro 180 giorni da tale data, siano titolari di una sentenza di accertamento e liquidazione dei danni a cui il Fondo è dedicato che sia passata in giudicato.
L'articolo 43 del decreto legge, così come convertito, chiarisce che le sentenze di accertamento e liquidazione dei danni alle quali il Fondo è dedicato acquistino efficacia esecutiva soltanto al momento del passaggio in giudicato, e possano essere eseguite soltanto a valere sul Fondo.
pagina 4 di 7 Deve logicamente ritenersi che l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, non ha in alcun modo escluso la legittimazione passiva della Repubblica Federale di Germania nei giudizi di cognizione finalizzati all'accertamento della responsabilità e alla quantificazione dei danni patiti da cittadini italiani in conseguenza delle condotte illecite poste in essere dalle forze annate del Terzo Reich.
La disposizione normativa in esame si limita, infatti, a disciplinare l'ambito dell'esecuzione delle sentenze di condanna pronunciate nei confronti della Repubblica Federale di Germania, prevedendo che tali sentenze possano essere eseguite esclusivamente nei confronti del Fondo Ristori, istituito CP_ presso il Ministero conomia e delle finanze, senza incidere sul diritto del cittadino leso a promuovere l'azione risarcitoria in sede giurisdizionale nei confronti dello Stato responsabile ex art. 2043 c.c.
In tal senso si è espressa anche la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23669/2025 statuendo che per le domande risarcitorie proposte nei confronti della Repubblica federale di Germania aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subìti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle forze del Terzo Reich durante la seconda guerra mondiale, ove non sia originariamente convenuta anche un'amministrazione dello Stato i taliano, la competenza territoriale si determina secondo le norme ordinarie;
ciò, in quanto, per un verso, l'art.43 del decreto-legge n. 36 del 2022, nel prevedere che i giudicati di condanna al risarcimento dei danni conseguenti per i crimini di guerra, compiuti in Italia o comunque in pregiudizio di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, possono essere eseguiti esclusivamente a valere sul Fondo
"Ristori" istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (con esclusione della possibilità di iniziare o proseguire procedure esecutive ordinarie nei confronti dello Stato estero), non ha fatto venir meno la legittimazione della Repubblica federale tedesca ad essere convenuta nei giudizi di cognizione aventi ad oggetto l'accertamento della resp onsabilità per i predetti danni, ma ha introdotto un rimedio destinato ad operare esclusivamente nella fase esecutiva;
per altro verso, la legittimazione passiva dello Stato estero in relazione all'azione risarcitoria di cognizione non può reputarsi esclusa, in favore di quella dello Stato italiano - e, per esso, del
- neppure sulla base della disposizione del comma 6 del Controparte_5
medesimo art.43, che, prescrivendo la notificazione all'Avvocatura dello Stato degli atti introduttivi dei giudizi introdotti dopo l'entrata in vigore del decreto -legge, attribuisce al detto un mero diritto di intervento ad adiuvandum per sostenere le ragioni dello Stato estero CP_5
convenuto, il cui esercizio, ai sensi dell'art. 7 del R.D. n. 1611/1933, non implica, quanto alla competenza, l'applicazione della regola del foro erariale.
pagina 5 di 7 Deve escludersi, pertanto, che l'Accordo di Bonn, così come l'art. 43 del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, abbiano determinato un accollo da parte dello Stato italiano delle obbligazioni risarcitorie derivanti dai crimini contro l'umanità perpetrati dalle forze armate del Terzo Reich nel corso del secondo conflitto mondiale.
La successione a titolo particolare dell'Italia nei rapporti obbligatori gravanti sulla Repubblica Federale di Germania realizza, dunque, unicamente nella fase esecutiva, vale a dire nel momento in cui, a seguito dell'accertamento e della liquidazione del credito risarcitorio con sentenza passata hi giudicato, si procede alla concreta soddisfazione del diritto di credito.
A questo punto, a fronte della corretta formulazione della domanda di parte ricorrente, mirata ad ottenere l'accertamento della responsabilità della Repubblica Federale di Germania per i fatti illeciti commessi in danno di e la condanna al risarcimento dei danni patiti, tutte le Persona_1
Contr eccezioni preliminari sollevate dal con la comparsa di costituzione sono inammissibili attesa la carenza di legittimazione passiva.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta.
Nessun dubbio sulla legittimazione della ricorrente a chiedere, iure hereditatis, il risarcimento del danno spettante al de cuius e trasmesso ai suoi eredi risultando documentalmente provato sia il rapporto di parentela tra la predetta e (vd. certificato di morte e l'estratto per riassunto Persona_1 dell'atto di nascita allegati al ricorso)
Risultano, altresì, provati tutti i fatti storici allegati dalla ricorrente come si evince dalla lettura congiunta del foglio matricolare e della cronistoria riportata sulla nota indirizzata all'associazione
Nazionale RI (vd. doc. 3, 4 , 5, 6) da cui emerge la data della cattura e quella del rilascio.
Il periodo di prigionia è annotato anche sul tesserino dell'associazione nazionale RI – Sezione di Piacenza (vd. doc. in atti).
Ciò posto, l'internamento è stato senz'altro fonte di danni non patrimoniali.
Sul punto, costituisce fatto notorio, che la deportazione nei campi di lavoro o di concentramento- ubicati nei territori del Reich nazionalsocialista o in quelli da esso occupati - comportasse per i soggetti internati una prolungata permanenza in condizioni degradanti e disumane.
È pacificamente acquisito alla coscienza collettiva, oltre che documentalmente comprovato da numerose fonti storiche, che tali luoghi erano teatro di trattamenti disumani, sistematicamente inflitti ai prigionieri, tra cui maltrattamenti fisici e psicologici, detenzione in ambienti insalubri e sovraffollati, costrizione al lavoro coatto per molte ore al giorno senza riposo né retribuzione, in condizioni di alimentazione gravemente carente, vestiario insufficiente e riscaldamento assente.
pagina 6 di 7 Deve, peraltro, presumersi, secondo l'id quod plerumque accidit, che la cattura e la deportazione e, quindi, lo sradicamento dal paese d'origine con il trasferimento forzato nel territorio di uno Stato straniero, la prolungata permanenza in quell'ambito senza diritti civili e politici e in condizioni umilianti, quali notoriamente erano quelle riservate dalle forze armate tedesche nei campi di prigionia alle persone che vi erano ristrette e, in particolare, ai militari italiani, nonché l'assoggettamento al lavoro coatto rappresentano fonti di sofferenze, non solo fisiche, ma anche e soprattutto morali, in grado di compromettere l'equilibrio psichico e il successivo reinserimento sociale.
Vertendosi nell'ambito di lesione di valori inerenti alla persona, come tali privi di contenuto economico, la liquidazione non può che essere effettuata in via equitativa.
Al fine di evitare quantificazioni avulse dall'ordinamento e, quindi, inevitabilmente arbitrarie appare fondato assumere, come base di calcolo, l'importo previsto dalla tabella di Milano per il danno biologico temporaneo (Euro 115,00 al giorno) con personalizzazione massima nella misura del 50%, pari ad Euro 172,50 al giorno moltiplicato per n. 309 giorni di prigionia per un totale di € 53.302,50.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in base al valore della causa (€
53.302,50) ai sensi del DM n. 55/2014 (valori medi con fase di trattazione dimidiata per assenza di istruttoria).
Alla luce delle motivazioni esposte sono considerate compensate le spese processuali tra le altre parti.
Ai sensi del citato art. 43 D.L. 30.4.2022 n. 36, convertito in legge 79/2022, la somma liquidata a titolo di risarcitorio e le spese processuali potranno essere recuperate dalle attrici al passaggio in giudicato
Contr della sentenza mediante accesso all'apposito Fondo istituito presso il
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accertata la responsabilità delle forze del Terzo Reich per i fatti illeciti commessi a danno di Per_1
per la deportazione e per la prigionia in campo di concentramento in Danzica a decorrere dal
[...]
10.9.1943, condanna la Repubblica Federale di Germania a risarcire, iure hereditatis, in favore di
, la somma di € 53.302,50, oltre interessi dalla data della presente sentenza al saldo;
Parte_1
- condanna la Repubblica Federale di Germania e il a Controparte_5
rifondere alla le spese di lite, che liquida in € 11.268,00 oltre rsf 15%, IVA e CPA come per Parte_1
legge.
Spese processuali compensate tra le altre parti.
Trieste, 9.12.2025 Il giudice
SA PI
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