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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 6527 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Vito Parte_1 C.F._1
Vicino, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Anna CP_1 C.F._2
Cosima Inguscio, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione effetti civili.
All'udienza del 12 maggio 2025 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 7.5.2025, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 9.10.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio secondo il rito concordatario con il 30.12.1993 in Leverano (LE); CP_1 che dalla loro unione erano nate quattro figlie e, cioè, il 12.4.1994, e Per_1 Per_2 Per_3 il 25.12.2000 e l'8.7.2006; che con sentenza del 23.4.2020 del Tribunale di Lecce, nel R_ giudizio iscritto al n. 10849/2016 R.G., era stata dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che i coniugi avevano sempre, da allora, vissuto separati e che non vi era alcuna possibilità di riconciliazione;
che, per le ragioni specificate in ricorso, vi erano i presupposti per modificare le condizioni di carattere economico stabilite con la sentenza di separazione.
Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio suindicato, con la revoca dell'obbligo, posto a suo carico, di contribuire al mantenimento della figlia . R_
si è costituito, con comparsa depositata il 13.1.2025, non opponendosi CP_1 alla declaratoria richiesta, ma chiedendo la conferma delle condizioni economiche della separazione e, pertanto, l'obbligo, a carico della ricorrente, di corrispondere alla figlia R_ maggiorenne ma non ancora economicamente autonoma, un contributo mensile per il suo mantenimento, nella misura stabilita con la sentenza di separazione.
Con istanza congiunta depositata il 27.3.2025, sottoscritta da parti e difensori, le parti hanno fatto presente che era stato raggiunto un accordo sulle condizioni divorzio, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle stesse condizioni della separazione.
Dopo essere state ascoltate dalla Presidente relatrice all'udienza del 12.5.2025, quindi, entrambe le parti, presenti di persona, hanno confermato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio nei seguenti termini:
“con la conferma delle condizioni della separazione che, tenuto conto del raggiungimento della maggiore età anche della figlia , oggi consistono nel pagamento di un assegno mensile di euro 150,00, entro il R_ giorno 5 di ogni mese, in favore dei nonni materni di , quale contributo per il mantenimento di R_ quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie relative alla stessa ragazza.”.
Nella stessa udienza, quindi, i difensori delle parti, autorizzati alla discussione orale su loro richiesta, hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio alle condizioni concordate tra le parti e la Presidente relatrice ha autorizzato i coniugi a continuare a vivere separatamente confermando, in via temporanea e urgente, le condizioni della separazione, e ha trattenuto la causa per la decisione, riservando di riferire al Collegio.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l.
898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), alla data di proposizione del ricorso in esame, era passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato la separazione giudiziale tra i coniugi ed era ampiamente decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi e con la figlia, le condizioni concordate, confermative di quelle della separazione (per quanto ancora attuali, in considerazione del raggiungimento della maggiore età anche per la figlia ), non sono R_ in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in assenza di prole minorenne.
La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
La definizione concordata del presente giudizio, nei termini sopra indicati, giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 9.10.2024 da nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Leverano (LE) il
30.12.1993 tra e , trascritto nei registri di matrimonio di Parte_1 CP_1 quel Comune al n. 68 Parte II serie A anno 1993, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 9.6.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore