TRIB
Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/06/2025, n. 1580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1580 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1231/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Silvia Migliori Giudice relatore dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Melissa CALVANELLI, nel C.F._1 cui studio in Minerbio (BO), via J. Isolani 18, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Avv. Priscilla ARTELLI, nella qualità di curatrice speciale dei minori
[...]
e Persona_1 Persona_2
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito della separazione medesima a carico di quest'ultimo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
pagina 1 di 12 b) pronunciare, per tutte le motivazioni di cui in premessa ed in danno del sig. , la Controparte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e e, per Persona_1 Persona_2 l'effetto disporre l'affidamento super esclusivo degli stessi figli minori alla madre, che ne curerà il mantenimento, l'istruzione ed educazione. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse sussistenti i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del , Controparte_1 voglia comunque disporre l'affidamento super esclusivo degli stessi figli minori alla madre, che ne curerà il mantenimento, l'istruzione ed educazione. In ulteriore subordine, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori
e alla madre, provvedendo, previa valutazione della capacità Persona_1 Persona_2 genitoriale del sig. , a regolamentare tempi e le modalità di frequentazione tra padre Controparte_1
e figli, sempreché i detti incontri siano desiderati dai minori e ritenuti opportuni e tutelanti per gli stessi;
c) disporre il collocamento dei figli minori e presso la madre e, Persona_1 Persona_2 conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare - sita in Argelato, Via Centese n. 264, condotta in locazione – in favore della stessa;
d) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore Controparte_1 della sig.ra - a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che ci si Parte_1 riserva di comunicare – ed a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori e Persona_1
la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio e così complessivamente la somma Persona_2 mensile di € 600,00; e) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore Controparte_1 della sig.ra - a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che ci si Parte_1 riserva di comunicare – il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, come di seguito riportato: [omissis].
f) disporre che le somme riconosciute a titolo di assegni familiari o Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie siano percepite, nella misura del 100%, dalla sig.ra quale genitore affidatario e Parte_1 collocatario dei figli minori;
g) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico ministero ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
La curatrice speciale dei minori ha concluso come da atto depositato il 2 aprile 2025:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- in via principale: dichiarare la decadenza del signor dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli e Persona_1 Persona_2 in via subordinata: dichiarare l'affido esclusivo rafforzato dei minori e Persona_1 [...] in capo alla madre IG;
Persona_2 Parte_1 in ogni caso:
- disporre il collocamento dei minori presso la madre;
- disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con Controparte_1 la corresponsione alla IG della somma mensile e del contributo alle Parte_1 spese straordinarie delle minori nella misura che Codesto Tribunale riterrà di giustizia;
- incaricare i Servizi Sociali competenti di organizzare, quando sarà possibile stante lo stato attuale di detenzione del signor e solo se i minori ne facciano esplicita richiesta, incontri protetti tra gli CP_1 stessi e il padre”. pagina 2 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e nel 2006 hanno iniziato una Parte_1 Controparte_1 convivenza che si è protratta per numerosi anni. Dall'unione sono nati l'11 maggio 2008, e il 28 Persona_1 Persona_2 dicembre 2010. Dopo una denuncia presentata dalla IG nel 2016, la stessa e i Pt_1 bambini sono stati collocati in struttura protetta e il Tribunale per i Minorenni ha emesso un decreto provvisorio di allontanamento del signor dalla casa familiare e di CP_1 divieto di avvicinamento alla compagna e alla prole per il periodo di un anno. Cessata l'efficacia della misura, l'odierno resistente ha domandato alla controparte di potere rientrare a casa e ha ottenuto quanto richiesto. Nel 2017 la situazione è nuovamente degenerata e la IG è stata Pt_1 ancora collocata in una struttura con i figli. Il Tribunale per i Minorenni ha adottato un secondo decreto di allontanamento del signor dalla casa familiare, ma alla CP_1 scadenza la ricorrente lo ha nuovamente accolto. Il 20 ottobre 2018 i signori e hanno contratto matrimonio. Pt_1 CP_1
In seguito a un'ulteriore denuncia del 27 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 9 febbraio 2023, ha applicato all'odierno resistente la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. La suddetta misura è stata aggravata il 7 giugno 2023 con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, avendo il signor violato le prescrizioni CP_1 impartitegli. Con ordinanza del 21 giugno 2023 la misura di massimo rigore è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora a San Mauro ES (KR) con obbligo di presentazione alla P.G.. Successivamente il luogo di dimora obbligata è stato spostato a Crotone per ragioni di lavoro del cautelato.
Con sentenza n. 5462/23 del 15 dicembre 2023 il signor è stato CP_1 condannato alla sanzione di anni due e mesi tre di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
2. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, ha Parte_1 domandato che: a) sia pronunciata la separazione personale dal marito CP_1
con addebito a carico di quest'ultimo; b) il resistente sia dichiarato decaduto
[...] dalla responsabilità genitoriale;
c) i figli le siano affidati in via esclusiva rafforzata o in subordine in via esclusiva;
d) i minori siano collocati presso di lei, con conseguente assegnazione della casa familiare;
e) sia posto a carico del signor un CP_1 contributo di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) siano regolamentati gli incontri tra il padre e i figli, sempre che tali visite siano desiderate dai ragazzi e siano ritenute per loro tutelanti;
g) sia disposto che ella incassi integralmente l'assegno unico universale.
pagina 3 di 12 Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace. All'udienza del 14 maggio 2024, avendo la ricorrente domandato la decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale, la Giudice designata ha nominato l'Avv. Priscilla ARTELLI curatrice speciale dei due minori. Con ordinanza del 16 maggio 2024 resa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice delegata, oltre a provvedere in ordine ai mezzi istruttori, ha:
- autorizzato e a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto;
- affidato e in via esclusiva alla madre con facoltà Persona_1 Persona_2 per quest'ultima di assumere autonomamente ogni decisione relativa alla salute, alla scuola, alla residenza dei minori e al disbrigo delle pratiche burocratiche a essi relative;
- collocato i minori presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- disposto che, qualora il signor chieda di incontrare i figli, i servizi sociali CP_1 accertino che abbia intrapreso con successo un percorso presso il Ser.D. del luogo di residenza e ne verifichino l'adeguatezza, oltre ad acquisire l'assenso dei minori a vedere il padre e predisporre un percorso di sostegno psicologico per gli stessi;
- posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascuno);
- previsto che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. Con sentenza parziale 1451/24 pubblicata il 16 maggio 2024, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni e rinviando la regolamentazione delle spese di lite alla definizione dell'intero procedimento. Nell'udienza del 5 giugno 2025 la causa, ritualmente istruita, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto si può passare alla valutazione delle questioni rimesse alla decisione del Collegio. 3a. Nulla va disposto in questa sede sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza non definitiva sul punto. 3b. La IG ha domandato che la separazione sia addebitata al marito. Pt_1
A tale fine ha allegato che:
- il 12 marzo 2012 ha sporto denuncia-querela dopo che il signor la sera CP_1 precedente, era rientrato a casa ubriaco e, per futili motivi, e soprattutto davanti ai bambini, aveva innescato un litigio, insultandola pesantemente, aggredendola verbalmente, minacciandola e lanciandole addosso una bottiglia d'acqua; ha inoltre rappresentato che il giorno successivo il resistente le aveva cagionato una lieve pagina 4 di 12 contusione alle dita della mano sinistra serrandogliele nella porta (v. il doc. 29 allegato al ricorso);
- il 27 marzo 2012 ha presentato un'integrazione di denuncia-querela, con la quale ha esposto che il compagno, sempre in stato di ebbrezza, l'aveva svegliata in piena notte e, con un coltello in mano, stringendole le mani al collo e rischiando di ferirla, aveva iniziato a strattonarla, insultarla e minacciarla;
il tutto in presenza dei bambini che stavano dormendo con lei (v. il doc. 30 allegato al ricorso);
- il 7 settembre 2016 e il 1° novembre 2016 ha sporto alle Autorità ulteriori integrazioni di denuncia-querela perché il compagno continuava a tenere condotte gravemente vessatorie, ingiuriose e minacciose (cfr. doc. 31, 32, 33 allegati al ricorso);
- il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso tre decreti provvisori (il primo il 16 aprile 2015, il secondo il 3 marzo 2016, il terzo il 4 maggio 2017) con i quali ha disposto l'allontanamento del signor dalla casa familiare per periodi di un CP_1 anno ciascuno con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai figli e dalla moglie, nonché il collocamento di madre e bambini in strutture protette, assegnando ai Servizi sociali sia il compito di regolamentare -in maniera protetta, solo su richiesta dei minori e se idonei e tutelanti- gli incontri tra questi ultimi e il padre, sia il compito di predisporre un percorso di valutazione e cura presso il , affinché l'odierno resistente potesse CP_2 affrontare il problema della dipendenza da sostanze alcoliche come condizione indispensabile per la riacquisizione delle competenze genitoriali e per non incorrere in provvedimenti maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale (i tre decreti in parola sono richiamati dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna allegato al ricorso sub doc. 34);
- allo scadere dell'ultimo periodo di allontanamento dalla casa familiare stabilito dal Tribunale per i Minorenni, ella ha accolto nuovamente in casa il compagno nella speranza di ricostituire l'unità del nucleo familiare;
- sino al 2021-2022, in coincidenza con il periodo in cui il è stato seguito CP_1 Contr dal e dal , la situazione era migliorata al punto che le parti avevano deciso di CP_2 sposarsi;
- a partire dal 2021-2022, tuttavia, la situazione è nuovamente degenerata perché il marito ha ricominciato ad abusare di alcol, oltre ad aver preso l'abitudine del gioco alle slot machine; l'uomo ha ripreso a insultarla e a minacciarla con cadenza quasi quotidiana, dicendole frasi come «Non hai paura che ti ammazzo nel sonno, che ti metto un cuscino sopra la faccia e non ti svegli più?», così ingenerando in lei una paura tale da determinarla a chiudersi di notte in camera con i bambini e urinare in una bacinella per non uscire dalla stanza e rischiare di incontrare il ra le mura di casa;
CP_1
- il 29 gennaio 2023 ha deciso di sporgere una nuova denuncia (v. il doc. 35 allegato al ricorso) rappresentando che, mentre era in autobus di ritorno a casa dal lavoro, il marito durante una videochiamata fatta per controllare dove si trovava, ha iniziato a offenderla con frasi del seguente tenore: “sei una bugiarda…è meglio che non scendi alla fermata perché vengo lì e ti ammazzo…sei una puttana…lavori al puttanificio…io sarò la tua morte…io vado in galera a mangiare pane ma tu sarai morta…”; nel pagina 5 di 12 frattempo le ha scritto il seguente messaggio: “chiama i Persona_2
Carabinieri…questo è pazzo” e l'ha invitata a non scendere alla fermata abituale perché il padre aveva detto che l'avrebbe raggiunta e “fatta a pezzi”; alla fermata dell'autobus sono giunti i Carabinieri che l'hanno riaccompagnata a casa e che, ivi giunti, hanno intrattenuto un breve colloquio con il signor all'esito del quale quest'ultimo CP_1 ha abbandonato definitivamente la casa coniugale. I fatti allegati dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito risultano sufficientemente supportati, fra l'altro, dalle numerose produzioni documentali. In particolare, le gravi vicende familiari narrate trovano pieno riscontro nelle molteplici denunce sporte dalla IG nei confronti del compagno/marito, nei decreti Pt_1 del Tribunale per i Minorenni di Bologna e nei provvedimenti giurisdizionali (ordinanze cautelari e sentenza di condanna per maltrattamenti) emessi dal Tribunale penale di
Bologna, che riporta il compendio delle dichiarazioni dei testimoni sentiti in dibattimento. I medesimi fatti sono stati anche confermati dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, dove la medesima ha rilasciato dichiarazioni equilibrate, non artatamente enfatizzate e che sono sin da subito apparse credibili. Un ulteriore riscontro della gravità delle condotte tenute nel tempo dal resistente è stato fornito dalle dichiarazioni dei minori, sia ai servizi sociali che alla Giudice nel presente procedimento. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni deve essere accolta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito. Nel caso di specie, infatti, risulta provata sia la violazione da parte di CP_1 dei doveri nascenti dal matrimonio, sia la riferibilità alle stesse della crisi
[...] coniugale. Il resistente, infatti, ha reiteratamente tenuto condotte anche fisicamente violente nei confronti della ricorrente. Come noto, la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. La Suprema Corte ha altresì stabilito che l'accertamento di condotte violente esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che sia vittima dei suddetti comportamenti, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con azioni omogenee (così, fra le altre, Cass. 15144/2023; Cass. 31351/2022; Cass. 3925/2018). Non può essere posto in dubbio il collegamento causale tra le condotte violente del e l'irreversibile crisi dell'unione, atteso è stata proprio l'impossibilità per la CP_1 IG di continuare a vivere -e a obbligare i suoi figli a vivere- in un clima Pt_1 di costante sopraffazione e aggressività.
pagina 6 di 12 3c. Deve essere altresì accolta la richiesta di pronuncia di decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Come noto, la costante giurisprudenza di legittimità reputa che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ordinanza n. 12237 del 9 maggio 2023). La Suprema Corte ha precisato altresì che “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr., in termini, Cass., Sez. I, ordinanza 24708 del 16 settembre 2024). Orbene, nel caso in esame non può essere posto in dubbio che le gravi condotte sopra descritte perpetrate (sovente in presenza dei minori) da Controparte_1 abbiano comportato uno sconvolgimento totale della vita di e di Persona_1
Persona_2
Del resto, sia nel corso dei colloqui con i servizi sociali che nella loro audizione da parte della Giudice nell'udienza del 19 settembre 2024 i minori -i quali hanno espresso opinioni frutto di una rielaborazione dell'accaduto sufficientemente matura e ponderata- hanno dichiarato di sentirsi più sereni dopo l'allontanamento da casa del padre e di essere arrabbiati con lo stesso e delusi dei suoi reiterati comportamenti aggressivi e litigiosi, tanto da non volere avere più incontri con lui, neppure protetti. A ben vedere, dunque, la misura ablativa della responsabilità genitoriale rappresenta l'unica in grado di impedire che possa ancora pregiudicare la vita Controparte_1 dei figli e rischiare nuovamente di sconvolgerla e di farla regredire all'antecedente situazione di paura, di sconforto e di quotidiana violazione dei diritti fondamentali, specie se si considera che, da quando i contatti fra il resistente e il resto dei familiari si sono di fatto interrotti (fine gennaio/inizio febbraio 2023), il (nuovo) nucleo ha ritrovato, per quanto possibile, serenità e normalità. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, deve essere pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. 3d. e debbono essere affidati in via esclusiva e Persona_1 Persona_2 rafforzata alla madre, che si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo i figli e facendosi carico dei loro bisogni psicologici, affettivi e materiali. Nella relazione dei Servizi sociali in atti, nonché dall'audizione dei minori, è emerso con tutta evidenza che la IG è per Pt_1 essi una figura importante e di riferimento sotto ogni profilo.
pagina 7 di 12 Pertanto, stante la dichiarata decadenza del padre e la conseguente irrealizzabilità di un affido condiviso, quello esclusivo rafforzato alla madre si profila come il più aderente all'interesse dei minori. 3e. I figli delle parti vanno collocati presso la residenza materna ove il nucleo vive stabilmente. Dagli atti è infatti emerso che tale sistemazione è aderente ai bisogni e alle necessità della prole e non pregiudizievole per la stessa. 3f. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con i figli minorenni, esclusivamente nel superiore interesse di questi ultimi, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice deve stabilire in relazione al caso concreto (cfr. Cass. 24171/2024). Nella specie, appare opportuno disporre che, qualora il signor chieda di CP_1 incontrare la prole (o qualora e anche separatamente, Persona_1 Persona_2 domandino di vedere il padre), i Servizi sociali ne organizzino gli incontri in forma protetta, eventualmente predisponendo un percorso di sostegno psicologico per i minori, e accertando che: a) il resistente abbia preventivamente intrapreso con successo un percorso presso il Ser.D. del luogo di residenza;
b) detti incontri, per modalità e contenuto, risultino sempre adeguati per preservare l'interesse dei minori;
c) vi sia l'assenso dei minori a vedere il padre, revocabile in ogni tempo. 3g. Come noto, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, la decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude affatto l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole. Nel caso di specie, la IG : Pt_1
- abita in un alloggio per il quale corrisponde un canone di 143,60 euro CP_4 mensili;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 19.790,00 euro (1.649,00 mensili), a 22.462,00 euro (1.872,00 mensili) e a 19.507,00 euro (1.626,00 mensili);
- percepisce inoltre l'intero assegno unico per un ammontare complessivo di 398,80 euro mensili. Dal canto suo il signor CP_1
- non è noto dove abita e se deve versare un canone di locazione;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha avuto redditi esigui: nel 2021 ha guadagnato 4.877,00 euro;
nel 2022 ha percepito l'importo di 3.290,00 di naspi e di 3.326,00 di reddito da lavoro dipendente;
nel 2023 ha avuto 362,00 euro di naspi e 886,00 di reddito da lavoro dipendente;
- è un uomo giovane e in buona salute, e dunque dotato di capacità lavorativa. Alla luce di quanto sopra esposte appare equo confermare a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla IG , a titolo di concorso nel
[...] Pt_1 mantenimento ordinario dei due figli, un assegno mensile pari a euro 300,00 (150,00
pagina 8 di 12 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. A carico del resistente deve altresì confermarsi l'obbligo di corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 09.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna. 3h. Alla collocazione dei minori presso la madre consegue l'assegnazione alla IG della casa familiare. Pt_1
3i. Infine, essendo la IG affidataria esclusiva della prole, alla stessa Pt_1 spetta per legge la corresponsione dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente e di conseguenza debbono essere interamente poste a carico del resistente. La liquidazione del compenso della difesa della ricorrente deve essere fatta in base ai criteri stabiliti dal testo vigente del d.m. 55/2014, valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (lo scaglione di riferimento è quindi quello da € 26.000,00 a € 52.000,00) e di complessità medio-bassa. Il compenso in parola va pertanto liquidato assumendo come parametri i valori compresi tra il minimo e il medio di tutte le quattro fasi del giudizio per un importo di 5.000,00 euro. Le spese relative alla curatrice speciale debbono essere integralmente poste a carico del signor che con le proprie condotte -poste alla base della fondata domanda CP_1 attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale- ha dato causa alla sua nomina. In particolare, tenuto conto del fatto che i minori risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto va eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.P.R. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, fra le altre, Cass. 19/2020; Cass. 11590/2019; Cass. 22017/2018).
pagina 9 di 12 Ciò premesso, il compenso della curatrice speciale dei minori va determinato, anche in questo caso, in base ai criteri stabiliti dal testo vigente del d.m. 55/2014, valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (lo scaglione di riferimento è quindi quello da € 26.000,00 a € 52.000,00) e di complessità medio-bassa. Il compenso in parola va pertanto liquidato assumendo come parametri i valori compresi tra il minimo e il medio di tutte le quattro fasi del giudizio. Alla somma così ottenuta, trattandosi di due minori, va applicato un aumento del 15% (per un importo complessivo di euro 5.750,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
1. addebita la separazione personale tra i coniugi a Controparte_1
2. dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
e Persona_1 Persona_2
3. affida i minori in forma esclusiva rafforzata alla madre , Parte_1 con la facoltà di adottare autonomamente ogni decisione in materia scolastica, di salute e di residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.);
4. colloca e presso la madre;
Persona_1 Persona_2
5. assegna la casa familiare sita nella via Centese 264 ad Argelato (BO) alla IG;
Pt_1
6. dispone che, qualora il signor chieda di incontrare i figli (o Controparte_1 qualora i figli, anche separatamente, chiedano di incontrare il padre), i Servizi sociali ne organizzino gli incontri in forma protetta, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per i minori, e accertando che: a) il padre abbia preventivamente intrapreso con successo un percorso presso il Ser.D. del luogo di residenza;
b) detti incontri, per modalità e contenuto, risultino sempre adeguati per preservare l'interesse dei minori;
c) vi sia l'assenso dei minori a vedere il padre, revocabile in ogni tempo;
7) a decorrere dal deposito del ricorso, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 ordinario dei due figli, l'importo complessivo di 300,00 euro (150,00 per ciascun minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con la precisazione che tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8. a partire dalla data della domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia
pagina 10 di 12 familiare del 09.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio di volta in volta coinvolto ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 11 di 12
9. dispone che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla IG;
Pt_1
10. condanna il signor a rifondere all'Erario il compenso della curatrice CP_1 speciale dei figli, che liquida in euro 5.750.00, oltre spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
11. condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione civile in data 11 giugno 2025.
La giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Bologna: dott. Bruno Perla Presidente dott.ssa Silvia Migliori Giudice relatore dott.ssa Carmen Giraldi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Melissa CALVANELLI, nel C.F._1 cui studio in Minerbio (BO), via J. Isolani 18, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...], (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO Avv. Priscilla ARTELLI, nella qualità di curatrice speciale dei minori
[...]
e Persona_1 Persona_2
*** OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***
CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 17 dicembre 2024:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito a) pronunciare la separazione personale dei coniugi e con Parte_1 Controparte_1 addebito della separazione medesima a carico di quest'ultimo, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
pagina 1 di 12 b) pronunciare, per tutte le motivazioni di cui in premessa ed in danno del sig. , la Controparte_1 decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli minori e e, per Persona_1 Persona_2 l'effetto disporre l'affidamento super esclusivo degli stessi figli minori alla madre, che ne curerà il mantenimento, l'istruzione ed educazione. In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse sussistenti i presupposti per la decadenza dalla responsabilità genitoriale del , Controparte_1 voglia comunque disporre l'affidamento super esclusivo degli stessi figli minori alla madre, che ne curerà il mantenimento, l'istruzione ed educazione. In ulteriore subordine, voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre l'affidamento esclusivo dei figli minori
e alla madre, provvedendo, previa valutazione della capacità Persona_1 Persona_2 genitoriale del sig. , a regolamentare tempi e le modalità di frequentazione tra padre Controparte_1
e figli, sempreché i detti incontri siano desiderati dai minori e ritenuti opportuni e tutelanti per gli stessi;
c) disporre il collocamento dei figli minori e presso la madre e, Persona_1 Persona_2 conseguentemente, l'assegnazione della casa familiare - sita in Argelato, Via Centese n. 264, condotta in locazione – in favore della stessa;
d) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore Controparte_1 della sig.ra - a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che ci si Parte_1 riserva di comunicare – ed a titolo di mantenimento ordinario per i figli minori e Persona_1
la somma mensile di € 300,00 per ciascun figlio e così complessivamente la somma Persona_2 mensile di € 600,00; e) dichiarare tenuto e, per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere, in favore Controparte_1 della sig.ra - a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN che ci si Parte_1 riserva di comunicare – il 50% delle spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse dei figli minori secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Bologna del 9.8.2017, come di seguito riportato: [omissis].
f) disporre che le somme riconosciute a titolo di assegni familiari o Assegno Unico per i figli a carico e/o altre somme equipollenti riconosciute a titolo di sostegno economico per le famiglie siano percepite, nella misura del 100%, dalla sig.ra quale genitore affidatario e Parte_1 collocatario dei figli minori;
g) dichiarare i coniugi economicamente autosufficienti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”.
Il Pubblico ministero ha concluso: “Visto, nulla si oppone”.
La curatrice speciale dei minori ha concluso come da atto depositato il 2 aprile 2025:
“Voglia il Giudice adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione,
- in via principale: dichiarare la decadenza del signor dalla responsabilità Controparte_1 genitoriale nei confronti dei figli e Persona_1 Persona_2 in via subordinata: dichiarare l'affido esclusivo rafforzato dei minori e Persona_1 [...] in capo alla madre IG;
Persona_2 Parte_1 in ogni caso:
- disporre il collocamento dei minori presso la madre;
- disporre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli, con Controparte_1 la corresponsione alla IG della somma mensile e del contributo alle Parte_1 spese straordinarie delle minori nella misura che Codesto Tribunale riterrà di giustizia;
- incaricare i Servizi Sociali competenti di organizzare, quando sarà possibile stante lo stato attuale di detenzione del signor e solo se i minori ne facciano esplicita richiesta, incontri protetti tra gli CP_1 stessi e il padre”. pagina 2 di 12
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. e nel 2006 hanno iniziato una Parte_1 Controparte_1 convivenza che si è protratta per numerosi anni. Dall'unione sono nati l'11 maggio 2008, e il 28 Persona_1 Persona_2 dicembre 2010. Dopo una denuncia presentata dalla IG nel 2016, la stessa e i Pt_1 bambini sono stati collocati in struttura protetta e il Tribunale per i Minorenni ha emesso un decreto provvisorio di allontanamento del signor dalla casa familiare e di CP_1 divieto di avvicinamento alla compagna e alla prole per il periodo di un anno. Cessata l'efficacia della misura, l'odierno resistente ha domandato alla controparte di potere rientrare a casa e ha ottenuto quanto richiesto. Nel 2017 la situazione è nuovamente degenerata e la IG è stata Pt_1 ancora collocata in una struttura con i figli. Il Tribunale per i Minorenni ha adottato un secondo decreto di allontanamento del signor dalla casa familiare, ma alla CP_1 scadenza la ricorrente lo ha nuovamente accolto. Il 20 ottobre 2018 i signori e hanno contratto matrimonio. Pt_1 CP_1
In seguito a un'ulteriore denuncia del 27 gennaio 2023 il G.I.P. del Tribunale di Bologna, con ordinanza del 9 febbraio 2023, ha applicato all'odierno resistente la misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla moglie e ai figli. La suddetta misura è stata aggravata il 7 giugno 2023 con l'applicazione della custodia cautelare in carcere, avendo il signor violato le prescrizioni CP_1 impartitegli. Con ordinanza del 21 giugno 2023 la misura di massimo rigore è stata sostituita con quella dell'obbligo di dimora a San Mauro ES (KR) con obbligo di presentazione alla P.G.. Successivamente il luogo di dimora obbligata è stato spostato a Crotone per ragioni di lavoro del cautelato.
Con sentenza n. 5462/23 del 15 dicembre 2023 il signor è stato CP_1 condannato alla sanzione di anni due e mesi tre di reclusione per il delitto di maltrattamenti in famiglia.
2. Con ricorso depositato il 30 gennaio 2024, ha Parte_1 domandato che: a) sia pronunciata la separazione personale dal marito CP_1
con addebito a carico di quest'ultimo; b) il resistente sia dichiarato decaduto
[...] dalla responsabilità genitoriale;
c) i figli le siano affidati in via esclusiva rafforzata o in subordine in via esclusiva;
d) i minori siano collocati presso di lei, con conseguente assegnazione della casa familiare;
e) sia posto a carico del signor un CP_1 contributo di 600,00 euro mensili per il mantenimento ordinario della prole (300,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
f) siano regolamentati gli incontri tra il padre e i figli, sempre che tali visite siano desiderate dai ragazzi e siano ritenute per loro tutelanti;
g) sia disposto che ella incassi integralmente l'assegno unico universale.
pagina 3 di 12 Il signor pur se regolarmente citato, non si è costituito ed è stato CP_1 dichiarato contumace. All'udienza del 14 maggio 2024, avendo la ricorrente domandato la decadenza del marito dalla responsabilità genitoriale, la Giudice designata ha nominato l'Avv. Priscilla ARTELLI curatrice speciale dei due minori. Con ordinanza del 16 maggio 2024 resa ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., la Giudice delegata, oltre a provvedere in ordine ai mezzi istruttori, ha:
- autorizzato e a vivere separati nel Parte_1 Controparte_1 mutuo rispetto;
- affidato e in via esclusiva alla madre con facoltà Persona_1 Persona_2 per quest'ultima di assumere autonomamente ogni decisione relativa alla salute, alla scuola, alla residenza dei minori e al disbrigo delle pratiche burocratiche a essi relative;
- collocato i minori presso la madre con conseguente assegnazione alla stessa della casa coniugale;
- disposto che, qualora il signor chieda di incontrare i figli, i servizi sociali CP_1 accertino che abbia intrapreso con successo un percorso presso il Ser.D. del luogo di residenza e ne verifichino l'adeguatezza, oltre ad acquisire l'assenso dei minori a vedere il padre e predisporre un percorso di sostegno psicologico per gli stessi;
- posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla ricorrente a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei minori, la somma complessiva di 300,00 euro mensili (150,00 euro per ciascuno);
- previsto che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. Con sentenza parziale 1451/24 pubblicata il 16 maggio 2024, il Tribunale di Bologna ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, disponendo, con separata ordinanza, la rimessione in istruttoria per tutte le altre questioni e rinviando la regolamentazione delle spese di lite alla definizione dell'intero procedimento. Nell'udienza del 5 giugno 2025 la causa, ritualmente istruita, è stata rimessa alla decisione del Collegio.
3. Tanto premesso in fatto si può passare alla valutazione delle questioni rimesse alla decisione del Collegio. 3a. Nulla va disposto in questa sede sul vincolo, essendo già stata emessa sentenza non definitiva sul punto. 3b. La IG ha domandato che la separazione sia addebitata al marito. Pt_1
A tale fine ha allegato che:
- il 12 marzo 2012 ha sporto denuncia-querela dopo che il signor la sera CP_1 precedente, era rientrato a casa ubriaco e, per futili motivi, e soprattutto davanti ai bambini, aveva innescato un litigio, insultandola pesantemente, aggredendola verbalmente, minacciandola e lanciandole addosso una bottiglia d'acqua; ha inoltre rappresentato che il giorno successivo il resistente le aveva cagionato una lieve pagina 4 di 12 contusione alle dita della mano sinistra serrandogliele nella porta (v. il doc. 29 allegato al ricorso);
- il 27 marzo 2012 ha presentato un'integrazione di denuncia-querela, con la quale ha esposto che il compagno, sempre in stato di ebbrezza, l'aveva svegliata in piena notte e, con un coltello in mano, stringendole le mani al collo e rischiando di ferirla, aveva iniziato a strattonarla, insultarla e minacciarla;
il tutto in presenza dei bambini che stavano dormendo con lei (v. il doc. 30 allegato al ricorso);
- il 7 settembre 2016 e il 1° novembre 2016 ha sporto alle Autorità ulteriori integrazioni di denuncia-querela perché il compagno continuava a tenere condotte gravemente vessatorie, ingiuriose e minacciose (cfr. doc. 31, 32, 33 allegati al ricorso);
- il Tribunale per i minorenni di Bologna ha emesso tre decreti provvisori (il primo il 16 aprile 2015, il secondo il 3 marzo 2016, il terzo il 4 maggio 2017) con i quali ha disposto l'allontanamento del signor dalla casa familiare per periodi di un CP_1 anno ciascuno con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dai figli e dalla moglie, nonché il collocamento di madre e bambini in strutture protette, assegnando ai Servizi sociali sia il compito di regolamentare -in maniera protetta, solo su richiesta dei minori e se idonei e tutelanti- gli incontri tra questi ultimi e il padre, sia il compito di predisporre un percorso di valutazione e cura presso il , affinché l'odierno resistente potesse CP_2 affrontare il problema della dipendenza da sostanze alcoliche come condizione indispensabile per la riacquisizione delle competenze genitoriali e per non incorrere in provvedimenti maggiormente limitativi della responsabilità genitoriale (i tre decreti in parola sono richiamati dal provvedimento del Tribunale per i minorenni di Bologna allegato al ricorso sub doc. 34);
- allo scadere dell'ultimo periodo di allontanamento dalla casa familiare stabilito dal Tribunale per i Minorenni, ella ha accolto nuovamente in casa il compagno nella speranza di ricostituire l'unità del nucleo familiare;
- sino al 2021-2022, in coincidenza con il periodo in cui il è stato seguito CP_1 Contr dal e dal , la situazione era migliorata al punto che le parti avevano deciso di CP_2 sposarsi;
- a partire dal 2021-2022, tuttavia, la situazione è nuovamente degenerata perché il marito ha ricominciato ad abusare di alcol, oltre ad aver preso l'abitudine del gioco alle slot machine; l'uomo ha ripreso a insultarla e a minacciarla con cadenza quasi quotidiana, dicendole frasi come «Non hai paura che ti ammazzo nel sonno, che ti metto un cuscino sopra la faccia e non ti svegli più?», così ingenerando in lei una paura tale da determinarla a chiudersi di notte in camera con i bambini e urinare in una bacinella per non uscire dalla stanza e rischiare di incontrare il ra le mura di casa;
CP_1
- il 29 gennaio 2023 ha deciso di sporgere una nuova denuncia (v. il doc. 35 allegato al ricorso) rappresentando che, mentre era in autobus di ritorno a casa dal lavoro, il marito durante una videochiamata fatta per controllare dove si trovava, ha iniziato a offenderla con frasi del seguente tenore: “sei una bugiarda…è meglio che non scendi alla fermata perché vengo lì e ti ammazzo…sei una puttana…lavori al puttanificio…io sarò la tua morte…io vado in galera a mangiare pane ma tu sarai morta…”; nel pagina 5 di 12 frattempo le ha scritto il seguente messaggio: “chiama i Persona_2
Carabinieri…questo è pazzo” e l'ha invitata a non scendere alla fermata abituale perché il padre aveva detto che l'avrebbe raggiunta e “fatta a pezzi”; alla fermata dell'autobus sono giunti i Carabinieri che l'hanno riaccompagnata a casa e che, ivi giunti, hanno intrattenuto un breve colloquio con il signor all'esito del quale quest'ultimo CP_1 ha abbandonato definitivamente la casa coniugale. I fatti allegati dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito risultano sufficientemente supportati, fra l'altro, dalle numerose produzioni documentali. In particolare, le gravi vicende familiari narrate trovano pieno riscontro nelle molteplici denunce sporte dalla IG nei confronti del compagno/marito, nei decreti Pt_1 del Tribunale per i Minorenni di Bologna e nei provvedimenti giurisdizionali (ordinanze cautelari e sentenza di condanna per maltrattamenti) emessi dal Tribunale penale di
Bologna, che riporta il compendio delle dichiarazioni dei testimoni sentiti in dibattimento. I medesimi fatti sono stati anche confermati dalla ricorrente in sede di interrogatorio libero, dove la medesima ha rilasciato dichiarazioni equilibrate, non artatamente enfatizzate e che sono sin da subito apparse credibili. Un ulteriore riscontro della gravità delle condotte tenute nel tempo dal resistente è stato fornito dalle dichiarazioni dei minori, sia ai servizi sociali che alla Giudice nel presente procedimento. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni deve essere accolta la domanda della ricorrente di addebito della separazione al marito. Nel caso di specie, infatti, risulta provata sia la violazione da parte di CP_1 dei doveri nascenti dal matrimonio, sia la riferibilità alle stesse della crisi
[...] coniugale. Il resistente, infatti, ha reiteratamente tenuto condotte anche fisicamente violente nei confronti della ricorrente. Come noto, la Corte di Cassazione ha ormai da tempo chiarito che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. La Suprema Corte ha altresì stabilito che l'accertamento di condotte violente esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge che sia vittima dei suddetti comportamenti, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con azioni omogenee (così, fra le altre, Cass. 15144/2023; Cass. 31351/2022; Cass. 3925/2018). Non può essere posto in dubbio il collegamento causale tra le condotte violente del e l'irreversibile crisi dell'unione, atteso è stata proprio l'impossibilità per la CP_1 IG di continuare a vivere -e a obbligare i suoi figli a vivere- in un clima Pt_1 di costante sopraffazione e aggressività.
pagina 6 di 12 3c. Deve essere altresì accolta la richiesta di pronuncia di decadenza del signor dalla responsabilità genitoriale. CP_1
Come noto, la costante giurisprudenza di legittimità reputa che “Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali” (cfr., da ultimo, Cass., Sez. I, ordinanza n. 12237 del 9 maggio 2023). La Suprema Corte ha precisato altresì che “la decadenza rappresenta una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti” (cfr., in termini, Cass., Sez. I, ordinanza 24708 del 16 settembre 2024). Orbene, nel caso in esame non può essere posto in dubbio che le gravi condotte sopra descritte perpetrate (sovente in presenza dei minori) da Controparte_1 abbiano comportato uno sconvolgimento totale della vita di e di Persona_1
Persona_2
Del resto, sia nel corso dei colloqui con i servizi sociali che nella loro audizione da parte della Giudice nell'udienza del 19 settembre 2024 i minori -i quali hanno espresso opinioni frutto di una rielaborazione dell'accaduto sufficientemente matura e ponderata- hanno dichiarato di sentirsi più sereni dopo l'allontanamento da casa del padre e di essere arrabbiati con lo stesso e delusi dei suoi reiterati comportamenti aggressivi e litigiosi, tanto da non volere avere più incontri con lui, neppure protetti. A ben vedere, dunque, la misura ablativa della responsabilità genitoriale rappresenta l'unica in grado di impedire che possa ancora pregiudicare la vita Controparte_1 dei figli e rischiare nuovamente di sconvolgerla e di farla regredire all'antecedente situazione di paura, di sconforto e di quotidiana violazione dei diritti fondamentali, specie se si considera che, da quando i contatti fra il resistente e il resto dei familiari si sono di fatto interrotti (fine gennaio/inizio febbraio 2023), il (nuovo) nucleo ha ritrovato, per quanto possibile, serenità e normalità. Alla luce delle sopra esposte argomentazioni, deve essere pronunciata la decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale. 3d. e debbono essere affidati in via esclusiva e Persona_1 Persona_2 rafforzata alla madre, che si è dimostrata idonea a svolgere le funzioni genitoriali con impegno, dedizione e responsabilità, accudendo i figli e facendosi carico dei loro bisogni psicologici, affettivi e materiali. Nella relazione dei Servizi sociali in atti, nonché dall'audizione dei minori, è emerso con tutta evidenza che la IG è per Pt_1 essi una figura importante e di riferimento sotto ogni profilo.
pagina 7 di 12 Pertanto, stante la dichiarata decadenza del padre e la conseguente irrealizzabilità di un affido condiviso, quello esclusivo rafforzato alla madre si profila come il più aderente all'interesse dei minori. 3e. I figli delle parti vanno collocati presso la residenza materna ove il nucleo vive stabilmente. Dagli atti è infatti emerso che tale sistemazione è aderente ai bisogni e alle necessità della prole e non pregiudizievole per la stessa. 3f. Come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione, non è astrattamente incompatibile con la pronuncia di decadenza una regolamentazione del diritto di incontro e/o di frequentazione del genitore decaduto con i figli minorenni, esclusivamente nel superiore interesse di questi ultimi, con le opportune cautele e nei limiti che il giudice deve stabilire in relazione al caso concreto (cfr. Cass. 24171/2024). Nella specie, appare opportuno disporre che, qualora il signor chieda di CP_1 incontrare la prole (o qualora e anche separatamente, Persona_1 Persona_2 domandino di vedere il padre), i Servizi sociali ne organizzino gli incontri in forma protetta, eventualmente predisponendo un percorso di sostegno psicologico per i minori, e accertando che: a) il resistente abbia preventivamente intrapreso con successo un percorso presso il Ser.D. del luogo di residenza;
b) detti incontri, per modalità e contenuto, risultino sempre adeguati per preservare l'interesse dei minori;
c) vi sia l'assenso dei minori a vedere il padre, revocabile in ogni tempo. 3g. Come noto, l'art. 316-bis, comma 1, c.c. impone ai genitori di concorrervi in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo. Inoltre, la decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude affatto l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario e straordinario della prole. Nel caso di specie, la IG : Pt_1
- abita in un alloggio per il quale corrisponde un canone di 143,60 euro CP_4 mensili;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha denunciato redditi netti annui pari rispettivamente a 19.790,00 euro (1.649,00 mensili), a 22.462,00 euro (1.872,00 mensili) e a 19.507,00 euro (1.626,00 mensili);
- percepisce inoltre l'intero assegno unico per un ammontare complessivo di 398,80 euro mensili. Dal canto suo il signor CP_1
- non è noto dove abita e se deve versare un canone di locazione;
- per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 ha avuto redditi esigui: nel 2021 ha guadagnato 4.877,00 euro;
nel 2022 ha percepito l'importo di 3.290,00 di naspi e di 3.326,00 di reddito da lavoro dipendente;
nel 2023 ha avuto 362,00 euro di naspi e 886,00 di reddito da lavoro dipendente;
- è un uomo giovane e in buona salute, e dunque dotato di capacità lavorativa. Alla luce di quanto sopra esposte appare equo confermare a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere alla IG , a titolo di concorso nel
[...] Pt_1 mantenimento ordinario dei due figli, un assegno mensile pari a euro 300,00 (150,00
pagina 8 di 12 ciascuno), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario. A carico del resistente deve altresì confermarsi l'obbligo di corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei figli, come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 09.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna. 3h. Alla collocazione dei minori presso la madre consegue l'assegnazione alla IG della casa familiare. Pt_1
3i. Infine, essendo la IG affidataria esclusiva della prole, alla stessa Pt_1 spetta per legge la corresponsione dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
4. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza prevalente e di conseguenza debbono essere interamente poste a carico del resistente. La liquidazione del compenso della difesa della ricorrente deve essere fatta in base ai criteri stabiliti dal testo vigente del d.m. 55/2014, valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (lo scaglione di riferimento è quindi quello da € 26.000,00 a € 52.000,00) e di complessità medio-bassa. Il compenso in parola va pertanto liquidato assumendo come parametri i valori compresi tra il minimo e il medio di tutte le quattro fasi del giudizio per un importo di 5.000,00 euro. Le spese relative alla curatrice speciale debbono essere integralmente poste a carico del signor che con le proprie condotte -poste alla base della fondata domanda CP_1 attorea di decadenza dalla responsabilità genitoriale- ha dato causa alla sua nomina. In particolare, tenuto conto del fatto che i minori risultano ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il pagamento del dovuto va eseguito in favore dell'Erario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 133 d.P.R. 115/2002. Per quanto riguarda l'importo delle spese in questione, nella liquidazione si deve tenere conto del principio affermato da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e che può ritenersi consolidato, secondo cui “in tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (così, fra le altre, Cass. 19/2020; Cass. 11590/2019; Cass. 22017/2018).
pagina 9 di 12 Ciò premesso, il compenso della curatrice speciale dei minori va determinato, anche in questo caso, in base ai criteri stabiliti dal testo vigente del d.m. 55/2014, valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (lo scaglione di riferimento è quindi quello da € 26.000,00 a € 52.000,00) e di complessità medio-bassa. Il compenso in parola va pertanto liquidato assumendo come parametri i valori compresi tra il minimo e il medio di tutte le quattro fasi del giudizio. Alla somma così ottenuta, trattandosi di due minori, va applicato un aumento del 15% (per un importo complessivo di euro 5.750,00 euro).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta:
1. addebita la separazione personale tra i coniugi a Controparte_1
2. dichiara la decadenza di dalla responsabilità genitoriale sui figli Controparte_1
e Persona_1 Persona_2
3. affida i minori in forma esclusiva rafforzata alla madre , Parte_1 con la facoltà di adottare autonomamente ogni decisione in materia scolastica, di salute e di residenza, nonché di provvedere autonomamente al disbrigo delle pratiche burocratiche relative alla prole (richiesta di contributi e/o sussidi pubblici, richiesta di rilascio o rinnovo dei documenti di identità, ecc.);
4. colloca e presso la madre;
Persona_1 Persona_2
5. assegna la casa familiare sita nella via Centese 264 ad Argelato (BO) alla IG;
Pt_1
6. dispone che, qualora il signor chieda di incontrare i figli (o Controparte_1 qualora i figli, anche separatamente, chiedano di incontrare il padre), i Servizi sociali ne organizzino gli incontri in forma protetta, predisponendo un percorso di sostegno psicologico per i minori, e accertando che: a) il padre abbia preventivamente intrapreso con successo un percorso presso il Ser.D. del luogo di residenza;
b) detti incontri, per modalità e contenuto, risultino sempre adeguati per preservare l'interesse dei minori;
c) vi sia l'assenso dei minori a vedere il padre, revocabile in ogni tempo;
7) a decorrere dal deposito del ricorso, pone a carico di l'obbligo di Controparte_1 corrispondere a , a titolo di concorso nel mantenimento Parte_1 ordinario dei due figli, l'importo complessivo di 300,00 euro (150,00 per ciascun minore), da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat e da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, con la precisazione che tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8. a partire dalla data della domanda, pone a carico del signor l'obbligo di CP_1 corrispondere alla moglie il 50% delle spese straordinarie effettuate nell'interesse dei minori, come da Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia
pagina 10 di 12 familiare del 09.08.2017 elaborato dall'Osservatorio sulla giustizia civile presso il Tribunale di Bologna, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori – a causa o dopo lo scioglimento dell'unione – documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi. Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio di volta in volta coinvolto ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
pagina 11 di 12
9. dispone che l'assegno unico universale venga percepito per intero dalla IG;
Pt_1
10. condanna il signor a rifondere all'Erario il compenso della curatrice CP_1 speciale dei figli, che liquida in euro 5.750.00, oltre spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge;
11. condanna il resistente al pagamento a favore della ricorrente delle spese processuali, che liquida in euro 5.000,00, oltre spese generali nella misura del 15%, a i.v.a. e a c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima sezione civile in data 11 giugno 2025.
La giudice est. dr.ssa Silvia Migliori Il Presidente
dr. Bruno Perla
pagina 12 di 12