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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 19/12/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2339/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2339/2025 R.G. promosso da parte di: nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente nel comune di Cento (FE), alla Via Chiesa, n. 60, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avvocato Silvia Bedani del Foro di Ferrara (C.F. – pec C.F._2
), con studio in Terre del Reno (FE), fraz. San Carlo, alla Via Email_1
Statale n. 30, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1
e nato a [...], il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._3 nel comune di Cento (FE), in Via Frescobaldi n. 17; rappresentato e difeso dall'Avvocato Aldo
IC del Foro di Ferrara (C.F. – pec: , C.F._4 Email_2 con studio in Ferrara (FE), Corso Isonzo n. 123, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati senza interferenze e nel reciproco rispetto, il Signor Controparte_1 rimarrà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e la Signora si obbliga a Parte_1 rilasciarla;
2) di anni 16 e di anni 21 andranno a vivere presso l'abitazione della madre, con Per_1 Per_2 trasferimento di residenza e il padre nulla osta e si impegna sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per il trasferimento di residenza della figlia minore Per_1
3) la Signora e i figli si impegnano a rilasciare la casa di Cento (FE), alla Via Parte_1
Frescobaldi n. 17 il giorno successivo al deposito telematico del ricorso e contestualmente a cambiare residenza, e si obbligano altresì ad asportare tutti i propri oggetti personali indicativamente entro la data del 31 ottobre 2025; del pari la Signora si obbliga a riprendere i propri oggetti personali Pt_1 presso la casa della suocera, in Cento (FE), alla Via Ugo Bassi e così pure il Signor Persona_3 si obbliga a riprendere i propri oggetti personali, che si trovano depositati presso la casa della CP_1 suocera, , in Alberone, Via Chiesa n. 60; Persona_4
4) è minorenne ed è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mentre non è Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente ed entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla Per_1 Per_2 salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio, mentre eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè del genitore che in quel momento avrà con sé e Per_1 Per_2
5) i figli saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre, e Per_1 Per_2 potranno vedere, frequentare liberamente il padre, e pernottare presso l'abitazione del medesimo quando vorranno;
in particolare potrà stare con il padre un pomeriggio a settimana e a week Per_1 end alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
il padre si accorderà con la figlia di volta in volta per l'orario in cui potrà prelevarla e riaccompagnarla a casa, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
6) i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
7) il padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà alla Signora entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ed € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) per Tali somme dovranno rivalutarsi annualmente in base agli Per_2 indici ISTAT;
il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ferrara del 25/10/2017 e le spese dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra le parti e successivamente debitamente documentate
2 con ricevute di pagamento;
a tale proposito i genitori hanno deciso e si obbligano a riscattare le quattro polizze vita accese presso Cattolica Assicurazione – rispettivamente le n. 32046557 n. 6273769, n.
32046558 e n. 6273770 con beneficiari già i figli – per un ammontare di € 23.000,00 circa per destinarle a budget per le spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Ferrara del
25/10/2017, a cui devono essere aggiunti i costi per i corsi universitari e i relativi libri di testo, dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra le parti, oltre alle spese per la patente di guida;
8) in particolare la Signora avrà la piena disponibilità della somma totale riscattata Parte_1 delle quattro polizze sopra indicate, che destinerà esclusivamente a tutte le spese straordinarie come meglio specificate ed indicate al punto;
i genitori si impegnano a recarsi in agenzia assicurativa per la sottoscrizione della documentazione necessaria per il riscatto delle predette polizze e il Signor verserà alla la sua quota con la dicitura “anticipo spese straordinarie dei figli”; una CP_1 Pt_1 volta terminati tali soldi i genitori si suddivideranno le spese straordinarie al 50%;
9) entrambi i genitori concordano nel voler far proseguire gli studi scolastici ai propri figli a condizione che gli stessi conseguano risultati scolastici con profitto e nei tempi regolari;
in difetto entrambi i genitori si dichiarano d'accordo affinché il figlio e/o i figli trovino una occupazione lavorativa;
ad oggi frequenta la III V dell'Istituto Einaudi - Servizi per la sanità e l'assistenza Per_1 sociale - di Ferrara e frequenta il primo di università della Facoltà di Chimica di Ferrara;
Per_2
10) le parti in base alle proprie posizione economiche / tributarie si impegnano a richiedere l'assegno unico e/o qualsiasi altro bonus e/o contributo a favore di e della prole, obbligandosi sin da Per_1 ora a compilare e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria;
11) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli;
12) le parti dichiarano di avere già regolamentato ogni aspetto tra loro, tra cui anche quello economico e assicurativo (polizze pensioni integrative accese presso Gamalife), in cui la ha versato al Pt_1
– alla data della sottoscrizione del ricorso - la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 a CP_1 tacitazione di qualsivoglia pretesa;
contestualmente la Signora dichiara di non vantare alcun Pt_1 diritto sulla casa di Cento (FE) di piena ed esclusiva proprietà del Signor con l'esatto CP_1 adempimento delle obbligazioni assunte ed indicate nel presente ricorso, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, rinunciando a qualsiasi azione e/o pretesa in dipendenza, conseguenza ed a cagione del medesimo per nessun altro titolo, ragione o causa;
3 13) l'accordo delle parti avrà valenza ed efficacia già a decorrere dal deposito del ricorso congiunto e il Signor TO si obbliga a versare l'assegno di mantenimento a favore dei figli a decorrere dal mese di novembre 2025;
14) le spese legali sono compensate e ciascun legale sottoscrive il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 3 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO), il 4 febbraio 1970, e nato a [...], il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio in data 2 febbraio 2002 a Cento (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Cento al n. 4 Parte II Serie A Anno 2002.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione e Famiglia
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Marta Cristoni Presidente
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Cocca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2339/2025 R.G. promosso da parte di: nata a [...], il [...], C.F. Parte_1
, residente nel comune di Cento (FE), alla Via Chiesa, n. 60, rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avvocato Silvia Bedani del Foro di Ferrara (C.F. – pec C.F._2
), con studio in Terre del Reno (FE), fraz. San Carlo, alla Via Email_1
Statale n. 30, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec:
Email_1
e nato a [...], il [...], C.F. , residente Controparte_1 C.F._3 nel comune di Cento (FE), in Via Frescobaldi n. 17; rappresentato e difeso dall'Avvocato Aldo
IC del Foro di Ferrara (C.F. – pec: , C.F._4 Email_2 con studio in Ferrara (FE), Corso Isonzo n. 123, ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec:
Email_3
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi
CONCLUSIONI:
- Il P.M. ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
1 CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati senza interferenze e nel reciproco rispetto, il Signor Controparte_1 rimarrà nella casa coniugale di sua esclusiva proprietà e la Signora si obbliga a Parte_1 rilasciarla;
2) di anni 16 e di anni 21 andranno a vivere presso l'abitazione della madre, con Per_1 Per_2 trasferimento di residenza e il padre nulla osta e si impegna sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione necessaria per il trasferimento di residenza della figlia minore Per_1
3) la Signora e i figli si impegnano a rilasciare la casa di Cento (FE), alla Via Parte_1
Frescobaldi n. 17 il giorno successivo al deposito telematico del ricorso e contestualmente a cambiare residenza, e si obbligano altresì ad asportare tutti i propri oggetti personali indicativamente entro la data del 31 ottobre 2025; del pari la Signora si obbliga a riprendere i propri oggetti personali Pt_1 presso la casa della suocera, in Cento (FE), alla Via Ugo Bassi e così pure il Signor Persona_3 si obbliga a riprendere i propri oggetti personali, che si trovano depositati presso la casa della CP_1 suocera, , in Alberone, Via Chiesa n. 60; Persona_4
4) è minorenne ed è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, mentre non è Per_1 Per_2 economicamente autosufficiente ed entrambi i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per e relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla Per_1 Per_2 salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di ciascun figlio, mentre eserciteranno separatamente la potestà in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, decisioni che saranno assunte dal genitore durante il tempo di permanenza dei figli presso di sé, e cioè del genitore che in quel momento avrà con sé e Per_1 Per_2
5) i figli saranno collocati prevalentemente presso la residenza della madre, e Per_1 Per_2 potranno vedere, frequentare liberamente il padre, e pernottare presso l'abitazione del medesimo quando vorranno;
in particolare potrà stare con il padre un pomeriggio a settimana e a week Per_1 end alternati dal sabato pomeriggio fino alla domenica sera;
il padre si accorderà con la figlia di volta in volta per l'orario in cui potrà prelevarla e riaccompagnarla a casa, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
6) i coniugi sono titolari di redditi propri ed economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa e/o obbligo di mantenimento;
7) il padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, verserà alla Signora entro Parte_1 il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 250,00 (duecentocinquanta/00) per ed € 250,00 Per_1
(duecentocinquanta/00) per Tali somme dovranno rivalutarsi annualmente in base agli Per_2 indici ISTAT;
il padre contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Ferrara del 25/10/2017 e le spese dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra le parti e successivamente debitamente documentate
2 con ricevute di pagamento;
a tale proposito i genitori hanno deciso e si obbligano a riscattare le quattro polizze vita accese presso Cattolica Assicurazione – rispettivamente le n. 32046557 n. 6273769, n.
32046558 e n. 6273770 con beneficiari già i figli – per un ammontare di € 23.000,00 circa per destinarle a budget per le spese straordinarie dei figli come da Protocollo del Tribunale di Ferrara del
25/10/2017, a cui devono essere aggiunti i costi per i corsi universitari e i relativi libri di testo, dovranno essere preventivamente comunicate e concordate tra le parti, oltre alle spese per la patente di guida;
8) in particolare la Signora avrà la piena disponibilità della somma totale riscattata Parte_1 delle quattro polizze sopra indicate, che destinerà esclusivamente a tutte le spese straordinarie come meglio specificate ed indicate al punto;
i genitori si impegnano a recarsi in agenzia assicurativa per la sottoscrizione della documentazione necessaria per il riscatto delle predette polizze e il Signor verserà alla la sua quota con la dicitura “anticipo spese straordinarie dei figli”; una CP_1 Pt_1 volta terminati tali soldi i genitori si suddivideranno le spese straordinarie al 50%;
9) entrambi i genitori concordano nel voler far proseguire gli studi scolastici ai propri figli a condizione che gli stessi conseguano risultati scolastici con profitto e nei tempi regolari;
in difetto entrambi i genitori si dichiarano d'accordo affinché il figlio e/o i figli trovino una occupazione lavorativa;
ad oggi frequenta la III V dell'Istituto Einaudi - Servizi per la sanità e l'assistenza Per_1 sociale - di Ferrara e frequenta il primo di università della Facoltà di Chimica di Ferrara;
Per_2
10) le parti in base alle proprie posizione economiche / tributarie si impegnano a richiedere l'assegno unico e/o qualsiasi altro bonus e/o contributo a favore di e della prole, obbligandosi sin da Per_1 ora a compilare e sottoscrivere tutta la documentazione necessaria;
11) i coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo con i figli;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altra alla presenza dei figli;
12) le parti dichiarano di avere già regolamentato ogni aspetto tra loro, tra cui anche quello economico e assicurativo (polizze pensioni integrative accese presso Gamalife), in cui la ha versato al Pt_1
– alla data della sottoscrizione del ricorso - la somma omnicomprensiva di € 2.500,00 a CP_1 tacitazione di qualsivoglia pretesa;
contestualmente la Signora dichiara di non vantare alcun Pt_1 diritto sulla casa di Cento (FE) di piena ed esclusiva proprietà del Signor con l'esatto CP_1 adempimento delle obbligazioni assunte ed indicate nel presente ricorso, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra, rinunciando a qualsiasi azione e/o pretesa in dipendenza, conseguenza ed a cagione del medesimo per nessun altro titolo, ragione o causa;
3 13) l'accordo delle parti avrà valenza ed efficacia già a decorrere dal deposito del ricorso congiunto e il Signor TO si obbliga a versare l'assegno di mantenimento a favore dei figli a decorrere dal mese di novembre 2025;
14) le spese legali sono compensate e ciascun legale sottoscrive il presente ricorso anche per rinuncia alla solidarietà professionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04/11/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al giorno 11 dicembre 2025.
In data 3 dicembre 2025, le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso come in epigrafe.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
4 Visto che, con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi, trascorsi sei mesi ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito dì note scritte, provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis.19, 2°comma, c.p.c. In tale ipotesi, se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il Tribunale rigetterà la domanda congiunta di divorzio, difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici di cui all'art. 473-bis.51, 2° comma, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
(MO), il 4 febbraio 1970, e nato a [...], il [...], unitisi Controparte_1 in matrimonio in data 2 febbraio 2002 a Cento (FE), matrimonio trascritto nei Registri dello
Stato Civile del Comune di Cento al n. 4 Parte II Serie A Anno 2002.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cento, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Ferrara il giorno 16 dicembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Maria Marta Cristoni
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
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