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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46703/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 - cui è stata riunita la causa r.g.n. 46703/2022 (mero duplicato della prima) - posta in decisione con provvedimento del 19.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo
D'Aparo del Foro di Gela, presso il cui Studio in Gela in via Battesimo n. 24 e indirizzo pec
è elettivamente domiciliato, e dall'Avv. Rita Calò del Foro di Gela Email_1
ATTORE
Controparte_1
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive comunitarie
(medico specializzando frequentante la scuola di specializzazione in un periodo successivo al
31.12.1982).
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte attrice ex art. 127 ter pagina 1 di 7 c.p.c., da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione di riassunzione ritualmente notificato in data 10.06.2022 - a Parte_1
seguito della ordinanza n. 2036/2022 pubblicata il 28.03.2022, con cui il Tribunale di Caltanissetta declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma - conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la esponendo di essere laureato in Controparte_1
medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione in Endocrino Chirurgia in data
22.07.1983 (all'esito della iscrizione e frequenza presso l'Università degli Studi di Verona, dal 1980 al
1983).
Lamentava la mancata percezione di una remunerazione durante la frequenza dei corsi. Chiedeva che, accertato il diritto a percepire un'adeguata remunerazione per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, a far data dal 1.01.193 ed accertato l'inadempimento della convenuta all'obbligo del tempestivo e corretto recepimento della normativa comunitaria, la medesima convenuta fosse condannata al pagamento della adeguata remunerazione pari ad € 3.696,39, determinata computando i giorni di corso dopo il 01.01.1983 e intercorrenti tra quest'ultima data e quella del 22.07.1983, di conseguimento del diploma di specializzazione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di corrispondere un'adeguata remunerazione all'istante per le causali di cui in domanda;
Parte_2
- Dichiarare, quindi, la , in persona del Controparte_2
pro tempore, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, Controparte_3
tenuta al risarcimento dei danni subiti dal dott. per effetto della mancata attuazione Parte_1
delle direttive comunitarie di cui detto in domanda, danni consistenti nella mancata erogazione allo stesso delle somme previste a titolo di adeguate remunerazioni per l'attività svolta durante il corso di specializzazione medica in Endocrino Chirurgia presso l'Università degli Studi Verona;
- Determinare la somma da liquidarsi, quale risarcimento del danno per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee (in materia di adeguata remunerazione della formazione dei medici specializzandi), in € 3.696,39 (pari a lire 7.157.209), a tanto
pagina 2 di 7 ammontante l'importo spettante, su quello di € 6.713,94 (pari a £ 13.000.000 annue), per la parte/frazione temporale di corso svolto dopo il 01.01.1983 ;
- Condannare, per l'effetto, la , in Controparte_2
persona del pro tempore, come in atti rappresentata, difesa e Controparte_3
domiciliata, al pagamento, in favore del dott. , della suddetta somma di euro 3.696,39 Parte_1
nonché, e come in domanda, alle ulteriori somme per rivalutazione monetaria e interessi compensativi, al tasso legale, e altresì per interessi moratori.
Con vittoria di spese e compensi.”
La tempestivamente costituita già dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta riproponeva l'eccezione già formulata di prescrizione delle pretese avverse, deducendo: -
l'insussistenza dei presupposti per ottenere l'invocato risarcimento;
- l'errata quantificazione delle somme dovute, avvenuta in difformità da quanto previsto dalla L. 370/1999; - l'insussistenza del diritto alla rivalutazione monetaria, spettando solo gli interessi legali.
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Prima di affrontare le varie questioni oggetto del giudizio è opportuno riassumere sinteticamente le questioni più rilevanti in materia, tenendo conto dell'evolversi del quadro normativo di riferimento.
E' noto che lo Stato Italiano sia stato sanzionato dalla Corte di Giustizia dell'Ue con sentenza del
07.07.1987, a causa del tardivo recepimento delle direttive comunitarie non self executing n.
75/363/CEE del 16.06.1975 e n. 82/76/CEE del 26.01.1982, le quali, al fine di agevolare la libera circolazione dei professionisti medici (e dunque il mutuo riconoscimento dei rispettivi titoli), imponevano agli Stati membri determinati requisiti organizzativi dei corsi di formazione del medico specialista, sancendo il diritto degli specializzandi ad una correlativa adeguata remunerazione.
Per effetto della citata sentenza della Corte di Giustizia è stato poi emanato il d.lgs. 8 agosto 1991, n.
257, con cui sono stati determinati diritti ed obblighi dei medici frequentanti una scuola di specializzazione (art. 4), prevedendo l'erogazione di una borsa di studio in loro favore (art. 6), pari ad pagina 3 di 7 una somma di euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza, a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
Ciò premesso, è appena il caso di ricordare l'ormai noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, che ritiene le direttive in oggetto, relative alla formazione del medico specialista, non autoesecutive e non direttamente applicabili dal giudice nazionale nei confronti dei singoli. La natura non autoesecutiva della direttiva in esame è stata ribadita da diverse pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza del 10.3.2010 n. 5842, la Corte ha evidenziato che le direttive comunitarie 75/362/CEE e
82/76/CEE sono da ritenersi non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentono l'identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto. Di conseguenza, la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto fa sorgere esclusivamente il diritto degli interessati al risarcimento dei danni. L'azione esperibile dai medici specializzandi lesi dalla tardiva attuazione delle direttive CE n. 75/362 del 16.6.1975 e n. 82/76 del 26.1.1982, quindi, non è quella contrattuale, non essendo le direttive autoesecutive, ma esclusivamente quella risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento dello Stato all'obbligo di attuare la normativa comunitaria.
Tale domanda è stata proposta dall'attore.
Invero, poiché lo Stato italiano ha recepito in ritardo le direttive comunitarie in questione (non rispettando il termine prescritto del 31.12.1982) e in modo inadeguato, riconoscendo il diritto a percepire la remunerazione prevista dal dlgs 257/1991 solo a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, parte attrice ha richiesto, nell'odierno giudizio, che venga riconosciuto il relativo risarcimento, corrispondente alla mancata percezione della remunerazione adeguata a cui avrebbe avuto diritto se la normativa fosse stata tempestivamente applicata per il periodo intercorrente tra il 01.01.1983 e il 22.07.1083 (data di conseguimento del diploma di specializzazione).
In merito alla prescrizione tempestivamente eccepita da parte convenuta, nel caso di specie non può trovare applicazione dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43 - secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 c.c. – atteso che quest'ultima “vale pagina 4 di 7 soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore” (cfr Cass. n. 12725 del
20/07/2012; Cass n. 1850 del 08/02/2012; Cass. n. 5533 del 05/04/2012).
Il diritto risarcitorio in oggetto è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass.
S.U. 17.04.2009 n. 9147). Tale impostazione trova fondamento nella circostanza che, in considerazione della natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, l'omessa o tardiva trasposizione delle medesime comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che tuttavia va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica, se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione
I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data l'obbligo risarcitorio è divenuto, per i soggetti esclusi, e quindi per i medici frequentanti le scuole negli anni 83-91 non destinatari delle pronunzie del giudice amministrativo, apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, a quella data, della permanenza del medesimo obbligo altrimenti perpetuantesi de die in diem
(Cass. Civ. Sez. 3, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 16.3.2011).
Non può condividersi la tesi sostenuta da parte attrice secondo cui, essendo la violazione del diritto europeo di tipo permanente, la prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere sino a quando la direttiva europea non abbia trovato corretta trasposizione. Invero la Corte di Giustizia Grande (Chambre) con la sentenza del 24 marzo 2009 C-445/06, Danske ha affermato che il termine di prescrizione di Per_1 un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato, fondata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizia
“a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola”. Ciò che conta è che siano rispettati il principio di effettività ed equivalenza del diritto europeo pagina 5 di 7 che richiedono che le modalità procedurali dei ricorsi non rendano praticamente impossibile il ricorso o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dalla fonte sovranazionale e siano equivalenti a quelle previste per la tutela di analoghi diritti nazionali. Secondo la giurisprudenza europea è sufficiente che sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela, mentre ogni Stato membro è libero di disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi e, conseguentemente, la decorrenza del dies a quo della prescrizione.
Tale orientamento è stato confermato dalla Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 maggio 2011
e altri contro e altri con cui si Parte_3 Controparte_4
è statuito che “il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso. L'accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell'Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata, (si veda tra tante Cass. ordinanza n. 461/2019), nel senso che, “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE – realizzata solo con il dlg 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11”.
Tale orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza di merito ed è seguito dalla Seconda Sezione del Tribunale di Roma, oltre ad apparire conforme alla stessa giurisprudenza della CGUE.
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, non risulta dagli atti che parte attrice abbia provveduto ad interrompere validamente la prescrizione, essendo la diffida notificata in data 18.09.2002 dal dott. alla Pt_1 [...]
(allegata in atti) inidonea a interrompere la prescrizione successivamente maturata Controparte_1
in data 18.09.2012, prima dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta (il
02.03.2021) e non essendo stati prodotti ulteriori atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, e successivi aggiornamenti (d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria e decisionale dove non risulta svolta dalla parte vittoriosa alcuna attività).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi euro 849,00 oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Roma 07.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice designato dott.ssa Assunta Canonaco, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 46703 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 - cui è stata riunita la causa r.g.n. 46703/2022 (mero duplicato della prima) - posta in decisione con provvedimento del 19.09.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
Parte_1
rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo
D'Aparo del Foro di Gela, presso il cui Studio in Gela in via Battesimo n. 24 e indirizzo pec
è elettivamente domiciliato, e dall'Avv. Rita Calò del Foro di Gela Email_1
ATTORE
Controparte_1
rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è domiciliata, in
Roma, via dei Portoghesi n. 12
CONVENUTA
OGGETTO: domanda di risarcimento del danno per tardivo recepimento di direttive comunitarie
(medico specializzando frequentante la scuola di specializzazione in un periodo successivo al
31.12.1982).
CONCLUSIONI: come da difese delle parti in atti e note depositate da parte attrice ex art. 127 ter pagina 1 di 7 c.p.c., da intendersi interamente trascritte.
IN FATTO E IN DIRITTO
, con atto di citazione di riassunzione ritualmente notificato in data 10.06.2022 - a Parte_1
seguito della ordinanza n. 2036/2022 pubblicata il 28.03.2022, con cui il Tribunale di Caltanissetta declinava la propria competenza territoriale in favore del Tribunale di Roma - conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la esponendo di essere laureato in Controparte_1
medicina e chirurgia e di avere conseguito il diploma di specializzazione in Endocrino Chirurgia in data
22.07.1983 (all'esito della iscrizione e frequenza presso l'Università degli Studi di Verona, dal 1980 al
1983).
Lamentava la mancata percezione di una remunerazione durante la frequenza dei corsi. Chiedeva che, accertato il diritto a percepire un'adeguata remunerazione per ogni anno di frequenza del corso di specializzazione, a far data dal 1.01.193 ed accertato l'inadempimento della convenuta all'obbligo del tempestivo e corretto recepimento della normativa comunitaria, la medesima convenuta fosse condannata al pagamento della adeguata remunerazione pari ad € 3.696,39, determinata computando i giorni di corso dopo il 01.01.1983 e intercorrenti tra quest'ultima data e quella del 22.07.1983, di conseguimento del diploma di specializzazione. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la violazione da parte dello Stato Italiano dell'obbligo di corrispondere un'adeguata remunerazione all'istante per le causali di cui in domanda;
Parte_2
- Dichiarare, quindi, la , in persona del Controparte_2
pro tempore, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, Controparte_3
tenuta al risarcimento dei danni subiti dal dott. per effetto della mancata attuazione Parte_1
delle direttive comunitarie di cui detto in domanda, danni consistenti nella mancata erogazione allo stesso delle somme previste a titolo di adeguate remunerazioni per l'attività svolta durante il corso di specializzazione medica in Endocrino Chirurgia presso l'Università degli Studi Verona;
- Determinare la somma da liquidarsi, quale risarcimento del danno per la mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/Cee e 82/76/Cee (in materia di adeguata remunerazione della formazione dei medici specializzandi), in € 3.696,39 (pari a lire 7.157.209), a tanto
pagina 2 di 7 ammontante l'importo spettante, su quello di € 6.713,94 (pari a £ 13.000.000 annue), per la parte/frazione temporale di corso svolto dopo il 01.01.1983 ;
- Condannare, per l'effetto, la , in Controparte_2
persona del pro tempore, come in atti rappresentata, difesa e Controparte_3
domiciliata, al pagamento, in favore del dott. , della suddetta somma di euro 3.696,39 Parte_1
nonché, e come in domanda, alle ulteriori somme per rivalutazione monetaria e interessi compensativi, al tasso legale, e altresì per interessi moratori.
Con vittoria di spese e compensi.”
La tempestivamente costituita già dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Caltanissetta riproponeva l'eccezione già formulata di prescrizione delle pretese avverse, deducendo: -
l'insussistenza dei presupposti per ottenere l'invocato risarcimento;
- l'errata quantificazione delle somme dovute, avvenuta in difformità da quanto previsto dalla L. 370/1999; - l'insussistenza del diritto alla rivalutazione monetaria, spettando solo gli interessi legali.
La causa era istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all'esito della scadenza del termine perentorio per il deposito di note scritte, ex art. 127 ter cpc., previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Prima di affrontare le varie questioni oggetto del giudizio è opportuno riassumere sinteticamente le questioni più rilevanti in materia, tenendo conto dell'evolversi del quadro normativo di riferimento.
E' noto che lo Stato Italiano sia stato sanzionato dalla Corte di Giustizia dell'Ue con sentenza del
07.07.1987, a causa del tardivo recepimento delle direttive comunitarie non self executing n.
75/363/CEE del 16.06.1975 e n. 82/76/CEE del 26.01.1982, le quali, al fine di agevolare la libera circolazione dei professionisti medici (e dunque il mutuo riconoscimento dei rispettivi titoli), imponevano agli Stati membri determinati requisiti organizzativi dei corsi di formazione del medico specialista, sancendo il diritto degli specializzandi ad una correlativa adeguata remunerazione.
Per effetto della citata sentenza della Corte di Giustizia è stato poi emanato il d.lgs. 8 agosto 1991, n.
257, con cui sono stati determinati diritti ed obblighi dei medici frequentanti una scuola di specializzazione (art. 4), prevedendo l'erogazione di una borsa di studio in loro favore (art. 6), pari ad pagina 3 di 7 una somma di euro 11.103,82 per ogni anno di frequenza, a decorrere dall'anno accademico 1991-1992.
Ciò premesso, è appena il caso di ricordare l'ormai noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, che ritiene le direttive in oggetto, relative alla formazione del medico specialista, non autoesecutive e non direttamente applicabili dal giudice nazionale nei confronti dei singoli. La natura non autoesecutiva della direttiva in esame è stata ribadita da diverse pronunce della Corte di Cassazione. In particolare, con la sentenza del 10.3.2010 n. 5842, la Corte ha evidenziato che le direttive comunitarie 75/362/CEE e
82/76/CEE sono da ritenersi non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentono l'identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto. Di conseguenza, la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto fa sorgere esclusivamente il diritto degli interessati al risarcimento dei danni. L'azione esperibile dai medici specializzandi lesi dalla tardiva attuazione delle direttive CE n. 75/362 del 16.6.1975 e n. 82/76 del 26.1.1982, quindi, non è quella contrattuale, non essendo le direttive autoesecutive, ma esclusivamente quella risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento dello Stato all'obbligo di attuare la normativa comunitaria.
Tale domanda è stata proposta dall'attore.
Invero, poiché lo Stato italiano ha recepito in ritardo le direttive comunitarie in questione (non rispettando il termine prescritto del 31.12.1982) e in modo inadeguato, riconoscendo il diritto a percepire la remunerazione prevista dal dlgs 257/1991 solo a coloro che hanno frequentato le scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991-1992, parte attrice ha richiesto, nell'odierno giudizio, che venga riconosciuto il relativo risarcimento, corrispondente alla mancata percezione della remunerazione adeguata a cui avrebbe avuto diritto se la normativa fosse stata tempestivamente applicata per il periodo intercorrente tra il 01.01.1983 e il 22.07.1083 (data di conseguimento del diploma di specializzazione).
In merito alla prescrizione tempestivamente eccepita da parte convenuta, nel caso di specie non può trovare applicazione dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43 - secondo la quale la prescrizione del diritto al risarcimento del danno conseguente a responsabilità dello Stato per mancato recepimento di direttive comunitarie soggiace al termine quinquennale ex art. 2947 c.c. – atteso che quest'ultima “vale pagina 4 di 7 soltanto per i fatti verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore” (cfr Cass. n. 12725 del
20/07/2012; Cass n. 1850 del 08/02/2012; Cass. n. 5533 del 05/04/2012).
Il diritto risarcitorio in oggetto è assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass.
S.U. 17.04.2009 n. 9147). Tale impostazione trova fondamento nella circostanza che, in considerazione della natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, l'omessa o tardiva trasposizione delle medesime comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che tuttavia va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica, se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
Il termine di prescrizione decennale inizia a decorrere dal 27.10.1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con il quale il legislatore ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio unicamente in favore degli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni 1983-1991 e destinatari delle sentenze passate in giudicato del Tribunale amministrativo regionale del Lazio (sezione
I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281 del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, poiché solo da detta data l'obbligo risarcitorio è divenuto, per i soggetti esclusi, e quindi per i medici frequentanti le scuole negli anni 83-91 non destinatari delle pronunzie del giudice amministrativo, apprezzabile come un effetto della condotta di inadempimento ormai definitivo, con il conseguente venir meno, a quella data, della permanenza del medesimo obbligo altrimenti perpetuantesi de die in diem
(Cass. Civ. Sez. 3, nn. 10813, 10814, 10815 e 10816 del 16.3.2011).
Non può condividersi la tesi sostenuta da parte attrice secondo cui, essendo la violazione del diritto europeo di tipo permanente, la prescrizione non potrebbe iniziare a decorrere sino a quando la direttiva europea non abbia trovato corretta trasposizione. Invero la Corte di Giustizia Grande (Chambre) con la sentenza del 24 marzo 2009 C-445/06, Danske ha affermato che il termine di prescrizione di Per_1 un'azione risarcitoria nei confronti dello Stato, fondata sulla carente trasposizione di una direttiva, inizia
“a decorrere dalla data in cui i primi effetti lesivi di detta scorretta trasposizione si siano verificati e ne siano prevedibili altri, anche qualora tale data sia antecedente alla corretta trasposizione della direttiva in parola”. Ciò che conta è che siano rispettati il principio di effettività ed equivalenza del diritto europeo pagina 5 di 7 che richiedono che le modalità procedurali dei ricorsi non rendano praticamente impossibile il ricorso o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti attribuiti dalla fonte sovranazionale e siano equivalenti a quelle previste per la tutela di analoghi diritti nazionali. Secondo la giurisprudenza europea è sufficiente che sia garantita l'adeguatezza dei mezzi di tutela, mentre ogni Stato membro è libero di disciplinare le modalità procedurali dei ricorsi e, conseguentemente, la decorrenza del dies a quo della prescrizione.
Tale orientamento è stato confermato dalla Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 maggio 2011
e altri contro e altri con cui si Parte_3 Controparte_4
è statuito che “il diritto dell'Unione non osta a che uno Stato membro eccepisca la scadenza di un termine di prescrizione ragionevole a fronte di un'azione giurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferiti da una direttiva, anche qualora tale Stato non l'abbia correttamente trasposta, a condizione che, con il suo comportamento, esso non sia stato all'origine della tardività del ricorso. L'accertamento da parte della Corte della violazione del diritto dell'Unione è ininfluente sul dies a quo del termine di prescrizione, allorché detta violazione è fuori dubbio”.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità è ormai da tempo consolidata, (si veda tra tante Cass. ordinanza n. 461/2019), nel senso che, “a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell'ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE – realizzata solo con il dlg 8 agosto 1991, n. 257 - è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell'anno accademico 1990-1991. La lacuna è stata parzialmente colmata con l'art. 11 della legge 19 ottobre 1999 n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo;
ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11”.
Tale orientamento è ormai consolidato nella giurisprudenza di merito ed è seguito dalla Seconda Sezione del Tribunale di Roma, oltre ad apparire conforme alla stessa giurisprudenza della CGUE.
pagina 6 di 7 Nel caso di specie, non risulta dagli atti che parte attrice abbia provveduto ad interrompere validamente la prescrizione, essendo la diffida notificata in data 18.09.2002 dal dott. alla Pt_1 [...]
(allegata in atti) inidonea a interrompere la prescrizione successivamente maturata Controparte_1
in data 18.09.2012, prima dell'instaurazione del giudizio dinanzi al Tribunale di Caltanissetta (il
02.03.2021) e non essendo stati prodotti ulteriori atti interruttivi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo nei limiti dei parametri di cui al dm n. 55/2014, e successivi aggiornamenti (d.m. n. 147/2022), tenuto conto del valore della domanda
(scaglione tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività in concreto svolta (esclusa la fase istruttoria e decisionale dove non risulta svolta dalla parte vittoriosa alcuna attività).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da parte attrice;
- condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, in favore della parte convenuta, liquidate in complessivi euro 849,00 oltre al rimborso di eventuali spese prenotate a debito e accessori come per legge.
Roma 07.01.2025
Il Giudice
Assunta Canonaco
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