Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 27/06/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.51/2025 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 51/2025 R.G. riservata in decisione in data 8.4.2025, avente ad oggetto: divorzio giudiziale e vertente
TRA
, (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. FLORE MARCO e con domicilio Parte_1 C.F._1 eletto in Mortara (PV), Via Bianchi n. 4
RICORRENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE/CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE
“Che l'Ill.mo Tribunale di Pavia, contrariis reiectis, voglia fissare udienza di comparizione delle parti al fine di sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
IN VIA PRINCIPALE
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in data 12.04.1986 nel Comune di Vigevano e trascritto al predetto Comune al n.37 Serie A Parte Controparte_1
II;
2. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vigevano di procedere alle annotazioni e trascrizioni di legge.
Con vittoria di spese e compensi di causa in caso di opposizione”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del resistente, regolarmente citato e non comparso.
Nel merito la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va, pertanto, accolta.
Infatti, le prove documentali depositate da parte ricorrente (copia del Decreto di omologa delle condizioni di separazione del Tribunale di Vigevano del 26.11.1991, certificazioni anagrafiche di residenza e di stato di famiglia delle parti), hanno dimostrato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione, avvenuta il 18.11.1991, e non vi è più possibilità di ricostituire la comunione di vita, peraltro cessata da molti anni (v. verbale di udienza dell' 8.4.2025).
Data la natura costitutiva di questa sentenza, vista la mancata opposizione del resistente, contumace, alla domanda sullo status proposta da parte attrice, nulla deve essere statuito in positivo sulle spese di lite, che devono rimanere a carico della ricorrente.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_2 depositato il 20.2.2024 così decide:
1) Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Vigevano in data 12.4.1986 tra i coniugi e (trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune Parte_1 Controparte_1 al n. 37, Parte II, Serie A–anno 1986);
3) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza all'ufficio dello stato civile del comune suddetto per l'annotazione della sentenza stessa e per le ulteriori incombenze;
4) nulla dispone in positivo sulle spese di lite.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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