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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/12/2025, n. 11602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11602 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11523/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Conte;
-ATTRICE - CONTRO già (c.f. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Fruttaldo;
-CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 23.04.2024
Conclusioni: per parte attrice: “Sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
- Dichiarare la nullità/ inefficacia del precetto opposto per i motivi indicati in narrativa;
- Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per i motivi e le ragioni esposte al capo 1) del presente atto;
2) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, ai sensi dell'artt. 615 cpc avverso l'atto di precetto notificato alla in data 23.04.2024 dalla Parte_1 Controparte_1
[...
poiché inammissibile ed infondata per tutti i motivi e le ragioni esposte nella presente comparsa di risposta. Per l'effetto, dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'atto di precetto per cui è causa;
3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2024, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di Controparte_1 mediante il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 105.062,79, oltre interessi e spese.
Tale diritto di credito trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 6837/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, notificato alla non opposto e successivamente Parte_1 munito dell'esecutorietà con provvedimento del 16 febbraio 2024.
A mezzo della presente opposizione, parte attrice ha contestato il diritto di agire in executivis, dichiarando di aver pagato gli importi di cui al precetto e concludendo come pocanzi riportato.
Si è costituita la che ha sottolineato l'infondatezza e la Controparte_1 pretestuosità dell'opposizione per essersi limitata l'opponente ad eccepire l'avvenuto pagamento della somma intimata, senza aver depositato alcunché a supporto della prospettazione.
Ha specificato inoltre che il diritto di credito sotteso al decreto ingiuntivo azionato nasceva da un rapporto di fornitura di prodotti ittici per la quale la società opposta emetteva una serie di fatture, rimaste inevase.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Con nota di deposito del 27 gennaio 2025 il difensore della società attrice rinunciava al mandato professionale, tanto che con ordinanza del 13 marzo 2025 resa all'esito della prima udienza di comparizione a trattazione scritta del 12 marzo 2025 questo G.I. dava atto della rinuncia e del mancato deposito delle note scritte nell'interesse del difensore della parte, evidenziando la sussistenza della perpetuatio dell'ufficio difensivo sino alla nomina di altro difensore. Alla successiva udienza del 26 novembre 2025, nuovamente alla sola presenza della convenuta/opposta, il giudizio è stato rimesso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
A mezzo del rimedio esperito, l'opponente ha contestato il diritto della parte opposta/intimante di procedere ad esecuzione forzata ex art 615 c.p.c., deducendo l'avvenuta estinzione della pretesa per effetto dell'adempimento del credito incorporato nell'azionato titolo esecutivo di natura giudiziale.
Giova premettere che, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può riguardare soltanto l'efficacia del titolo, o comunque fatti modificativi o estintivi del diritto in esso cristallizzato che si siano verificati posteriormente alla formazione, non anche
- 2 - quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Pertanto, le deduzioni in sede di opposizione all'esecuzione potranno concernere i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione o infine la pignorabilità dei beni.
Alla luce del profilo di censura addotto dell'avvenuto pagamento, pertanto, il rimedio esperito è ammissibile.
Tuttavia, la domanda è destituita di fondamento.
L'opponente, invero, non ha versato alcuna prova in grado di confortare l'assunto e, prima ancora, non ha fornito allegazione di sorta alla prospettazione fornita.
Si è limitata nell'atto introduttivo del giudizio a riservare al successivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la prova documentale dell'avvenuto pagamento del credito. Tuttavia, non ha depositato le note, né la documentazione.
Non si trascura come, dopo l'iscrizione al ruolo della causa e prima ancora della celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., i difensori della parte attrice abbiano rinunciato al mandato professionale. Tuttavia, siffatta rinuncia non esime la difesa dall'esercizio dell'incarico conferito in regime di perpetuatio sino alla sostituzione.
In tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio come quello istaurato, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che il diritto di credito esiste ed è efficace, mentre è onere dell'intimato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 15376/2022).
E, come è noto, il rigetto di una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale (cfr. Cass. n. 22128/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice Parte_1 secondo quanto previsto dai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (€ 52.001 – 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate e attesa la prossimità del valore della controversia allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da contro iscritto al n. R.G. 11523/2024, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 favore dell'Avv. Domenico Fruttaldo, dichiaratosi antistatario, in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre le spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
La bozza del presente provvedimento è stata redatta in collaborazione con la Dott.ssa Giulia Varriale, MOT nominato con D.M. 22.10.2024
- 4 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 11523/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Conte;
-ATTRICE - CONTRO già (c.f. ), in Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2 persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Fruttaldo;
-CONVENUTA -
Oggetto: opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato il 23.04.2024
Conclusioni: per parte attrice: “Sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto;
- Dichiarare la nullità/ inefficacia del precetto opposto per i motivi indicati in narrativa;
- Con vittoria di spese e compenso professionale da distrarsi ex art. 93 cpc in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Parte convenuta: 1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per i motivi e le ragioni esposte al capo 1) del presente atto;
2) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione ex adverso proposta, ai sensi dell'artt. 615 cpc avverso l'atto di precetto notificato alla in data 23.04.2024 dalla Parte_1 Controparte_1
[...
poiché inammissibile ed infondata per tutti i motivi e le ragioni esposte nella presente comparsa di risposta. Per l'effetto, dichiarare la piena legittimità ed efficacia dell'atto di precetto per cui è causa;
3) condannare controparte alla refusione delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore dichiaratosi antistatario. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13 maggio 2024, la ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificato ad istanza di Controparte_1 mediante il quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 105.062,79, oltre interessi e spese.
Tale diritto di credito trova fondamento nel decreto ingiuntivo n. 6837/2023 emesso dal Tribunale di Napoli, notificato alla non opposto e successivamente Parte_1 munito dell'esecutorietà con provvedimento del 16 febbraio 2024.
A mezzo della presente opposizione, parte attrice ha contestato il diritto di agire in executivis, dichiarando di aver pagato gli importi di cui al precetto e concludendo come pocanzi riportato.
Si è costituita la che ha sottolineato l'infondatezza e la Controparte_1 pretestuosità dell'opposizione per essersi limitata l'opponente ad eccepire l'avvenuto pagamento della somma intimata, senza aver depositato alcunché a supporto della prospettazione.
Ha specificato inoltre che il diritto di credito sotteso al decreto ingiuntivo azionato nasceva da un rapporto di fornitura di prodotti ittici per la quale la società opposta emetteva una serie di fatture, rimaste inevase.
Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.
Con nota di deposito del 27 gennaio 2025 il difensore della società attrice rinunciava al mandato professionale, tanto che con ordinanza del 13 marzo 2025 resa all'esito della prima udienza di comparizione a trattazione scritta del 12 marzo 2025 questo G.I. dava atto della rinuncia e del mancato deposito delle note scritte nell'interesse del difensore della parte, evidenziando la sussistenza della perpetuatio dell'ufficio difensivo sino alla nomina di altro difensore. Alla successiva udienza del 26 novembre 2025, nuovamente alla sola presenza della convenuta/opposta, il giudizio è stato rimesso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
A mezzo del rimedio esperito, l'opponente ha contestato il diritto della parte opposta/intimante di procedere ad esecuzione forzata ex art 615 c.p.c., deducendo l'avvenuta estinzione della pretesa per effetto dell'adempimento del credito incorporato nell'azionato titolo esecutivo di natura giudiziale.
Giova premettere che, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, in ipotesi di titoli giudiziali, la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può riguardare soltanto l'efficacia del titolo, o comunque fatti modificativi o estintivi del diritto in esso cristallizzato che si siano verificati posteriormente alla formazione, non anche
- 2 - quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
Pertanto, le deduzioni in sede di opposizione all'esecuzione potranno concernere i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore, il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo, la legittimazione attiva o passiva all'esecuzione o infine la pignorabilità dei beni.
Alla luce del profilo di censura addotto dell'avvenuto pagamento, pertanto, il rimedio esperito è ammissibile.
Tuttavia, la domanda è destituita di fondamento.
L'opponente, invero, non ha versato alcuna prova in grado di confortare l'assunto e, prima ancora, non ha fornito allegazione di sorta alla prospettazione fornita.
Si è limitata nell'atto introduttivo del giudizio a riservare al successivo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. la prova documentale dell'avvenuto pagamento del credito. Tuttavia, non ha depositato le note, né la documentazione.
Non si trascura come, dopo l'iscrizione al ruolo della causa e prima ancora della celebrazione dell'udienza ex art. 183 c.p.c., i difensori della parte attrice abbiano rinunciato al mandato professionale. Tuttavia, siffatta rinuncia non esime la difesa dall'esercizio dell'incarico conferito in regime di perpetuatio sino alla sostituzione.
In tema di riparto dell'onere probatorio nel giudizio come quello istaurato, spetta all'opposto, creditore procedente, la prova che il diritto di credito esiste ed è efficace, mentre è onere dell'intimato opponente dare la prova del fatto sopravvenuto che abbia determinato il venir meno del diritto a procedere esecutivamente nei suoi confronti (cfr. Cass. n. 15376/2022).
E, come è noto, il rigetto di una domanda per carenza di prova costituisce pronuncia non già in rito, ma nel merito della pretesa, in quanto tale suscettibile di giudicato sostanziale (cfr. Cass. n. 22128/2025).
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice Parte_1 secondo quanto previsto dai parametri del D.M. n. 55 del 2014 e successive modifiche, tenendo conto del valore della controversia (€ 52.001 – 260.000) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi, ad eccezione di quella istruttoria), con l'applicazione dei parametri minimi, tenuto conto dell'assenza di profili di complessità delle questioni trattate e attesa la prossimità del valore della controversia allo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
- 3 - Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando nel giudizio promosso da contro iscritto al n. R.G. 11523/2024, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese processuali, che liquida in Parte_1 favore dell'Avv. Domenico Fruttaldo, dichiaratosi antistatario, in € 4.217,00 per compenso professionale, oltre le spese generali al 15%; iva e cpa, se dovute, come per legge.
Così deciso in Napoli il 10 dicembre 2025
Il Giudice
(Dr. Mario Ciccarelli)
La bozza del presente provvedimento è stata redatta in collaborazione con la Dott.ssa Giulia Varriale, MOT nominato con D.M. 22.10.2024
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