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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 20/05/2025, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai IG.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Riunito in Camera di ConIGlio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 12262/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Enrico Toso
Domicilio eletto: Genova, Via Domenico Fiasella 10/8 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Marzia Isnardi
Domicilio eletto: Genova, San Luca 12/41 presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 19.05.2025)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 29.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con dal Controparte_1 giugno 2015 al giugno 2024; PE
- Che dall'unione, il 18.02.2017, era nata in [...] la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
- Che dal giugno 2024 la convivenza era venuta meno e CP_1
si era trasferito a Vigevano;
[...]
- Di essere socia al 50% della A&A SN (da cui percepisce entrate mensili di circa € 1.000,00) e al 33% della TO IV SN (da cui non percepisce alcuna entrata mensile);
- Che è Direttore della Scuola di Paracadutismo Controparte_1 dell'Aeroporto Francesco Cappa di Casale Monferrato, da cui percepisce redditi di importo ignoto, e socio di impresa nel settore dell'informatica (con sede in Svizzera).
Su tali presupposti chiedeva:
- L'assegnazione della casa famigliare alla madre,
- L'affidamento condiviso della figlia ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 600,00 mensili, con la partecipazione alle spese straordinarie della figlia, compresa l'iscrizione allo Sci Club di Artesina oltre alle spese di amministrazione ordinaria della casa di Artesina, a carico del padre nella misura del 100%.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in Controparte_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essersi trasferito a vivere fuori di Genova dopo la fine della convivenza more uxorio, ma di aver locato immobile, dotato di spazi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 anche per la figlia, nelle immediate vicinanze della casa materna e della scuola frequentata dalla figlia;
- Di possedere il 50% della società svizzera Gravity Adventure sagl e dal gennaio 2024 di svolgere attività lavora alle dipendenze di tale società con mansioni di gerente;
- Di svolgere inoltre l'attività di istruttore di paracadutismo con un impegno di sei mesi annui;
- Di avere le disponibilità immobiliari, patrimoniali e reddituali indicate in comparsa di costituzione;
- Che le società di cui era socia gestivano Parte_1 rispettivamente due store di abbigliamento (in Genova e Chiavari) e il ristorante “Il TO IV” in Genova;
- Che la madre era proprietaria di due immobili, uno in Genova e uno in Frabosa Sottana (CN), entrambi privi di gravami:
- Che la madre percepiva integralmente l'assegno unico per la figlia e vi era disponibilità del padre a continuare a farlo percepire in toto alla madre.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura di euro 450,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50/% con assegno unico a favore della madre.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive rispettive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 10.04.2025 e interpellate dal giudice delegato confermavano che l'assegno unico allo stato, ammontante ad euro 57,00 mensili, era integralmente percepito dalla madre.
La IG.ra confermava di essere proprietaria di un'abitazione in Pt_1 località sciistica, che non viene locata in quanto utilizzata per consentire alla bambina di sciare in occasione di tutti i fine settimana invernali.
Il giudice delegato proponeva alle parti la conciliazione della causa alle condizioni indicate a verbale della predetta udienza e, vista la richiesta delle parti di termine per esaminare la proposta, rinviava la causa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Alla successiva udienza del 29.04.2025, le parti presenti personalmente dichiaravano di aver trovato l'accordo in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore _2
(nata a [...] il [...]), avuta nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, alle condizioni che veniva specificate a verbale della predetta udienza e che le parti sottoscrivevano per adesione.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il _2
18.2.2017), avuta nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, deve essere accolta, considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e che le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Devono inoltre essere recepite tutte le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che i genitori hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore (nata _2
a Genova il 18.2.2017), concordate dalle parti
(c. f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Genova il 26.05.1975,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 e
(c. f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.04.1976,
- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia (nata _2
a Genova il 18.2.2017) con collocazione abitativa prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Genova, in Via Ferrara 84/28;
- Conferma del regime di frequentazione attualmente in vigore, secondo le seguenti modalità:
** durante il periodo scolastico ciascun genitore terrà con sé la figlia a weekend alternati:
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza materna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola al _2 venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola.
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola al _2 giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
** durante le festività Natalizie: verranno suddivise ad anni alterni tra PE i genitori nel modo seguente: trascorrerà con un genitore dal fermo scolastico alle ore 17 del 31 dicembre, mentre trascorrerà con l'altro genitore il 25 dicembre (dalle ore 11 della mattina alla mattina del 26 dicembre) e poi nuovamente dalle ore 17 del 31 dicembre alla ripresa dell'anno scolastico;
** durante le vacanze pasquali: ciascun genitore di anno in anno alternerà con la figlia il giorno della TA AS (dalla mattina, con pernotto fino alla mattina seguente) ed il giorno di AS (dalla mattina fino al rientro a scuola la mattina seguente);
** durante le vacanze estive: anche a far data dalla fine della scuola, ciascun genitore terrà con sé la figlia a weekend alternati:
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza materna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dalle 10 della mattina e la _2 riaccompagnerà all'abitazione materna il venerdì alle 10 della mattina.
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dalle 10 della mattina e la _2 riaccompagnerà all'abitazione materna il giovedì alle 10 della mattina. PE
trascorrerà altresì presso ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno;
qualora non si trovasse l'accordo tra i genitori, il padre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 PE trascorrerà con dalla mattina del 1° agosto (quando il IG. _2 prenderà la figlia, presso l'abitazione della madre) fino alla sera del 15 agosto (quando la IG.ra riprenderà la figlia dall'abitazione Pt_1 PE l'abitazione paterna), mentre la madre trascorrerà con gli ultimi 16 giorni di agosto.
** Altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel PE corso dell'anno: trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, il proprio compleanno, nonché le restanti festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre).
- corrisponderà a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia PE
, la somma di euro 525,00 con rivalutazione annuale Istat, autorizzando la madre a percepire per intero l'assegno unico, oltre al 60% delle spese straordinarie relative alla figlia da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, tra esse le parti concordano le spese relative allo sci club;
- Oltre alle predette spese straordinarie, il IG. si farà carico del _2
50% delle spese di amministrazione ordinaria della casa attualmente di proprietà della IG.ra , sita in Artesina, frazione Miroglio, per il Pt_1 PE periodo dicembre/aprile, fino a che frequenterà il corso di scii. Durante tale periodo il IG. avrà la disponibilità esclusiva _2 dell'appartamento nei giorni in cui terrà la figlia con sé.
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 16.5.2023
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai IG.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
Riunito in Camera di ConIGlio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 12262/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Enrico Toso
Domicilio eletto: Genova, Via Domenico Fiasella 10/8 presso lo studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. ) C.F._2
Difensore: Avv. Marzia Isnardi
Domicilio eletto: Genova, San Luca 12/41 presso lo studio del difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 19.05.2025)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore nata fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 29.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la Parte_1 ricorrente o la madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con dal Controparte_1 giugno 2015 al giugno 2024; PE
- Che dall'unione, il 18.02.2017, era nata in [...] la figlia , riconosciuta da entrambi i genitori;
- Che dal giugno 2024 la convivenza era venuta meno e CP_1
si era trasferito a Vigevano;
[...]
- Di essere socia al 50% della A&A SN (da cui percepisce entrate mensili di circa € 1.000,00) e al 33% della TO IV SN (da cui non percepisce alcuna entrata mensile);
- Che è Direttore della Scuola di Paracadutismo Controparte_1 dell'Aeroporto Francesco Cappa di Casale Monferrato, da cui percepisce redditi di importo ignoto, e socio di impresa nel settore dell'informatica (con sede in Svizzera).
Su tali presupposti chiedeva:
- L'assegnazione della casa famigliare alla madre,
- L'affidamento condiviso della figlia ad entrambi di genitori, con collocazione prevalente presso la madre,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento della figlia a carico del padre nella misura di euro 600,00 mensili, con la partecipazione alle spese straordinarie della figlia, compresa l'iscrizione allo Sci Club di Artesina oltre alle spese di amministrazione ordinaria della casa di Artesina, a carico del padre nella misura del 100%.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva in Controparte_1 giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di essersi trasferito a vivere fuori di Genova dopo la fine della convivenza more uxorio, ma di aver locato immobile, dotato di spazi
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 anche per la figlia, nelle immediate vicinanze della casa materna e della scuola frequentata dalla figlia;
- Di possedere il 50% della società svizzera Gravity Adventure sagl e dal gennaio 2024 di svolgere attività lavora alle dipendenze di tale società con mansioni di gerente;
- Di svolgere inoltre l'attività di istruttore di paracadutismo con un impegno di sei mesi annui;
- Di avere le disponibilità immobiliari, patrimoniali e reddituali indicate in comparsa di costituzione;
- Che le società di cui era socia gestivano Parte_1 rispettivamente due store di abbigliamento (in Genova e Chiavari) e il ristorante “Il TO IV” in Genova;
- Che la madre era proprietaria di due immobili, uno in Genova e uno in Frabosa Sottana (CN), entrambi privi di gravami:
- Che la madre percepiva integralmente l'assegno unico per la figlia e vi era disponibilità del padre a continuare a farlo percepire in toto alla madre.
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso della figlia con collocazione abitativa prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza della figlia minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione,
- La previsione di un contributo di mantenimento per la figlia a carico del padre nella misura di euro 450,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie relative alla figlia nella misura del 50/% con assegno unico a favore della madre.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive rispettive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 10.04.2025 e interpellate dal giudice delegato confermavano che l'assegno unico allo stato, ammontante ad euro 57,00 mensili, era integralmente percepito dalla madre.
La IG.ra confermava di essere proprietaria di un'abitazione in Pt_1 località sciistica, che non viene locata in quanto utilizzata per consentire alla bambina di sciare in occasione di tutti i fine settimana invernali.
Il giudice delegato proponeva alle parti la conciliazione della causa alle condizioni indicate a verbale della predetta udienza e, vista la richiesta delle parti di termine per esaminare la proposta, rinviava la causa.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 Alla successiva udienza del 29.04.2025, le parti presenti personalmente dichiaravano di aver trovato l'accordo in punto affidamento, collocazione, regole di frequentazione e mantenimento della figlia minore _2
(nata a [...] il [...]), avuta nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, alle condizioni che veniva specificate a verbale della predetta udienza e che le parti sottoscrivevano per adesione.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore (nata a [...] il _2
18.2.2017), avuta nel corso della loro relazione sentimentale e stabile convivenza more uxorio e regolarmente riconosciuta da entrambi i genitori, deve essere accolta, considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza e che le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni distinte.
Devono inoltre essere recepite tutte le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della prole che i genitori hanno concordato, e che si riportano in dispositivo, non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento della figlia minore (nata _2
a Genova il 18.2.2017), concordate dalle parti
(c. f. ), nata a Parte_1 C.F._1
Genova il 26.05.1975,
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 e
(c. f. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
14.04.1976,
- Affidamento condiviso ad entrambi i genitori della figlia (nata _2
a Genova il 18.2.2017) con collocazione abitativa prevalente presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Genova, in Via Ferrara 84/28;
- Conferma del regime di frequentazione attualmente in vigore, secondo le seguenti modalità:
** durante il periodo scolastico ciascun genitore terrà con sé la figlia a weekend alternati:
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza materna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola al _2 venerdì mattina con riaccompagnamento a scuola.
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dall'uscita da scuola al _2 giovedì mattina con riaccompagnamento a scuola.
** durante le festività Natalizie: verranno suddivise ad anni alterni tra PE i genitori nel modo seguente: trascorrerà con un genitore dal fermo scolastico alle ore 17 del 31 dicembre, mentre trascorrerà con l'altro genitore il 25 dicembre (dalle ore 11 della mattina alla mattina del 26 dicembre) e poi nuovamente dalle ore 17 del 31 dicembre alla ripresa dell'anno scolastico;
** durante le vacanze pasquali: ciascun genitore di anno in anno alternerà con la figlia il giorno della TA AS (dalla mattina, con pernotto fino alla mattina seguente) ed il giorno di AS (dalla mattina fino al rientro a scuola la mattina seguente);
** durante le vacanze estive: anche a far data dalla fine della scuola, ciascun genitore terrà con sé la figlia a weekend alternati:
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza materna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dalle 10 della mattina e la _2 riaccompagnerà all'abitazione materna il venerdì alle 10 della mattina.
▪ La settimana in cui il weekend è di competenza paterna, il IG.
terrà con sé la figlia dal mercoledì dalle 10 della mattina e la _2 riaccompagnerà all'abitazione materna il giovedì alle 10 della mattina. PE
trascorrerà altresì presso ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi entro il 31 di maggio di ogni anno;
qualora non si trovasse l'accordo tra i genitori, il padre
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 PE trascorrerà con dalla mattina del 1° agosto (quando il IG. _2 prenderà la figlia, presso l'abitazione della madre) fino alla sera del 15 agosto (quando la IG.ra riprenderà la figlia dall'abitazione Pt_1 PE l'abitazione paterna), mentre la madre trascorrerà con gli ultimi 16 giorni di agosto.
** Altre festività, compleanni e onomastici e altre ricorrenze nel PE corso dell'anno: trascorrerà con ciascun genitore, secondo il criterio dell'alternanza, il proprio compleanno, nonché le restanti festività civili e religiose (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 24 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre).
- corrisponderà a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1 cinque di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia PE
, la somma di euro 525,00 con rivalutazione annuale Istat, autorizzando la madre a percepire per intero l'assegno unico, oltre al 60% delle spese straordinarie relative alla figlia da individuarsi secondo il noto documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del 15/09/2016, tra esse le parti concordano le spese relative allo sci club;
- Oltre alle predette spese straordinarie, il IG. si farà carico del _2
50% delle spese di amministrazione ordinaria della casa attualmente di proprietà della IG.ra , sita in Artesina, frazione Miroglio, per il Pt_1 PE periodo dicembre/aprile, fino a che frequenterà il corso di scii. Durante tale periodo il IG. avrà la disponibilità esclusiva _2 dell'appartamento nei giorni in cui terrà la figlia con sé.
- Spese compensate
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 16.5.2023
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6