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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1107/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Grottaminarda, al c.so Vittorio Veneto n. 128, presso lo studio degli avv.ti Rossana Iarrobino
e Pasqualino Pavone, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Grottaminarda, Controparte_1 C.F._2
alla via A.A. Minichiello snc, presso lo studio dell'avv. Antonietta Coviello, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
, c.f. , elett.te dom.to in Controparte_2 C.F._3
Grottaminarda, al corso Vittorio Veneto n. 128, presso lo studio dell'avv. Claudio Felice
Luisi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
TERZO INTERVENTORE
E
- Pagina 1 - PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
22.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto il 6.7.1994 in
Salerno con e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Salerno (atto numero 4, Parte II, Serie B).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli, (9.6.1999) e Per_1 CP_2
(3.9.2002); che con omologa del Tribunale di Ariano Irpino del 1.3.2011 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che lavorava con contratto a tempo determinato a Torino, Per_1
mentre frequentava uno stage in Slovenia e non era titolare di redditi propri;
che CP_2
l'istante, dipendente dell'Enac con stipendio di circa € 1.600,00, si era trasferito da ormai dieci anni in Pietradefusi ove aveva formato una nuova famiglia;
che, quindi, la sua situazione economica era peggiorata.
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi le statuizioni contenute nel decreto di omologa in relazione al solo al figlio , cui CP_2
corrispondere, in via diretta, una somma pari ad € 300,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta di divorzio ma eccepiva l'inammissibilità della domanda del ricorrente, per difetto di legittimazione attiva, di pagamento diretto al figlio
; chiedeva inoltre la condanna del ricorrente al pagamento della rivalutazione Istat CP_2
non versata;
Con ordinanza del 12.12.2024 veniva revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia e lasciato inalterato quello in favore del figlio in misura pari ad € Per_1 CP_2
300,00, oltre 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat.
Si costituiva, poi, in giudizio con comparsa del 20.1.2025, chiedendo di Controparte_2
vedere accertato e dichiarato il proprio diritto al versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del padre.
Senonché, con ordinanza del 12.12.2024, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione e all'udienza del 22.5.2025 riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Pagina 2 - La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa dell'1.3.2011 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli (n. 9.6.1999) e (n. Persona_2 Controparte_2
3.9.2002).
Va confermata - invero, vi è concordia sul punto tra le parti - l'ordinanza del g.d. del
12.12.2024, la quale ha revocato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia e confermato, invece, quello in favore del figlio in Per_1 CP_2 misura pari ad € 300,00.
Quanto a dipendente con contratto a tempo presso una società torinese, è sufficiente Per_1
rammentare che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, costituisce elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica (Cass. n. 40282/2021).
Quanto a , in possesso di diploma di scuola superiore Istituto tecnico commerciale CP_2
per il turismo, la frequentazione di uno stage in Slovenia, finanziato dall'Unione Europea, è indubbiamente indice di non inerzia (Cass. n. 18785/2021), al punto da avere indotto il medesimo ricorrente a volere continuare a contribuire al suo mantenimento.
Orbene, unica contestazione (quantomeno iniziale) riguarda la legittimazione del ricorrente a chiedere il versamento diretto nei confronti del figlio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.
18008/2018, 9700/2021), il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Nel caso di specie, tuttavia, il figlio è intervenuto in giudizio con comparsa del CP_2
20.1.2025, richiedendo il pagamento diretto.
- Pagina 3 - Orbene, è vero che, ai sensi dell'art. 473 bis.20 c.p.c., tale intervento è tardivo perché avvenuto oltre il termine di costituzione per il convenuto. Tuttavia, la giurisprudenza della
S.C. è costante nel ritenere che, fermo restando che il terzo accetta la causa allo stato in cui si trova e non può compiere atti non consentiti alle altre parti al momento dell'intervento, tale preclusione riguarda l'attività istruttoria, anche documentale (Cass. 20882/2018, 14398/2023),
e non le domande, che possono essere proposte sino alla precisazione delle conclusioni (Cass.
n. 25798/2015).
Ne consegue che la domanda dell'interventore può essere accolta (anche la resistente si è, poi, espressa in favore dell'accoglimento).
Il ricorrente, quindi, va onerato di pagare direttamente al figlio l'importo a titolo di CP_2 mantenimento di € 300,00, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo.
Sulle altre domande e sulle pese di lite.
Inammissibile è la domanda della resistente di pagamento della rivalutazione ISTAT non versata dal ricorrente, la quale, dotata solamente di connessione soggettiva ma priva di connessione oggettiva ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, è da proporre in autonomo giudizio ordinario (cfr. Trib. Firenze n. 1408/2020; Cass. nn. 2155/2010, 18870/2014,
27386/2014).
Tenuto conto della sostanziale non opposizione alle domande di lite, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra tutte le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno il
6.7.1994 tra (n. 24.6.1962) e (n. 28.3.1964); Parte_1 Controparte_1
- REVOCA l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia maggiore;
Persona_2
- DISPONE che versi direttamente al figlio maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente , a titolo di contributo al suo Controparte_2 mantenimento, la somma di € 300,00, entro il 5 di ogni mese con modalità tracciabili, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento;
- DICHIARA inammissibile la domanda della resistente di pagamento della rivalutazione Istat non versata;
- Pagina 4 - - COMPENSA integralmente le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Salerno per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 4, P. II, serie B, anno 1994).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I SEZIONE CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente dott. Aldo De Luca Giudice dott. Leonardo Papaleo Giudice rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1107 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avete ad oggetto: divorzio
TRA
, c.f. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Grottaminarda, al c.so Vittorio Veneto n. 128, presso lo studio degli avv.ti Rossana Iarrobino
e Pasqualino Pavone, dai quali è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, c.f. , elett.te dom.ta in Grottaminarda, Controparte_1 C.F._2
alla via A.A. Minichiello snc, presso lo studio dell'avv. Antonietta Coviello, dalla quale è rapp.ta e difesa, giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
, c.f. , elett.te dom.to in Controparte_2 C.F._3
Grottaminarda, al corso Vittorio Veneto n. 128, presso lo studio dell'avv. Claudio Felice
Luisi, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti
TERZO INTERVENTORE
E
- Pagina 1 - PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in vista dell'udienza cartolare del
22.5.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.4.2024, chiedeva al Tribunale di Parte_1
Benevento dichiararsi cessati gli effetti del matrimonio concordatario contratto il 6.7.1994 in
Salerno con e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Controparte_1
Salerno (atto numero 4, Parte II, Serie B).
A tal fine, riferiva: che dal matrimonio erano nati due figli, (9.6.1999) e Per_1 CP_2
(3.9.2002); che con omologa del Tribunale di Ariano Irpino del 1.3.2011 veniva pronunciata la separazione personale dei coniugi;
che non si era più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
che lavorava con contratto a tempo determinato a Torino, Per_1
mentre frequentava uno stage in Slovenia e non era titolare di redditi propri;
che CP_2
l'istante, dipendente dell'Enac con stipendio di circa € 1.600,00, si era trasferito da ormai dieci anni in Pietradefusi ove aveva formato una nuova famiglia;
che, quindi, la sua situazione economica era peggiorata.
Chiedeva quindi: pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
confermarsi le statuizioni contenute nel decreto di omologa in relazione al solo al figlio , cui CP_2
corrispondere, in via diretta, una somma pari ad € 300,00, oltre 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi, aderiva alla richiesta di divorzio ma eccepiva l'inammissibilità della domanda del ricorrente, per difetto di legittimazione attiva, di pagamento diretto al figlio
; chiedeva inoltre la condanna del ricorrente al pagamento della rivalutazione Istat CP_2
non versata;
Con ordinanza del 12.12.2024 veniva revocato l'assegno di mantenimento in favore della figlia e lasciato inalterato quello in favore del figlio in misura pari ad € Per_1 CP_2
300,00, oltre 50% delle spese straordinarie e rivalutazione Istat.
Si costituiva, poi, in giudizio con comparsa del 20.1.2025, chiedendo di Controparte_2
vedere accertato e dichiarato il proprio diritto al versamento diretto del contributo di mantenimento da parte del padre.
Senonché, con ordinanza del 12.12.2024, la causa veniva rinviata per la rimessione in decisione e all'udienza del 22.5.2025 riservata alla decisione collegiale.
Il Tribunale osserva.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
- Pagina 2 - La domanda è fondata.
È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa e, cioè, il decreto di omologa dell'1.3.2011 emesso dal Tribunale di Ariano Irpino.
Del pari, è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita da nessuna delle due parti, ai sensi dell'art. 5 l. n.
74/1987. Ricorre, perciò, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della l.
898/1970, così come modificata dall'art. 5 della citata l. n. 74/1987, e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Vanno, pertanto, disposte le formalità di cui all'art. 10 L. n. 898/1970.
Sul mantenimento dei figli (n. 9.6.1999) e (n. Persona_2 Controparte_2
3.9.2002).
Va confermata - invero, vi è concordia sul punto tra le parti - l'ordinanza del g.d. del
12.12.2024, la quale ha revocato l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia e confermato, invece, quello in favore del figlio in Per_1 CP_2 misura pari ad € 300,00.
Quanto a dipendente con contratto a tempo presso una società torinese, è sufficiente Per_1
rammentare che lo svolgimento di un'attività retribuita, ancorché prestata in esecuzione di contratto di lavoro a tempo determinato, costituisce elemento rappresentativo della capacità del figlio di procurarsi un'adeguata fonte di reddito e, quindi, della raggiunta autosufficienza economica (Cass. n. 40282/2021).
Quanto a , in possesso di diploma di scuola superiore Istituto tecnico commerciale CP_2
per il turismo, la frequentazione di uno stage in Slovenia, finanziato dall'Unione Europea, è indubbiamente indice di non inerzia (Cass. n. 18785/2021), al punto da avere indotto il medesimo ricorrente a volere continuare a contribuire al suo mantenimento.
Orbene, unica contestazione (quantomeno iniziale) riguarda la legittimazione del ricorrente a chiedere il versamento diretto nei confronti del figlio.
Invero, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. nn.
18008/2018, 9700/2021), il genitore separato o divorziato, tenuto al mantenimento del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente e convivente con l'altro genitore, non può pretendere, in mancanza di una specifica domanda del figlio, di assolvere la propria prestazione nei confronti di quest'ultimo anziché del genitore istante.
Nel caso di specie, tuttavia, il figlio è intervenuto in giudizio con comparsa del CP_2
20.1.2025, richiedendo il pagamento diretto.
- Pagina 3 - Orbene, è vero che, ai sensi dell'art. 473 bis.20 c.p.c., tale intervento è tardivo perché avvenuto oltre il termine di costituzione per il convenuto. Tuttavia, la giurisprudenza della
S.C. è costante nel ritenere che, fermo restando che il terzo accetta la causa allo stato in cui si trova e non può compiere atti non consentiti alle altre parti al momento dell'intervento, tale preclusione riguarda l'attività istruttoria, anche documentale (Cass. 20882/2018, 14398/2023),
e non le domande, che possono essere proposte sino alla precisazione delle conclusioni (Cass.
n. 25798/2015).
Ne consegue che la domanda dell'interventore può essere accolta (anche la resistente si è, poi, espressa in favore dell'accoglimento).
Il ricorrente, quindi, va onerato di pagare direttamente al figlio l'importo a titolo di CP_2 mantenimento di € 300,00, oltre rivalutazione Istat e 50% delle spese straordinarie secondo
Protocollo.
Sulle altre domande e sulle pese di lite.
Inammissibile è la domanda della resistente di pagamento della rivalutazione ISTAT non versata dal ricorrente, la quale, dotata solamente di connessione soggettiva ma priva di connessione oggettiva ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, è da proporre in autonomo giudizio ordinario (cfr. Trib. Firenze n. 1408/2020; Cass. nn. 2155/2010, 18870/2014,
27386/2014).
Tenuto conto della sostanziale non opposizione alle domande di lite, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra tutte le parti interamente compensate le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno il
6.7.1994 tra (n. 24.6.1962) e (n. 28.3.1964); Parte_1 Controparte_1
- REVOCA l'obbligo a carico di di contribuire al mantenimento Parte_1
della figlia maggiore;
Persona_2
- DISPONE che versi direttamente al figlio maggiorenne non Parte_1
economicamente autosufficiente , a titolo di contributo al suo Controparte_2 mantenimento, la somma di € 300,00, entro il 5 di ogni mese con modalità tracciabili, oltre rivalutazione annuale Istat e 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Benevento;
- DICHIARA inammissibile la domanda della resistente di pagamento della rivalutazione Istat non versata;
- Pagina 4 - - COMPENSA integralmente le spese di lite;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Salerno per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 – Ordinamento dello Stato
Civile (atto n. 4, P. II, serie B, anno 1994).
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice
Dott. Leonardo Papaleo
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
- Pagina 5 -