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Sentenza 2 agosto 2025
Sentenza 2 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/08/2025, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1943 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. COLOSIMO FAUSTO, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione L. 689/81 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 il sig. , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante della proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
001769815, con la quale veniva applicata la sanzione amministrativa dovuta in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2018; lamentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto non gli era mai stato notificato l'atto di accertamento presupposto con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento e della pretesa sanzionatoria, chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione stante l'illegittimità e la nullità della sanzione per indeterminatezza ed insufficiente motivazione dell'atto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande poiché CP_1 infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle sanzioni amministrative per come rideterminate nell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza, del 11.07.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha provveduto all'integrale pagamento della somma oggetto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, depositando idonea prova documentale attestante l'avvenuto adempimento – modello F24 (all. fascicolo ricorrente).
La condotta, liberamente assunta da parte ricorrente e non oggetto di contestazione, assume rilievo decisivo ai fini della definizione del presente giudizio. L'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, debitamente comprovato, ha determinato il venir meno dell'interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, privando di utilità ogni ulteriore pronuncia sul merito dell'opposizione. In conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in assenza di una formale rinuncia agli atti, qualora emerga, in modo inequivoco e documentato, che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta e che non residuino ulteriori profili di contrasto tra le parti;
vero è che la cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di una dichiarazione espressa delle parti, ove risulti da elementi obiettivi e documentati che la pretesa azionata sia stata soddisfatta e che non residuino ulteriori profili di contrasto.
Tale istituto, risponde ad esigenze di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, evitando decisioni prive di incidenza pratica e favorendo la definizione consensuale o spontanea delle controversie, in linea con i principi di ragionevole durata del processo e di proporzionalità dell'intervento giurisdizionale.
Nel caso di specie, l'adempimento spontaneo da parte del ricorrente ha esaurito l'oggetto del contendere, determinando l'estinzione della controversia in quanto la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione è stata soddisfatta e non risultano pendenti ulteriori domande o eccezioni suscettibili di valutazione giurisdizionale. Ne consegue che il processo deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcuna utilità nella prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa, tra le parti, le spese di lite.
Catanzaro 02/08/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GOT, funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1943 del Registro Generale Affari Contenziosi del 2024 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. COLOSIMO FAUSTO, giusta procura Parte_1 in calce al ricorso in opposizione;
ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano
e Francesco Muscari Tomaioli, giusta delega direttoriale in atti;
resistente
Oggetto: opposizione avverso ordinanza di ingiunzione L. 689/81 provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.07.2024 il sig. , in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante della proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI- CP_2
001769815, con la quale veniva applicata la sanzione amministrativa dovuta in ragione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nell'anno 2018; lamentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, in quanto non gli era mai stato notificato l'atto di accertamento presupposto con conseguente estinzione dell'obbligo di pagamento e della pretesa sanzionatoria, chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione stante l'illegittimità e la nullità della sanzione per indeterminatezza ed insufficiente motivazione dell'atto, con vittoria di spese e competenze di lite.
Si costituiva in giudizio la resistente, la quale chiedeva il rigetto di tutte le domande poiché CP_1 infondate in fatto ed in diritto, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle sanzioni amministrative per come rideterminate nell'ordinanza ingiunzione opposta, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza, del 11.07.2025, di trattazione scritta, istruita documentalmente, esaminati gli atti e le note di trattazione scritte, depositate dalle parti, viene pronunciata sentenza, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Parte ricorrente, nel corso del giudizio, ha provveduto all'integrale pagamento della somma oggetto dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, depositando idonea prova documentale attestante l'avvenuto adempimento – modello F24 (all. fascicolo ricorrente).
La condotta, liberamente assunta da parte ricorrente e non oggetto di contestazione, assume rilievo decisivo ai fini della definizione del presente giudizio. L'avvenuto adempimento dell'obbligazione pecuniaria oggetto dell'ordinanza-ingiunzione, debitamente comprovato, ha determinato il venir meno dell'interesse concreto, attuale e giuridicamente rilevante alla prosecuzione del processo, privando di utilità ogni ulteriore pronuncia sul merito dell'opposizione. In conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche in assenza di una formale rinuncia agli atti, qualora emerga, in modo inequivoco e documentato, che la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta e che non residuino ulteriori profili di contrasto tra le parti;
vero è che la cessazione della materia del contendere può essere rilevata d'ufficio dal giudice, anche in mancanza di una dichiarazione espressa delle parti, ove risulti da elementi obiettivi e documentati che la pretesa azionata sia stata soddisfatta e che non residuino ulteriori profili di contrasto.
Tale istituto, risponde ad esigenze di economia processuale e di effettività della tutela giurisdizionale, evitando decisioni prive di incidenza pratica e favorendo la definizione consensuale o spontanea delle controversie, in linea con i principi di ragionevole durata del processo e di proporzionalità dell'intervento giurisdizionale.
Nel caso di specie, l'adempimento spontaneo da parte del ricorrente ha esaurito l'oggetto del contendere, determinando l'estinzione della controversia in quanto la pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione è stata soddisfatta e non risultano pendenti ulteriori domande o eccezioni suscettibili di valutazione giurisdizionale. Ne consegue che il processo deve essere definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non sussistendo più alcuna utilità nella prosecuzione del giudizio.
Tenuto conto della natura della causa e del comportamento processuale delle parti, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• compensa, tra le parti, le spese di lite.
Catanzaro 02/08/2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Brunella Molinaro