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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 08/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA dott.ssa Margherita Bortolaso ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro 2581/24 RG promossa con ricorso da
1. DE LI AS
2. Controparte_1
3. CP_2
4. LA SI
5. Controparte_3
6. Controparte_4
7. Controparte_5
8. Parte_1
con avv.to BENIAMINO NORDIO
- ricorrenti -
contro
Controparte_6
rappresentata e difesa dagli avv.ti GIANNI BARILLARI e GIANLUCA SPOLVERATO
- resistente –
e altresì nei confronti di
CP_7
con avv.to SERGIO APIRLE
in punto: trattamento retributivo ferie ex direttiva 2003/88/CE
FATTO I ricorrenti hanno agito ex art 414 cpc quali dipendenti della Controparte_6 che svolge operazioni e servizi portuali tra cui carico, scarico, trasbordo, deposito, movimenti prevalentemente di containers e di merci e materiale vario in ambito portuale, in particolare gestisce un terminal container privato nel porto commerciale di Venezia - Marghera fornendo varie tipologie di servizi, quali operazioni in banchina (carico e scarico delle navi con gru portuali), in piazzale (disponendo di un deposito container), nonché svuotamento delle merci importate e caricamento di quelle per l'export, oltre che di logistica, distribuzione e ispezione merci, applicando il C.c.n.l. dei lavoratori dei porti.
I ricorrenti sono dipendenti della stessa - presso la sede legale della Società in , Molo A, e con CP_6 articolazione dell'orario da ottobre 2023 in 3 turni di lavoro di 6 ore ciascuno per complessive 36 ore settimanali (8:00-14:00, 14:00-20:00 e 20:00-02:00 - precedentemente sviluppato in 2 turni: 8-14, 14- 20) - con le seguenti decorrenze e mansioni:
1) dall' 01/01/2017 e convenzionale dall' 01/06/2001 con ultima qualifica di Parte_2 operaio III livello e mansione di carrellista polivalente, nel periodo dal 01/05/2010 al 31/12/2016 con svolgimento di attività lavorativa a favore della per effetto di cessione di ramo d'azienda CP_8 operata da TIV e successivo riconoscimento, in sede di accordo davanti all' ITL, di retrocessione a TIV con anzianità lavorativa sin dall'originario rapporto di lavoro ad ogni effetto giuridico ed economico;
2) dal 15/05/2003 con ultima qualifica di operaio IV livello e mansione di Controparte_1 carrellista – operaio polivalente;
3) dal 13/10/2003 con ultima qualifica di operaio II livello e mansione di supervisore;
CP_2
4) , dal 14/05/2001 con ultima qualifica di operaio IV livello e mansione di Persona_1 carrellista;
5) , dal 16/04/2001 con ultima qualifica di operaio III livello e mansione di gruista;
Controparte_3
6) , dal 24/05/2004 con ultima qualifica di operaio IV livello e mansione di Controparte_4 operaio polifunzionale;
7) , dal 03/06/2003 con ultima qualifica di operaio IV livello e mansione di carrellista- Controparte_5 operaio polivalente;
8) dal 01/01/2017 e convenzionale dal 14/01/2002 con ultima qualifica di operaio IV Parte_1 livello e mansione di carrellista polivalente, con svolgimento di attività lavorativa nel periodo dal 01/05/2010 al 31/12/2016 a favore della per effetto di cessione di ramo d'azienda CP_8 operata da TIV e successivo riconoscimento, in sede di accordo dinnanzi all'ITL, di retrocessione a TIV e di anzianità lavorativa sin dall'originario rapporto di lavoro;
ad ogni effetto giuridico ed economico.
Si tratta dunque di lavoratori TIV con mansioni di :
- SUPERVISORE (2° livello): = svolge l'attività di controllare la sicurezza sottonave, CP_2 organizza il lavoro del personale in turno, verifica che tutto il lavoro si svolga in sicurezza;
- : Pregnolato = svolge l'attività in piazzale guidando il carrello elevatore (un muletto CP_9 per carichi particolarmente pesanti- cd. reach stacker per i containers e fork lift per le lastre di marmo), mediante il quale carica e scarica i container e/o la merce sui camion;
TI EN : ; Parte_2 CP_1 Pt_1 - ST ( 3° livello) : Scaggiante = svolge l'attività di manovratore della gru caricando e scaricando il container per un periodo di 3 ore sul turno di 6; nelle restanti ore svolge l'attività di lavoratore generico inserendo i twist-lock per agganciare i containers tra di loro;
- e = svolgono principalmente l'attività di Controparte_10 CP_4 CP_5 carrellista, commesso piazzale e commesso spola.
Allegano di avere sempre ricevuto, per le giornate di ferie, la retribuzione c.d. “base”, priva cioè degli elementi accessori di cui alle indennità c.d. intrinsecamente connesse alla mansione da loro svolte e/o allo "status" personale e professionale degli stessi e azionano il diritto a ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili.
Censurano come discriminatorie, in contrasto con consolidati principi comunitari e altresì con l'articolo 36 della Costituzione, le disposizioni contrattual-collettive difformi e chiedono la condanna della convenuta datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze stipendiali.
Lamentano l'indebita esclusione dal trattamento retributivo durante le ferie in particolare delle seguenti voci, integrative della retribuzione oraria ed espressamente previste dai vari accordi sindacali puntualmente indicati:
1. indennità di effettiva presenza (codice meccanografico: 1.1590 - accordi integrativi 03/08/2004 e 21.3.2018);
2. indennità cambio tuta (codice meccanografico: 1.1591 - accordi integrativi 14/06/2012 e 21.3.2018) ;
3. premio gruista (codice meccanografico: 1.1111 - accordo integrativo 21/03/2018)
4. indennità inizio e fine turno (codice meccanografico 1.041618 - accordo integrativo 21/03/2018)
5. premio produttività (codice meccanografico: 1.0302 - accordi integrativi 7/06/2013 e 21.3.2018)
6. maggiorazione turnista (codice meccanografico: 1.041019 - art. 7 CCNL di categoria);
Richiamata la necessità di una valutazione della cd portata dissuasiva della decurtazione soltanto potenziale ex ante e limitata la domanda di pagamento delle rivendicate differenze retributive al periodo, non prescritto, successivo al 18.7.2007 (= quinquennio ante legge fornero), chiedono il calcolo secondo le decorrenze:
a) della rispettiva anzianità di servizio, ossia dal 18/07/2007 ad oggi per Controparte_1 CP_2
, , , ;
[...] Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
dal 18/07/2007 al 30/04/2010 e dall'1/01/2017 ad oggi;
Parte_2 Parte_1
b) della decorrenza delle singole indennità come introdotte dai diversi accordi di II livello, ossia : - indennità di presenza effettiva, dal 18/07/2007; - indennità di tempo cambio tuta dal14/06/2012; - premio gruista dal 21/03/2018; - indennità inizio e fine turno dal 21/03/2018; - maggiorazione turnista dal 18/07/2007; - premio di produttività dal 7/06/2013;
e così concludono:
I) accertarsi e dichiararsi la violazione del diritto comunitario ed in particolare dell'art. 7 della Direttiva Europea 2003/88 da parte di in persona del legale Parte_3 rappresentante p.t., corrente in Marghera (Ve), Molo A (P.Iva ) in relazione al pagamento P.IVA_1 delle giornate di ferie (e/o eventuali altre assenze) dei ricorrenti per tutte le ragioni di cui sopra;
II) accertarsi e dichiararsi l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità dell'art. 11 del CCNL di categoria nella parte in cui esclude la computabilità di: indennità di presenza effettiva;
indennità di tempo cambio tuta;
premio gruista;
indennità inizio e fine turno;
maggiorazione turnista;
premio di produttività; le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono dalla retribuzione spettante nei giorni di ferie goduti da ciascun ricorrente, indennità calcolate secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati, ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra;
III) accertarsi e dichiararsi, se del caso, l'illegittimità e/o annullarsi e/o dichiararsi la nullità delle clausole di cui alle seguenti voci retributive - relativamente ai codici meccanografici sopra indicati:
1. indennità di presenza effettiva, di cui all'art. 8 dell'accordo integrativo di II livello del 03/08/2004 e del successivo 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
2. indennità di tempo cambio tuta di cui all'accordo integrativo di II livello del 14/06/2012 (la clausola
“natura delle indennità”) e di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
3. premio gruista di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
4. indennità inizio e fine turno di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
5. maggiorazione turnista di cui all'art. 7 del CCNL di categoria;
6. premio di produttività di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 7/06/2013 (la clausola relativa alla natura dell'indennità”) e di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 21/03/2018 (la clausola “altre condizioni”) e successive proroghe e/o rinnovi;
e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono nella parte in cui non concorrono a determinare la retribuzione delle giornate di ferie, retribuzione calcolata secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra;
IV) accertarsi e dichiararsi il diritto dei ricorrenti al pagamento, per ciascuna giornata di ferie, di differenze retributive PER I TITOLI INDICATI [(ossia di differenze retributive calcolate ricomprendendo per ogni giornata di ferie:
1. indennità di presenza effettiva, di cui all'art. 8 dell'accordo integrativo di II livello del 03/08/2004 e del successivo 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni” - e successive proroghe e/o rinnovi;
2. indennità di tempo cambio tuta di cui all'accordo integrativo di II livello del 14/06/2012 -la clausola “natura delle indennità” - e di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
3. premio gruista di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni” - e successive proroghe e/o rinnovi;
4. indennità inizio e fine turno di cui all'accordo integrativo di II livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni” - e successive proroghe e/o rinnovi;
5. maggiorazione turnista di cui all'art. 7 del CCNL di categoria;
6. premio di produttività di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 7/06/ 2013 -la clausola relativa alla natura dell'indennità”- e di cui all'accordo integrativo di secondo livello del 21/03/2018 -la clausola “altre condizioni”- e successive proroghe e/o rinnovi;
e/o le ulteriori indennità di giustizia e/o di equità di cui ai relativi accordi che le prevedono, calcolate secondo la sommatoria delle indennità percepite nei 12 mesi precedenti la fruizione delle ferie diviso il numero di giorni lavorati, ovvero secondo differente criterio di calcolo di giustizia e/o di equità, per tutte le ragioni di cui sopra)], oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
V) per l'effetto condannare il datore di lavoro al relativo pagamento secondo le seguenti decorrenze: -
, , , Controparte_1 CP_2 Persona_1 Controparte_3 Controparte_4
, dal 18/07/2007 ad oggi;
- e dal 18/07/2007 Controparte_5 Parte_1 Parte_2 al 30/04/2010 e dall'1/01/2017 ad oggi;
unitamente al pagamento della PARTE CONTRIBUTIVE ed al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali dal dovuto al saldo, previa CTU tecnico- contabile per il quantum tenuto conto anche della decorrenza delle singole indennità : - indennità di presenza effettiva dal 18/07/2007; - indennità di tempo cambio tuta dal14/06/2012; - premio gruista dal 21/03/2018; - indennità inizio e fine turno dal 21/03/2018; - maggiorazione turnista dal 18/07/2007;
- premio di produttività dal 7/06/2013;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio”
La Società convenuta si è costituita:
➢ eccependo in via preliminare quanto a e per il periodo antecedente al 22 Parte_2 Pt_1 dicembre 2016 l' inammissibilità delle domande svolte siccome coperte da rinuncia nell' ambito di verbale di conciliazione di pari data innanzi all'ITL di;
CP_6
➢ invocando l' art 11 c.c.n.l. che ricomprende nella retribuzione erogata nel periodo di ferie le voci
“minimo conglobato, aumenti periodici di anzianità, eventuale superminimo e/o ad personam, E.D.R., indennità di funzione quadri”, senza riferimento alle indennità e ai premi rivendicati in ricorso, perciò esclusi dalle parti sociali;
➢ richiamando quali fonti di tali indennità e premi azionati in ricorso i seguenti accordi integrativi: 3 agosto 2004 e 21 marzo 2018, per l'indennità di presenza;
14 giugno 2012 e 21 marzo 2018, per l'indennità cambio tuta;
21 marzo 2018, per l'indennità inizio e fine turno;
21 marzo 2018, per il premio gruista;
7 giugno 2013 e 21 marzo 2018, per il premio produttività + C.c.n.l. art. 7 per la c.d.
“maggiorazione turnista”;
➢ contestando le pretese attoree nel merito per avere tali accordi integrativi aziendali chiaramente previsto la ricomprensione nel valore delle indennità della relativa incidenza sugli altri istituti contrattuali, tra cui le ferie;
➢ negando che le voci azionate compensino uno specifico disagio legato alla mansione o siano correlate allo status professionale in sé degli interessati;
➢ eccependo inoltre l'intervenuta prescrizione quanto ad eventuali differenze retributive spettanti per il periodo antecedente il quinquennio rispetto alla notifica del ricorso;
➢ rilevando inoltre la carenza di portata dissuasiva del divario retributivo, come dimostrato dall' avvenuta costante regolare fruizione nel tempo da parte dei ricorrenti delle ferie maturate.
Si è costituito anche l' così concludendo: “ ove la pronuncia dovesse riconoscere ai ricorrenti la spettanza di ulteriori importi a titolo di retribuzione o comunque aventi rilevanza ai fini previdenziali, si chiede che il datore di lavoro convenuto sia condannato alla relativa regolarizzazione contributiva, nella misura che sarà quantificata dall'Istituto ed entro i limiti prescrizionali, con somme aggiuntive come per legge (ex lege 388/2000). Spese rifuse” La causa è stata istruita documentalmente.
E' stato autorizzato il depositate di note finali.
In data odierna all' esito di udienza da remoto la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI
La controversia appartiene al noto filone in materia di diritto all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di qualsiasi importo pecuniario della parte variabile della retribuzione che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni o sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.
La questione, già oggetto di recenti pronunce della Suprema Corte, trova fondamento nella legislazione e giurisprudenza comunitaria con conseguenti approdi nel diritto interno, nei seguenti termini.
La Direttiva 93/104/CE del 23-11-1993, modificata dalla direttiva 2000/34/CE, poi sostituita dalla direttiva 2003/88/CE del 4-11-2003 e la Carta dei diritti fondamentali della UE (cd. Carta di Nizza), a cui l'art.6 n.1 TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati, sanciscono il diritto a minimo quattro settimane/anno di ferie retribuite (art 31 c 2);
In base alla giurisprudenza costante della CGUE a far data dalla sentenza 15-9-2011 n. 155/10 sui piloti IT AY :
- spettanza di un periodo di ferie retribuito e livello della relativa retribuzione costituiscono due aspetti di un unico diritto;
- “ferie annuali retribuite”, di cui all'art. 7 dir. 2003/88 (di cui la Corte Giustizia ha costantemente affermato il carattere imperativo escludendone la derogabilità ai sensi dell'art.17 della direttiva stessa con conseguente irrilevanza dell'eventuale fonte contrattuale difforme - cfr. punto 62 della sentenza 16.3.2006 in procedimenti riuniti C-131/04 e C-257/04) significa che per la durata delle ferie annuali ai sensi della direttiva la retribuzione deve essere mantenuta (p. 19) e deve essere calcolata in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore (p. 21);
- quando la retribuzione si compone di elementi diversi, alcuni fissi e altri variabili, va condotta un'analisi specifica della retribuzione e “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto a espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve essere obbligatoriamente preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”, così come “gli elementi della retribuzione o le integrazioni che si collegano al suo status professionale”, mentre sono escluse da tale calcolo esclusivamente le somme dirette “a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengono in occasione dell'espletamento delle mansioni… È compito del giudice nazionale valutare se i diversi elementi che compongono la retribuzione complessiva di tale lavoratore rispondano a detti criteri”;
- non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione una normativa interna, sia essa di fonte legislativa o contrattuale, contraria all'art.7 direttiva 2003/88 come sopra interpretato, per cui “è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro” e tale valutazione “deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto”.
La Corte di Giustizia Europea negli ultimi anni ha confermato in più occasioni tali principi giurisprudenziali in numerose sentenze conformi rese in riferimento a lavoratori di vari settori produttivi.
Nella sentenza 22-5-2014 (Z.J.R. Lock-IT Gas;
C-539/12) ha ribadito che “l'espressione ferie annuali retribuite che compare al paragrafo 1 di detto articolo 7 significa che, per la durata delle ferie annuali ai sensi di tale direttiva, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (v. sentenze LE e a., C-131-/04 e C-257/04; EU:C:2006:177, punto 50, nonché SC e a., C-350/06 e C-520/06, EU:C:2009:18, punto 58)”.
In tale sentenza, in un caso relativo a un agente di commercio pagato anche con provvigioni sugli affari conclusi, ha affermato che l'art. 7 della Direttiva impone il pagamento di una quota provvigionale, calcolata sulla media delle provvigioni dell'anno, anche durante il periodo feriale nel quale l'agente non può promuovere affari per conto del preponente.
Tali principi sono ribaditi nella sentenza 13.12.2018 ( , C-385/17), ai punti 32 e segg., in un Persona_2 caso nel quale in base al contratto collettivo applicabile (edilizia), la retribuzione feriale era ridotta in ragione del fatto che il lavoratore, a causa di disoccupazione parziale, non avesse prestato lavoro effettivo per una parte dell'anno, con la conseguenza di violare il principio in base al quale l'indennità per ferie non deve essere inferiore “ alla media della retribuzione ordinaria percepita durante i periodi di lavoro effettivo” (cfr. anche CGUE 6-11-2018, Max Planck, C-684-16).
Gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sono ad oggi già stati applicati dai giudici di merito e le pronunce della Cassazione in materia ( Ccnl attività ferroviaria) a far data dalla prima nota sentenza 13425/2019 sono tutte in linea.
Così:
• Cassazione Civile, n. 22401/2020;
• Cassazione Civile, Sez. Lav., n. 20216/2022 (e successive come l'ordinanza del 19 marzo 2025);
• Cassazione Civile, Sez. Lav., 27 febbraio 2024, n. 5198;
• Cass 13932/2024, 14089/2024, 13972/2024 e 6282/2025 su macchinisti e capotreno di . CP_11
Il caso di specie riguarda dipendenti di TIV - che gestisce un terminal container privato nel porto commerciale di Marghera fornendo varie tipologie di servizi in banchina (carico e scarico delle navi con gru), piazzale e svuotamento/caricamento merci e applicando il C.c.n.l. dei lavoratori dei porti - con qualifiche di SUPERVISORE (2° livello) , CP_2 Persona_3 Persona_4
, e OPERAI POLIFUNZIONALI RO GO e .
[...] CP_1 Pt_1 Persona_5 CP_5
Sono azionate le seguenti indennità, che vanno incluse/escluse nel trattamento durante il periodo feriale per il seguente rispettivo motivo :
INDENNITÀ DI EFFETTIVA PRESENZA codice meccanografico 1.1590 - accordi integrativi 03/08/2004, 14.6.2012 e 21.3.2018: prevista dall' accordo integrativo che l' ha istituita (3.8.2004) “per ogni turno di lavoro effettivamente prestato”, dunque, in misura diversa a seconda del livello ( maggiore per il 2° e 3° e inferiore per il 4°), per la presenza stessa al lavoro.
Si tratta, dunque, secondo quanto puntualizzato in atti dalla stessa TIV di “emolumento riconosciuto sic et simpliciter per il fatto che il dipendente è presente al lavoro e svolge integralmente il turno“ .
Va dunque inclusa in quanto ha di fatto natura di retribuzione base (assimilabile a minimo conglobato)
INDENNITÀ CAMBIO TUTA codice meccanografico 1.1591 - accordi integrativi 14/06/2012 e 21.3.2018: prevista dall' accordo integrativo che l'ha istituita (14.6.2012) nei seguenti termini “In base alle esigenze aziendali, saranno individuati i settori ed il numero di persone al loro interno, per i quali è richiesta la permanenza sul posto di lavoro per garantire la continuità delle operazioni nel così detto “tempo tuta” di 20 minuti a fine turno […] Il personale garantirà attraverso “ruolino nominativo” nell'ambito di una garanzia di gruppo la presenza del personale a copertura delle posizioni richieste per le prestazioni di cui sopra con precedenza di prima chiamata al carrellista. L'azienda riconoscerà al personale coinvolto un'indennità omnicomprensiva pari a Euro 6,00 lordi per persona per ogni prestazione effettivamente prestata al personale che garantirà la prosecuzione dell'orario durante i 20 minuti di “tempo tuta”, e dal successivo accordo 21.3.2018 nei seguenti termini “ “Al fine di garantire la continuità delle operazioni sia a piazzale che su nave nel periodo cosiddetto “tempo tuta” di 20 minuti a fine turno, tutto il personale avviato è tenuto alla permanenza sul posto di lavoro e prestare la propria opera in tale periodo in ogni turno lavorato inclusi i turni di lavoro straordinario. Per ogni prestazione effettivamente prestata dal personale dipendente verrà riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari ad Euro 7,00 lordi per persona per turno interamente lavorato. In caso di prolungamento del turno di lavoro verrà riconosciuto un periodo di 30 minuti retribuiti per il pasto”.
Si tratta dunque di emolumento diretto a compensare la prestazione dell' attività nel tempo tuta, ovvero nel tempo necessario a indossare e dismettere i D.P.I. obbligatori, per garantire la continuità delle operazioni a piazzale e su nave.
Nella vigenza del primo accordo (14.6.2012) va esclusa dal trattamento retributivo delle ferie in quanto legata all' orario e soltanto occasionale (vd ruolino nominativo) e invece dall' accordo 21.3.2018 va inclusa in quanto, siccome riconosciuta a tutti indistintamente per ogni giornata di turno e anche in caso di lavoro straordinario, di fatto costituisce un incremento di retribuzione a fronte della semplice presenza al lavoro, ovvero ha natura di retribuzione base negli stessi termini dell' indennità di effettiva presenza di cui sopra.
PREMIO ST codice meccanografico: 1.1111 - accordo integrativo 21/03/2018: prevista dall' accordo integrativo 21.3.2018 per “ … ogni turno con operazioni su nave. La somma così cumulata trimestralmente verrà suddivisa, e corrisposta in busta paga, rispettivamente con le retribuzioni di Gennaio, Aprile, Luglio ed Ottobre di ogni anno, proporzionalmente alle ore prestate nel periodo in considerazione tra il personale con mansione principale di gruista. Nel caso di nuovi gruisti, questi parteciperanno alla ripartizione dell'indennità per il 50% delle ore lavorate dopo 6 mesi dall'acquisizione della mansione principale di gruista e per il 100% delle ore lavorate dopo 12 mesi dall'acquisizione della mansione principale di gruista.”
Si tratta dunque di emolumento collegato alla tipologia delle mansioni svolte (operazioni su nave di personale con qualifica di gruista), come tale da includersi nel trattamento retributivo delle ferie.
INDENNITÀ INIZIO E FINE TURNO codice meccanografico 1.041618 - accordi integrativi 14.6.2012 e 21/03/2018: introdotta dall'accordo aziendale 14 giugno 2012 – nella stessa clausola relativa al c.d.
“tempo tuta” - per garantire l'inizio delle attività a piazzale un'ora prima del turno di lavoro mattutino (8- 14) e la prosecuzione un'ora dopo la fine di quello pomeridiano (14-20). L'accordo prevedeva l'istituzione di un ruolino dal lunedì al venerdì (con precedenza, ovvero maggiore rotazione, del personale “carrellista”) che garantiva, ove necessario e richiesto dall'azienda, la presenza di due lavoratori dalle 7 alle 8 e/o dalle 20 alle 21. Il lavoratore a ruolino poteva farsi sostituire da un collega (c.d. “garanzia di gruppo”). Con accordo 21 marzo 2018 è stato stabilito che: - “Al fine di garantire l'operatività delle operazioni a piazzale dalle ore 07:00 alle 08:00 e dalle 20:00 alle 21:00 dal Lunedì al Venerdì, l'azienda, in caso di previste operazioni su nave, avvierà personale dell'impresa autorizzata ex Art. 17 legge 84/94, al quale potranno aggiungersi su richiesta volontaria e previa approvazione scritta da parte dell'azienda anche personale dipendente. Nel caso non siano previste operazioni su nave, il personale dipendente garantirà attraverso un “ruolino” ovvero tramite garanzia di gruppo (dandone anticipatamente comunicazione del sostituto all'azienda) le prestazioni negli orari sopra descritti.”
Si tratta dunque di emolumento diretto a compensare lo svolgimento di ore di lavoro prestate in piu' occasionalmente e su base volontaria, legata non alle mansioni, ma all' orario e assimilabile a lavoro straordinario, come tale dunque va esclusa dal trattamento retributivo delle ferie.
PREMIO PRODUTTIVITÀ codice meccanografico: 1.0302 - accordi integrativi 7/06/2013 e 21.3.2018), basato ai sensi dell' accordo aziendale 7 giugno 2013 che l' ha previsto sull'efficienza delle operazioni su nave (movimenti/ora per squadra avviata) e sui volumi movimentati (movimenti nave) su una media mensile, come dalla originaria matrice prevista e allegata all'accordo, nei seguenti termini : “Le parti concordano di istituire unpremio di produttività secondo quanto previsto nella tabella 1 qui allegata basata sulla matrice tra i movimenti mensili e la resa (movimenti/squadra). Gli eventuali importi del premio saranno suddivisi tra personale operativo (ufficio planning, supervisori, gruisti, carrellisti, generici, manutenzione) e non operativo secondo quanto indicato nella tabella 1. Aventi diritto all'eventuale premio saranno i dipendenti dell'azienda compresi tra il 1° ed il 7° livello contrattuale. Il personale maturerà quote di premio per ogni ora lavorata (sia ordinaria che straordinaria) ovvero la quota spettante a ciascun dipendente, oltre a quanto previsto dalla suddivisione di cui sopra, sarà proporzionato alle ore effettivamente lavorate. Le ore di malattia, ferie e permessi non saranno conteggiate come ore lavorate, mentre le ore di assenza per permessi sindacali, infortunio sul lavoro, malattia con ricovero ospedaliero saranno conteggiate ai soli fini della determinazione del premio. […]”;
Va escluso dal trattamento retributivo delle ferie in quanto non è legato alla mansione o alla professionalità, bensì riconosciuto a tutto il personale, operativo e non operativo (dal 1° al 7° livello), compresi gli impiegati, e quale importo indeterminabile a priori, dipendendo dalle performance delle operazioni su nave e dai volumi movimentati.
MAGGIORAZIONE TURNISTA codice meccanografico 1.041019 - art. 7 CCNL, riconosciuta a tutti coloro che lavorano a turni, indistintamente
Va esclusa dal trattamento retributivo delle ferie in quanto non ha aggancio con lo status professionale o personale del dipendente, o con un particolare disagio discendente dallo svolgimento di specifiche mansioni, ed è invece collegata al fatto in sé di lavorare a turni,
A monte il fatto che gli accordi integrativi aziendali prevedano la ricomprensione, nel valore di parte delle indennità azionate, della relativa incidenza sugli altri istituti contrattuali, tra cui le ferie, è irrilevante in quanto non incide sulla finalità del principio comunitario alla base della tutela in questione, costituita, come sopra visto, dalla garanzia per il lavoratore di ricevere per i giorni di ferie via via fruiti un trattamento retributivo equiparabile a quello previsto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero con lo stesso tendenzialmente coincidente anche quanto alle voci variabili connesse a mansioni e status professionale. L' esigenza sottesa, costituita dall' evitare che il lavoratore sia indotto, a fronte di una retribuzione inferiore, a non fruire delle ferie (cd dissuasività), ricorre anche a fronte di eventuale ricomprensione, nel valore dell' indennità, della relativa incidenza sulle ferie in quanto in concreto la fruizione delle ferie determina il percepimento, nel periodo, di una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante a fronte di prestazione del servizio.
Inoltre non essendo specificato come sia ripartita, nell' importo complessivo dell' indennità, l' incidenza sugli altri istituti contrattuali, e non essendo previsto come vada regolata la partita dare/avere nel caso di mancata fruizione di tutte le ferie via via maturate, la ricomprensione in questione integra di fatto una mera clausola di stile priva, ai fini del principio eurocomunitario in questione, di concreta portata.
La convenuta deve essere pertanto condannata a corrispondere ai ricorrenti le differenze retributive conseguenti all' inclusione nel trattamento retributivo delle ferie di;
➢ indennità di effettiva presenza (codice meccanografico: 1.1590)
➢ indennità cambio tuta (codice meccanografico: 1.1591) dall' accordo 21.3.2018
➢ premio gruista (codice meccanografico: 1.1111) oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma rivalutata dalle singole scadenze al saldo, e a retribuire negli stessi termini i giorni di ferie che ciascun ricorrente godrà successivamente al deposito del ricorso.
La condanna va limitata al periodo minimo di durata delle ferie annuali stabilito dall'art. 7 della Direttiva 88/2003 nonché dall'art. 10 D. Lgs. 66/2003, come da sentenza della Corte di Giustizia 385/2018 e Cassazione n. 20216 del 23.6.2022 già sopra citata.
La retribuzione media per i giorni di ferie andrà calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, e poi quanto spettante calcolato conteggiando 28 gg di ferie al netto dei riposi.
La domanda di pagamento delle rivendicate differenze retributive come svolta dai ricorrenti è già limitata al periodo successivo al 18.7.2007 (= quinquennio ante legge fornero) e va come tale accolta.
L' eccezione di prescrizione come formulata da TIV, ovvero riferita al periodo antecedente al quinquennio rispetto alla notifica del ricorso, è, infatti, infondata in base al principio, avallato da Cass. n. 26246/2022 + n. 30957/2022 e successive conformi, secondo cui con l'entrata in vigore della L.92/12 l'ambito della tutela reale spettante ai dipendenti anche di imprese di medio-gradi dimensioni si è significativamente ridotto, con sussistenza dunque di situazione di metus tale da giustificare la non decorrenza del termine prescrizionale di cui all'art. 2948 con. 4 c.c. in corso di rapporto.
Quanto a riconoscimento e condanna vanno limitati al periodo dall' 1.1.2017 Parte_2 Pt_1 come da riduzione del petitum in sede di prima udienza a fronte di eccezione TIV, in comparsa di costituzione, di inammissibilità del ricorso per transazione quanto al periodo antecedente al 22 dicembre 2016.
In base a soccombenza le spese di lite sono a carico della società resistente per ½ , liquidate come in dispositivo sulla base di importo minimo dello scaglione di riferimento (valore indeterminabile) ridotto per serialità della controversia e maggiorato per redazione degli atti con collegamenti ipertestuali, applicato infine l' aumento del 30% per ciascuno ricorrente oltre al primo
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa : 1) accerta il diritto dei ricorrenti alla retribuzione di ogni giorno di ferie a decorrere dal 18.7.2007, o dalla data successiva di rispettiva decorrenza del rapporto di lavoro, con un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del singolo lavoratore con inclusione negli elementi variabili della retribuzione ai fini di tale calcolo, a far data dall' entrata in vigore degli accordi collettivi che le hanno rispettivamente previste, delle seguenti indennità come rispettivamente richieste:
➢ indennità di effettiva presenza (codice meccanografico: 1.1590);
➢ indennità cambio tuta (codice meccanografico: 1.1591) dall' accordo 21.3.2018;
➢ premio gruista (codice meccanografico: 1.1111);
2) per l' effetto condanna , quanto a e ei limiti del periodo dall' 1.1.2017 e Pt_3 Pt_1 Parte_2 quanto agli altri ricorrenti, come richiesto, nei limiti della prescrizione quinquennale tenuto conto della data di entrata in vigore della legge 92/2012, alla corresponsione delle differenze retributive maturate e maturande, maggiorate di accessori di legge, dovute ai sensi del capo che precede adottando come valore orario dovuto per ciascun mese la media calcolata sui dodici mesi precedenti;
3) dichiara le spese di lite compensate per ½ e condanna la medesima alla rifusione dell' Pt_3 ulteriore metà, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in € 3.500,00 oltre al rimborso per intero del CU versato.
Venezia, 8.7.2025
Il Giudice del Lavoro dott. Margherita Bortolaso