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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/05/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1382/2024 R.G.A.C.
TRA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO Parte_1
DI GOTTO ricorrente,
E
(c.f. ), Controparte_1 C.F._1 resistente contumace, avente per oggetto: Interdizione
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 18 dicembre 2024 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Barcellona Pozzo di Gotto ha chiesto l'interdizione di ed ha esposto: Controparte_1
- che il vive in condizioni precarie in una zona impervia dell'isola di Lipari, località CP_1
Porticello, sotto un ponte a rischio crollo rifiutando una collocazione adeguata propostagli dalla comunità del luogo e dalle istituzioni;
- che lo stesso è affetto da una grave forma di shizofrenia paranoide e non accetta categoricamente di sottoporsi ad alcun trattamento terapeutico in una condizione di assoluta incapacità decisionale;
- che a cagione di una siffatta situazione il necessita dell'assistenza di una persona che curi CP_1
i suoi interessi che altrimenti andrebbero gravemente lesi stante la compromessa condizione psico – fisico in cui versa;
- che a fronte di siffatta gravità l'unico strumento per evitare nocumento alla propria sfera personale e patrimoniale è l'interdizione. L'interdicendo, ritualmente citato, non si è costituito di talché va dichiarato contumace.
La domanda è infondata.
Dirimente appare la circostanza che, nel caso in esame, non si è proceduto all'esame dell'interdicendo poiché quest'ultimo non è mai comparso alle udienze fissate a tal fine.
Va, in merito, evidenziato che nella relata di notifica del ricorso il Comando dei Carabinieri ha testualmente scritto che l'interdicendo “si rifiuta di firmare e riceve copia”.
Nella relazione redatta dal Comando dei Carabinieri – Stazione di Lipari si apprende, poi, che risulta senza fissa dimora, “pur avendo costituito un giaciglio sulla banchina della carreggiata, Controparte_1 ai margini della corsia di marcia carrabile della SP. 179 in frazione Quattropani. Pur esortandolo più e più volte a trasferirsi in idonea e sicura dimora, lo stesso ha sempre ricusato ogni proposta formulata dai SS.SS. comunali e, caparbiamente, non ha mai inteso spostarsi dal luogo nel quale egli ritiene di aver realizzato la propria dimora”.
A fronte di tali scarni elementi – comprovanti comunque una indubbia capacità di discernimento in capo al - la domanda di interdizione appare infondata vieppiù tenendo presente che non si CP_1 proceduto all'audizione dell'interdicendo e che sarebbe stato onere della Procura adottare tutti gli strumenti idonei (ad esempio l'ausilio dei Servizi sociali) a convincere l'interessato a recarsi all'udienza.
Ciò posto, si osserva altresì che ai sensi dell'art. 473 bis. 50 c.p.c. “L'udienza per l'esame dell'interdicendo
o dell'inabilitando si svolge in presenza. Se l'interdicendo o l'inabilitando non può comparire per legittimo impedimento o la comparizione personale può arrecargli grave pregiudizio, il giudice, con l'intervento del pubblico ministero, si reca per sentirlo nel luogo in cui si trova. Valutata ogni circostanza, può disporre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo a distanza, individuando le modalità idonee ad assicurare l'assenza di condizionamenti”.
L'audizione dell'interdicendo, in base al dato testuale della norma, è un atto istruttorio ineludibile.
In considerazione della centralità ed imprescindibilità dell'esame dell'interdicendo o inabilitando, il comma secondo della norma in commento precisa che l'udienza può svolgersi soltanto in presenza così escludendo in radice la possibilità di una sua trattazione in forma scritta.
Né, nel caso in esame, ricorre alcuno degli elementi indicati nel comma 3 il quale, invece, presuppone l'allegazione, da parte del ricorrente, dell'impossibilità di trasportare l'interdicendo o inabilitando in Tribunale o, comunque, del grave pregiudizio che lo stesso potrebbe subire a causa dello spostamento (si pensi ai casi di persone affette da gravi infermità o in stato vegetativo, la cui sopravvivenza è strettamente dipendente dall'uso di appositi macchinari). Per le ragioni esposte, la domanda di interdizione deve essere rigettata.
Nulla sulle spese.
p.q.m.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta la domanda di interdizione;
nulla sulle spese.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 21/05/2025
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana Scaramuzza) (dott. Antonino Orifici)