Art. 22-ter. ((Interventi in materia di disagio abitativo)) (( 1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dalla legge 8 febbraio 2007, n. 9 , in attesa della compiuta realizzazione dei programmi concordati all'esito della concertazione istituzionale per la programmazione in materia di edilizia residenziale pubblica, prevista dall'articolo 4 della citata legge n. 9 del 2007 , l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, di cui al comma 1 dell'articolo 1 della stessa legge, e' sospesa fino al 15 ottobre 2008.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell' articolo 1, commi 2 , 4 , 5 e 6, della legge n. 9 del 2007 . Continuano a trovare applicazione, altresi', i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 , l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 , prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 continuano a trovare applicazione le disposizioni dell' articolo 1, commi 2 , 4 , 5 e 6, della legge n. 9 del 2007 . Continuano a trovare applicazione, altresi', i benefici fiscali di cui all'articolo 2 della stessa legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 2,59 milioni di euro per l'anno 2008 e in 8,75 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede ai sensi del comma 4. 4. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 , l'importo di 11,34 milioni di euro relativo all'anno 2007 e' conservato nel conto dei residui e versato ad apposita contabilita' speciale di tesoreria per essere riversato all'entrata del bilancio dello Stato per 2,59 milioni di euro nell'anno 2008 e per 8,75 milioni di euro nell'anno 2009.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all' articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978 , prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati di apposite relazioni illustrative.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))