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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/10/2025, n. 3770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3770 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
16 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 12326/2023 promossa da
(C.F.: ) nata il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Leonida Potestà, come da procura in atti;
-ricorrente- contro
C.F./P. VA ) con sede in Roma via Tiburtina n. Controparte_1 P.IVA_1
1116, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Gino
AN RI e PP UT come in atti;
-resistente-
Avente ad oggetto: premio di produzione mensile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 1.12.2023 la ricorrente in epigrafe indicata adiva il Tribunale del lavoro di Catania esponendo:
- di prestare attività lavorativa alle dipendenze della presso la sede di Controparte_1
Catania viale XX Settembre n. 45, a far data dal 19.4.2018, con qualifica di impiegata, II° livello retributivo del CCNL Edilizia, aziende industriali;
- di avere sempre ricevuto una retribuzione inferiore a quella spettante per legge, a causa dell'omessa erogazione da parte dell'azienda del premio di produzione mensile previsto per gli addetti del settore Industria Edilizia ed affini, come stabilito dall'articolo 7 dell'Accordo
Provinciale Integrativo del CCNL, vigente per la provincia di Catania;
- di avere reiteratamente contestato la condotta omissiva posta in essere dalla parte datoriale.
1 Ciò premesso in fatto, parte ricorrente evidenziava che il premio di produzione mensile previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dall'Accordo Integrativo Territoriale della provincia di Catania rappresenta un elemento costitutivo della retribuzione. Tale premio, pari a €
206,93 mensili per gli impiegati di II livello, incide anche sul calcolo del TFR.
Aggiungeva che nonostante le richieste formali l'azienda non aveva mai adempiuto all'obbligo contrattuale.
Sosteneva, pertanto, di vantare nei confronti della resistente un credito per differenze retributive pari a € 13.812,51 (al netto di interessi e rivalutazioni), così determinato: € 1.433,02 per l'anno
2018, premio determinato in funzione del part time al 75%; € 2.172,80 per l'anno 2019, premio determinato in funzione del part time al 75%; € 2.172,80 per l'anno 2020, premio determinato in funzione del part time al 75%; € 2.840,83 per l'anno 2021, premio determinato in funzione del part time al 75% per la sola mensilità di gennaio, mentre da febbraio full - time per tredici mensilità; € 2.896,63 per l'anno 2022, premio determinato in funzione del full-time per 14 mensilità ed € 2.296,51 per l'anno 2023, premio determinato in funzione del full-time da gennaio a ottobre (oltre 14 mensilità già maturata).
Precisava che a tale importo andavano aggiunte le differenze sul TFR maturato per un credito pari ad € 1.110,35 per un totale complessivo di € 14.922,86 oltre interessi e rivalutazioni monetarie.
In ragione di tutto quanto esposto nel ricorso rassegnava le seguenti conclusioni: “ritenere e dichiarare il diritto della sig.ra al PREMIO DI PRODUZIONE MENSILE Parte_1 riconosciuto agli addetti Industria Edilizia ed affini dall'art 7 dell'Accordo Provinciale
Integrativo CCNL, valido per la provincia di Catania, a far data dal 19.4.2018 e per l'effetto condannare la (P.IVA/C.F.: , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., con sede legale in Roma, via Tiburtina, 1116, al pagamento, in favore di essa istante, a titolo di indennità premio produzione mensile (ex 7 dell'Accordo Provinciale Integrativo CCNL, valido per la provincia di Catania) maturata a far data dal 19.4.2018 e sino al 30.10.2023 la somma complessiva lorda di €. 14.922,86 – come da precedente specifica e ctp allegata, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o di quella maggiore o minore che l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito riterrà congrua o di quella diversa che risulterà all'esito della disponenda CTU o di quella differente da determinarsi in esito e per l'effetto dell'accoglimento della precedente domanda. In ogni caso, condannare parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Con memoria del 16.2.2024 si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro - tempore, contestando integralmente le circostanze di fatto e le argomentazioni di diritto contenute nel ricorso introduttivo.
2 Preliminarmente, la società resistente eccepiva la prescrizione del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il premio produzione mensile per l'anno 2018 e precisamente da aprile 2018 a dicembre 2018, in ragione del decorso del termine quinquennale ex art. 2935 c.c.
Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa avanzata dalla ricorrente, sottolineando che il contratto di lavoro non prevede componenti retributive variabili connesse alla produttività o ai risultati aziendali.
Aggiungeva, inoltre, che anche ammettendo la possibilità di conseguire il premio, si tratterebbe comunque di un incentivo economico subordinato al raggiungimento di obiettivi specifici, circostanza della quale la ricorrente non ha fornito alcuna prova.
Evidenziava, altresì, come la ricorrente si fosse limitata a citare l'art. 44 del CCNL e a produrre un estratto dell'art. 7 dell'accordo integrativo, indicando solo l'importo del premio, senza dimostrare il rispetto delle condizioni necessarie per la sua corresponsione.
Contestati i conteggi indicati in ricorso, concludeva nei seguenti termini: “
1. In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, la prescrizione del credito vantato dalla ricorrente per il periodo (da aprile 2018 a dicembre 2018) e, per l'effetto, ridurre l'importo richiesto da controparte della minor somma di € 1.433,02; 2. nel merito, accertare e dichiarare
l'assoluta infondatezza, per le ragioni esposte, di tutte le domande di cui al ricorso introduttivo del giudizio e di tutte le pretese della ricorrente per i motivi esposti e, per l'effetto, disporne
l'integrale rigetto;
3. in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere fondata la domanda, comunque e per le ragioni esposte, rideterminare l'importo dovuto decurtandolo di quanto parte ricorrente chiede a titolo di quota di TFR o in quella inferiore che verrà accertata nel corso del giudizio;
4. il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, la causa veniva istruita in via documentale.
In data 17/04/2025 si costituivano per parte resistente i nuovi procuratori indicati in epigrafe insistendo integralmente nella memoria difensiva già depositata.
Sostituita l'udienza del 16.10.2025 con il deposito di note scritte ex art. 127 c.p.c, esaminati gli atti, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
____________________________
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto di alla Parte_1 corresponsione, a cura della società convenuta, delle somme asseritamente vantate a titolo di premio di produttività mensile previsto dall'art. 7 dell'Accordo Provinciale Integrativo del CCNL Edilizia, applicabile nella provincia di Catania, per il periodo compreso tra il 19 aprile 2018 e il 30 ottobre
3 2023, con conseguente condanna della società datoriale al pagamento dell'importo complessivo di €
14.922,86.
2. Preliminarmente va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte resistente.
Sulla questione della prescrizione dei crediti relativi ai rapporti di lavoro in c.d. tutela reale si è espressa recentemente la Corte di cassazione con la sentenza n. 26246/2022 enunciando il principio di diritto secondo cui “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della L. n. 92 del 2012 e del D.Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della L. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”.
Le modifiche apportate dalla Riforma FO e dal Jobs Act alla disciplina dei licenziamenti hanno fatto venir meno tale stabilità, avendo determinato il passaggio da un'automatica applicazione della tutela reintegratoria ad ogni ipotesi di illegittimità del licenziamento ad un'applicazione selettiva delle tutele.
La Suprema Corte, su tali presupposti, ha statuito che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Riforma FO e del Jobs Act, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità.
Emerge, dunque, l'incertezza oggettiva circa la protezione assicurata dalla legge in caso di recesso anche giudizialmente ritenuto illegittimo, incertezza che a sua volta determina nel lavoratore una situazione psicologica che potrebbe indurlo a non esercitare il proprio diritto per timore di essere licenziato.
Da ciò consegue che, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012 (18 luglio 2012), il termine di prescrizione decorre, anche per i lavoratori dipendenti da aziende con i requisiti dimensionali di cui all'art. 18 Stat. Lav., dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel caso a mano, le somme asseritamente pretese dalla ricorrente non possono considerarsi prescritte, in quanto il rapporto di lavoro risultava ancora in essere al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
3. Venendo al merito il ricorso appare infondato e va, pertanto, rigettato.
La ricorrente ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro deducendo di avere percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella spettante, a causa della mancata corresponsione del premio di
4 produzione mensile previsto dal contratto integrativo territoriale e ha allegato, a tal proposito, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro, le buste paga, il CCNL di settore e l'accordo integrativo territoriale.
La società convenuta, di contro, ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che il contratto di lavoro della ricorrente non prevedesse elementi variabili della retribuzione legati alla produttività, e che comunque il premio di produzione avrebbe natura accessoria e subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici, circostanza non provata dalla ricorrente.
Giova a questo punto procedere all'esame del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore
Industria Edilizia ed affini e dell'Accordo Integrativo Territoriale richiamati dalla parte ricorrente.
L'art. 7 dell'accordo territoriale si limita a indicare gli importi del premio di produzione, distinguendo tra impiegati e operai, senza tuttavia disciplinare le condizioni di maturazione o i presupposti per la sua corresponsione.
Il CCNL settore Edilizia ed affini all'art. 44, rubricato “Elementi del Trattamento economico globale” prevede che “Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti: 1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella tabella
B) allegata al contratto (v. art. 45); 2) superminimo collettivo;
3) superminimo “ad personam” di merito;
4) ex indennità di contingenza;
5) premio di produzione territoriale;
6) elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010); […]”.
Ancora, l'art. 46 del predetto CCNL, che disciplina in generale l'elemento variabile della retribuzione”, prevede che “Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1° luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1° gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38. […]. L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.”
Si evince chiaramente che a carico del datore di lavoro non sussiste alcun obbligo di erogazione del premio di produzione, rientrante nella più ampia categoria degli elementi retributivi variabili.
Il predetto premio costituisce una componente variabile della retribuzione, la cui corresponsione è subordinata al raggiungimento di obiettivi specifici, previamente individuati e misurabili attraverso indicatori di performance. Tale istituto assolve a una duplice funzione: da un lato, incentivante e motivazionale, in quanto volto a stimolare il lavoratore al miglioramento della produttività, della
5 qualità, dell'efficienza e della competitività; dall'altro, redistributiva, riconoscendo al dipendente una quota dei benefici economici derivanti da una performance aziendale positiva.
In ragione della sua natura accessoria e non fissa, il premio di produzione non può essere considerato parte integrante della retribuzione ordinaria, bensì compenso eventuale, la cui spettanza è condizionata al verificarsi di determinati presupposti. Ne consegue che, in assenza del raggiungimento degli obiettivi programmati, ovvero in difetto della loro preventiva fissazione da parte datoriale, non si perfeziona il diritto alla corresponsione del premio, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., n. 16928/2022).
I premi di produzione si configurano, dunque, quali elementi integrativi della retribuzione base, con finalità espressamente incentivanti e strettamente correlati alla produttività aziendale.
4. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'onere della prova circa la sussistenza del diritto rivendicato grava sulla parte che lo afferma. Pertanto, nel caso di specie, la ricorrente avrebbe dovuto allegare e dimostrare l'esistenza di una clausola contrattuale – individuale o collettiva – che prevedesse l'erogazione del premio, nonché i criteri di maturazione dello stesso e il raggiungimento degli obiettivi produttivi o economici richiesti.
La ricorrente, invece, si è limitata ad affermare in modo generico che “Il Premio di Produzione mensile risulta, per espressa previsione contrattuale, elemento costitutivo la retribuzione.
Obbligazione pecuniaria cui è tenuta l'azienda per ogni mensilità lavorata oltre mensilità supplementari (nel caso 13 e 14 mensilità) incidente, anche, sulla quantificazione del rateo mensile del TFR. Tale premio è stabilito per gli Impiegati di II livello – così come la ricorrente – in €. 206,93 mensili (vedi art 7 Accordo Integrativo Territoriale Provincia di Catania)” (cfr. pag. 2 del ricorso)”, senza tuttavia fornire ulteriori elementi o allegazioni a sostegno della pretesa.
La rilevata carenza in punto di allegazioni può giustificare ex se la reiezione della domanda attorea,
“dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato, in ragione della prescrizione di cui ai n. 3 e 4 dell'art. 414 c.p.c. e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite” non potendo nemmeno “i documenti ad esso allegati servire per supplire le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso” (cfr. C. Cass. 13989/2008).
Le carenze in punto di allegazione e di prova non possono essere colmate dal giudice facendo ricorso d'ufficio ai poteri riservati dall'art. 421 c.p.c., potendo essi integrare ma non sostituire gli oneri di parte costituendo ius receptum presso i giudici di legittimità l'impossibilità delle parti di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nei rispettivi scritti introduttivi (v. in motivazione, Cass. 12.02.2016, n. 2832; conf., in tali termini, Cass., 27.05.2008, n. 13825, che
6 richiama Cass. Sez. Unite, 17.06.2004 n. 11353; Cass. Sez. Unite, 20.04.2005 n. 8202 e Cass. Sez.
Unite, 23.01.2002 n. 761)
In difetto di allegazione, e in assenza di elementi idonei a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie per l'erogazione del premio, la domanda non può essere accolta.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che si Parte_1 liquidano in complessivi € 2.108,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania 22/10/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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