Sentenza 29 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/03/2003, n. 4835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4835 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' OME EL PC, LỢI TI04 835/03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. GI IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 20766/01 -- - Cron. 10837 - Consigliere Dott. Ettore MERCURIO -- Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Consigliere- Dott. Raffaele FOGLIA Ud.17/12/02 - - Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: - FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. (già FERROVIE DELLO RETE — STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI), in ---- persona del legale rappresentante pro tempore, T | elettivamente domiciliato in ROMA VIA SESTO RUFO 23, — presso lo studio dell'avvocato LUCIO V. MOSCARINI, che + lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NO IL, NC AN, SCORSONE CALOGERO, 十 IACO' GIUSEPPE, VA ET, AU ET 2002 OR SALVATORE;
5582
- intimati -
-1- avverso la sentenza n. 119/01 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 10/04/01 R.G.N. 913/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Natale udienza del 17/12/02 dal CAPITANIO;
udito l'Avvocato MOSCARINI;
persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per 1' 'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- Rete Ferroviaria Italiana
contro
SC OG e altri SVOLGIMENTO DEI, PROCESSO Con ricorso depositato davanti al Pretore di Palermo in data 9 aprile 1997 OG SC, IO BI, NN RA, GI CO, PI NT, CT IF e TO Orlando, tutti ex dipendenti della s.p.a. Ferrovie dello Stato + premesso che i loro rapporti erano stati risolti per prepensionamento in periodi ricadenti tra il mese di maggio e quello di giugno del 1995 senza corresponsione delle indennità per feric non godute nel corso degli anni 1994 e 1995, ne chiedevano la condanna per tale titolo al pagamento delle somme per ciascuno di essi indicate, oltre interessi, rivalutazione spese di lite. Instauratosi il contraddittorio, la società convenuta resisteva chiedendo il rigetto delle domande. Nel corso del giudizio i lavoratori dichiaravano di rinunciare alle domande limitatamente alle ferie relative al 1994. Con sentenza in data 23 marzo 1994 il Pretore adito accoglieva le domande dei lavoratori come da essi limitate alle feric non godute nel 1995, ritenendo che la loro mancata fruizione non era dipesa da volontà dei lavoratori. Con sentenza in data 25 gennaio 2001 la Corte d'Appello di Palermo rigettava l'appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato avverso la sentenza pretorile osservando che l'art. $2 c.c.nl. 1990/1992, come modificato dal c.c.n.l. 1993/ 1995 , prevede il diritto del lavoratore alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per le ferie non fruite nel corso dell'anno e per l'intero periodo in caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a condizione che la mancata fruizione delle giornate di ferie non si ricolleghi a motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore. La Corte di merito concludeva affermando che nella specie non poteva essere negato ai lavoratori il diritto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva per l'intero período 1 annuale, posto che essi avevano soltanto voluto il prepensionamento senza con ciò volere rinunciare alle ferie, di cui, tuttavia, non avevano potuto fruire per i tempi ristretti entro i quali si era perfezionata la procedura di prepensionamento, la cui gestione dalla legge era rimessa in via esclusiva alla società appellante. La Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., subentrata alle Ferrovie dello Stato s.p.a., ricorre per cassazione con tre motivi. I lavoratori intimati non si sono costituiti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo e il secondo motivo la società ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt 1362 e segg. c.c., erronea interpretazione dell'art 52 commi 4 e 9 c.c.n.l. dei ferrovieri 1990/1992, dell'art. 4 contma 14 c.c.n.l. 1993/ 1995, violazione e falsa applicazione dell'art. 36 Cost, e dell'art. 2109 c.e., nonché omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia,deducendo che questa Corte a seguito della nuova formulazione dell'art. 425 c.p.c., che consente al giudice di acquisire d'ufficio le copie dei contratti collettivi di diritto comune, avrebbe ora il potere di verificare l'esatta interpretazione delle norme collettive al pari delle altre norme giuridiche e che sotto tale profilo la sentenza della Corte d'Appello di Palermo sarebbe censurabile per il fatto di avere erroneamente interpretato le clausole del contratto collettivo nel senso che al lavoratore, in contrasto con i principi anche costituzionali oltre che legali della proporzionalità dell'attribuzione delle ferie con i periodi effettivamente lavorati, aveva riconosciuto ai lavoratori che avevano chiesto il prepensionamento e che, perciò, non avevano fruito delle ferie per loro volontà (circostanza che secondo la norma collettiva escludeva il diritto reclamato), l'indennità sostitutiva per l'intero periodo di ferie annuale. Con il terzo motivo la società ricorrente sostiene di non avere avuto alcuna responsabilità nella gestione della procedura di prepensionamento, condizionata per legge e per regolamento a formalità burocratiche e agli accordi delle associazioni sindacali territoriali. 2 Perahro, aggiunge la società ricorrente, spettava ai lavoratori dimostrare che le ferie non crano state usufruite non per loro volontà. Esaminati unitariamente, in quanto logicamente connessi, i primi due motivi sono infondati. L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è rimasta riservata al giudice di merito anche dopo che l'art. 425 c.p.c gli ha concesso la facoltà di acquisire d'ufficio la loro copia. Tale facoltà, infatti, è soltanto preordinata allo scopo di facilitare il compito del giudice di merito di interpretare i contratti collettivi di diritto comune attraverso una loro conoscenza non affidata alla iniziativa delle parti, sul presupposto, però, che tra esse si controverta sulla spettanza di diritti che trovino la loro fonte in tali contratti collettivi. Il sindacato di questa Corte, pertanto, anche dopo la nuova formulazione dell'art. 425 cit., per i contratti collettivi di diritto comune rimane limitato alla verifica del rispetto da parte del giudice di merito dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della coerenza e logicità della motivazione, non potendo le censure al giudice della legittimità risolversi nella mera prospettazione di una interpretazione diversa da quella offerta dalla sentenza impugnata. Nella specie la Corte d'Appello di Palermo con motivazione esauriente, interpretando l'art. 52 del c.c.n.l. 1990/1992, posto a raffronto con le modifiche ad esso apportate dall'art. 14 del c.c.n.l. 1993/1995 a suo completamento e integrazione, aveva ritenuto che il prepensionamento non escludesse il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva per le ferie non fruite in relazione all'intero periodo di feric previsto per l'intero anno, nonostante la risoluzione anticipata del rapporto. Secondo la Corte d'Appello di Palermo, infatti, il diritto del lavoratore alla integrale corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie sarebbe venuta meno soltanto se le ferie non fossero state usufruite per mera e arbitraria volontà dei lavoratori. 3 Nel caso concreto, però, la presentata domanda di prepensionamento non poteva considerarsi come una mera volontà dei lavoratori di non usufruire delle ferie,tanio più che non era stata consentita a loro ma alla società la facoltà di dettare i tempi delle procedure di prepensionamento che, anzi, furono esaurite in cosi breve tempo da render impossibile l'effettiva fruizione. La motivazione offerta dalla Corte d'Appello di Palermo appare non solo adeguata e logica, ma anche rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, in quanto fondata sulla interpretazione delle norme collettive condotta con la ricerca del significato complessivo delle norme collettive medesime e con la ricerca della comune intenzione delle parti sociali. La censura formulata con il terzo motivo non cade ex artt, 360 nm. 3 e 5 c.p.c. su punti decisivi della controversia, poiché sccondo l'interpretazione della norma collettiva 1 offerta dal Tribunale e ritenuta da questa Corte immune da vizi logici e da violazione dell'ermeneutica contrattuale disciplinata dagli artt. 1362 e segg. c.c. il diritto " all'indennità sostitutiva delle feric spetta al lavoratore a prescindere dai giorni lavorati nel corso dell'anno in relazione al quale sia stato reclamato, essendo di ostacolo al sorgere del diritto soltanto la circostanza che la mancata fruizione sia dipesa da mera volontà (arbitrio) del lavoratore medesimo. Anche il terzo e ultimo motivo, va, perciò, respinto. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, non essendosi costituiti gli intimati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio. Cosi deciso in Roma il 17 dicembre 2002. 11 Consigliere estensoreWitale lasitamis Il Preside 이 AL CANCELLIERE Repostato i. Capfelleria ogi, 28 MAR 2003 IL CANCELLIEHE