Art. 2.
Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelle indicate dall' articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , alla lettera a), limitatamente all'organizzazione centrale e periferica della pubblica sicurezza, e alla lettera c).
Il consiglio d'amministrazione, nella composizione di cui all'articolo precedente, esercita le attribuzioni previste dal quarto comma dell'articolo 146 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e quelle indicate dall' articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , alla lettera a), limitatamente all'organizzazione centrale e periferica della pubblica sicurezza, e alla lettera c).