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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 4843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4843 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10380/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. per parte ricorrente, l'avv. Parte_1
SI MA per e l'avv. Salvatore Puccio in sostituzione dell'avv. Costa. CP_2
L'avv. rappresenta che la Cassazione, con ordinanza 28979 del 3.11.2025 Pt_1 ha previsto che il rimborso dei contributi versati non è dovuto da parte di chi è soggetto ad altra contribuzione e che vi è altra incongruenza che consiste nel dimezzamento dovuto della contribuzione per i pensionati che non è stato effettuato per lui.
In ogni caso, ammesso che i detti contributi sono dovuti vi è decadenza per l'iscrizione tardiva dei crediti nelle cartelle e prescrizione.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa TO Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10380 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Parte_1 Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. SI MA
-resistente -
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Costa
-resistente-
O g g e t t o: opposizione a cartella di pagamento
Mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara prescritti i crediti portati nella cartella di pagamento n.29620020034331329 che per l'effetto annulla.
Compensa le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso trasmesso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo in data
01/07/2024, il ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del debito relativo a contributi previdenziali da corrispondersi a cassa di previdenza ed assistenza forense per l'anno 1997 e per l'anno 2002 oggetto della cartella di pagamento n. 29620020034331329.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio
[...]
Controparte_5
deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedevano il
[...]
rigetto.
La causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) .
Il ricorso è fondato.
L'art. 19 della legge n. 576/80 prevedeva: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1
dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli articoli 17 e 23”.
Si rammenta che con la legge n. 335/95 il termine prescrizionale dei contributi è stato ridotto da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla , CP_1
sostenendo che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80.
Si rileva, pertanto, la corretta individuazione per il caso di specie del termine prescrizionale quinquennale giacché i contributi dell' annualità
1997 e la contribuzione minima e di maternità dovuta per l'anno 2002 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. n. 335/1995, per effetto del quale anche le contribuzioni dovute alla seguono CP_1
la prescrizione breve di cinque anni, con decorrenza dal 01/01/1996.
Si precisa che non incide sui contributi in oggetto l'entrata in vigore, in data 02/02/2013 della L. n. 247/2012, il cui art. 66 sancisce che: 'La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_5
poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale
[...]
ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980 concerne solo i contributi maturati a partire dal 02/02/2013.
Quindi il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n. CP_1
247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995.
Orbene, poiché non ha dato alcuna Controparte_3
prova di avere notificato la cartella di pagamento n. 29620020034331329 e che il primo atto interruttivo può essere considerato la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 07/04/2008, è di palmare evidenza che il credito vantato dalla sia ormai Controparte_5
prescritto.
Né tantomeno alcuna prova in merito alla notifica di atti interruttivi della prescrizione è stata fornita da ad eccezione della CP_1
comunicazione inviata in data 23.12.2014. Per tale motivo il ricorso va accolto.
Le spese processuali, data la particolarità della questione trattata e il fatto che il ricorrente è rappresentato e assistito da se stesso, vanno compensate.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 11/11/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 11/11/2025 innanzi al Giudice Dott.ssa TO Di Maio, chiamato il procedimento iscritto al n. 10380/2024 RGL, promosso da
Parte_1 contro
[...]
Controparte_1
alle ore 11 sono presenti l'avv. per parte ricorrente, l'avv. Parte_1
SI MA per e l'avv. Salvatore Puccio in sostituzione dell'avv. Costa. CP_2
L'avv. rappresenta che la Cassazione, con ordinanza 28979 del 3.11.2025 Pt_1 ha previsto che il rimborso dei contributi versati non è dovuto da parte di chi è soggetto ad altra contribuzione e che vi è altra incongruenza che consiste nel dimezzamento dovuto della contribuzione per i pensionati che non è stato effettuato per lui.
In ogni caso, ammesso che i detti contributi sono dovuti vi è decadenza per l'iscrizione tardiva dei crediti nelle cartelle e prescrizione.
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle ore 16 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario,
Dott.ssa TO Di Maio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10380 / 2024 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. Parte_1 Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, con l'avv. SI MA
-resistente -
, in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Costa
-resistente-
O g g e t t o: opposizione a cartella di pagamento
Mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.
Dichiara prescritti i crediti portati nella cartella di pagamento n.29620020034331329 che per l'effetto annulla.
Compensa le spese di lite
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso trasmesso alla Sezione Lavoro del Tribunale di Palermo in data
01/07/2024, il ricorrente proponeva azione di accertamento negativo del debito relativo a contributi previdenziali da corrispondersi a cassa di previdenza ed assistenza forense per l'anno 1997 e per l'anno 2002 oggetto della cartella di pagamento n. 29620020034331329.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio
[...]
Controparte_5
deducendo l'infondatezza del ricorso, del quale chiedevano il
[...]
rigetto.
La causa all'odierna udienza è stata decisa come da dispositivo in epigrafe.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente in ossequio al principio della “ragione più liquida”, che consente al giudice di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio - con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione (anche se logicamente subordinata) senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. Cass. civ sent. dell'8 marzo 2017, n. 5805; Cass. civ. Sez. Unite, sent del 18-12-2008, n. 29523) .
Il ricorso è fondato.
L'art. 19 della legge n. 576/80 prevedeva: “La prescrizione dei contributi dovuti alla e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di CP_1
dieci anni. Per i contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui CP_1
agli articoli 17 e 23”.
Si rammenta che con la legge n. 335/95 il termine prescrizionale dei contributi è stato ridotto da 10 a 5 anni e la costante giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa applicabile anche alla , CP_1
sostenendo che la summenzionata legge n. 335/95 abbia implicitamente abolito il primo comma dell'art. 19 della legge n. 576/80.
Si rileva, pertanto, la corretta individuazione per il caso di specie del termine prescrizionale quinquennale giacché i contributi dell' annualità
1997 e la contribuzione minima e di maternità dovuta per l'anno 2002 rientrano nel campo di applicazione dell'art. 3 della L. n. 335/1995, per effetto del quale anche le contribuzioni dovute alla seguono CP_1
la prescrizione breve di cinque anni, con decorrenza dal 01/01/1996.
Si precisa che non incide sui contributi in oggetto l'entrata in vigore, in data 02/02/2013 della L. n. 247/2012, il cui art. 66 sancisce che: 'La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Controparte_5
poiché la reviviscenza della disciplina della prescrizione decennale
[...]
ex art.19 comma 1 della L. n. 576/1980 concerne solo i contributi maturati a partire dal 02/02/2013.
Quindi il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione dovuta alla è divenuto decennale in forza dell'art. 66 della l. n. CP_1
247/2012, e si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla l. n. 335/1995.
Orbene, poiché non ha dato alcuna Controparte_3
prova di avere notificato la cartella di pagamento n. 29620020034331329 e che il primo atto interruttivo può essere considerato la comunicazione di iscrizione ipotecaria del 07/04/2008, è di palmare evidenza che il credito vantato dalla sia ormai Controparte_5
prescritto.
Né tantomeno alcuna prova in merito alla notifica di atti interruttivi della prescrizione è stata fornita da ad eccezione della CP_1
comunicazione inviata in data 23.12.2014. Per tale motivo il ricorso va accolto.
Le spese processuali, data la particolarità della questione trattata e il fatto che il ricorrente è rappresentato e assistito da se stesso, vanno compensate.
P.Q.M.
Decide come in dispositivo.
Così deciso in Palermo il 11/11/2025
Il Giudice Onorario
TO Di Maio