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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 16/09/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 155/2022 R.G.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
11.03.2025
vertente tra
, in persona del suo amministratore pro tempore, P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Messina, via Risorgimento n. 105, elettivamente domiciliata in via Roma, n. 9 isolato
25, presso lo studio dell'avv. Manuela CASABLANCA (C.F.: – PEC: C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
e
, nata il [...] – C.F. - a NA P.G. ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...] e , nato il [...] – C.F. Controparte_2
- a NA P.G. e residente a[...], nella C.F._3 qualità di procuratore generale di nato il [...] – Controparte_3
C.F. - a NA P.G ed ivi residente in [...], giusta procura C.F._4 generale che si allega in copia, tutti elettivamente domiciliati in NA P.G., Via Roma n.7, presso lo studio dell'Avv. Filippo Spina (C.F. - PEC: C.F._5
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
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Appellati
oggetto: inadempimento contrattuale - appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
25.11.2021, rep. n. 1437/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di NA P.G., nel giudizio iscritto al n. 729/2021 R.G, pubblicata il 26.11.2021 e non notificata.
Conclusioni dei procuratori delle parti”
Per l'appellante:” Accogliere per il primo motivo del proposto appello e, per l'effetto, dichiarare
improcedibile l'azione proposta in primo grado per nullità del procedimento di mediazione
esperito.
In subordine, accogliere il secondo ed il terzo motivo di appello riformando la sentenza impugnata
avuto riguardo alle argomentazioni esposte in parte motiva. Emettere ogni altro provvedimento
necessario e/o consequenziale. Con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi del
giudizio”
Per gli appellati: “Per i motivi sopra specificati, rigetti, nella sua interezza, il gravame proposto;
2)
Confermi l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc, n. repert. 1437/21 del 26/11/21, emessa dal Tribunale di
NA P.G., resa nel procedimento N. 729/21 R.G.; 3) Verifichi l'esistenza delle condizioni di
legge, al fine di applicare la norma sulla lite temeraria, di cui all'art. 96 c.p.c., anche per il rifiuto a
stipulare la mediazione assistita, condannando la resistente al risarcimento dei danni;
4) Con vittoria
di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , quest'ultimo nella qualità Controparte_1 Controparte_2
di procuratore generale del padre, , adivano il Tribunale di NA P.G., Controparte_3
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e fornitura di una piattaforma elevatrice da installare presso la loro abitazione, stipulato con la società
e che, per l'effetto, quest'ultima fosse condannata alla restituzione dell'acconto Parte_1
versato pari ad euro 3.650,00 nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la mancata installazione della suindicata piattaforma e, infine, per lite temeraria , tenuto conto del rifiuto a stipulare la mediazione assistita.
Con ordinanza del 25.11.2021, il Giudice di prime cure, verificata, in via preliminare la regolarità
della notifica, dichiarava in limine litis la contumacia della società resistente;
nel merito, accertata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, condannava detta società alla restituzione della somma versata dai ricorrenti a titolo di acconto;
rigettava, invece, la domanda di risarcimento danni per mancata prova dell'an e del quantum e quella di condanna per lite temeraria, osservando,
in proposito, che, secondo quanto risultava dagli atti, , rappresentata dal proprio Parte_1
legale , aveva partecipato alla mediazione, rifiutando la proposta conciliativa;
condannava, infine, la predetta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale provvedimento, roponeva appello per i motivi di cui infra Parte_1
Instaurato il contradditorio, si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
n. q. di procuratore generale di chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello e la conferma integrale del provvedimento impugnato.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 19.05.2022 la sostituzione dell'udienza c.d.
partecipata con la trattazione scritta ex art. 221 D.L. 34/20220 conv. in L. 77/2020 e succ. mod. e integrazioni, all'udienza del 17.06.2022, ritenuta l' insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2023.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 12.04.2023, la causa veniva assegnata al
Consigliere relatore dott. V. Cefalo e con decreto del 20.04.2023 rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 25.03.2025. Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore .
All'udienza del 25.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve , in via preliminare, essere esaminata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dagli appellati in seno alla comparsa conclusionale sul rilievo della sottoscrizione già in data 24.02.2022 di un atto di transazione ( v. all. 6 comparsa di costituzione).
In forza di tale atto, le parti, intendendo definire in via stragiudiziale la controversia tra essi insorta ed in relazione alla quale il Tribunale di NA P.G. aveva pronunciato l'ordinanza impugnata,
hanno previsto il pagamento dell'importo di euro 6.000,00 da versarsi tramite acconto di euro 1.000
a febbraio 2022 e n. 4 rate mensili di euro 1.250 ciascuna, l'ultima delle quali con scadenza luglio
2022.
Gli appellati, all'atto della loro costituzione , hanno depositato, oltre alla scrittura transattiva,
documentazione attestante il versamento dell'acconto di euro 1.000.
Ciò posto, va precisato che, benchè gli appellati al momento della costituzione, pur producendo l'atto di transazione, nulla abbiano dedotto sul punto, la questione da essi successivamente sollevata deve essere egualmente esaminata .
Ed invero, l' eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa) (Cass.civ. n. 26118/2021).
Pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, intervenuta nelle more del giudizio, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio,
anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis” ( Cass. civ. n. 10728/2017; Cass. civ.n.
18195/2012), come, appunto, nel caso di specie.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la transazione intervenuta in corso di causa costituisce un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 10
febbraio 2003, n. 1950).
Pur dovendosi tenere ferma la distinzione tra transazione novativa da quella semplice, a seconda che essa comporti o meno l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva, entrambe eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
In nessun caso, però, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ove la parte,
nell'opporsi alla relativa richiesta, eccepisca la nullità, annullabilità, inefficacia della transazione ovvero ( se si tratta di transazione semplice o non novativa ) la risoluzione della stessa per inadempimento (Cass. 1950/2003 ; Cass. 5659/1984).
Secondo la giurisprudenza più recente, anche in presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (Cass. civ. n. 32109/2019).
Nella specie, la transazione non ha natura novativa , avendo le parti previsto la mera dilazione nel pagamento dell'importo di euro 6.000 , avente fonte nel precedente rapporto e coincidente grosso modo con somma dovuta a titolo di restituzione dell'acconto versato e di spese legali liquidate dal primo decidente ( euro 2.100).
Nelle premesse dell'atto transattivo vi è, inoltre, l' espressa ricognizione della situazione debitoria di e l'assunzione dell'obbligo di restituire le somme dovute , dovendosi in ciò Parte_1
ravvisare un'esplicita manifestazione della volontà di mantenere fermo il precedente rapporto obbligatorio.
A tale riconoscimento, del resto, non fa riscontro alcuna dichiarazione indirizzata all'estinzione delle obbligazioni preesistenti.
Le parti, piuttosto, hanno previsto, per l'ipotesi di mancato versamento anche di una sola rata, la decadenza dal beneficio del termine con immediata attivazione della procedura esecutiva, già avviata dai sigg. in base al titolo costituito dall'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.. Controparte_4
Ciò significa che l'inadempimento, configurandosi quale condizione risolutiva, avrebbe comportato la perdita di efficacia della transazione e, dunque, la riattivazione del rapporto originario antecedente allo stesso accordo.
In tale contesto, benchè a fronte della richiesta di declaratoria di cessazione della Controparte_5
materia del contendere, formulata dagli appellati in seno alla comparsa conclusionale, nulla abbia obiettato, la domanda non può essere accolta.
Vi osta, in particolare, la mancata prova dell'adempimento degli impegni assunti in seno alla scrittura transattiva e, dunque, della persistente efficacia della stessa, non avendo gli appellati, che pure hanno formulato la richiesta in esame, dato prova del regolare pagamento di tutte le rate mensili previste ..
Deve, pertanto, disattendersi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non vi sono neanche i presupposti per la condanna dell'odierna appellante ex art. 96 c.p.c., quale sollecitata da controparte nella comparsa conclusiva.
L'avere proposto l'impugnazione, nonostante l'accordo transattivo, non integra, infatti, gli estremi di una condotta connotata da mala fede e/o colpa grave , non essendovi prova della persistente efficacia dell'atto transattivo.
§
2.- Passando all'esame di merito, con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “
Improcedibilità della domanda rilevabile d'ufficio promossa in primo grado per nullità del
procedimento di mediazione esperito”, parte appellante censura la pronuncia impugnata, affermando che la materia contrattuale, oggetto del presente giudizio, pur esclusa dal novero di quelle sottoposte alla procedura della mediazione ordinaria, è , però, sottoposta all'obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Muovendo da tale premessa e rilevato che erroneamente controparte si era avvalsa dell'istituto della mediazione, rappresenta di non essersi presentata, benchè regolarmente convocata , all'incontro fissato dal mediatore incaricato , al quale aveva presenziato il proprio legale dell'epoca, avv. Mauro
Lizzio.
Al predetto, però, non era stata rilasciata procura speciale , tanto che il verbale non era stato sottoscritto né dal medesimo né, tantomeno, da essa società.
Aggiunge che l'Istituto di Mediazione aveva sollecitato per ben due volte l'avv. Lizzio a provvedere,
ma questi non lo aveva fatto.
Alla luce di quanto esposto, la società appellante eccepisce la nullità del procedimento di mediazione,
posto che la mancanza di una delle parti o del suo procuratore speciale costituisce violazione degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 e violazione del principio di effettività.
Osserva, sul punto, che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito,
nel procedimento di mediazione è necessaria la comparizione personale delle parti innanzi al mediatore assistite dai difensori e che nella comparizione obbligatoria la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, purché dotato di apposita procura sostanziale a tal fine.
Pertanto, secondo l'appellante, la domanda promossa in primo grado risulta improcedibile, in quanto il procedimento di mediazione non si è svolto nel rispetto dei richiamati principi di diritto sopra enunciati ed è, dunque, da ritenersi invalido.
Trattandosi di un'eccezione rilevabile d'ufficio ed essendo rimasta essa parte contumace in primo grado, non è precluso al giudice d'appello di rilevare d'ufficio l'impossibilità di una pronuncia di merito per violazione delle condizioni previste dalla legge per promuovere la domanda.
Osserva, infatti che, se da un lato l'art. 5 comma 1 del D.LGS. n. 28/2010 prevede che l'improcedibilità debba essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal
Giudice non oltre la prima udienza, dall'altro la stessa norma prevede altresì che il Giudice, rilevato d'ufficio il mancato valido esperimento del tentativo di mediazione, assegni alle parti un termine di
15 giorni per provvedere, il che fa presumere -nell'interpretazione giurisprudenziale richiamata dall'appellante - che tale previsione di decadenza sia funzionale a sanare il vizio e non ad impedirne la successiva declaratoria ai fini della procedibilità della domanda.
Appare, illogico, conclude l'appellante, che il Giudice d'appello, una volta apprezzata la nullità della pronuncia di merito di primo grado per non aver il giudicante rilevato doverosamente l'irritualità
della mediazione consentendone l'eventuale sanatoria, riesamini il merito della domanda in difetto di rituale mediazione.
Il motivo è infondato per più ordini di ragioni
Va, innanzitutto, osservato che , nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto da entrambe le parti ( pur dovendosi rilevare il mutamento di rotta degli appellati, che, in sede di comparsa conclusionale, hanno sostenuto il contrario di quanto originariamente affermato) , né la mediazione,
né la negoziazione assistita si ponevano come condizione di procedibilità dell'azione.
Ed invero, la domanda formulata dagli allora ricorrenti aveva ad oggetto la risoluzione per inadempimento di contratto di appalto e fornitura di piattaforma elevatrice e, quale conseguenza dell'invocata pronuncia, la condanna alla restituzione dell'acconto, oltre che il risarcimento del danno patito.
La materia non è rientra nel novero di quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs. 28/2020 prevede, quale condizione di procedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione né, tantomeno,
nell'ambito applicativo dell'art. 3 D.L. 132/2014
Il Collegio non ignora che il D.lgs. 149/2022, art. 7, che ha riformato l'art. 5 D.lgs. 28/2010,
incrementando le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione ed includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera ha fatto sorgere dubbi circa l'obbligatorietà del tentativo di mediazione anche per i contratti di appalto.
Tuttavia, a prescindere dalle nette differenze tra i due tipi contrattuali, è sufficiente osservare che il presente procedimento è stato instaurato con ricorso del 26.04.2021 e, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. cit.(18.10.2022)
Va, altresì, osservato che se è vero che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, nondimeno, nel caso in esame, la domanda giudiziale era volta ad ottenere la condanna di controparte alla restituzione dell'acconto versato , quale effetto della risoluzione del contratto.
Sebbene le suesposte argomentazioni siano già sufficienti a denunciare l'infondatezza della doglianza, mette conto, altresì, evidenziare che l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di media-conciliazione deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La Corte di Cassazione ha , in proposito, rilevato che la norma suddetta prevede la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza ( Cass. civ. n. 9557/2017) e ciò, ovviamente, anche nella ipotesi in cui il giudizio di primo grado venga celebrato nelle forme del "processo sommario di cognizione", ex art. 702-bis c.p.c. (Cass. civ. n. 29017/2018). Ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. (Cass. civ. n. 25155/2020).
La medesima barriera preclusiva è prevista anche in relazione alla negoziazione assistita.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza,
ovviamente del giudizio di prima istanza ( Cass. civ.n. 186/2025; Cass. civ. n. 34462/2023).
Ne discende che anche in relazione al presente giudizio fosse previsto, come condizione di procedibilità, il previo esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, in difetto della tempestiva eccezione o del tempestivo rilievo d'ufficio, la questione resterebbe ormai priva di rilievo in questa sede .
Vi è, infine, un' ulteriore ragione di infondatezza della doglianza.
Giova evidenziare che la stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo ha riconosciuto che “Il
mediatore incaricato, ossia l'avv. Luigi Bambaci,, ha regolarmente convocato la CP_6
all'incontro fissato per il 10.02.2021 tramite nota pec” (cfr. pag. 6 atto di appello).
[...]
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della corretta instaurazione del procedimento di mediazione, è necessaria la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte.
Ha precisato, in proposito la Corte di Cassazione, che “la necessità di interpretare la presente ipotesi
di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente
complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo
esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla
mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con
la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore
le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione,
può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius
proseguire) la procedura di mediazione” (Cass. civ. n. 18485/2024; Cass. civ. n. 40035/2021; Cass.
civ. n. 8473/2019).
Nella specie, l'avvio della procedura di mediazione, tramite la rituale convocazione di Parte_1
dinnanzi al mediatore inducono a ritenere avverata la condizione di procedibilità ed ingiustificata l'assenza della stessa, che, benchè regolarmente convocata, non è comparsa né ha conferito al proprio legale procura ad hoc.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ ERRATA E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE NONCHE'
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER NON AVER
PRONUNCIATO SU TUTTA LA DOMANDA”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il primo decidente rilevato che l'inadempimento contrattuale era stato provocato da fatti sopravvenuti non previsti e non imputabili ad essa società.
Osserva, in proposito, che, come emergeva dalla raccomandata spedita a controparte in data
11.09.2020 , la data di ultimazione era stata prorogata di 30 giorni poiché, al momento della presentazione del progetto, in data 20.07.2020 , il Comune di NA P.G. aveva bloccato i lavori a causa di difformità catastali non certo imputabili ad essa società, non riconoscendosi quale proprietario del terreno ove doveva essere installato l'ascensore. Aggiunge che il proprio progettista, Ing. si era occupato personalmente di risolvere la CP_7
problematica insorta, al fine di identificare la natura del terreno circostante, sostenendo costi non compresi nel contratto d'appalto e che mai erano stati rimborsati, come da fattura n. 28/2020.
A sostegno della propria buona fede e del ritardo notevole del Comune di NA P.G., produce ancora una missiva a firma di protocollata al n. 38167 del 11.09.2020, con cui Controparte_1
quest'ultima aveva sollecitato il Comune di NA P.G. al rilascio di quanto richiesto nel più
breve tempo possibile, viste le condizioni di disabilità del coniuge impossibilitato a deambulare.
A detta dell'appellante, dunque, il contratto d'appalto non poteva ritenersi risolto per inadempimento di una delle due parti, ricorrendo, alla luce della documentazione prodotta, il caso fortuito, che aveva di fatto impedito il rispetto della scadenza contrattuale.
Ribadisce che con lettera raccomandata in atti, aveva giustificato il ritardo e richiesto la proroga della scadenza contrattuale prevista per l'ultima settimana di settembre 2020 e, in mancanza di comunicazione, in data 29.09.2020 “ aveva provveduto ad ottenere nei tempi la SCIA”, come da documentazione sopravvenuta al giudizio di cui chiede la produzione, documento indispensabile ai fini del giudizio.
Rileva, ulteriormente, l'appellante la violazione dell'art. 112 c.p.c per non avere il giudice di prime cure pronunciato sulla validità del contratto d'appalto e sulla domanda ex adverso formulata di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Pertanto, , non essendo l'inadempimento dovuto a causa imputabile ad essa contraente, il contratto deve ritenersi risolto per causa imputabile esclusivamente ai committenti che, prima della scadenza contrattuale , come da diffida dell'avv. Lizzio datata 18.09.2020 -, si erano discostati dagli oneri assunti in forza del medesimo contratto, impedendone, senza alcun valido motivo, di fatto,
l'esecuzione e richiedendo la somma versata a titolo di acconto.
Tale comportamento, continua l'appellante, aveva comportato l'interruzione dei lavori in quanto essa società era stata diffidata dall' eseguirli con minaccia di azione giudiziaria.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte. L'assunto della società appellante - che contraddittoriamente addebita la mancata esecuzione dei lavori ora al caso fortuito , ora, al comportamento dei committenti, spingendosi fino a chiedere, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., la risoluzione del contratto per inadempimento dei predetti - è infondato.
Esso risulta, infatti, smentito dalle risultanze documentali già acquisite agli atti del giudizio di primo grado.
Quanto alla documentazione prodotta in questo grado di giudizio dalla società appellante, va rammentato che la positiva valutazione della sua ammissibilità presuppone, ex artt.702 quater c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile) , che essa sia ritenuta indispensabile dal Collegio o che la parte dimostri di non aver potuto produrla in primo grado per causa ad essa non imputabile ( Cass
28990/2018).
Nella specie, però, non viene in rilievo - né è stata allegata - l'impossibilità di tempestiva produzione,
dato che l'epoca di formazione della documentazione ne avrebbe consentito il deposito già nel giudizio di primo grado , ove la società non avesse preferito rimanere contumace.
Neanche si rende necessario lo specifico accertamento dell'indispensabilità, dato che la documentazione prodotta non presenta il carattere della novità, coincidendo con quella già depositata dagli odierni appellati in primo grado ( comunicazione del Comune di NA del 31.07.2020;
richiesta proroga del termine per l'esecuzione dei lavori;
nota dell'8.09.2020 a firma di CP_1
: v. fascicolo primo grado), ad eccezione della fattura n. 8/2020 (v. allegato sub C)
[...]
Tanto chiarito in merito alla documentazione utilizzabile, rileva la Corte che non vi è prova della dedotta riconducibilità dell'inadempimento a caso fortuito.
Invero, il preteso “blocco dei lavori” da parte del Comune di NA P.G., asseritamente dovuto a difformità catastali non addebitabili alla società esecutrice dei lavori e che avrebbe imposto lo svolgimento delle ulteriori attività di cui alla fattura 28/2020 emessa dall'Ing. non risulta CP_7
assolutamente provato. A prescindere dalla verifica dell'indispensabilità della produzione ai fini della decisione , è
sufficiente rilevare che la data di emissione della fattura ( 16.07.2020 ), quale indicata dagli appellati
(v. comparsa conclusionale) e non smentita da controparte, esclude che essa possa riferirsi ad attività
svolte dal tecnico a seguito del preteso blocco dei lavori.
Ciò in quanto, secondo quanto sostenuto dalla stessa tale sospensione sarebbe Parte_1
stata disposta dal Comune di NA P.G. in epoca antecedente all'emissione della fattura, ossia il 20.07.2020.
Peraltro, dalla documentazione già in atti risulta che il progetto era stato acquisito per la prima volta al protocollo dell'ente comunale solo in data 24.07.2020 e che, con nota del 31.07.2020, il Comune
di NA P.G. aveva chiesto la produzione cartacea della documentazione, non disponendo di idonei sistemi di lettura dei files depositati, nonchè la sua integrazione, poiché “carente ai fini istruttori”.
È palese, dunque, che la fattura indicata, che l'appellante pone a fondamento del caso fortuito, non possa ritenersi riguardare attività resesi necessarie a causa della sospensione dei lavori, non previste dal contratto di appalto originario e non ricomprese nell'importo originariamente pattuito, dovendosi,
piuttosto, riferire a prestazioni prodromiche rispetto al deposito della documentazione nel luglio2020
protocollato poi il 24.07.2020.
Né, poi, dalla richiamata nota del Comune di NA P.G. emergono le pretese difformità che avrebbero imposto la sospensione dei lavori ed, anzi, tale circostanza, rappresentata da Parte_1
nella comunicazione dell'11.09.2020, risulta contrastata dalla contraria versione dei
[...]
committenti (v. missiva del 18.09.2020 a firma del legale dell'epoca) circa l'esito positivo del sopralluogo eseguito dai tecnici comunali in data 30.07.2020.
A ciò si aggiunga che la prospettazione del caso fortuito mal si concilia con la contestata originaria carenza di documentazione necessaria ai fini istruttori (v. comunicazione del Comune di NA
P.G.), che contrasta con gli impegni assunti dalla società nel contratto di appalto. Invero, secondo le previsioni contrattuali, restavano a carico della società (v. voce “a carico nostro”)
le seguenti attività: “ rilievi, disegni e relazione tecnica impianto/piattaforma; presentazione
all'ufficio tecnico del comune corredata del progetto e delle varie dichiarazioni e relazioni
dell'ingegnere; presentazione all'ufficio del genio civile del progetto e delle varie dichiarazioni e
relazioni dell'ingegnere.”
Non risulta, altresì, condivisibile l'ulteriore prospettazione circa l'imputabilità dell'inadempimento ai committenti.
Occorre, in proposito, premettere che il contratto di appalto del 27.06.2020 prevedeva l'ultimazione dei lavori entro l'ultima settimana di settembre, previo versamento, alla firma del preventivo, di un acconto iniziale, fissato nella misura del 30% dell'importo totale.
A fronte dell'adempimento di tale iniziale della prestazione degli appellati già in data 1.07.2020, la società solo con missiva dell'11.09.2020 comunicava la proroga di 30 giorni circa Parte_1
della data di consegna dei lavori, specificando, per un verso, che “…il contratto di appalto rimane
invariato ed invariabile sotto ogni sua forma e sottoscrizione…” , per altro verso, che “i lavori
necessari per identificare la natura del terreno circostante ed edifici sotto forma catastale non sono
ricompresi nel contratto d'appalto da quantificarsi” e fissando l'inizio lavori per la data del
28.09.2020.
A fronte di tale comunicazione, i committenti, con la missiva del 18.09.2020 a firma del loro legale,
contestavano il ritardo nell'esecuzione dei lavori e invitavano la società a fornire prova di quanto sostenuto nella lettera dell'11.09.2020 circa il blocco dei lavori da parte dell'ente comunale per pretese difformità catastali, di cui essi non avevano ricevuto alcuna comunicazione e chiedevano, in subordine, la restituzione di quanto versato e la ridiscussione dei termini dell'accordo contrattuale,
riservandosi eventualmente di adire l'autorità giudiziaria.
Alla luce di tali emergenze documentali, non vi è alcuna prova della dedotta imputabilità ai committenti della mancata esecuzione del contratto, non risultando corretta l'affermazione dell'appellante, secondo cui la controparte contrattuale, con la missiva del 18.09.2020, avrebbe impedito senza alcun valido motivo la realizzazione delle opere convenute, richiedendo la somma versata a titolo di acconto, diffidandola dall'esecuzione dei lavori e minacciando il ricorso alle vie legali.
Peraltro, non solo non risulta essere stata posta in essere alcuna diffida volta ad impedire l'esecuzione dei lavori, ma neanche risulta provato l'assunto di circa il rilascio della Scia da Parte_1
parte del Comune di NA P.G.
Invero, tale circostanza è contrastata dalle contrarie allegazioni degli appellati, a cui dire (cfr.
comparsa conclusionale pagg. 14-15) il Comune di NA , con la comunicazione datata
29.09.2020, con protocollo in uscita del 07.10.2020, aveva, per vero, richiesto il deposito di ulteriori documenti per poter avviare l'istruttoria prevista.
Ciò dimostra che alla data del 7.10.2020 Su non solo non aveva eseguito le opere, ma Parte_1
neanche aveva prodotto integralmente la documentazione necessaria per l'avvio dei lavori.
Mette conto, altresì, rilevare che, secondo quanto allegato dagli appellati e non contrastato in alcun modo dalla controparte, la richiesta di ulteriore documentazione, avanzata dal Comune di NA
P.G., era conseguenza di una incongruenza tra il progetto e la relazione tecnica, certamente imputabile all'appellante, e per essa al suo progettista-
Infatti, l'Ing. mentre nella relazione tecnica trasmessa al Comune di NA P.G. aveva CP_7
indicato che l'accesso all'impianto sarebbe stato realizzato “nello spazio d'isolamento di pertinenza
al fabbricato” (cfr. all. 4, pag. 48), nel progetto aveva indicato il luogo dell'installazione nello
“spazio d'isolamento area comunale” (cfr. all. 4, pag. 58).
Alla luce di quanto esposto, non può che confermarsi la valutazione del primo decidente in punto di inadempimento contrattuale della società odierna appellante.
Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex
ultimis Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n.5629) .
Orbene, nel caso di specie, in cui il titolo contrattuale è stato pacificamente riconosciuto dalla società
appellante, che neanche ha contestato l'avvenuto versamento dell'acconto previsto in sede contrattuale , la medesima non ha assolto all'onere probatorio su essa gravante, limitandosi a giustificare il proprio inadempimento addebitandolo al caso fortuito o alla condotta della controparte.
Si tratta, tuttavia, di giustificazioni palesemente smentite dalle risultanze documentali già in atti.
Infondato risulta, infine, l'ultimo profilo di doglianza concernente l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure circa l'accertamento della validità del contratto e la sua risoluzione per inadempimento.
Trattasi, infatti, di un'omissione di carattere materiale, posto che nella parte motiva dell'ordinanza emessa a conclusione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., il decidente ha affermato “che le prove
documentali fornite dai ricorrenti, dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale che lega la ditta
ed i committenti, nonché gli oneri gravanti sulla citata ditta tra i quali il deposito della Parte_1
documentazione necessaria per l'esecuzione della installazione, la presentazione del progetto e
l'esecuzione dei lavori;
risulta, altresì, il pagamento dell'acconto tramite bonifico effettuato dai
ricorrenti. Pacifica è dunque l'effettiva sussistenza del credito posto a fondamento del ricorso ex art.
702 bis c.p.c.”
Muovendo da tali argomentazioni (validità ed esistenza del rapporto contrattuale ed inadempimento di controparte), ha condannato alla restituzione di quanto versato dai committenti, Parte_1
a titolo di acconto, dichiarando, seppur implicitamente, la risoluzione per inadempimento.
§
4.- Con il terzo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ILLEGITTIMA ED ERRATA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA SANCITO DALL'ART. 91 C.P.C.”,
l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che il Giudice di primo grado aveva posto per l'intero a carico di essa convenuta con motivazione debole.
Osserva, in proposito, che detto capo risultava illegittimo ed erroneo e che, pertanto, andava corretto anche nel quantum, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio .
Il motivo è infondato.
La suesposta doglianza deve intendersi assorbita dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
La contestazione concernente il quantum delle spese processuali risulta palesemente generica, posto che, secondo la costante giurisprudenza, chi impugna la sentenza di primo grado relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio ha l'onere di esplicitare le violazioni che il primo giudice avrebbe commesso sulle regole di giudizio dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione delle spese di lite dovute alla controparte,
indicando, in maniera specifica, il valore della causa ritenuto corretto, lo scaglione tariffario di riferimento da considerare nella specie, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese eventualmente prodotta in primo grado dalla controparte, gli errori commessi dal giudice e le voci di tabella degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore che si ritengano violate.
§
All'integrale rigetto dell'appello segue la condanna della al pagamento Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal
26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo alla somma accordata dal primo decidente ed applicando i parametri tariffari inferiori ai medi e prossimi ai minimi in considerazione dell'entità
delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese. Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato , con indirizzo in seguito più non modificato,
da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla
«fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase
istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi
comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4)
non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo
spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo
comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. 8561/2023)
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 155/2022 R.G. sull'appello proposto da in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter del 25.11.2021, resa nel proc. R.g. n.
729/2021 rep. n. 1437/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di BARCELLONA P.G., così
provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società n persona del suo amministratore pro tempore Parte_1
al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 (di cui euro 400,00 per la fase di studio;
euro 400,00 per quella introduttiva, euro 600,00 per quella di trattazione ed euro
550,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Sezione I Civile
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2)Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 155/2022 R.G.A. posta in decisione all'udienza del
11.03.2025
vertente tra
, in persona del suo amministratore pro tempore, P.IVA , con Parte_1 P.IVA_1 sede legale in Messina, via Risorgimento n. 105, elettivamente domiciliata in via Roma, n. 9 isolato
25, presso lo studio dell'avv. Manuela CASABLANCA (C.F.: – PEC: C.F._1
che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_1
Appellante
e
, nata il [...] – C.F. - a NA P.G. ed Controparte_1 C.F._2 ivi residente in [...] e , nato il [...] – C.F. Controparte_2
- a NA P.G. e residente a[...], nella C.F._3 qualità di procuratore generale di nato il [...] – Controparte_3
C.F. - a NA P.G ed ivi residente in [...], giusta procura C.F._4 generale che si allega in copia, tutti elettivamente domiciliati in NA P.G., Via Roma n.7, presso lo studio dell'Avv. Filippo Spina (C.F. - PEC: C.F._5
, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Email_2
Appellati
oggetto: inadempimento contrattuale - appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del
25.11.2021, rep. n. 1437/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di NA P.G., nel giudizio iscritto al n. 729/2021 R.G, pubblicata il 26.11.2021 e non notificata.
Conclusioni dei procuratori delle parti”
Per l'appellante:” Accogliere per il primo motivo del proposto appello e, per l'effetto, dichiarare
improcedibile l'azione proposta in primo grado per nullità del procedimento di mediazione
esperito.
In subordine, accogliere il secondo ed il terzo motivo di appello riformando la sentenza impugnata
avuto riguardo alle argomentazioni esposte in parte motiva. Emettere ogni altro provvedimento
necessario e/o consequenziale. Con vittoria di spese e compensi difensivi per entrambi i gradi del
giudizio”
Per gli appellati: “Per i motivi sopra specificati, rigetti, nella sua interezza, il gravame proposto;
2)
Confermi l'Ordinanza ex art. 702 bis cpc, n. repert. 1437/21 del 26/11/21, emessa dal Tribunale di
NA P.G., resa nel procedimento N. 729/21 R.G.; 3) Verifichi l'esistenza delle condizioni di
legge, al fine di applicare la norma sulla lite temeraria, di cui all'art. 96 c.p.c., anche per il rifiuto a
stipulare la mediazione assistita, condannando la resistente al risarcimento dei danni;
4) Con vittoria
di spese e compensi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., e , quest'ultimo nella qualità Controparte_1 Controparte_2
di procuratore generale del padre, , adivano il Tribunale di NA P.G., Controparte_3
chiedendo che fosse accertata e dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto di appalto e fornitura di una piattaforma elevatrice da installare presso la loro abitazione, stipulato con la società
e che, per l'effetto, quest'ultima fosse condannata alla restituzione dell'acconto Parte_1
versato pari ad euro 3.650,00 nonchè al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti per la mancata installazione della suindicata piattaforma e, infine, per lite temeraria , tenuto conto del rifiuto a stipulare la mediazione assistita.
Con ordinanza del 25.11.2021, il Giudice di prime cure, verificata, in via preliminare la regolarità
della notifica, dichiarava in limine litis la contumacia della società resistente;
nel merito, accertata l'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, condannava detta società alla restituzione della somma versata dai ricorrenti a titolo di acconto;
rigettava, invece, la domanda di risarcimento danni per mancata prova dell'an e del quantum e quella di condanna per lite temeraria, osservando,
in proposito, che, secondo quanto risultava dagli atti, , rappresentata dal proprio Parte_1
legale , aveva partecipato alla mediazione, rifiutando la proposta conciliativa;
condannava, infine, la predetta al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale provvedimento, roponeva appello per i motivi di cui infra Parte_1
Instaurato il contradditorio, si costituivano e Controparte_1 Controparte_2
n. q. di procuratore generale di chiedendo il rigetto Controparte_3
dell'appello e la conferma integrale del provvedimento impugnato.
Disposta con decreto del Presidente di Sezione del 19.05.2022 la sostituzione dell'udienza c.d.
partecipata con la trattazione scritta ex art. 221 D.L. 34/20220 conv. in L. 77/2020 e succ. mod. e integrazioni, all'udienza del 17.06.2022, ritenuta l' insussistenza delle condizioni per la pronunzia di inammissibilità dell'appello ex art.348 bis c.p.c., la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.09.2023.
Con provvedimento del Presidente di Sezione del 12.04.2023, la causa veniva assegnata al
Consigliere relatore dott. V. Cefalo e con decreto del 20.04.2023 rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 25.03.2025. Con successivo decreto del Presidente della Corte n. 6/2025 del 09.01.2025, disposta la variazione tabellare di cui alla proposta avanzata dal Presidente di Sezione, il procedimento veniva assegnato al sottoscritto Consigliere relatore .
All'udienza del 25.03.2025, svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. (così come introdotto dal
D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149221, comma 4, della legge 77/2020), mediante scambio e deposito telematico di note, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione, con assegnazione di termini di giorni 60 per il deposito di comparse conclusionali e di successivi giorni 20 per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Deve , in via preliminare, essere esaminata la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere avanzata dagli appellati in seno alla comparsa conclusionale sul rilievo della sottoscrizione già in data 24.02.2022 di un atto di transazione ( v. all. 6 comparsa di costituzione).
In forza di tale atto, le parti, intendendo definire in via stragiudiziale la controversia tra essi insorta ed in relazione alla quale il Tribunale di NA P.G. aveva pronunciato l'ordinanza impugnata,
hanno previsto il pagamento dell'importo di euro 6.000,00 da versarsi tramite acconto di euro 1.000
a febbraio 2022 e n. 4 rate mensili di euro 1.250 ciascuna, l'ultima delle quali con scadenza luglio
2022.
Gli appellati, all'atto della loro costituzione , hanno depositato, oltre alla scrittura transattiva,
documentazione attestante il versamento dell'acconto di euro 1.000.
Ciò posto, va precisato che, benchè gli appellati al momento della costituzione, pur producendo l'atto di transazione, nulla abbiano dedotto sul punto, la questione da essi successivamente sollevata deve essere egualmente esaminata .
Ed invero, l' eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la
S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa) (Cass.civ. n. 26118/2021).
Pertanto, l'intervenuta cessazione della materia del contendere, intervenuta nelle more del giudizio, non formando oggetto di un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio,
anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati “ex actis” ( Cass. civ. n. 10728/2017; Cass. civ.n.
18195/2012), come, appunto, nel caso di specie.
Ebbene, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la transazione intervenuta in corso di causa costituisce un fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (Cass. 10
febbraio 2003, n. 1950).
Pur dovendosi tenere ferma la distinzione tra transazione novativa da quella semplice, a seconda che essa comporti o meno l'estinzione del rapporto preesistente e la sostituzione di esso con altro oggettivamente diverso per contenuto e fonte costitutiva, entrambe eliminano la posizione di contrasto fra le parti e fanno venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima.
In nessun caso, però, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere ove la parte,
nell'opporsi alla relativa richiesta, eccepisca la nullità, annullabilità, inefficacia della transazione ovvero ( se si tratta di transazione semplice o non novativa ) la risoluzione della stessa per inadempimento (Cass. 1950/2003 ; Cass. 5659/1984).
Secondo la giurisprudenza più recente, anche in presenza di una transazione novativa il giudice non può far da essa discendere la declaratoria di cessazione della materia del contendere sul rapporto originario ove le parti, a norma dell'inciso finale dell'art. 1976 c.c., abbiano espressamente previsto il diritto alla risoluzione per il caso di inadempimento, atteso che il verificarsi della condizione risolutiva determina la reviviscenza del rapporto originario antecedente alla risolta transazione, ad onta del carattere novativo della stessa (Cass. civ. n. 32109/2019).
Nella specie, la transazione non ha natura novativa , avendo le parti previsto la mera dilazione nel pagamento dell'importo di euro 6.000 , avente fonte nel precedente rapporto e coincidente grosso modo con somma dovuta a titolo di restituzione dell'acconto versato e di spese legali liquidate dal primo decidente ( euro 2.100).
Nelle premesse dell'atto transattivo vi è, inoltre, l' espressa ricognizione della situazione debitoria di e l'assunzione dell'obbligo di restituire le somme dovute , dovendosi in ciò Parte_1
ravvisare un'esplicita manifestazione della volontà di mantenere fermo il precedente rapporto obbligatorio.
A tale riconoscimento, del resto, non fa riscontro alcuna dichiarazione indirizzata all'estinzione delle obbligazioni preesistenti.
Le parti, piuttosto, hanno previsto, per l'ipotesi di mancato versamento anche di una sola rata, la decadenza dal beneficio del termine con immediata attivazione della procedura esecutiva, già avviata dai sigg. in base al titolo costituito dall'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c.. Controparte_4
Ciò significa che l'inadempimento, configurandosi quale condizione risolutiva, avrebbe comportato la perdita di efficacia della transazione e, dunque, la riattivazione del rapporto originario antecedente allo stesso accordo.
In tale contesto, benchè a fronte della richiesta di declaratoria di cessazione della Controparte_5
materia del contendere, formulata dagli appellati in seno alla comparsa conclusionale, nulla abbia obiettato, la domanda non può essere accolta.
Vi osta, in particolare, la mancata prova dell'adempimento degli impegni assunti in seno alla scrittura transattiva e, dunque, della persistente efficacia della stessa, non avendo gli appellati, che pure hanno formulato la richiesta in esame, dato prova del regolare pagamento di tutte le rate mensili previste ..
Deve, pertanto, disattendersi la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Non vi sono neanche i presupposti per la condanna dell'odierna appellante ex art. 96 c.p.c., quale sollecitata da controparte nella comparsa conclusiva.
L'avere proposto l'impugnazione, nonostante l'accordo transattivo, non integra, infatti, gli estremi di una condotta connotata da mala fede e/o colpa grave , non essendovi prova della persistente efficacia dell'atto transattivo.
§
2.- Passando all'esame di merito, con il primo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “
Improcedibilità della domanda rilevabile d'ufficio promossa in primo grado per nullità del
procedimento di mediazione esperito”, parte appellante censura la pronuncia impugnata, affermando che la materia contrattuale, oggetto del presente giudizio, pur esclusa dal novero di quelle sottoposte alla procedura della mediazione ordinaria, è , però, sottoposta all'obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita a pena di improcedibilità della domanda giudiziale.
Muovendo da tale premessa e rilevato che erroneamente controparte si era avvalsa dell'istituto della mediazione, rappresenta di non essersi presentata, benchè regolarmente convocata , all'incontro fissato dal mediatore incaricato , al quale aveva presenziato il proprio legale dell'epoca, avv. Mauro
Lizzio.
Al predetto, però, non era stata rilasciata procura speciale , tanto che il verbale non era stato sottoscritto né dal medesimo né, tantomeno, da essa società.
Aggiunge che l'Istituto di Mediazione aveva sollecitato per ben due volte l'avv. Lizzio a provvedere,
ma questi non lo aveva fatto.
Alla luce di quanto esposto, la società appellante eccepisce la nullità del procedimento di mediazione,
posto che la mancanza di una delle parti o del suo procuratore speciale costituisce violazione degli artt. 2 e 3 del D.L. 132/2014 e violazione del principio di effettività.
Osserva, sul punto, che, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito,
nel procedimento di mediazione è necessaria la comparizione personale delle parti innanzi al mediatore assistite dai difensori e che nella comparizione obbligatoria la parte può anche farsi sostituire da un proprio rappresentante sostanziale, purché dotato di apposita procura sostanziale a tal fine.
Pertanto, secondo l'appellante, la domanda promossa in primo grado risulta improcedibile, in quanto il procedimento di mediazione non si è svolto nel rispetto dei richiamati principi di diritto sopra enunciati ed è, dunque, da ritenersi invalido.
Trattandosi di un'eccezione rilevabile d'ufficio ed essendo rimasta essa parte contumace in primo grado, non è precluso al giudice d'appello di rilevare d'ufficio l'impossibilità di una pronuncia di merito per violazione delle condizioni previste dalla legge per promuovere la domanda.
Osserva, infatti che, se da un lato l'art. 5 comma 1 del D.LGS. n. 28/2010 prevede che l'improcedibilità debba essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal
Giudice non oltre la prima udienza, dall'altro la stessa norma prevede altresì che il Giudice, rilevato d'ufficio il mancato valido esperimento del tentativo di mediazione, assegni alle parti un termine di
15 giorni per provvedere, il che fa presumere -nell'interpretazione giurisprudenziale richiamata dall'appellante - che tale previsione di decadenza sia funzionale a sanare il vizio e non ad impedirne la successiva declaratoria ai fini della procedibilità della domanda.
Appare, illogico, conclude l'appellante, che il Giudice d'appello, una volta apprezzata la nullità della pronuncia di merito di primo grado per non aver il giudicante rilevato doverosamente l'irritualità
della mediazione consentendone l'eventuale sanatoria, riesamini il merito della domanda in difetto di rituale mediazione.
Il motivo è infondato per più ordini di ragioni
Va, innanzitutto, osservato che , nel caso in esame, contrariamente a quanto assunto da entrambe le parti ( pur dovendosi rilevare il mutamento di rotta degli appellati, che, in sede di comparsa conclusionale, hanno sostenuto il contrario di quanto originariamente affermato) , né la mediazione,
né la negoziazione assistita si ponevano come condizione di procedibilità dell'azione.
Ed invero, la domanda formulata dagli allora ricorrenti aveva ad oggetto la risoluzione per inadempimento di contratto di appalto e fornitura di piattaforma elevatrice e, quale conseguenza dell'invocata pronuncia, la condanna alla restituzione dell'acconto, oltre che il risarcimento del danno patito.
La materia non è rientra nel novero di quelle per le quali l'art. 5 D.Lgs. 28/2020 prevede, quale condizione di procedibilità, il preventivo esperimento del tentativo di mediazione né, tantomeno,
nell'ambito applicativo dell'art. 3 D.L. 132/2014
Il Collegio non ignora che il D.lgs. 149/2022, art. 7, che ha riformato l'art. 5 D.lgs. 28/2010,
incrementando le materie subordinate al tentativo obbligatorio di mediazione ed includendo fra queste le controversie relative ai contratti d'opera ha fatto sorgere dubbi circa l'obbligatorietà del tentativo di mediazione anche per i contratti di appalto.
Tuttavia, a prescindere dalle nette differenze tra i due tipi contrattuali, è sufficiente osservare che il presente procedimento è stato instaurato con ricorso del 26.04.2021 e, dunque, in epoca anteriore all'entrata in vigore del D.Lgs. cit.(18.10.2022)
Va, altresì, osservato che se è vero che l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, nondimeno, nel caso in esame, la domanda giudiziale era volta ad ottenere la condanna di controparte alla restituzione dell'acconto versato , quale effetto della risoluzione del contratto.
Sebbene le suesposte argomentazioni siano già sufficienti a denunciare l'infondatezza della doglianza, mette conto, altresì, evidenziare che l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della procedura di media-conciliazione deve essere eccepita dal convenuto,
a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
La Corte di Cassazione ha , in proposito, rilevato che la norma suddetta prevede la rilevabilità del difetto della condizione di procedibilità, solo su eccezione di parte o su rilievo di ufficio del giudice non oltre la prima udienza, a pena di decadenza ( Cass. civ. n. 9557/2017) e ciò, ovviamente, anche nella ipotesi in cui il giudizio di primo grado venga celebrato nelle forme del "processo sommario di cognizione", ex art. 702-bis c.p.c. (Cass. civ. n. 29017/2018). Ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2. (Cass. civ. n. 25155/2020).
La medesima barriera preclusiva è prevista anche in relazione alla negoziazione assistita.
Come affermato dalla Corte di Cassazione, l'esperimento della negoziazione assistita è dalla legge concepito come un fatto impeditivo all'esercizio del diritto di agire in giudizio, o più precisamente allo svolgimento del processo intentato in difetto di esso: configura, in altre parole, un'eccezione di carattere processuale, rilevabile anche di ufficio dal giudice (siccome rispondente all'interesse generale alla deflazione del contenzioso), ma assoggettata ad una rigorosa barriera preclusiva di ordine temporale, rappresentata (per la parte convenuta e per il giudice) dalla prima udienza,
ovviamente del giudizio di prima istanza ( Cass. civ.n. 186/2025; Cass. civ. n. 34462/2023).
Ne discende che anche in relazione al presente giudizio fosse previsto, come condizione di procedibilità, il previo esperimento della mediazione o della negoziazione assistita, in difetto della tempestiva eccezione o del tempestivo rilievo d'ufficio, la questione resterebbe ormai priva di rilievo in questa sede .
Vi è, infine, un' ulteriore ragione di infondatezza della doglianza.
Giova evidenziare che la stessa parte appellante nel proprio atto introduttivo ha riconosciuto che “Il
mediatore incaricato, ossia l'avv. Luigi Bambaci,, ha regolarmente convocato la CP_6
all'incontro fissato per il 10.02.2021 tramite nota pec” (cfr. pag. 6 atto di appello).
[...]
Orbene, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini della corretta instaurazione del procedimento di mediazione, è necessaria la notifica della comunicazione di avvio della mediazione effettuata direttamente al domicilio della controparte.
Ha precisato, in proposito la Corte di Cassazione, che “la necessità di interpretare la presente ipotesi
di giurisdizione condizionata in modo non estensivo, ovvero in modo da non rendere eccessivamente
complesso o dilazionato l'accesso alla tutela giurisdizionale – depongono nel senso che l'onere della parte che intenda agire in giudizio (o che, avendo agito, si sia vista opporre il mancato preventivo
esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice) di dar corso alla
mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l'avvio della procedura di mediazione e con
la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all'esito del quale, ricevute dal mediatore
le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione,
può liberamente manifestare il suo parere negativo sulla possibilità di utilmente iniziare (rectius
proseguire) la procedura di mediazione” (Cass. civ. n. 18485/2024; Cass. civ. n. 40035/2021; Cass.
civ. n. 8473/2019).
Nella specie, l'avvio della procedura di mediazione, tramite la rituale convocazione di Parte_1
dinnanzi al mediatore inducono a ritenere avverata la condizione di procedibilità ed ingiustificata l'assenza della stessa, che, benchè regolarmente convocata, non è comparsa né ha conferito al proprio legale procura ad hoc.
§
3.- Con il secondo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ ERRATA E/O FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 116 C.P.C. NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE NONCHE'
VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 112 C.P.C. PER NON AVER
PRONUNCIATO SU TUTTA LA DOMANDA”, l'appellante censura la sentenza di primo grado per non avere il primo decidente rilevato che l'inadempimento contrattuale era stato provocato da fatti sopravvenuti non previsti e non imputabili ad essa società.
Osserva, in proposito, che, come emergeva dalla raccomandata spedita a controparte in data
11.09.2020 , la data di ultimazione era stata prorogata di 30 giorni poiché, al momento della presentazione del progetto, in data 20.07.2020 , il Comune di NA P.G. aveva bloccato i lavori a causa di difformità catastali non certo imputabili ad essa società, non riconoscendosi quale proprietario del terreno ove doveva essere installato l'ascensore. Aggiunge che il proprio progettista, Ing. si era occupato personalmente di risolvere la CP_7
problematica insorta, al fine di identificare la natura del terreno circostante, sostenendo costi non compresi nel contratto d'appalto e che mai erano stati rimborsati, come da fattura n. 28/2020.
A sostegno della propria buona fede e del ritardo notevole del Comune di NA P.G., produce ancora una missiva a firma di protocollata al n. 38167 del 11.09.2020, con cui Controparte_1
quest'ultima aveva sollecitato il Comune di NA P.G. al rilascio di quanto richiesto nel più
breve tempo possibile, viste le condizioni di disabilità del coniuge impossibilitato a deambulare.
A detta dell'appellante, dunque, il contratto d'appalto non poteva ritenersi risolto per inadempimento di una delle due parti, ricorrendo, alla luce della documentazione prodotta, il caso fortuito, che aveva di fatto impedito il rispetto della scadenza contrattuale.
Ribadisce che con lettera raccomandata in atti, aveva giustificato il ritardo e richiesto la proroga della scadenza contrattuale prevista per l'ultima settimana di settembre 2020 e, in mancanza di comunicazione, in data 29.09.2020 “ aveva provveduto ad ottenere nei tempi la SCIA”, come da documentazione sopravvenuta al giudizio di cui chiede la produzione, documento indispensabile ai fini del giudizio.
Rileva, ulteriormente, l'appellante la violazione dell'art. 112 c.p.c per non avere il giudice di prime cure pronunciato sulla validità del contratto d'appalto e sulla domanda ex adverso formulata di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Pertanto, , non essendo l'inadempimento dovuto a causa imputabile ad essa contraente, il contratto deve ritenersi risolto per causa imputabile esclusivamente ai committenti che, prima della scadenza contrattuale , come da diffida dell'avv. Lizzio datata 18.09.2020 -, si erano discostati dagli oneri assunti in forza del medesimo contratto, impedendone, senza alcun valido motivo, di fatto,
l'esecuzione e richiedendo la somma versata a titolo di acconto.
Tale comportamento, continua l'appellante, aveva comportato l'interruzione dei lavori in quanto essa società era stata diffidata dall' eseguirli con minaccia di azione giudiziaria.
Il motivo è infondato per le ragioni di seguito esposte. L'assunto della società appellante - che contraddittoriamente addebita la mancata esecuzione dei lavori ora al caso fortuito , ora, al comportamento dei committenti, spingendosi fino a chiedere, in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., la risoluzione del contratto per inadempimento dei predetti - è infondato.
Esso risulta, infatti, smentito dalle risultanze documentali già acquisite agli atti del giudizio di primo grado.
Quanto alla documentazione prodotta in questo grado di giudizio dalla società appellante, va rammentato che la positiva valutazione della sua ammissibilità presuppone, ex artt.702 quater c.p.c.
(nel testo ratione temporis applicabile) , che essa sia ritenuta indispensabile dal Collegio o che la parte dimostri di non aver potuto produrla in primo grado per causa ad essa non imputabile ( Cass
28990/2018).
Nella specie, però, non viene in rilievo - né è stata allegata - l'impossibilità di tempestiva produzione,
dato che l'epoca di formazione della documentazione ne avrebbe consentito il deposito già nel giudizio di primo grado , ove la società non avesse preferito rimanere contumace.
Neanche si rende necessario lo specifico accertamento dell'indispensabilità, dato che la documentazione prodotta non presenta il carattere della novità, coincidendo con quella già depositata dagli odierni appellati in primo grado ( comunicazione del Comune di NA del 31.07.2020;
richiesta proroga del termine per l'esecuzione dei lavori;
nota dell'8.09.2020 a firma di CP_1
: v. fascicolo primo grado), ad eccezione della fattura n. 8/2020 (v. allegato sub C)
[...]
Tanto chiarito in merito alla documentazione utilizzabile, rileva la Corte che non vi è prova della dedotta riconducibilità dell'inadempimento a caso fortuito.
Invero, il preteso “blocco dei lavori” da parte del Comune di NA P.G., asseritamente dovuto a difformità catastali non addebitabili alla società esecutrice dei lavori e che avrebbe imposto lo svolgimento delle ulteriori attività di cui alla fattura 28/2020 emessa dall'Ing. non risulta CP_7
assolutamente provato. A prescindere dalla verifica dell'indispensabilità della produzione ai fini della decisione , è
sufficiente rilevare che la data di emissione della fattura ( 16.07.2020 ), quale indicata dagli appellati
(v. comparsa conclusionale) e non smentita da controparte, esclude che essa possa riferirsi ad attività
svolte dal tecnico a seguito del preteso blocco dei lavori.
Ciò in quanto, secondo quanto sostenuto dalla stessa tale sospensione sarebbe Parte_1
stata disposta dal Comune di NA P.G. in epoca antecedente all'emissione della fattura, ossia il 20.07.2020.
Peraltro, dalla documentazione già in atti risulta che il progetto era stato acquisito per la prima volta al protocollo dell'ente comunale solo in data 24.07.2020 e che, con nota del 31.07.2020, il Comune
di NA P.G. aveva chiesto la produzione cartacea della documentazione, non disponendo di idonei sistemi di lettura dei files depositati, nonchè la sua integrazione, poiché “carente ai fini istruttori”.
È palese, dunque, che la fattura indicata, che l'appellante pone a fondamento del caso fortuito, non possa ritenersi riguardare attività resesi necessarie a causa della sospensione dei lavori, non previste dal contratto di appalto originario e non ricomprese nell'importo originariamente pattuito, dovendosi,
piuttosto, riferire a prestazioni prodromiche rispetto al deposito della documentazione nel luglio2020
protocollato poi il 24.07.2020.
Né, poi, dalla richiamata nota del Comune di NA P.G. emergono le pretese difformità che avrebbero imposto la sospensione dei lavori ed, anzi, tale circostanza, rappresentata da Parte_1
nella comunicazione dell'11.09.2020, risulta contrastata dalla contraria versione dei
[...]
committenti (v. missiva del 18.09.2020 a firma del legale dell'epoca) circa l'esito positivo del sopralluogo eseguito dai tecnici comunali in data 30.07.2020.
A ciò si aggiunga che la prospettazione del caso fortuito mal si concilia con la contestata originaria carenza di documentazione necessaria ai fini istruttori (v. comunicazione del Comune di NA
P.G.), che contrasta con gli impegni assunti dalla società nel contratto di appalto. Invero, secondo le previsioni contrattuali, restavano a carico della società (v. voce “a carico nostro”)
le seguenti attività: “ rilievi, disegni e relazione tecnica impianto/piattaforma; presentazione
all'ufficio tecnico del comune corredata del progetto e delle varie dichiarazioni e relazioni
dell'ingegnere; presentazione all'ufficio del genio civile del progetto e delle varie dichiarazioni e
relazioni dell'ingegnere.”
Non risulta, altresì, condivisibile l'ulteriore prospettazione circa l'imputabilità dell'inadempimento ai committenti.
Occorre, in proposito, premettere che il contratto di appalto del 27.06.2020 prevedeva l'ultimazione dei lavori entro l'ultima settimana di settembre, previo versamento, alla firma del preventivo, di un acconto iniziale, fissato nella misura del 30% dell'importo totale.
A fronte dell'adempimento di tale iniziale della prestazione degli appellati già in data 1.07.2020, la società solo con missiva dell'11.09.2020 comunicava la proroga di 30 giorni circa Parte_1
della data di consegna dei lavori, specificando, per un verso, che “…il contratto di appalto rimane
invariato ed invariabile sotto ogni sua forma e sottoscrizione…” , per altro verso, che “i lavori
necessari per identificare la natura del terreno circostante ed edifici sotto forma catastale non sono
ricompresi nel contratto d'appalto da quantificarsi” e fissando l'inizio lavori per la data del
28.09.2020.
A fronte di tale comunicazione, i committenti, con la missiva del 18.09.2020 a firma del loro legale,
contestavano il ritardo nell'esecuzione dei lavori e invitavano la società a fornire prova di quanto sostenuto nella lettera dell'11.09.2020 circa il blocco dei lavori da parte dell'ente comunale per pretese difformità catastali, di cui essi non avevano ricevuto alcuna comunicazione e chiedevano, in subordine, la restituzione di quanto versato e la ridiscussione dei termini dell'accordo contrattuale,
riservandosi eventualmente di adire l'autorità giudiziaria.
Alla luce di tali emergenze documentali, non vi è alcuna prova della dedotta imputabilità ai committenti della mancata esecuzione del contratto, non risultando corretta l'affermazione dell'appellante, secondo cui la controparte contrattuale, con la missiva del 18.09.2020, avrebbe impedito senza alcun valido motivo la realizzazione delle opere convenute, richiedendo la somma versata a titolo di acconto, diffidandola dall'esecuzione dei lavori e minacciando il ricorso alle vie legali.
Peraltro, non solo non risulta essere stata posta in essere alcuna diffida volta ad impedire l'esecuzione dei lavori, ma neanche risulta provato l'assunto di circa il rilascio della Scia da Parte_1
parte del Comune di NA P.G.
Invero, tale circostanza è contrastata dalle contrarie allegazioni degli appellati, a cui dire (cfr.
comparsa conclusionale pagg. 14-15) il Comune di NA , con la comunicazione datata
29.09.2020, con protocollo in uscita del 07.10.2020, aveva, per vero, richiesto il deposito di ulteriori documenti per poter avviare l'istruttoria prevista.
Ciò dimostra che alla data del 7.10.2020 Su non solo non aveva eseguito le opere, ma Parte_1
neanche aveva prodotto integralmente la documentazione necessaria per l'avvio dei lavori.
Mette conto, altresì, rilevare che, secondo quanto allegato dagli appellati e non contrastato in alcun modo dalla controparte, la richiesta di ulteriore documentazione, avanzata dal Comune di NA
P.G., era conseguenza di una incongruenza tra il progetto e la relazione tecnica, certamente imputabile all'appellante, e per essa al suo progettista-
Infatti, l'Ing. mentre nella relazione tecnica trasmessa al Comune di NA P.G. aveva CP_7
indicato che l'accesso all'impianto sarebbe stato realizzato “nello spazio d'isolamento di pertinenza
al fabbricato” (cfr. all. 4, pag. 48), nel progetto aveva indicato il luogo dell'installazione nello
“spazio d'isolamento area comunale” (cfr. all. 4, pag. 58).
Alla luce di quanto esposto, non può che confermarsi la valutazione del primo decidente in punto di inadempimento contrattuale della società odierna appellante.
Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di prova dell'inadempimento di
una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del
danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto
e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento o dell'inesatto adempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è
gravato dell'onere della prova del fatto dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (ex
ultimis Cassazione civile sez. I, 03/03/2025, n.5629) .
Orbene, nel caso di specie, in cui il titolo contrattuale è stato pacificamente riconosciuto dalla società
appellante, che neanche ha contestato l'avvenuto versamento dell'acconto previsto in sede contrattuale , la medesima non ha assolto all'onere probatorio su essa gravante, limitandosi a giustificare il proprio inadempimento addebitandolo al caso fortuito o alla condotta della controparte.
Si tratta, tuttavia, di giustificazioni palesemente smentite dalle risultanze documentali già in atti.
Infondato risulta, infine, l'ultimo profilo di doglianza concernente l'omessa pronuncia da parte del giudice di prime cure circa l'accertamento della validità del contratto e la sua risoluzione per inadempimento.
Trattasi, infatti, di un'omissione di carattere materiale, posto che nella parte motiva dell'ordinanza emessa a conclusione del giudizio ex art. 702 bis c.p.c., il decidente ha affermato “che le prove
documentali fornite dai ricorrenti, dimostrano l'esistenza del rapporto contrattuale che lega la ditta
ed i committenti, nonché gli oneri gravanti sulla citata ditta tra i quali il deposito della Parte_1
documentazione necessaria per l'esecuzione della installazione, la presentazione del progetto e
l'esecuzione dei lavori;
risulta, altresì, il pagamento dell'acconto tramite bonifico effettuato dai
ricorrenti. Pacifica è dunque l'effettiva sussistenza del credito posto a fondamento del ricorso ex art.
702 bis c.p.c.”
Muovendo da tali argomentazioni (validità ed esistenza del rapporto contrattuale ed inadempimento di controparte), ha condannato alla restituzione di quanto versato dai committenti, Parte_1
a titolo di acconto, dichiarando, seppur implicitamente, la risoluzione per inadempimento.
§
4.- Con il terzo motivo di gravame, svolto sotto la rubrica “ILLEGITTIMA ED ERRATA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA SANCITO DALL'ART. 91 C.P.C.”,
l'appellante censura il capo della sentenza relativo alla regolamentazione delle spese processuali, che il Giudice di primo grado aveva posto per l'intero a carico di essa convenuta con motivazione debole.
Osserva, in proposito, che detto capo risultava illegittimo ed erroneo e che, pertanto, andava corretto anche nel quantum, con condanna di controparte al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio .
Il motivo è infondato.
La suesposta doglianza deve intendersi assorbita dalla generale pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza
n. 2830 del 05/02/2021), che peraltro, sul punto, ha fatto corretta applicazione del principio di soccombenza.
La contestazione concernente il quantum delle spese processuali risulta palesemente generica, posto che, secondo la costante giurisprudenza, chi impugna la sentenza di primo grado relativamente alla regolamentazione delle spese di giudizio ha l'onere di esplicitare le violazioni che il primo giudice avrebbe commesso sulle regole di giudizio dettate dagli artt. 91 e 92 c.p.c. e di fornire al giudice d'appello gli elementi essenziali per la rideterminazione delle spese di lite dovute alla controparte,
indicando, in maniera specifica, il valore della causa ritenuto corretto, lo scaglione tariffario di riferimento da considerare nella specie, gli importi e le singole voci riportate nella nota spese eventualmente prodotta in primo grado dalla controparte, gli errori commessi dal giudice e le voci di tabella degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore che si ritengano violate.
§
All'integrale rigetto dell'appello segue la condanna della al pagamento Parte_1
delle spese di questo grado di giudizio, liquidate come da dispositivo in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D. M. n. 37/2018 (in vigore dal
26 aprile 2018), tenuto conto dello scaglione relativo alla somma accordata dal primo decidente ed applicando i parametri tariffari inferiori ai medi e prossimi ai minimi in considerazione dell'entità
delle questioni trattate e del rilievo delle prestazioni defensionali rese. Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o …
trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato , con indirizzo in seguito più non modificato,
da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro è riferito alla
«fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase
istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi
comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4)
non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo
spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo
comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella
descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in
alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve
considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. 8561/2023)
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, come sopra composta, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 155/2022 R.G. sull'appello proposto da in persona del suo Parte_1
amministratore pro tempore, avverso l'ordinanza ex art. 702 ter del 25.11.2021, resa nel proc. R.g. n.
729/2021 rep. n. 1437/2021 del 26.11.2021, emessa dal Tribunale di BARCELLONA P.G., così
provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado;
2) condanna la società n persona del suo amministratore pro tempore Parte_1
al pagamento delle spese di questo grado che liquida in complessivi euro 1.950,00 (di cui euro 400,00 per la fase di studio;
euro 400,00 per quella introduttiva, euro 600,00 per quella di trattazione ed euro
550,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, cpa e iva;
3) dà atto della presenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo pari a quello rispettivamente dovuto a titolo di contributo unificato e manda alla
Cancelleria per gli adempimenti relativi alla riscossione.
Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 9 settembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino