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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 31/07/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato 11-1/2025
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, con i Magistrati:
Dott. Gaetano CATALANI Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO Giudice rel.
Dott. Valeria LA BATTAGLIA Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
Pisticci (MT) il 06/03/1986 ed ivi residente in [...] Caselli, 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano PERRELLO con domicilio eletto presso il suo studio in via P. Amedeo, 13 – 75015 Pisticci (MT);
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON
L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/3/2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), la signora Parte_1
, rappresentando la propria situazione di insolvenza e
[...]
sovraindebitamento, rivolgeva all'intestato Tribunale istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Foglio 2
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 CCII, la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e rileva altresì che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII.
In diritto, in sintesi estrema, evidenzia che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270
CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come disciplinati dalle lettere a)
e b) dell'art. 2 del CCII.
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere prodotti, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39, espressamente richiamati dall'art. 65 secondo comma CCII, nonché, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 269 CCII, una relazione dell'OCC.
Nel caso che ci occupa, di sovraindebitato non esercente, al momento, attività di impresa, appare in particolare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: Foglio 3
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett.
b CCII);
6) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie si deve osservare che la domanda è corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, quanto l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale del debitore.
A tal riguardo va osservato che l'art. 269 CCII, così come risultante dall'ultimo correttivo al Codice della Crisi di Impresa, prevede che la relazione, oltre ad esporre una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione a corredo della domanda e ad Foglio 4
illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza spiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contenga l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo. A seguito della modifica al D. lgs. 14/2019 introdotta con il D. Lgs. n. 136/2024 (terzo Correttivo) al gestore è richiesto, pertanto, un ulteriore duplice onere: da un lato, fornire elementi di valutazione sulla meritevolezza del debitore, che pur non costituendo un presupposto della procedura in esame, rileva ai fini della esdebitazione quale la procedura è finalizzata e, dall'altro, verificare le utilità acquisibili dalla procedura con la liquidazione controllata dei beni del debitore persona fisica, non potendosi aprire la liquidazione nell'eventualità in cui la soddisfazione dei creditori -benché solo parziale- sia meramente simbolica.
A tal proposito, il dott. , in qualità di gestore OCC, pur Persona_1
non avendo depositato relazione esaustiva sulle cause della crisi e la condotta espletata dalla ricorrente per la sua soluzione, ricollegando, semplificativamente, l'indebitamento “a eventi interamente circoscritti alla sua precedente esperienza imprenditoriale e alla perdita della clientela dovuta alla presenza di nuovi competitors, alla crisi finanziaria e pandemica del 2020”, ha poi fornito puntuali chiarimenti in ottemperanza al provvedimento del Giudice del 26/3/2025, precisando che la ricorrente, titolare dall'anno 2004 all'anno 2023 di una ditta individuale esercente l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento, accessori e bigiotteria, a causa di eventi legati al suo stato di salute prima e della crisi finanziaria e pandemica poi, si è trovata a far fronte ad uno stato di insolvenza ovvero all'acclarata impossibilità di onorare i debiti contratti. Invero, come documentato in atti, negli anni dal 2013 al 2017 la signora ha Pt_1
subito imprevedibili eventi legati al suo stato di salute, che hanno reso necessari lunghi periodi di assenza dall'esercizio commerciale, affidato alla 5 Pt_2
gestione dei dipendenti. Ha fatto seguito la crisi finanziaria degli anni
2017/21019 che ha colpito il settore merceologico in questione e che ha scoraggiato gli acquisti e la crisi pandemica del 2020 a seguito della quale non è stato più possibile risollevare le sorti dell'attività: la perdita di clientela dovuta alla presenza di nuovi competitors nel mercato di riferimento ha indotto la ricorrente alla cessazione dell'attività di impresa. In merito all'andamento reddituale dell'impresa, il Gestore ha accertato (cfr. relazione depositata il 14/4/2025) che l'azienda ha avuto un netto calo di ricavi a partire dal periodo di imposta 2011, ma è rimasta in equilibrio costi/ricavi producendo profitti fino al periodo 2014. Dal 2015 in poi è stato misurato un calo del reddito diventato perdite negli anni successivi. Per quanto attiene, invece, il contegno assunto dalla ricorrente per far fronte ai debiti contratti di natura erariale pari a circa 130.000,00 euro (per imposte dirette, contributi previdenziali, tributi comunali e sanzioni amministrative), è possibile verificare dalla documentazione integrativa prodotta il 7/7/2025 che la signora ha aderito a rottamazioni fiscali, completando quella del Pt_1
2019, nonché due delle diciotto rate della Rottamazione-quater del 2023 come si evince dall'estratto delle Cartelle rottamate prodotte e da quello dei debiti pagati e ancora da saldare.
Va inoltre rilevato quanto evidenziato dal Gestore rispetto al requisito di meritevolezza con riferimento alla circostanza di non avere, parte ricorrente, aggravato il proprio indebitamento contraendo ulteriori obbligazioni, come specificato nella CRIF e nel CR di Banca Italia e di avere la stessa assunto, con l'accesso alla procedura in esame, un atteggiamento propositivo verso il soddisfacimento del debito erariale che non sarebbe possibile senza l'accesso alla liquidazione controllata, essendo non pignorabile il reddito da lavoro dipendente poiché inferiore alla soglia minima e tanto comporta, in termini Foglio 6
sistematici, l'impossibilità oggettiva per l' o altri Controparte_1
creditori di attivare esecuzioni forzate sui ratei di stipendio percepiti.
La ricorrente è stata peraltro sentita all'udienza di comparizione delle parti celebratasi il 6/6/2025 ed ha dichiarato che i debiti nei confronti degli altri creditori inerenti l'attività di impresa (canoni di locazione, utenze dell'immobile, fornitori) sono stati estinti e che con l' Controparte_1
ha sempre concordato piani di rottamazione provvedendo al pagamento delle rate fino a quando le è stato possibile con le risorse a disposizione. Onde sanare parzialmente detti debiti ha effettuato cessioni di rami di azienda (tra il 2013 e il 2023) per complessivi euro 16.350,00 con i quali ha fatto fronte ai versamenti ad (risultano prodotte agli atti quietanze Controparte_1
per euro 2.523,56 il 6/3/2024 e 5.046,28 il 4/12/213) agli anzidetti CP_2
fornitori e al fabbisogno familiare. A tal ultimo proposito, risulta in atti che il nucleo familiare è costituito dalla ricorrente, dal marito, attualmente disoccupato, e dai loro due figli minori e che il fabbisogno mensile è stato dalla stessa quantificato in circa 500,00 euro potendo la famiglia contare sul sostegno economico del padre della medesima. La ricorrente, a far data dal
13/6/2024 è stata assunta con contratto part- time a termine, in regime di proroga, con mansioni di operaio di Livello 6 presso la ditta Giordano G srl con sede legale in Pisticci, percependo uno stipendio mensile netto di circa euro 616,00, e che detto contratto è stato prorogato già alla sua prima scadenza il 30/9/2026 con estrema possibilità (come dichiarato dal Gestore) che esso sarà tramutato a tempo indeterminato.
Al fine di onorare i debiti assunti, vista la modesta disponibilità del reddito residuale al netto delle spese familiari (pari a circa 100,00 euro mensili) che in ogni caso viene messo a disposizione della procedura, la ricorrente ha dichiarato di poter contare sulla finanza esterna messa a disposizione dal padre, impegnatosi a versare immediatamente la quota di 3.000,00 euro e poi Foglio 7
mensilmente la quota di euro 120,00 (come da dichiarazione versata in atti, sottoscritta da il quale ha manifestato la disponibilità a Controparte_3
produrre documentazione reddituale e contabile attestativa della capacità patrimoniale ad onorare gli impegni assunti). L'unico bene intestato alla fallita è una autovettura Fiat modello Freemont targata ER896GA del valore stimato pari ad euro 7.200,00.
Non sussiste alcun motivo per ritenere non riscontrati i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC, atteso che, sulla scorta della documentazione prodotta, il predetto gestore ha ritenuto comprovata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268 e 269 CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto la stessa non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che la ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti il deposito alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
c) che la situazione debitoria emersa dalla disamina della relazione del Gestore
OCC e della documentazione prodotta agli atti è sufficiente a ritenere comprovata la situazione di sovraindebitamento. Invero, con un reddito mensile netto di circa 600,00 euro rinveniente dallo stipendio percepito, la debitrice istante, che non possiede altre fonti di entrata, deve far fronte alle spese per il sostentamento personale e familiare che, considerato anche il sostegno economico del padre per eventuali esigenze imprevedibili, sono state quantificate dal gestore in euro 500,00, residuando pertanto un importo Foglio 8
insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte e non onorate per complessivi euro 131.926,78.
È doveroso precisare, sul tema da ultimo affrontato, che, alla luce del terzo correttivo il sistema consente l'accesso alla liquidazione controllata da parte del debitore persona fisica in proprio, solo in presenza di utilità per i creditori, in alternativa potendo e dovendo il debitore ricorrere allo strumento ad hoc di cui all'art. 283 C.C.I.I., diversamente dovendo ipotizzare due strumenti parzialmente sovrapponibili. Infatti, mentre costituisce presupposto necessario ai fini del beneficio dell'esdebitazione lo stato di incapienza del debitore accertabile mediante il criterio di calcolo codificato al secondo comma dell'art. 283 C.C.I.I., in sede di valutazione di ammissibilità della liquidazione controllata si deve accertare il superamento del valore soglia dato dall'art. 283 comma 2 CCII e valutare l'utilità in concreto realizzabile sulla base del reddito disponibile decurtato delle spese occorrenti al fabbisogno familiare, escludendo l'accesso alla procedura liquidatoria nel caso in cui essa si presenti non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici e non consenta di distribuire adeguata utilità ai creditori. In tale ottica dovrà essere di volta in volta il Giudice, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura, così rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse. Il Giudice dovrà infatti ragionare in base prospettica tenendo ben presente che l'apertura di una procedura con una liquidità inidonea a coprire persino le spese di gestione risulta contraria ai principi di efficienza ed economicità che devono ispirare 9 Pt_2
qualunque attività processuale, anche esecutiva o concorsuale (cfr. in tal senso Trib. Palermo, 30/9/2022; Trib. Piacenza 20/6/2022, Trib. Rimini
22/4/2021). Invero, la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII;
tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC ed al fine di valutare il superamento o meno del suddetto valore soglia, si ritiene debba già provvedersi provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura.
A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato, pertanto, avuto riguardo alle necessità specifiche precisate in atti ed al costo della vita del luogo di residenza e tenuto conto che le spese mensili ammontano ad euro 500,00 può dunque essere lasciata a parte ricorrente per il suo sostentamento la somma mensile netta di euro 500,00 come indicata dal gestore, fatte salve le successive determinazioni assunte dal G.D. ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori i quali, verosimilmente vista la durata di tre anni della procedura e tenuto conto delle ulteriori fonti di attivo rappresentate in atti, riceveranno una percentuale di soddisfacimento del credito non prettamente simbolica, circostanza che rende opportuno aprire la liquidazione controllata.
A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre 10 Pt_2
all'attenzione del G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste della debitrice.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, Parte_3
dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCII, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Tale coordinamento impone secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire - la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo i coloro che sono iscritti non solo – stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCII – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche - in considerazione del carattere generale della previsione contenuta nell'art. 356 CCII - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”,
(cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023; Trib. Bologna 01.01.2024 n. 166).
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
Foglio 11
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento della debitrice istante;
3. la non assoggettabilità della debitrice istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I. ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 CCII:
PQM
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana
Caradonio; nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b
CCII, il dott. iscritto all'Ordine dei Dottori Parte_4
Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza, iscritto nell'albo dei
Gestori della Crisi e dell'Insolvenza, al quale non risulta invece iscritto il gestore nominato dall'OCC, ; Persona_1
precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII;
precisa che ai sensi del secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'art. 44, in quanto compatibili”; autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato Foglio 12
dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
dispone che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati (di cui si valuti la convenienza dell'acquisizione) compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare alla debitrice per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146
C.C.I.I.) disponendo che sia lasciata allo stato -e sino a diversa Foglio 13
determinazione in conformità al citato comma 4 lett. b dell'art. 268- nella disponibilità della ricorrente la somma mensile netta di euro
500,00 in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento proprio, mentre i redditi ulteriori derivanti dai ratei di stipendio percepiti ed anche quelli eventualmente sopravvenuti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano;
dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5,
CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; dispone in attuazione, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle eventuali procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di Foglio 14
posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213
CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il Foglio 15
ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC; invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del Cont
concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
dispone, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115. Così deciso in Matera, il 25/7/2025.
Il Giudice estensore
Tiziana Caradonio
Foglio 16
Il Presidente
Gaetano Catalani
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, con i Magistrati:
Dott. Gaetano CATALANI Presidente
Dott. Tiziana CARADONIO Giudice rel.
Dott. Valeria LA BATTAGLIA Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA DI APERTURA
DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO
LETTO IL RICORSO FORMULATO DA
(C.F.: nata a Parte_1 C.F._1
Pisticci (MT) il 06/03/1986 ed ivi residente in [...] Caselli, 56, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimiliano PERRELLO con domicilio eletto presso il suo studio in via P. Amedeo, 13 – 75015 Pisticci (MT);
DATO ATTO CHE IL RICORSO È STATO FORMULATO CON
L'AUSILIO DEL GESTORE OCC;
ESPONE LE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4/3/2025 ai sensi dell'art. 268 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (di seguito CCII), la signora Parte_1
, rappresentando la propria situazione di insolvenza e
[...]
sovraindebitamento, rivolgeva all'intestato Tribunale istanza per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Foglio 2
Preliminarmente, il Tribunale rileva, ai sensi dell'art. 27 CCII, la propria competenza, atteso che la debitrice ha la propria residenza nel circondario dell'intestato Ufficio Giudiziario e rileva altresì che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV
CCII.
In diritto, in sintesi estrema, evidenzia che la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata presuppone il riscontro della sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c), 268, 269 e 270
CCII.
Tanto comporta, sul piano del presupposto soggettivo, che la procedura di liquidazione controllata sia configurabile per il consumatore, il professionista, l'imprenditore agricolo e le start-up innovative oltre che per ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
L'ambito oggettivo di applicazione della procedura fa riferimento tanto allo stato di crisi quanto a quello di insolvenza, come disciplinati dalle lettere a)
e b) dell'art. 2 del CCII.
A corredo della domanda di liquidazione controllata devono essere prodotti, ma solo in quanto compatibili, i documenti prescritti dagli articoli 37 e 39, espressamente richiamati dall'art. 65 secondo comma CCII, nonché, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 269 CCII, una relazione dell'OCC.
Nel caso che ci occupa, di sovraindebitato non esercente, al momento, attività di impresa, appare in particolare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: Foglio 3
1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett.
b CCII);
6) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.
Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie si deve osservare che la domanda è corredata dalla relazione del gestore OCC ex art. 269 CCII nella quale è agevole riscontrare tanto il giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione, quanto l'illustrazione della situazione economico-patrimoniale del debitore.
A tal riguardo va osservato che l'art. 269 CCII, così come risultante dall'ultimo correttivo al Codice della Crisi di Impresa, prevede che la relazione, oltre ad esporre una valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione a corredo della domanda e ad Foglio 4
illustrare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, indichi le cause dell'indebitamento e la diligenza spiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e contenga l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo. A seguito della modifica al D. lgs. 14/2019 introdotta con il D. Lgs. n. 136/2024 (terzo Correttivo) al gestore è richiesto, pertanto, un ulteriore duplice onere: da un lato, fornire elementi di valutazione sulla meritevolezza del debitore, che pur non costituendo un presupposto della procedura in esame, rileva ai fini della esdebitazione quale la procedura è finalizzata e, dall'altro, verificare le utilità acquisibili dalla procedura con la liquidazione controllata dei beni del debitore persona fisica, non potendosi aprire la liquidazione nell'eventualità in cui la soddisfazione dei creditori -benché solo parziale- sia meramente simbolica.
A tal proposito, il dott. , in qualità di gestore OCC, pur Persona_1
non avendo depositato relazione esaustiva sulle cause della crisi e la condotta espletata dalla ricorrente per la sua soluzione, ricollegando, semplificativamente, l'indebitamento “a eventi interamente circoscritti alla sua precedente esperienza imprenditoriale e alla perdita della clientela dovuta alla presenza di nuovi competitors, alla crisi finanziaria e pandemica del 2020”, ha poi fornito puntuali chiarimenti in ottemperanza al provvedimento del Giudice del 26/3/2025, precisando che la ricorrente, titolare dall'anno 2004 all'anno 2023 di una ditta individuale esercente l'attività di vendita al dettaglio di abbigliamento, accessori e bigiotteria, a causa di eventi legati al suo stato di salute prima e della crisi finanziaria e pandemica poi, si è trovata a far fronte ad uno stato di insolvenza ovvero all'acclarata impossibilità di onorare i debiti contratti. Invero, come documentato in atti, negli anni dal 2013 al 2017 la signora ha Pt_1
subito imprevedibili eventi legati al suo stato di salute, che hanno reso necessari lunghi periodi di assenza dall'esercizio commerciale, affidato alla 5 Pt_2
gestione dei dipendenti. Ha fatto seguito la crisi finanziaria degli anni
2017/21019 che ha colpito il settore merceologico in questione e che ha scoraggiato gli acquisti e la crisi pandemica del 2020 a seguito della quale non è stato più possibile risollevare le sorti dell'attività: la perdita di clientela dovuta alla presenza di nuovi competitors nel mercato di riferimento ha indotto la ricorrente alla cessazione dell'attività di impresa. In merito all'andamento reddituale dell'impresa, il Gestore ha accertato (cfr. relazione depositata il 14/4/2025) che l'azienda ha avuto un netto calo di ricavi a partire dal periodo di imposta 2011, ma è rimasta in equilibrio costi/ricavi producendo profitti fino al periodo 2014. Dal 2015 in poi è stato misurato un calo del reddito diventato perdite negli anni successivi. Per quanto attiene, invece, il contegno assunto dalla ricorrente per far fronte ai debiti contratti di natura erariale pari a circa 130.000,00 euro (per imposte dirette, contributi previdenziali, tributi comunali e sanzioni amministrative), è possibile verificare dalla documentazione integrativa prodotta il 7/7/2025 che la signora ha aderito a rottamazioni fiscali, completando quella del Pt_1
2019, nonché due delle diciotto rate della Rottamazione-quater del 2023 come si evince dall'estratto delle Cartelle rottamate prodotte e da quello dei debiti pagati e ancora da saldare.
Va inoltre rilevato quanto evidenziato dal Gestore rispetto al requisito di meritevolezza con riferimento alla circostanza di non avere, parte ricorrente, aggravato il proprio indebitamento contraendo ulteriori obbligazioni, come specificato nella CRIF e nel CR di Banca Italia e di avere la stessa assunto, con l'accesso alla procedura in esame, un atteggiamento propositivo verso il soddisfacimento del debito erariale che non sarebbe possibile senza l'accesso alla liquidazione controllata, essendo non pignorabile il reddito da lavoro dipendente poiché inferiore alla soglia minima e tanto comporta, in termini Foglio 6
sistematici, l'impossibilità oggettiva per l' o altri Controparte_1
creditori di attivare esecuzioni forzate sui ratei di stipendio percepiti.
La ricorrente è stata peraltro sentita all'udienza di comparizione delle parti celebratasi il 6/6/2025 ed ha dichiarato che i debiti nei confronti degli altri creditori inerenti l'attività di impresa (canoni di locazione, utenze dell'immobile, fornitori) sono stati estinti e che con l' Controparte_1
ha sempre concordato piani di rottamazione provvedendo al pagamento delle rate fino a quando le è stato possibile con le risorse a disposizione. Onde sanare parzialmente detti debiti ha effettuato cessioni di rami di azienda (tra il 2013 e il 2023) per complessivi euro 16.350,00 con i quali ha fatto fronte ai versamenti ad (risultano prodotte agli atti quietanze Controparte_1
per euro 2.523,56 il 6/3/2024 e 5.046,28 il 4/12/213) agli anzidetti CP_2
fornitori e al fabbisogno familiare. A tal ultimo proposito, risulta in atti che il nucleo familiare è costituito dalla ricorrente, dal marito, attualmente disoccupato, e dai loro due figli minori e che il fabbisogno mensile è stato dalla stessa quantificato in circa 500,00 euro potendo la famiglia contare sul sostegno economico del padre della medesima. La ricorrente, a far data dal
13/6/2024 è stata assunta con contratto part- time a termine, in regime di proroga, con mansioni di operaio di Livello 6 presso la ditta Giordano G srl con sede legale in Pisticci, percependo uno stipendio mensile netto di circa euro 616,00, e che detto contratto è stato prorogato già alla sua prima scadenza il 30/9/2026 con estrema possibilità (come dichiarato dal Gestore) che esso sarà tramutato a tempo indeterminato.
Al fine di onorare i debiti assunti, vista la modesta disponibilità del reddito residuale al netto delle spese familiari (pari a circa 100,00 euro mensili) che in ogni caso viene messo a disposizione della procedura, la ricorrente ha dichiarato di poter contare sulla finanza esterna messa a disposizione dal padre, impegnatosi a versare immediatamente la quota di 3.000,00 euro e poi Foglio 7
mensilmente la quota di euro 120,00 (come da dichiarazione versata in atti, sottoscritta da il quale ha manifestato la disponibilità a Controparte_3
produrre documentazione reddituale e contabile attestativa della capacità patrimoniale ad onorare gli impegni assunti). L'unico bene intestato alla fallita è una autovettura Fiat modello Freemont targata ER896GA del valore stimato pari ad euro 7.200,00.
Non sussiste alcun motivo per ritenere non riscontrati i giudizi resi nella relazione dal gestore OCC, atteso che, sulla scorta della documentazione prodotta, il predetto gestore ha ritenuto comprovata la sussistenza dei presupposti di ammissione di cui agli articoli 2, lettera c, 268 e 269 CCII.
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento;
ricorrono inoltre i rimanenti presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) CCII in quanto la stessa non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza. La documentazione depositata a corredo della domanda di liquidazione controllata è nel suo complesso completa ed attendibile perché prova: a) che la ricorrente non ha fatto accesso nei 5 anni precedenti il deposito alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
b) che ha prodotto documentazione sufficiente a ricostruire la propria situazione economica e patrimoniale;
c) che la situazione debitoria emersa dalla disamina della relazione del Gestore
OCC e della documentazione prodotta agli atti è sufficiente a ritenere comprovata la situazione di sovraindebitamento. Invero, con un reddito mensile netto di circa 600,00 euro rinveniente dallo stipendio percepito, la debitrice istante, che non possiede altre fonti di entrata, deve far fronte alle spese per il sostentamento personale e familiare che, considerato anche il sostegno economico del padre per eventuali esigenze imprevedibili, sono state quantificate dal gestore in euro 500,00, residuando pertanto un importo Foglio 8
insufficiente a far fronte alle obbligazioni assunte e non onorate per complessivi euro 131.926,78.
È doveroso precisare, sul tema da ultimo affrontato, che, alla luce del terzo correttivo il sistema consente l'accesso alla liquidazione controllata da parte del debitore persona fisica in proprio, solo in presenza di utilità per i creditori, in alternativa potendo e dovendo il debitore ricorrere allo strumento ad hoc di cui all'art. 283 C.C.I.I., diversamente dovendo ipotizzare due strumenti parzialmente sovrapponibili. Infatti, mentre costituisce presupposto necessario ai fini del beneficio dell'esdebitazione lo stato di incapienza del debitore accertabile mediante il criterio di calcolo codificato al secondo comma dell'art. 283 C.C.I.I., in sede di valutazione di ammissibilità della liquidazione controllata si deve accertare il superamento del valore soglia dato dall'art. 283 comma 2 CCII e valutare l'utilità in concreto realizzabile sulla base del reddito disponibile decurtato delle spese occorrenti al fabbisogno familiare, escludendo l'accesso alla procedura liquidatoria nel caso in cui essa si presenti non adeguatamente fruttuosa, rispetto alla durata, ai costi, all'impegno degli organi pubblici e non consenta di distribuire adeguata utilità ai creditori. In tale ottica dovrà essere di volta in volta il Giudice, previa identificazione della somma necessaria al mantenimento del debitore avendo riguardo alle necessità specifiche ed al costo della vita del luogo di residenza, a valutare se il debitore sia in grado di offrire qualche utilità ai propri creditori, tenuto conto delle spese e della durata della procedura, così rispettando il parametro di uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi alla eguaglianza formale ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse. Il Giudice dovrà infatti ragionare in base prospettica tenendo ben presente che l'apertura di una procedura con una liquidità inidonea a coprire persino le spese di gestione risulta contraria ai principi di efficienza ed economicità che devono ispirare 9 Pt_2
qualunque attività processuale, anche esecutiva o concorsuale (cfr. in tal senso Trib. Palermo, 30/9/2022; Trib. Piacenza 20/6/2022, Trib. Rimini
22/4/2021). Invero, la determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII;
tuttavia, tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC ed al fine di valutare il superamento o meno del suddetto valore soglia, si ritiene debba già provvedersi provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura.
A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre all'attenzione del G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste del debitore.
Allo stato, pertanto, avuto riguardo alle necessità specifiche precisate in atti ed al costo della vita del luogo di residenza e tenuto conto che le spese mensili ammontano ad euro 500,00 può dunque essere lasciata a parte ricorrente per il suo sostentamento la somma mensile netta di euro 500,00 come indicata dal gestore, fatte salve le successive determinazioni assunte dal G.D. ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) C.C.I.I. una volta aperta la procedura, mentre i redditi ulteriori dovranno essere posti a disposizione dei creditori i quali, verosimilmente vista la durata di tre anni della procedura e tenuto conto delle ulteriori fonti di attivo rappresentate in atti, riceveranno una percentuale di soddisfacimento del credito non prettamente simbolica, circostanza che rende opportuno aprire la liquidazione controllata.
A tal fine, il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale della ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre 10 Pt_2
all'attenzione del G.D. con relazione e documentazione di supporto allegata, nella quale dovrà prendere posizione sulle richieste della debitrice.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCII secondo il quale in caso di domanda del debitore va confermato l'OCC di cui all'art. 269 CCII. Va rilevato che tale disposizione, che fa riferimento all'Elenco di cui al D.M. 202/2014 relativo ai Gestori istituito in ossequio all'art. 15 L. 3/2012, Parte_3
dev'essere coordinata con quella di nuovo conio di cui all'art. 356 CCII, facente riferimento all'Albo istituito presso il Ministero della giustizia, vigente a partire dal 1° aprile 2023, relativo ai soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”.
Tale coordinamento impone secondo la tesi sostenuta da parte della giurisprudenza di merito, cui si ritiene di aderire - la necessità che la scelta del Liquidatore ricada nell'alveo i coloro che sono iscritti non solo – stante il chiaro tenore letterale dell'art. 270 CCII – “nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202”, ma anche - in considerazione del carattere generale della previsione contenuta nell'art. 356 CCII - all'Albo dei soggetti “destinati a svolgere, su incarico del Tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza”,
(cfr. Trib. Torino 11.05.2023; Trib. Milano 16.06.2023; Trib. Salerno
10.07.2023; Trib. Palermo 14.07.2023; Trib. Bologna 01.01.2024 n. 166).
Tanto premesso il Tribunale, ritenuto, in base alla documentazione, quindi provata
1. la sussistenza della competenza territoriale;
Foglio 11
2. la sussistenza dello stato di sovraindebitamento della debitrice istante;
3. la non assoggettabilità della debitrice istante a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione controllata;
4. la completezza della domanda di liquidazione;
5. la sussistenza dell'attestazione dell'O.C.C. circa la completezza ed attendibilità della documentazione e la sussistenza dei presupposti;
6. l'avvenuta comunicazione ex art. 269, comma 3 C.C.I.I. ad opera dell'O.C.C. all'Agente di riscossione e agli uffici fiscali;
VISTO L'ART. 270 CCII:
PQM
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata a carico di
(C.F.: ; Parte_1 C.F._1
nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa Tiziana
Caradonio; nomina liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b
CCII, il dott. iscritto all'Ordine dei Dottori Parte_4
Commercialisti ed Esperti Contabili di Potenza, iscritto nell'albo dei
Gestori della Crisi e dell'Insolvenza, al quale non risulta invece iscritto il gestore nominato dall'OCC, ; Persona_1
precisa che la procedura di liquidazione controllata (a differenza della liquidazione del patrimonio) si chiude con decreto nei casi previsti dall'art. 233 CCII;
precisa che ai sensi del secondo comma dell'art. 65 CCII alla liquidazione controllata “Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente capo, le disposizioni del titolo III, ad eccezione dell'art. 44, in quanto compatibili”; autorizza, ai sensi dell'art. 49, comma terzo appunto come richiamato Foglio 12
dall'art. 65, CCII, il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127; 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
autorizza, inoltre, il liquidatore ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;
dispone che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; ordina la tempestiva trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ad eventuali beni immobili e mobili registrati (di cui si valuti la convenienza dell'acquisizione) compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ordina la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
rimette al Giudice Delegato la determinazione della quota di reddito da riservare alla debitrice per il mantenimento suo e della sua famiglia essendo decisione riservata al G.D. in conformità a quanto disposto dall'art. 268 comma 4 lett. b) C.C.I.I. ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146
C.C.I.I.) disponendo che sia lasciata allo stato -e sino a diversa Foglio 13
determinazione in conformità al citato comma 4 lett. b dell'art. 268- nella disponibilità della ricorrente la somma mensile netta di euro
500,00 in considerazione della necessità di destinarla al mantenimento in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie per il sostentamento proprio, mentre i redditi ulteriori derivanti dai ratei di stipendio percepiti ed anche quelli eventualmente sopravvenuti dovranno essere posti a disposizione del
Liquidatore mano a mano che maturano;
dispone ai sensi dell'art. 150 CCII come richiamato dall'art. 270 comma 5,
CCII che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII, che “nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”; dispone in attuazione, che il nominato liquidatore, chieda al G.D. - valutata con assoluta priorità e quindi anticipando questa parte del programma di liquidazione la concreta convenienza per la procedura - di essere autorizzato o ad intervenire nelle eventuali procedure esecutive pendenti in fase antecedente il riparto ovvero a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
dispone, ai sensi del comma 1 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori ai quali notificare la sentenza;
assegna, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo di Foglio 14
posta elettronica della procedura, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
avvisa i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, CCI;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entro novanta giorni completi l'inventario dei beni del debitore;
dispone, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 CCII, che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione;
precisa che si applica, per quanto compatibile, l'art. 213
CCI verificando: - la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni;
- il reddito effettivamente necessario per il debitore e la sua famiglia;
- l'ammissione in privilegio, ai valori minimi della fascia indeterminabile da € 26.001,00 a € 52.000,00, del credito per redazione di ricorso in materia concorsuale dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore atteso che ai sensi dell'art. 269 CCII il Foglio 15
ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC; invita il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza;
ordina al liquidatore di riferire al giudice delegato sullo stato della liquidazione con relazioni semestrali;
ordina al liquidatore di tenere il libro giornale in forma elettronica allegandone copia ad ogni relazione semestrale;
autorizza il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del Cont
concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione;
dispone che la sentenza sia notificata al debitore;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza sia pubblicata nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale;
dispone che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;
dispone, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dall'art. 65, CCII che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;
dispone che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore OCC ed al referente OCC;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n. 115. Così deciso in Matera, il 25/7/2025.
Il Giudice estensore
Tiziana Caradonio
Foglio 16
Il Presidente
Gaetano Catalani