Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 9967
CASS
Sentenza 13 luglio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l'art. 90 del cod.proc.pen. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni.

Commentario1

  • 1Lista testi della persona offesa valida anche se presentata prima della notifica della costituzione di parte civile
    Buzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2013

    Nonostante l'assunto appaia ai più come elemento di novità, in giurisprudenza è principio consolidato quello per cui “In tema di diritti e facoltà della persona offesa è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa costituitasi fuori dall'udienza, in data antecedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è ricompresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art.90 c.p.p.”. Tale orientamento, conosciuto già con decisione della sesta sezione della Suprema Corte, n.9967 del 13 luglio 1999, in proc. Cucinotta (ed anche successivamente con sentenze n.28748, …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 9967
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9967
Data del deposito : 13 luglio 1999

Testo completo