Sentenza 13 luglio 1999
Massime • 1
In tema di diritti e facoltà della persona offesa, l'art. 90 del cod.proc.pen. consente alla suddetta, anche se non costituita (o non ancora costituita) parte civile di indicare elementi di prova e quindi anche di chiedere al giudice di merito l'ammissione di testimoni.
Commentario • 1
- 1. Lista testi della persona offesa valida anche se presentata prima della notifica della costituzione di parte civileBuzzoni Alessandro · https://www.diritto.it/ · 12 giugno 2013
Nonostante l'assunto appaia ai più come elemento di novità, in giurisprudenza è principio consolidato quello per cui “In tema di diritti e facoltà della persona offesa è ammissibile la richiesta di testi, mediante il deposito della relativa lista, da parte della persona offesa costituitasi fuori dall'udienza, in data antecedente la notifica della dichiarazione di costituzione di parte civile, in quanto tale richiesta è ricompresa nella facoltà di indicazione di elementi di prova di cui all'art.90 c.p.p.”. Tale orientamento, conosciuto già con decisione della sesta sezione della Suprema Corte, n.9967 del 13 luglio 1999, in proc. Cucinotta (ed anche successivamente con sentenze n.28748, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/07/1999, n. 9967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9967 |
| Data del deposito : | 13 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 13/7/1999
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. Dott. Antonino Assennato Consigliere N. 1311
3. Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco Serpico Consigliere N. 9144/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IN PP, nato a [...] il [...], nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Messina in data 11. 12.1998. Letti gli atti processuali e la sentenza impugnata;
udita la relazione del Consigliere dott. Eugenio Amari;
udito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Antonio Germano Abbate, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con sentenza in data 11.12.1998 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza del 30.9.1997 del Pretore di quella città appellata da PP IN, concedeva allo stesso le attenuanti generiche e rideterminava la pena per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 570 c.p. in L.
1.000.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
2. Propone ricorso per cassazione l'imputato denunciando la violazione dell'art. 606 lettere e) e c) in relazione agli artt. 191 e 526 c.p.p.. Deduce il ricorrente che il Pretore aveva utilizzato le deposizioni di testimoni indicati dalla moglie AB LI quando la medesima non si era ancora costituita parte civile e quindi non poteva esercitare le facoltà di cui all'ari 567 c.p.p.. La Corte di Appello aveva parzialmente confermato la sentenza di 1^ grado senza tuttavia fornire alcuna motivazione in ordine al motivo di nullità dedotto. Con altro motivo il ricorrente lamenta che la sua doglianza di essere stato condannato sulla base di testimonianze contraddittorie, poco credibili e inutilizzabili, era stato disatteso senza adeguata motivazione.
3. Il ricorso non è fondato.
A norma dell'art. 90 1^ comma c.p.p., la persona offesa dal reato può e quindi, la LI era legittimata, anche prima della costituzione di parte civile, a chiedere l'ammissione di testimoni. Nel caso di specie, peraltro, l'istanza di ammissione di prova per testi venne sostanzialmente rinnovata e fu ammessa dal Pretore, dopo il rinvio del processo a nuovo ruolo, quando la donna si era ormai costituita parte civile (cfr. verbale di udienza del 20.1.1997). Anche sotto tale profilo la doglianza dell'imputato non ha quindi fondamento. Vero è che sul punto il giudice di appello ha omesso di motivare. Peraltro la motivazione contenuta nel provvedimento del Pretore all'udienza del 20.1.1997 può valere ad integrare quella carente del giudice di appello.
Parimenti infondato e l'altro motivo del ricorso, atteso che le dichiarazioni dei testimoni indicati dalla LI erano utilizzabili per quanto sopra esposto. La censura relativa ad una pretesa contraddittorietà e non credibilità delle testimonianze e poi generica e riguarda valutazioni di fatto del giudice di merito non sindacabili in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 agosto 1999