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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 521/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa MA Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 521/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv.ti Marco Andrea CAIONE (C. F. – pec: C.F._2
e EP MA (C. F. – pec: Email_1 C.F._3
entrambi del foro di Milano, presso il cui studio in Milano via Email_2
Simone D'Orsenigo n. 23 è elettivamente domiciliata;
i difensori hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
- P. Iva con sede in Pistoia via B. Sestini n. 276 in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta CP_2 pagina 1 di 13 procura in atti, dall'Avv. Lorenzo PAIANO (C. F. ) presso il quale è C.F._4 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3
APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalti e altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale nel merito
- in riforma della sentenza n. 10211/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 9594/29022 – r.g. 11020/2022 Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'impresa e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Parte_1 [...]
per i motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto di appello;
Controparte_1 condannare, per l'effetto dell'accoglimento del presente gravame, alla Controparte_1 restituzione delle somme percepite, e pagate da in forza dell'impugnata Parte_1 sentenza;
sempre nel merito
- condannare alla restituzione delle somme percepite da Controparte_1 [...]
, compresi gli interessi legali dalla data di ricezione degli stessi al saldo effettivo, in Parte_1 caso di avvio dell'azione esecutiva;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compresi quelli relativi all'ATP; in via subordinata
pagina 2 di 13 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previo accertamento della sussistenza dei vizi e difetti denunciati, accertare e dichiarare la responsabilità anche parziale della per i motivi in fatto e in diritto esposti nel Controparte_1 suesposto atto di appello e, per l'effetto, quantificare correttamente l'eventuale importo residuo dovuto alla controparte.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compresi quelli relativi al procedimento per ATP.
In via istruttoria
Si ripropongono tutti i mezzi istruttori proposti nel primo grado e tutte le relative istanze;
si chiede in particolare all'Ecc.ma Corte adita di rinnovare e/o integrare la CTU, riservandosi di avanzare in sede di giuramento una proposta del quesito
per appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano:
- respingere l'appello proposto dalla dr.ssa perché infondato sia in fatto Parte_1 che in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del procedimento di ATP presso il Tribunale di Pistoia, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 10211/2024 pubblicata in data 26.11.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione, con citazione notificata il 1.09.2022, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9504/2022 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano il 9.06.2022 e notificato il 21.06.2022 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 12.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
***
pagina 3 di 13 La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- con ricorso monitorio richiamato il contratto di appalto stipulato con Controparte_1 in data 7.12.2019, relativo ad opere di sistemazione esterna dell'immobile Parte_1 di proprietà della predetta, sito in loc. Forte dei Marmi (LU) in via Lorenzo dei Medici – con il quale la committente affidava all'impresa appaltatrice Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione e la realizzazione del giardino completo di piscina contenente anche vasca
[...] idromassaggio come specificato negli allegati del contratto – premessa la conclusione delle opere con l'avvenuta consegna nell'estate del 2021 dei lavori e delle relative certificazioni per consentire alla committente di procedere a locazioni ad uso turistico della villa per i mesi estivi, faceva valere il credito conseguentemente maturato e rimasto non corrisposto per l'esecuzione delle opere e forniture relative al predetto contratto di cui alle fatture n. 3 del 2022 di euro 1.456,99, n. 4 del 2022 di euro
61.738,78, n. 5 del 2022 di euro 15.106,83 e n. 49 del 2022 di euro 2.171,02, con esclusione delle competenze relative alle opere di realizzazione della recinzione, fatte oggetto di contestazione da parte della committente. Su tali basi chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 9594/2022 del 9.06.2022 con cui il Tribunale ordinario di Milano ingiungeva a di corrispondere alla Parte_1 ricorrente il complessivo importo di euro 80.463,72 oltre interessi Controparte_1 moratori e spese della procedura monitoria, a saldo del residuo prezzo pattuito in contratto per i lavori eseguiti dalla società appaltatrice in esecuzione del predetto contratto.
***
- Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione . Parte_1
Premesso che il ricorso monitorio in oggetto era stato proposto dalla società appaltatrice nella pendenza del procedimento di accertamento tecnico preventivo attivato dalla committente Parte_1 presso il Tribunale di Pistoia per l'accertamento dei vizi e dei difetti delle opere di contratto
[...] realizzate, eccepiva ex art. 1460 c.c. l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice opposta adducendo la presenza di vizi e difetti nella esecuzione e realizzazione delle opere commissionate – e segnatamente in relazione alla realizzazione della recinzione, del cancello, della piscina, dell'impianto di illuminazione e della copertura automatica della piscina – oggetto dell'accertamento preventivo promosso e pendente presso il Tribunale di Pistoia, a giustificazione della sospensione dei pagamenti, riservando ad altro ed autonomo giudizio le ragioni risarcitorie in relazione ai vizi ed ai difetti delle opere oggetto di contratto.
pagina 4 di 13 Contestava inoltre la fondatezza del credito attivato in via monitoria in quanto basato su fatture, come tali inidonee a comprovarne nel giudizio di cognizione la sussistenza e l'entità.
Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente le Controparte_1 allegazioni di parte opponente, adduceva di aver realizzato correttamente tutte le lavorazioni e le opere commissionate, precisando che nel credito azionato in via monitoria a saldo del corrispettivo maturato non erano comprese le opere di recinzione, di valore minimale in relazione al prezzo pattuito per le opere, fatte oggetto di specifica contestazione da parte della committenza, la cui realizzazione era stata subappaltata ad altra impresa e non computate nel credito azionato in via monitoria.
Riteneva inoltre comprovata la sussistenza del credito attesa la avvenuta realizzazione e consegna delle opere alla committenza che aveva proceduto alla locazione ad uso turistico dell'immobile.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Differita a trattazione della causa in attesa del compimento dell'accertamento tecnico preventivo pendente innanzi la Tribunale di Pistoia, acquisita la relativa relazione tecnica, la causa era decisa con la sentenza impugnata.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado, ritenuto che i lavori commissionati alla società appaltatrice erano stati ultimati, come dimostrato dalla concessione dell'immobile in oggetto in locazione a terzi con l'usufruibilità delle opere realizzate ed oggetto di contestazione, e rilevato che dalle conclusioni formulate del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non emergeva la presenza di vizi di entità tale da compromettere la funzionalità dell'opera ma mere imperfezioni, e considerato che la recinzione non era stata conteggiata tra le opere per le quali la società appaltatrice aveva chiesto in via monitoria il pagamento del corrispettivo maturato, ritenendo che le imperfezioni, per come rilevate in sede peritale ed in ragione della relativa minimale incidenza sul complesso dei lavori di cui al contratto di appalto in oggetto, non erano idonee a giustificare l'eccezione di inadempimento, sollevata ex art. 1460 c.c. da parte opponente, che aveva riservato in diverso ed autonomo giudizio le ragioni risarcitorie consequenziali, rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite.
***
pagina 5 di 13 - Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello eccepiva l'insussistenza e/o l'erronea determinazione del credito azionato in via monitoria adducendo che nella determinazione del corrispettivo andava computato anche l'importo di cui alla fattura n. 42 del 9.09.2021, pari ad euro 207.269,48, di cui ne adduceva l'avvenuto pagamento, con la conseguenza che conteggiando tale importo, considerato il credito azionato in via monitoria, la corrispondente somma in linea capitale risulterebbe pari ad euro
288.708,34 iva esclusa, e dunque ampiamente superiore al prezzo di euro 245.520,17 iva esclusa previsto nel contratto di appalto in oggetto.
Con il secondo motivo di appello adduceva che le opere in oggetto non erano state accettate dalla committente, il che rendeva operanti le garanzie per vizi e difformità di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. a nulla rilevando la consegna delle opere di contratto. Adduceva inoltre che, non avendo la società appaltatrice portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, con ciò restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto di appalto, troverebbe applicazione la disciplina generale dettata in materia di inadempimento contrattuale dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei vizi, confutando le risultanze peritali in ordine all'entità degli stessi, e conseguentemente le valutazioni operate dall'organo giudicante di primo grado in ordine alla proporzionalità ex art. 1460 c.c. tra il diritto al prezzo residuo vantato dalla società appaltatrice opposta per le opere eseguite e i costi che la committente sulla base delle risultanze peritali dovrebbe sostenere per far eseguire gli interventi necessari di rettifica, rilevando come il perito in sede di ATP non abbia peraltro provveduto alla quantificazione dei relativi costi. Al riguardo richiamava le valutazioni del proprio consulente tecnico.
Su tali basi chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme eventuale corrisposte in forza della sentenza impugnata.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto.
In primis eccepiva che solo in sede di gravame era per la prima volta formulata da parte appellante la censura in ordine al computo del credito monitorio in riferimento alla fattura n. 42 indicata con il gravame, non essendo stata la questione sollevata nella fase del giudizio di primo grado.
Nel contestare il gravame proposto ribadiva che le opere di realizzazione della recinzione non erano state conteggiate nel credito azionato in via monitoria, come rilevabile dalle fatture allegate.
pagina 6 di 13 Contestava quanto allegato con l'atto di gravame in ordine alla presenza dei vizi alla piscina ed alle altre opere di contratto, ritenendo infondate le censure al riguardo articolate.
Su tali basi, ritenendo corretto il costrutto a base della sentenza appellata, chiedeva il rigetto dell'appello proposto con integrale conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 27.03.2025 era rigettata l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante.
L'istanza di sospensiva era riproposta dall'appellante con ricorso del 7.04.2025 e dichiarata inammissibile con ordinanza di questa Corte dell'8.05.2025.
All'udienza del 3.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È dato acquisito al giudizio e documentalmente provato che in data 7.12.2019 era sottoscritto tra le parti in causa – e segnatamente tra quale committente e Parte_1 [...] quale impresa appaltatrice – un contratto di appalto per opere di sistemazione esterna CP_1 dell'immobile di proprietà della predetta sito in loc. Forte dei Marmi (LU) Parte_1 in via Lorenzo dei Medici, con il quale la committente affidava alla predetta impresa appaltatrice l'esecuzione delle opere per la realizzazione del giardino completo di piscina contenente anche vasca idromassaggio come specificato negli allegati del contratto, per cui era stabilito il corrispettivo di euro
245.520,17 specificamente indicato nel contratto.
È del pari elemento acquisito al giudizio che nell'estate del 2021 le opere erano ultimare con relativa consegna dei lavori e delle relative certificazioni da parte della impresa appaltatrice alla committente che, come evidenziato dall'organo giudicate di primo grado, procedeva alla locazione dell'immobile a terzi ad uso turistico.
Tanto premesso, come rilevabile da quanto esposto ed allegato con il ricorso monitorio proposto dalla società opposta e dagli atti di causa, il credito maturato in forza dell'avvenuta esecuzione delle predette opere di cui al surriferito contratto di appalto, ed azionato in via monitoria dalla società opposta
è stato fondato dalla predetta società appaltatrice unicamente sulle Controparte_1 quattro fatture allegate al ricorso monitorio e segnatamente sulla fattura n. 3 del 2022 di euro 1.456,99, sulla fattura n. 4 del 2022 di euro 61.738,78, sulla fattura n. 5 del 2022 di euro 15.106,83 e sulla fattura n. 49 del 2022 di euro 2.171,02, per il complessivo importo per il quale è stato emesso il decreto pagina 7 di 13 ingiuntivo opposto, non essendo menzionata alcuna voce relativa alle opere di recinzione, oggetto di contestazione da parte dell'appellante, la cui esecuzione era stata data in subappalto ad altra società dall'impresa appaltatrice, i cui costi di realizzazione, indicati in atti in euro 8.662,11 oltre iva, pertanto non sono stati conteggiati nel saldo richiesto in via monitora ed oggetto del presente giudizio di opposizione.
Tanto premesso, e così perimetrato il credito azionato in via monitoria dalla impresa appaltatrice, va rilevato che la fattura n. 42 del 9.09.2021 dell'importo di euro 207.369,48, indicata nell'atto di appello
– sulla cui base l'appellante, nella ricostruzione operata con l'atto di gravame, assume che la somma capitale finale derivante dalle fatture risulterebbe di ammontare superiore al prezzo previsto nel contratto di appalto in oggetto – non risulta essere stata allegata nel primo grado di giudizio non facendosene menzione nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo né nei successivi scritti e momenti assertivi, né in sede conclusionale, né risulta allegato nel giudizio di primo grado il differente conteggio dell'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali elaborato da parte appellante sulla base di tale importo, la cui allegazione, quale fatto nuovo, resta pertanto preclusa in sede di appello.
Da ciò consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
***
In ordine ai restanti motivi di appello – che in ragione delle questioni poste possono essere congiuntamente esaminati – va rilevato che parte opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla società appaltatrice in via monitoria, ha opposto, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento della adducendo la presenza di vizi nelle realizzazione delle opere relative Controparte_1 alla recinzione, alla piscina ed alla altre opere di contratto, riservando di agire in autonomo e separato giudizio per le relative ragioni di danno.
Tanto premesso va in primis rilevato che, come innanzi evidenziato e già ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, le opere per le quali è stato chiesto il pagamento in via monitoria sono state ultimate e consegnate alla committente dalla società appaltatrice. Infatti, invocando la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. e contestando l'esistenza dei vizi e delle difformità delle opere di contratto, parte opponente, nella qualità di committente, ha implicitamente ammesso che le opere appaltate sono state realizzate e consegnate dalla società appaltatrice. La allegazione della presenza di vizi su talune delle opere realizzate, per paralizzare la domanda avversaria, sottende necessariamente l'ultimazione delle opere in relazione alle quali sono stati lamentati i vizi. Inoltre, è dato acquisito al giudizio che parte committente, nella estate del 2021, ha locato a terzi l'immobile in oggetto, con la fruizione della pagina 8 di 13 piscina e delle opere oggetto di contratto in relazione alle quali, con esclusione della recinzione, è stata formulata la richiesta monitoria, il che da ulteriore dimostrazione della avvenuta ultimazione e consegna delle opere in oggetto.
A fronte della avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale alla quale era tenuta la società appaltatrice, segue il diritto della impresa appaltatrice alla percezione del corrispettivo maturato per le opere realizzate, avverso il quale la committente ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. per opporsi al pagamento degli importi richiesti a saldo dalla società appaltatrice e posti a fondamento del credito monitorio, adducendo la presenza di vizi, fatti oggetto dell'accertamento tecnico preventivo espletato innanzi al Tribunale di Pistoia.
***
Tanto premesso, l'azione l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, atteso che la gravità dell'inadempimento è requisito specificamente richiesto per il rimedio redibitorio trovando ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estinguendo il contratto al quale accede sicché ben può il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Cfr. Cass. Cv. Sez.
VI 13.05.2021 n. 12719) al solo fine di paralizzare l'azione di inadempimento proposta da controparte.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'exceptio non rite adimplenti contractus di cui all'art. 1460 c.c. sottende due specifici presupposti, e, segnatamente, l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva prospettata dalle parti in causa, bensì in relazione alla situazione oggettiva
(Cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 26.05.2022 n. 17020).
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano diverso dal criterio dell'importanza dell'inadempimento a base del rimedio di cui all'art. 1453 c.c. atteso che la prima involge una valutazione di confronto degli inadempimenti mentre il secondo importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento della realizzazione del sinallagma (Cfr., Cass. Civ. Sez. III, 17.10.2019 n. 26334).
Ne consegue che, nei contratti a prestazioni corrispettive, come nel caso di specie, in caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della pagina 9 di 13 controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (Cfr. Cass. Civ. Sez. II 30.05.2017 n.
13627).
***
Tanto premesso l'eccezione appare infondata.
Dalla relazione resa dal CTU on sede di ATP – le cui valutazioni appaiono esaustive ai fini del decidere in quanto affrontano esaurientemente le questioni rilevanti in ordine all'oggetto del presente giudizio e appaiono corrette nelle conclusioni formulate – risulta che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, la piscina non presentava all'atto dell'accertamento peritale la perdita lamentata. Al riguardo vale rilevare, come peraltro già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado nella sentenza appellata, che la piscina, al pari di altre zone interessate dai lavori di contratto e fatte oggetto di censura, è stata oggetto di successivi interventi da parte di soggetti terzi incaricati dalla stessa committente, con conseguente modifica dello stato delle opere consegnate al termine dei lavori dalla impresa appaltatrice. Al riguardo, infatti, il CTU ha rilevato di non aver potuto verificare l'eventuale esistenza del vizio lamentato e che la committente assume imputabile alla impresa appaltatrice, e ciò proprio per l'esecuzione di interventi ad opera di soggetti terzi. Comunque, le imperfezioni esecutive riscontrate in ordine alla piscina non ne compromettono la funzionalità apparendo di minimale entità ed incidenza.
In ordine alle ondulazioni lamentate nei vialetti pedonali e nella zona parcheggio, il CTU ha riferito che le stesse, come le imperfezioni riscontrate in ordine alla piscina, non incidono sul normale utilizzo dell'area, e dunque non ne compromettono la funzionalità e la fruibilità secondo la relativa destinazione.
Ne consegue che in ragione dell'esiguità delle imperfezioni riscontrate, le stesse non rivestono una incidenza significativa in ordine alla valutazione complessiva delle opere realizzate ed in particolare nella valutazione comparativa in relazione al credito vantato ed azionato in via monitoria dalla società appaltatrice.
Quanto alla recinzione, la cui esecuzione è stata dalla società appaltatrice subappaltata ad altra società, vale rilevare, come evidenziato in premessa, che la stessa, come rilevabile sin dal ricorso monitorio presentato dalla società opposta, non è stata computata nel credito azionato in via monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione.
Ne consegue che, non essendo stato il relativo corrispettivo computato nel credito azionato in via monitoria oggetto del presente giudizio di opposizione rispetto al quale prende vigore l'eccezione di pagina 10 di 13 inadempimento sollevata da parte opponente, non può essere invocata la garanzia ex art. 1667 c.c., avendo l'opponente eccepito ex art. 1460 c.c. la presenza di vizi al solo fine di neutralizzare la pretesa creditoria di controparte, senza formulare domande specifiche in ordine ai vizi lamentati e dedotti, in ordine ai quali ha espressamente riservato in altro e separato giudizio ogni ragione risarcitoria.
Inoltre, parte opponente, come già rilevato dall'organo giudicante di primo grado, non ha rifiutato l'opera al termine dei lavori, neanche in relazione alla realizzazione della recinzione.
Peraltro, gli interventi eseguiti, come riscontrato in sede peritale, da parte opponente sulla piscina in relazione alla quale si adduce la presenza di vizi nelle opere realizzate, con l'alterazione dell'elemento oggetto di contestazione, non ne consente l'accertamento in sede giudiziale e prima ancora il relativo riscontro al soggetto tenuto alla garanzia invocata dalla parte deducente per poterne verificare la consistenza e riferibilità al proprio processo produttivo e la individuazione delle relative cause, indispensabili per accertarne l'imputabilità causale al soggetto tenuto alla garanzia.
In definitiva, l'eliminazione o l'alterazione delle parti di opere ritenute difettose per mano diversa dalla impresa appaltatrice non consente in sede giudiziale di verificare la riferibilità causale del vizio al soggetto tenuto alla garanzia, e prima ancora l'incidenza funzionale dello stesso, costituenti i presupposti richiesti dal dettato normativo in materia di garanzia per vizi nell'appalto.
L'eccezione di inadempimento fondata sull'art. 1667 c.c. non può pertanto essere ritenuta fondata in ordine alle imperfezioni esecutive riscontrate dal CTU.
Le imperfezioni esecutive riscontrate in sede peritale nelle opere realizzate, pur a voler considerare l'omessa realizzazione della recinzione – del valore di euro 8.662,11 oltre iva secondo quanto rilevabile dagli atti di causa – non giustificano la risposta ex art. 1667 c.c. sollevata dalla parte committente ed odierna opponente. Difetta, nel caso di specie, il rapporto di proporzionalità necessario ex art. 1460 c.c. tra il diritto al prezzo residuo vantato dalla società appaltatrice in esito alla esecuzione ed alla ultimazione delle opere di contratto, pari ad euro 80.463,72, e i costi che la committente dovrebbe sostenere per far eseguire gli interventi risolutori per l'eliminazione delle imperfezioni lievi riscontrate nelle opere eseguite.
Tali rilievi, e segnatamente la minimale incidenza delle imperfezioni esecutive riscontrate dal CTU sul piano funzionale e nella valutazione comparativa richiesta dal dettato dell'art. 1460 c.c. in relazione alla quale va valutata l'entità del credito maturato per le opere contrattuali eseguite e consegnate, in relazione al quale è stata sollevata l'eccezione di inadempimento per vizi, e l'entità delle imperfezioni accertate, anche tenendo conto dei lamentati difetti esecutivi in ordine alla realizzazione della pagina 11 di 13 recinzione – che tuttavia non è stata conteggiata nel credito azionato in via monitoria – rendono non necessari in questa sede le integrazioni peritali invocate da parte opponente non necessitando nel presente giudizio, nel quale non sono state fatte valere le connesse ragioni risarcitorie, la determinazione dell'esatto ammontare dei costi occorrenti alla rettifica delle imperfezioni lamentate, ininfluenti nella valutazione comparativa funzionale a vagliare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento proposta ex art. 1460 c.c.
Come rilevato dall'organo giudicante di primo grado resta salvo il diritto di parte committente di far separatamente valere la garanzia ex art. 1667 e 1668 c.c. nei confronti dell'appaltatore per le opere eseguite e consegnate e di ottenere il risarcimento del danno qualora l'esecuzione della recinzione richieda esborsi superiori al prezzo contrattualmente pattuito con l'impresa appaltatrice.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in Controparte_1 considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00)
e dell'attività difensiva svolta, vista la nota spese presentata dal relativo difensore, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso sentenza n. 10211/2024 pubblicata in data 26.11.2024, il Controparte_1
Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_1 complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR Parte_1
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa MA Monte
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa MA Monte Presidente
- dr.ssa Anna Mantovani Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 521/2025 r.g., pendente in grado di appello e promossa
DA
- (C. F. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dagli Avv.ti Marco Andrea CAIONE (C. F. – pec: C.F._2
e EP MA (C. F. – pec: Email_1 C.F._3
entrambi del foro di Milano, presso il cui studio in Milano via Email_2
Simone D'Orsenigo n. 23 è elettivamente domiciliata;
i difensori hanno dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLANTE
CONTRO
- P. Iva con sede in Pistoia via B. Sestini n. 276 in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta CP_2 pagina 1 di 13 procura in atti, dall'Avv. Lorenzo PAIANO (C. F. ) presso il quale è C.F._4 elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
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APPELLATA
Avente ad oggetto: Appalti e altre ipotesi ex art. 1655 e ss c.c.
Sulle seguenti conclusioni:
per appellante Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano adita, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, in totale riforma dell'impugnata sentenza, accogliere le seguenti conclusioni:
In via principale nel merito
- in riforma della sentenza n. 10211/2024 del Tribunale di Milano che ha dichiarato l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo n. 9594/29022 – r.g. 11020/2022 Tribunale di Milano, accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'impresa e, Controparte_1 conseguentemente, dichiarare che nessuna somma è dovuta da a Parte_1 [...]
per i motivi in fatto e in diritto di cui al presente atto di appello;
Controparte_1 condannare, per l'effetto dell'accoglimento del presente gravame, alla Controparte_1 restituzione delle somme percepite, e pagate da in forza dell'impugnata Parte_1 sentenza;
sempre nel merito
- condannare alla restituzione delle somme percepite da Controparte_1 [...]
, compresi gli interessi legali dalla data di ricezione degli stessi al saldo effettivo, in Parte_1 caso di avvio dell'azione esecutiva;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compresi quelli relativi all'ATP; in via subordinata
pagina 2 di 13 - nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, previo accertamento della sussistenza dei vizi e difetti denunciati, accertare e dichiarare la responsabilità anche parziale della per i motivi in fatto e in diritto esposti nel Controparte_1 suesposto atto di appello e, per l'effetto, quantificare correttamente l'eventuale importo residuo dovuto alla controparte.
In ogni caso
- Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, compresi quelli relativi al procedimento per ATP.
In via istruttoria
Si ripropongono tutti i mezzi istruttori proposti nel primo grado e tutte le relative istanze;
si chiede in particolare all'Ecc.ma Corte adita di rinnovare e/o integrare la CTU, riservandosi di avanzare in sede di giuramento una proposta del quesito
per appellata Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano:
- respingere l'appello proposto dalla dr.ssa perché infondato sia in fatto Parte_1 che in diritto;
- con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio, oltre che del procedimento di ATP presso il Tribunale di Pistoia, come da nota spese allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 10211/2024 pubblicata in data 26.11.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione, con citazione notificata il 1.09.2022, proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 9504/2022 emesso dal Tribunale di Parte_1
Milano il 9.06.2022 e notificato il 21.06.2022 nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto che diviene esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite Parte_1 liquidate in complessivi euro 12.500,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
***
pagina 3 di 13 La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- con ricorso monitorio richiamato il contratto di appalto stipulato con Controparte_1 in data 7.12.2019, relativo ad opere di sistemazione esterna dell'immobile Parte_1 di proprietà della predetta, sito in loc. Forte dei Marmi (LU) in via Lorenzo dei Medici – con il quale la committente affidava all'impresa appaltatrice Parte_1 Controparte_1
l'esecuzione e la realizzazione del giardino completo di piscina contenente anche vasca
[...] idromassaggio come specificato negli allegati del contratto – premessa la conclusione delle opere con l'avvenuta consegna nell'estate del 2021 dei lavori e delle relative certificazioni per consentire alla committente di procedere a locazioni ad uso turistico della villa per i mesi estivi, faceva valere il credito conseguentemente maturato e rimasto non corrisposto per l'esecuzione delle opere e forniture relative al predetto contratto di cui alle fatture n. 3 del 2022 di euro 1.456,99, n. 4 del 2022 di euro
61.738,78, n. 5 del 2022 di euro 15.106,83 e n. 49 del 2022 di euro 2.171,02, con esclusione delle competenze relative alle opere di realizzazione della recinzione, fatte oggetto di contestazione da parte della committente. Su tali basi chiedeva ed otteneva il decreto ingiuntivo n. 9594/2022 del 9.06.2022 con cui il Tribunale ordinario di Milano ingiungeva a di corrispondere alla Parte_1 ricorrente il complessivo importo di euro 80.463,72 oltre interessi Controparte_1 moratori e spese della procedura monitoria, a saldo del residuo prezzo pattuito in contratto per i lavori eseguiti dalla società appaltatrice in esecuzione del predetto contratto.
***
- Avverso il predetto decreto ingiuntivo ha proposto opposizione . Parte_1
Premesso che il ricorso monitorio in oggetto era stato proposto dalla società appaltatrice nella pendenza del procedimento di accertamento tecnico preventivo attivato dalla committente Parte_1 presso il Tribunale di Pistoia per l'accertamento dei vizi e dei difetti delle opere di contratto
[...] realizzate, eccepiva ex art. 1460 c.c. l'inadempimento contrattuale della società appaltatrice opposta adducendo la presenza di vizi e difetti nella esecuzione e realizzazione delle opere commissionate – e segnatamente in relazione alla realizzazione della recinzione, del cancello, della piscina, dell'impianto di illuminazione e della copertura automatica della piscina – oggetto dell'accertamento preventivo promosso e pendente presso il Tribunale di Pistoia, a giustificazione della sospensione dei pagamenti, riservando ad altro ed autonomo giudizio le ragioni risarcitorie in relazione ai vizi ed ai difetti delle opere oggetto di contratto.
pagina 4 di 13 Contestava inoltre la fondatezza del credito attivato in via monitoria in quanto basato su fatture, come tali inidonee a comprovarne nel giudizio di cognizione la sussistenza e l'entità.
Su tali basi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
- Si costituiva in giudizio la quale, contestando integralmente le Controparte_1 allegazioni di parte opponente, adduceva di aver realizzato correttamente tutte le lavorazioni e le opere commissionate, precisando che nel credito azionato in via monitoria a saldo del corrispettivo maturato non erano comprese le opere di recinzione, di valore minimale in relazione al prezzo pattuito per le opere, fatte oggetto di specifica contestazione da parte della committenza, la cui realizzazione era stata subappaltata ad altra impresa e non computate nel credito azionato in via monitoria.
Riteneva inoltre comprovata la sussistenza del credito attesa la avvenuta realizzazione e consegna delle opere alla committenza che aveva proceduto alla locazione ad uso turistico dell'immobile.
Su tali basi chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Differita a trattazione della causa in attesa del compimento dell'accertamento tecnico preventivo pendente innanzi la Tribunale di Pistoia, acquisita la relativa relazione tecnica, la causa era decisa con la sentenza impugnata.
***
Con l'impugnata sentenza l'organo giudicante di primo grado, ritenuto che i lavori commissionati alla società appaltatrice erano stati ultimati, come dimostrato dalla concessione dell'immobile in oggetto in locazione a terzi con l'usufruibilità delle opere realizzate ed oggetto di contestazione, e rilevato che dalle conclusioni formulate del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non emergeva la presenza di vizi di entità tale da compromettere la funzionalità dell'opera ma mere imperfezioni, e considerato che la recinzione non era stata conteggiata tra le opere per le quali la società appaltatrice aveva chiesto in via monitoria il pagamento del corrispettivo maturato, ritenendo che le imperfezioni, per come rilevate in sede peritale ed in ragione della relativa minimale incidenza sul complesso dei lavori di cui al contratto di appalto in oggetto, non erano idonee a giustificare l'eccezione di inadempimento, sollevata ex art. 1460 c.c. da parte opponente, che aveva riservato in diverso ed autonomo giudizio le ragioni risarcitorie consequenziali, rigettava l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, condannando parte opponente alla rifusione in favore della società opposta delle spese di lite.
***
pagina 5 di 13 - Avverso la predetta sentenza ha interposto appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello eccepiva l'insussistenza e/o l'erronea determinazione del credito azionato in via monitoria adducendo che nella determinazione del corrispettivo andava computato anche l'importo di cui alla fattura n. 42 del 9.09.2021, pari ad euro 207.269,48, di cui ne adduceva l'avvenuto pagamento, con la conseguenza che conteggiando tale importo, considerato il credito azionato in via monitoria, la corrispondente somma in linea capitale risulterebbe pari ad euro
288.708,34 iva esclusa, e dunque ampiamente superiore al prezzo di euro 245.520,17 iva esclusa previsto nel contratto di appalto in oggetto.
Con il secondo motivo di appello adduceva che le opere in oggetto non erano state accettate dalla committente, il che rendeva operanti le garanzie per vizi e difformità di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. a nulla rilevando la consegna delle opere di contratto. Adduceva inoltre che, non avendo la società appaltatrice portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata, con ciò restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto di appalto, troverebbe applicazione la disciplina generale dettata in materia di inadempimento contrattuale dagli artt. 1453 e 1455 c.c.
Con il terzo motivo di appello censurava la sentenza impugnata in ordine alla valutazione dei vizi, confutando le risultanze peritali in ordine all'entità degli stessi, e conseguentemente le valutazioni operate dall'organo giudicante di primo grado in ordine alla proporzionalità ex art. 1460 c.c. tra il diritto al prezzo residuo vantato dalla società appaltatrice opposta per le opere eseguite e i costi che la committente sulla base delle risultanze peritali dovrebbe sostenere per far eseguire gli interventi necessari di rettifica, rilevando come il perito in sede di ATP non abbia peraltro provveduto alla quantificazione dei relativi costi. Al riguardo richiamava le valutazioni del proprio consulente tecnico.
Su tali basi chiedeva la riforma integrale della sentenza appellata con revoca del decreto ingiuntivo opposto e restituzione delle somme eventuale corrisposte in forza della sentenza impugnata.
- Si costituiva in giudizio contestando integralmente l'atto di gravame Controparte_1 del quale chiedeva il rigetto.
In primis eccepiva che solo in sede di gravame era per la prima volta formulata da parte appellante la censura in ordine al computo del credito monitorio in riferimento alla fattura n. 42 indicata con il gravame, non essendo stata la questione sollevata nella fase del giudizio di primo grado.
Nel contestare il gravame proposto ribadiva che le opere di realizzazione della recinzione non erano state conteggiate nel credito azionato in via monitoria, come rilevabile dalle fatture allegate.
pagina 6 di 13 Contestava quanto allegato con l'atto di gravame in ordine alla presenza dei vizi alla piscina ed alle altre opere di contratto, ritenendo infondate le censure al riguardo articolate.
Su tali basi, ritenendo corretto il costrutto a base della sentenza appellata, chiedeva il rigetto dell'appello proposto con integrale conferma della sentenza appellata.
Con ordinanza del 27.03.2025 era rigettata l'istanza di sospensiva proposta da parte appellante.
L'istanza di sospensiva era riproposta dall'appellante con ricorso del 7.04.2025 e dichiarata inammissibile con ordinanza di questa Corte dell'8.05.2025.
All'udienza del 3.07.2025, all'esito della discussione orale ex art. 350 c.p.c., la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 9.07.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È dato acquisito al giudizio e documentalmente provato che in data 7.12.2019 era sottoscritto tra le parti in causa – e segnatamente tra quale committente e Parte_1 [...] quale impresa appaltatrice – un contratto di appalto per opere di sistemazione esterna CP_1 dell'immobile di proprietà della predetta sito in loc. Forte dei Marmi (LU) Parte_1 in via Lorenzo dei Medici, con il quale la committente affidava alla predetta impresa appaltatrice l'esecuzione delle opere per la realizzazione del giardino completo di piscina contenente anche vasca idromassaggio come specificato negli allegati del contratto, per cui era stabilito il corrispettivo di euro
245.520,17 specificamente indicato nel contratto.
È del pari elemento acquisito al giudizio che nell'estate del 2021 le opere erano ultimare con relativa consegna dei lavori e delle relative certificazioni da parte della impresa appaltatrice alla committente che, come evidenziato dall'organo giudicate di primo grado, procedeva alla locazione dell'immobile a terzi ad uso turistico.
Tanto premesso, come rilevabile da quanto esposto ed allegato con il ricorso monitorio proposto dalla società opposta e dagli atti di causa, il credito maturato in forza dell'avvenuta esecuzione delle predette opere di cui al surriferito contratto di appalto, ed azionato in via monitoria dalla società opposta
è stato fondato dalla predetta società appaltatrice unicamente sulle Controparte_1 quattro fatture allegate al ricorso monitorio e segnatamente sulla fattura n. 3 del 2022 di euro 1.456,99, sulla fattura n. 4 del 2022 di euro 61.738,78, sulla fattura n. 5 del 2022 di euro 15.106,83 e sulla fattura n. 49 del 2022 di euro 2.171,02, per il complessivo importo per il quale è stato emesso il decreto pagina 7 di 13 ingiuntivo opposto, non essendo menzionata alcuna voce relativa alle opere di recinzione, oggetto di contestazione da parte dell'appellante, la cui esecuzione era stata data in subappalto ad altra società dall'impresa appaltatrice, i cui costi di realizzazione, indicati in atti in euro 8.662,11 oltre iva, pertanto non sono stati conteggiati nel saldo richiesto in via monitora ed oggetto del presente giudizio di opposizione.
Tanto premesso, e così perimetrato il credito azionato in via monitoria dalla impresa appaltatrice, va rilevato che la fattura n. 42 del 9.09.2021 dell'importo di euro 207.369,48, indicata nell'atto di appello
– sulla cui base l'appellante, nella ricostruzione operata con l'atto di gravame, assume che la somma capitale finale derivante dalle fatture risulterebbe di ammontare superiore al prezzo previsto nel contratto di appalto in oggetto – non risulta essere stata allegata nel primo grado di giudizio non facendosene menzione nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo né nei successivi scritti e momenti assertivi, né in sede conclusionale, né risulta allegato nel giudizio di primo grado il differente conteggio dell'ammontare complessivo dei corrispettivi contrattuali elaborato da parte appellante sulla base di tale importo, la cui allegazione, quale fatto nuovo, resta pertanto preclusa in sede di appello.
Da ciò consegue il rigetto del primo motivo di gravame.
***
In ordine ai restanti motivi di appello – che in ragione delle questioni poste possono essere congiuntamente esaminati – va rilevato che parte opponente, al fine di paralizzare la pretesa creditoria azionata dalla società appaltatrice in via monitoria, ha opposto, ex art. 1460 c.c., l'inadempimento della adducendo la presenza di vizi nelle realizzazione delle opere relative Controparte_1 alla recinzione, alla piscina ed alla altre opere di contratto, riservando di agire in autonomo e separato giudizio per le relative ragioni di danno.
Tanto premesso va in primis rilevato che, come innanzi evidenziato e già ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, le opere per le quali è stato chiesto il pagamento in via monitoria sono state ultimate e consegnate alla committente dalla società appaltatrice. Infatti, invocando la garanzia per vizi ex art. 1667 c.c. e contestando l'esistenza dei vizi e delle difformità delle opere di contratto, parte opponente, nella qualità di committente, ha implicitamente ammesso che le opere appaltate sono state realizzate e consegnate dalla società appaltatrice. La allegazione della presenza di vizi su talune delle opere realizzate, per paralizzare la domanda avversaria, sottende necessariamente l'ultimazione delle opere in relazione alle quali sono stati lamentati i vizi. Inoltre, è dato acquisito al giudizio che parte committente, nella estate del 2021, ha locato a terzi l'immobile in oggetto, con la fruizione della pagina 8 di 13 piscina e delle opere oggetto di contratto in relazione alle quali, con esclusione della recinzione, è stata formulata la richiesta monitoria, il che da ulteriore dimostrazione della avvenuta ultimazione e consegna delle opere in oggetto.
A fronte della avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale alla quale era tenuta la società appaltatrice, segue il diritto della impresa appaltatrice alla percezione del corrispettivo maturato per le opere realizzate, avverso il quale la committente ha sollevato eccezione di inadempimento ex art. 1460
c.c. per opporsi al pagamento degli importi richiesti a saldo dalla società appaltatrice e posti a fondamento del credito monitorio, adducendo la presenza di vizi, fatti oggetto dell'accertamento tecnico preventivo espletato innanzi al Tribunale di Pistoia.
***
Tanto premesso, l'azione l'eccezione di inadempimento non è subordinata alla presenza degli stessi presupposti richiesti per la risoluzione, atteso che la gravità dell'inadempimento è requisito specificamente richiesto per il rimedio redibitorio trovando ragione nella radicale definitività di tale rimedio, mentre l'eccezione d'inadempimento non estinguendo il contratto al quale accede sicché ben può il creditore avvalersi dell'eccezione anche nel caso di inesatto inadempimento (Cfr. Cass. Cv. Sez.
VI 13.05.2021 n. 12719) al solo fine di paralizzare l'azione di inadempimento proposta da controparte.
Come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, l'exceptio non rite adimplenti contractus di cui all'art. 1460 c.c. sottende due specifici presupposti, e, segnatamente, l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva prospettata dalle parti in causa, bensì in relazione alla situazione oggettiva
(Cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 26.05.2022 n. 17020).
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. opera su un piano diverso dal criterio dell'importanza dell'inadempimento a base del rimedio di cui all'art. 1453 c.c. atteso che la prima involge una valutazione di confronto degli inadempimenti mentre il secondo importa la oggettiva considerazione del singolo inadempimento, apprezzato non comparatisticamente ma nel suo significato di impedimento della realizzazione del sinallagma (Cfr., Cass. Civ. Sez. III, 17.10.2019 n. 26334).
Ne consegue che, nei contratti a prestazioni corrispettive, come nel caso di specie, in caso di denuncia di inadempienze reciproche è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse con riferimento ai rispettivi interessi ed alla oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della pagina 9 di 13 controparte, nonché della conseguente alterazione del sinallagma (Cfr. Cass. Civ. Sez. II 30.05.2017 n.
13627).
***
Tanto premesso l'eccezione appare infondata.
Dalla relazione resa dal CTU on sede di ATP – le cui valutazioni appaiono esaustive ai fini del decidere in quanto affrontano esaurientemente le questioni rilevanti in ordine all'oggetto del presente giudizio e appaiono corrette nelle conclusioni formulate – risulta che, contrariamente a quanto dedotto da parte opponente, la piscina non presentava all'atto dell'accertamento peritale la perdita lamentata. Al riguardo vale rilevare, come peraltro già evidenziato dall'organo giudicante di primo grado nella sentenza appellata, che la piscina, al pari di altre zone interessate dai lavori di contratto e fatte oggetto di censura, è stata oggetto di successivi interventi da parte di soggetti terzi incaricati dalla stessa committente, con conseguente modifica dello stato delle opere consegnate al termine dei lavori dalla impresa appaltatrice. Al riguardo, infatti, il CTU ha rilevato di non aver potuto verificare l'eventuale esistenza del vizio lamentato e che la committente assume imputabile alla impresa appaltatrice, e ciò proprio per l'esecuzione di interventi ad opera di soggetti terzi. Comunque, le imperfezioni esecutive riscontrate in ordine alla piscina non ne compromettono la funzionalità apparendo di minimale entità ed incidenza.
In ordine alle ondulazioni lamentate nei vialetti pedonali e nella zona parcheggio, il CTU ha riferito che le stesse, come le imperfezioni riscontrate in ordine alla piscina, non incidono sul normale utilizzo dell'area, e dunque non ne compromettono la funzionalità e la fruibilità secondo la relativa destinazione.
Ne consegue che in ragione dell'esiguità delle imperfezioni riscontrate, le stesse non rivestono una incidenza significativa in ordine alla valutazione complessiva delle opere realizzate ed in particolare nella valutazione comparativa in relazione al credito vantato ed azionato in via monitoria dalla società appaltatrice.
Quanto alla recinzione, la cui esecuzione è stata dalla società appaltatrice subappaltata ad altra società, vale rilevare, come evidenziato in premessa, che la stessa, come rilevabile sin dal ricorso monitorio presentato dalla società opposta, non è stata computata nel credito azionato in via monitoria ed oggetto del presente giudizio di opposizione.
Ne consegue che, non essendo stato il relativo corrispettivo computato nel credito azionato in via monitoria oggetto del presente giudizio di opposizione rispetto al quale prende vigore l'eccezione di pagina 10 di 13 inadempimento sollevata da parte opponente, non può essere invocata la garanzia ex art. 1667 c.c., avendo l'opponente eccepito ex art. 1460 c.c. la presenza di vizi al solo fine di neutralizzare la pretesa creditoria di controparte, senza formulare domande specifiche in ordine ai vizi lamentati e dedotti, in ordine ai quali ha espressamente riservato in altro e separato giudizio ogni ragione risarcitoria.
Inoltre, parte opponente, come già rilevato dall'organo giudicante di primo grado, non ha rifiutato l'opera al termine dei lavori, neanche in relazione alla realizzazione della recinzione.
Peraltro, gli interventi eseguiti, come riscontrato in sede peritale, da parte opponente sulla piscina in relazione alla quale si adduce la presenza di vizi nelle opere realizzate, con l'alterazione dell'elemento oggetto di contestazione, non ne consente l'accertamento in sede giudiziale e prima ancora il relativo riscontro al soggetto tenuto alla garanzia invocata dalla parte deducente per poterne verificare la consistenza e riferibilità al proprio processo produttivo e la individuazione delle relative cause, indispensabili per accertarne l'imputabilità causale al soggetto tenuto alla garanzia.
In definitiva, l'eliminazione o l'alterazione delle parti di opere ritenute difettose per mano diversa dalla impresa appaltatrice non consente in sede giudiziale di verificare la riferibilità causale del vizio al soggetto tenuto alla garanzia, e prima ancora l'incidenza funzionale dello stesso, costituenti i presupposti richiesti dal dettato normativo in materia di garanzia per vizi nell'appalto.
L'eccezione di inadempimento fondata sull'art. 1667 c.c. non può pertanto essere ritenuta fondata in ordine alle imperfezioni esecutive riscontrate dal CTU.
Le imperfezioni esecutive riscontrate in sede peritale nelle opere realizzate, pur a voler considerare l'omessa realizzazione della recinzione – del valore di euro 8.662,11 oltre iva secondo quanto rilevabile dagli atti di causa – non giustificano la risposta ex art. 1667 c.c. sollevata dalla parte committente ed odierna opponente. Difetta, nel caso di specie, il rapporto di proporzionalità necessario ex art. 1460 c.c. tra il diritto al prezzo residuo vantato dalla società appaltatrice in esito alla esecuzione ed alla ultimazione delle opere di contratto, pari ad euro 80.463,72, e i costi che la committente dovrebbe sostenere per far eseguire gli interventi risolutori per l'eliminazione delle imperfezioni lievi riscontrate nelle opere eseguite.
Tali rilievi, e segnatamente la minimale incidenza delle imperfezioni esecutive riscontrate dal CTU sul piano funzionale e nella valutazione comparativa richiesta dal dettato dell'art. 1460 c.c. in relazione alla quale va valutata l'entità del credito maturato per le opere contrattuali eseguite e consegnate, in relazione al quale è stata sollevata l'eccezione di inadempimento per vizi, e l'entità delle imperfezioni accertate, anche tenendo conto dei lamentati difetti esecutivi in ordine alla realizzazione della pagina 11 di 13 recinzione – che tuttavia non è stata conteggiata nel credito azionato in via monitoria – rendono non necessari in questa sede le integrazioni peritali invocate da parte opponente non necessitando nel presente giudizio, nel quale non sono state fatte valere le connesse ragioni risarcitorie, la determinazione dell'esatto ammontare dei costi occorrenti alla rettifica delle imperfezioni lamentate, ininfluenti nella valutazione comparativa funzionale a vagliare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento proposta ex art. 1460 c.c.
Come rilevato dall'organo giudicante di primo grado resta salvo il diritto di parte committente di far separatamente valere la garanzia ex art. 1667 e 1668 c.c. nei confronti dell'appaltatore per le opere eseguite e consegnate e di ottenere il risarcimento del danno qualora l'esecuzione della recinzione richieda esborsi superiori al prezzo contrattualmente pattuito con l'impresa appaltatrice.
Segue il rigetto dei relativi motivi di appello.
***
Le spese di lite del presente giudizio di appello seguono la regola della soccombenza.
Pertanto l'appellante va condannata alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese del presente giudizio di appello che vanno liquidate, in Controparte_1 considerazione del valore della causa (rientrante nello scaglione tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00)
e dell'attività difensiva svolta, vista la nota spese presentata dal relativo difensore, applicati i valori tariffari vigenti (da attestare in prossimità di quelli medi), in complessivi euro 10.000,00 per compensi difensivi, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali CPA ed IVA come per legge.
***
Va dato altresì atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a norma del Parte_1 comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 avverso sentenza n. 10211/2024 pubblicata in data 26.11.2024, il Controparte_1
Tribunale Ordinario di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 12 di 13 - rigetta l'appello proposto da e conferma la sentenza appellata;
Parte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Parte_1 delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_1 complessivi euro 10.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed
IVA, se dovuta, come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...]
del doppio del contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR Parte_1
115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Marco del Vecchio
Il Presidente
Dr.ssa MA Monte
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