Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 120
CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità della notifica della cartella impugnata per illeggibilità della relata e notifica tramite servizio postale privato

    La Corte dichiara irrilevante l'illeggibilità della relata in quanto la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. La questione della notifica tramite servizio postale privato è stata ritenuta inammissibile in primo grado in quanto introdotta con motivi aggiunti in violazione dei termini.

  • Rigettato
    Legittimità dell'atto impugnato per mancata preventiva comunicazione

    La Corte rileva che la comunicazione di irregolarità è stata riconosciuta esistente dall'appellante stesso, dimostrando che la stessa è stata ricevuta.

  • Rigettato
    Nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione

    La Corte rileva che il primo giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella, e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata.

  • Rigettato
    Nullità della cartella per mancata fase del contraddittorio

    La Corte rileva che il primo giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella, e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata.

  • Rigettato
    Tempestività della dichiarazione integrativa

    La Corte rileva che il primo giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella, e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato perché non esplicita la motivazione e la modalità di calcolo degli interessi

    La Corte rileva che il primo giudice ha giudicato tale doglianza inammissibile in quanto generica, e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata.

  • Rigettato
    Nullità dell'atto impugnato per incertezza sulle funzioni e poteri del firmatario

    La Corte rileva che il primo giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella, e l'appellante non spiega perché tale motivazione sia errata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 120
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche
    Numero : 120
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo