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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 120/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE RI ZO, Presidente
BASCUCCI SANTE, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 53/2020 depositato il 21/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli 1 62100
Macerata MC elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 21/09/2018.
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150001215305000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza e condanna alla refusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 352/1/2018 del 19/4/2018, depositata in Segreteria in data 21/9/2018, è stato respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui sopra.
Ha così ritenuto il primo Giudice:
2 che al contribuente era stato regolarmente notificato il c.d. avviso bonario in data
21/10/2014;
che la cartella di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
che la cartella di pagamento non presenta alcuno dei vizi formali ravvisati dal contribuente nei motivi di ricorso, anche avuto riguardo al potere di firma in capo al firmatario;
che la dichiarazione dei redditi integrativa sulla scorta del quale si è ritenuto sussistente e si è azionato il credito l'imposta era stata presentata fuori termine sicché il preteso credito non poteva essere utilizzato in compensazione.
2. Avvero la sentenza il contribuente ha proposto appello affidato a sette motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica della cartella impugnata, per “illeggibilità” della relata di notifica e per essere stata la notifica affidata a servizio postale privato come 1contestato in un motivo aggiunto al ricorso sul quale il primo Giudice non si è pronunciato.
2.2 Con il secondo motivo si censura la legittimità dell'atto impugnato per non essere stato lo 2stesso preceduto da preventiva comunicazione regolarmente notificata al contribuente.
2.3 Con il terzo motivo si assume la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione con 3conseguente violazione della L. 27/7/2000 n. 212.
2.4 Con il quarto motivo si sostiene la nullità della cartella per non essere stata la notifica della cartella impugnata preceduta dalla fase del contraddittorio.
2.5 Con il quinto motivo si sostiene la tempestività della dichiarazione integrativa, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. dell'art. 5 D.L 22/10/2016 n. 193 convertito nella L.
1/12/2016 n. 225.
2.6 Con il sesto motivo si deduce la nullità dell'atto impugnato perchè non esplicita la motivazione e la modalità di calcolo degli interessi richiesti.
2.7 Con il settimo motivo si sostiene la nullità dell'atto impugnato per incertezza in ordine alle funzioni ed ai poteri istituzionali del firmatario.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Premette parte appellata: “In data 20.04.2015 al contribuente veniva notificata, mediante affissione alla casa comunale, la cartella di pagamento n. 063 2015 0001215305000 con la quale si richiedeva il pagamento di € 2.949,94 quali imposta a titolo di IRPEF, ADD. REG e
Imposta Sostitutiva su accessori lavoro dipendente, oltre sanzioni ed interessi per l'omesso versamento delle imposte dovute per l'anno d'imposta 2011. La cartella in oggetto scaturisce dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello UNICO 2012, ex art. 36 bis del D.P.R.
600/73, con riferimento alla comunicazione di irregolarità codice atto n. 10067481225 predisposta il 23/09/2014 e consegnata in data 21/10/2014; le somme richieste al contribuente sono relative al mancato versamento delle imposte dovute per l'anno d'imposta 2011. In dettaglio, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 della dichiarazione dei redditi integrativa mod. UNICO 2012 presentata dal contribuente per l'anno
d'imposta 2011 (prot. n. 39303654686 - 0000001 del 25/09/2013), l'Amministrazione Finanziaria recuperava:
1. il debito per imposta sostitutiva quadro RC indicato al rigo RC4 colonna 10 in € 54,00 - recupero per il quale, tuttavia, è stato disposto lo sgravio in data 21/10/2015;
2. il credito IRPEF indicato in € 1.829,00, esposto al rigo RN35 “Eccedenze imposta risultanti dalla precedente dichiarazione”;
3. il credito per Addizionale Regionale indicato in € 120,00, esposto al rigo RV4 “Eccedenze addizionale regionale Irpef precedente dichiarazione”.
Infatti, tutti questi crediti di imposta dichiarati dal contribuente non trovavano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi validamente presentata per l'anno d'imposta precedente (Mod.
730/2011 per l'anno d'imposta 2010); peraltro, il Mod. 730 presentato per il 2010 si conclude con
Società_1un debito di imposta puntualmente trattenuto dal sostituto d'imposta SPA (codice fiscale
P.IVA_1). Si osserva che, per l'anno di imposta 2011, in data 26/06/2012 il contribuente 4 presentava modello 730/2012 non indicando alcun familiare a carico. Successivamente, in data
25/09/2013, il contribuente presentava n. 2 dichiarazioni dei redditi, una “integrativa a favore” per
l'anno 2010, ed una, quella appunto in contestazione, per l'anno di imposta 2011, in cui, venivano aggiunti n. 3 “altri familiari a carico”, per i quali il codice fiscale indicato in dichiarazione, non risulta essere stato mai richiesto né rilasciato fino al 23/01/2015 data in cui il contribuente richiedeva tardivamente il rilascio solo per uno dei familiari asseritamente a carico
CF_1( ). Pertanto, con avviso bonario spedito con raccomandata n.
612979377607 del 15/10/2014 (codice atto 10067481225) il contribuente veniva avvertito che nella dichiarazione dei redditi integrativa presentata per l'anno d'imposta 2011 (Mod. UNICO PF
2012) erano presenti tali irregolarità (circostanza confermata nel ricorso introduttivo). In assenza di chiarimenti, l'Ufficio ha inevitabilmente e giustamente iscritto a ruolo le somme richieste in pagamento con l'avviso bonario, le quali sono confluite nella cartella di pagamento impugnata dal contribuente.”.
Si legge, inoltre, nell'atto di controdeduzioni che:
l'eccezione riguardante la nullità della notifica è infondata “In primo luogo non è dato comprendere a quale illeggibilità della relata controparte faccia riferimento posto che la cartella esattoriale è stata correttamente notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., tramite affissione presso la casa comunale, e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 72102364528-6 spedita il 20.04.2014 (così come risulta da documentazione allegata in primo grado dall'Ufficio).”;
la questione di nullità della cartella per essere essa stata affidata a servizio postale privato è inammissibile siccome non introdotta nel ricorso, ma con motivi 4“aggiunti” in violazione dei termini di cui all'art. 24 D.Lvo 31/12/1992 n. 546;
a prescindere dal rilievo della non necessità della previa comunicazione per la validità della cartella impugnata, va osservato che: “l'eccezione è meramente 4 Cfr., pagg. 3 – 4 dell'atto di controdeduzioni. 5 dilatoria perché in questo grado la parte ha addirittura prodotto la comunicazione di irregolarità a dimostrazione che la stessa è stata effettivamente ricevuta dal contribuente quindi lo stesso ben poteva, sin dall'inizio, individuare il
Nominativo_1responsabile dell'atto, , Dirigente di Prima Fascia dell'Agenzia delle Entrate.”;
come ha ricordato dal primo Giudice, la cartella di pagamento deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 D.P.R. 29/9/1973 n. 602, requisiti integralmente sussistenti nella cartella impugnata: “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal DM 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal
D.P.R. 602/73 citato.”
la dichiarazione integrativa è ictu oculi tardiva: “L'Ufficio ribadisce che nella dichiarazione integrativa presentata per l'anno 2011, (trasmessa in data
25/09/2013) è, stato rettificato, come già documentato in premessa, il riporto dei crediti della dichiarazione precedente, poiché la dichiarazione integrativa per
l'anno 2010, (trasmessa soltanto in data 25/09/2013) è, da ritenersi del tutto ininfluente in quanto prodotta oltre i termini previsti dalla norma. Ciò che è rilevante (e che il contribuente omette di riferire a Codesto Onorevole Giudice) è che, in data 25/09/2013, non è stata trasmessa una sola dichiarazione integrativa, ma sono state trasmesse più dichiarazioni integrative: una per l'anno di imposta 2011 (in contestazione), una per l'anno d'imposta 2010, allo scopo artatamente preordinato di “generare” un (inesistente) credito di imposta sufficiente a “legittimare” l'importo indicato al rigo RN35 del modello unico per
l'anno di imposta 2011. La dichiarazione c.d. “integrativa a favore” di cui al comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 consente al contribuente 6 di rettificare in melius la propria dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, termine ampiamente superato dal Contribuente.”.
la cartella è legittima quanto al calcolo degli interessi: “Sul punto, il Giudice ha giudicato la doglianza giustamente inammissibile in quanto generica. In primo grado il ricorrente si era difatti limitato ad una critica davvero criptica e stringata con riguardo a tale aspetto.”;
In esito, l'Ufficio domanda la condanna del contribuente alle spese ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia inammissibile per i seguenti motivi:
a) l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e le censure prospettate nell'atto di gravame e non esaminate dal primo Giudice sono inammissibili siccome non 5introdotte come motivi di ricorso;
se si procedesse all'esame dei motivi si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità
– formale e sostanziale – della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare il primo grado di giudizio;
b) i motivi d'appello sono generici ed aspecifici. Ed invero, benché il Giudice di legittimità abbia 6più volte ricordato che l'appello tributario è ispirato al favor impugnationis, va ritenuto che l'appellante debba comunque introdurre critiche tese a superare le argomentazioni sulle quali si 7fonda la sentenza appellata.
Orbene, premesso quanto sopra, va osservato:
con il primo motivo di appello si censura la notifica dell'atto impugnato senza spiegare o perché la decisione del primo Giudice al riguardo sia errata: in altre parole, in aggiunta ai profili di inammissibilità del motivo sollevati dall'Ufficio, in assenza di contestazione, questo Giudice non che confermare che la questione dell'illeggibilità è irrilevante atteso che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
che la comunicazione di cui al motivo sub 2.2 è stata riconosciuta esistente dallo stesso o appellante;
che il primo Giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella o siccome conforme allo standard normativo evocato e l'appellante non spiega perché la 8motivazione offerta dal primo Giudice circa la legittimità della firma, l'adeguatezza della 9motivazione e l'esatto conteggio degli interessi sia inesatta;
nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” Cass. sez. V 15/10/2019 n. 707. 7 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.”. Cass. sez. V 10/1/2024 n. 1030. 8 In ordine alla firma del documento, è necessario ricordare che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.” Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 9 Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il 8 che, in ordine all'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, preso o ulteriormente atto di quanto sopra riportato, va evidenziato che l'appellante non spiega perché la sentenza impugnata che ha “recepito” le valutazioni dell'Ufficio circa l'insussistenza del diritto alla deduzione dei costi per le ragioni sopra illustrate sia errata.
In conclusione, non vi è spazio per rivisitare la sentenza oggetto del presente processo di appello giacché l'appellante, con l'atto di gravame anche complessivamente ed unitariamente esaminato, non indica il percorso motivazionale che dovrebbe condurre al ribaltamento, in suo favore, della decisione di primo grado, decisione
“sostanzialmente” non impugnata.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali a carico dell'appellante che vanno così liquidate: € 200,00 per la fase studio;
€ 150,00 per la fase introduttiva ed € 250,00 per la fase della discussione per così complessivi € 600,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 1031/12/1992 n. 546 in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce. Cfr. Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 10 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta. 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente, pagg. 8 e ss. dell'atto di impugnazione. 2 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 3 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 3 5 quale quella inerente alla nullità della notifica per essere stata essa effettuata a mezzo di servizio postale privato. 6 “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta 7
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche, sezione 1, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 16:30 con la seguente composizione collegiale:
D'APRILE RI ZO, Presidente
BASCUCCI SANTE, OR
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 53/2020 depositato il 21/01/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
1 contro
Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Macerata - Via Pannelli 1 62100
Macerata MC elettivamente domiciliata presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 352/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Macerata sez. 2 e pubblicata il 21/09/2018.
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06320150001215305000 IRPEF-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Appellante: accoglimento dell'appello.
Appellata: conferma della sentenza e condanna alla refusione delle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata n. 352/1/2018 del 19/4/2018, depositata in Segreteria in data 21/9/2018, è stato respinto, con condanna alle spese, il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la cartella di pagamento di cui sopra.
Ha così ritenuto il primo Giudice:
2 che al contribuente era stato regolarmente notificato il c.d. avviso bonario in data
21/10/2014;
che la cartella di pagamento impugnata era stata regolarmente notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
che la cartella di pagamento non presenta alcuno dei vizi formali ravvisati dal contribuente nei motivi di ricorso, anche avuto riguardo al potere di firma in capo al firmatario;
che la dichiarazione dei redditi integrativa sulla scorta del quale si è ritenuto sussistente e si è azionato il credito l'imposta era stata presentata fuori termine sicché il preteso credito non poteva essere utilizzato in compensazione.
2. Avvero la sentenza il contribuente ha proposto appello affidato a sette motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la nullità della notifica della cartella impugnata, per “illeggibilità” della relata di notifica e per essere stata la notifica affidata a servizio postale privato come 1contestato in un motivo aggiunto al ricorso sul quale il primo Giudice non si è pronunciato.
2.2 Con il secondo motivo si censura la legittimità dell'atto impugnato per non essere stato lo 2stesso preceduto da preventiva comunicazione regolarmente notificata al contribuente.
2.3 Con il terzo motivo si assume la nullità della cartella impugnata per difetto di motivazione con 3conseguente violazione della L. 27/7/2000 n. 212.
2.4 Con il quarto motivo si sostiene la nullità della cartella per non essere stata la notifica della cartella impugnata preceduta dalla fase del contraddittorio.
2.5 Con il quinto motivo si sostiene la tempestività della dichiarazione integrativa, trovando applicazione la disposizione di cui all'art. dell'art. 5 D.L 22/10/2016 n. 193 convertito nella L.
1/12/2016 n. 225.
2.6 Con il sesto motivo si deduce la nullità dell'atto impugnato perchè non esplicita la motivazione e la modalità di calcolo degli interessi richiesti.
2.7 Con il settimo motivo si sostiene la nullità dell'atto impugnato per incertezza in ordine alle funzioni ed ai poteri istituzionali del firmatario.
3. Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate.
Premette parte appellata: “In data 20.04.2015 al contribuente veniva notificata, mediante affissione alla casa comunale, la cartella di pagamento n. 063 2015 0001215305000 con la quale si richiedeva il pagamento di € 2.949,94 quali imposta a titolo di IRPEF, ADD. REG e
Imposta Sostitutiva su accessori lavoro dipendente, oltre sanzioni ed interessi per l'omesso versamento delle imposte dovute per l'anno d'imposta 2011. La cartella in oggetto scaturisce dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello UNICO 2012, ex art. 36 bis del D.P.R.
600/73, con riferimento alla comunicazione di irregolarità codice atto n. 10067481225 predisposta il 23/09/2014 e consegnata in data 21/10/2014; le somme richieste al contribuente sono relative al mancato versamento delle imposte dovute per l'anno d'imposta 2011. In dettaglio, a seguito del controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. 600/1973 della dichiarazione dei redditi integrativa mod. UNICO 2012 presentata dal contribuente per l'anno
d'imposta 2011 (prot. n. 39303654686 - 0000001 del 25/09/2013), l'Amministrazione Finanziaria recuperava:
1. il debito per imposta sostitutiva quadro RC indicato al rigo RC4 colonna 10 in € 54,00 - recupero per il quale, tuttavia, è stato disposto lo sgravio in data 21/10/2015;
2. il credito IRPEF indicato in € 1.829,00, esposto al rigo RN35 “Eccedenze imposta risultanti dalla precedente dichiarazione”;
3. il credito per Addizionale Regionale indicato in € 120,00, esposto al rigo RV4 “Eccedenze addizionale regionale Irpef precedente dichiarazione”.
Infatti, tutti questi crediti di imposta dichiarati dal contribuente non trovavano corrispondenza nella dichiarazione dei redditi validamente presentata per l'anno d'imposta precedente (Mod.
730/2011 per l'anno d'imposta 2010); peraltro, il Mod. 730 presentato per il 2010 si conclude con
Società_1un debito di imposta puntualmente trattenuto dal sostituto d'imposta SPA (codice fiscale
P.IVA_1). Si osserva che, per l'anno di imposta 2011, in data 26/06/2012 il contribuente 4 presentava modello 730/2012 non indicando alcun familiare a carico. Successivamente, in data
25/09/2013, il contribuente presentava n. 2 dichiarazioni dei redditi, una “integrativa a favore” per
l'anno 2010, ed una, quella appunto in contestazione, per l'anno di imposta 2011, in cui, venivano aggiunti n. 3 “altri familiari a carico”, per i quali il codice fiscale indicato in dichiarazione, non risulta essere stato mai richiesto né rilasciato fino al 23/01/2015 data in cui il contribuente richiedeva tardivamente il rilascio solo per uno dei familiari asseritamente a carico
CF_1( ). Pertanto, con avviso bonario spedito con raccomandata n.
612979377607 del 15/10/2014 (codice atto 10067481225) il contribuente veniva avvertito che nella dichiarazione dei redditi integrativa presentata per l'anno d'imposta 2011 (Mod. UNICO PF
2012) erano presenti tali irregolarità (circostanza confermata nel ricorso introduttivo). In assenza di chiarimenti, l'Ufficio ha inevitabilmente e giustamente iscritto a ruolo le somme richieste in pagamento con l'avviso bonario, le quali sono confluite nella cartella di pagamento impugnata dal contribuente.”.
Si legge, inoltre, nell'atto di controdeduzioni che:
l'eccezione riguardante la nullità della notifica è infondata “In primo luogo non è dato comprendere a quale illeggibilità della relata controparte faccia riferimento posto che la cartella esattoriale è stata correttamente notificata ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., tramite affissione presso la casa comunale, e dell'avvenuta notifica è stata data notizia al destinatario a mezzo lettera raccomandata n. 72102364528-6 spedita il 20.04.2014 (così come risulta da documentazione allegata in primo grado dall'Ufficio).”;
la questione di nullità della cartella per essere essa stata affidata a servizio postale privato è inammissibile siccome non introdotta nel ricorso, ma con motivi 4“aggiunti” in violazione dei termini di cui all'art. 24 D.Lvo 31/12/1992 n. 546;
a prescindere dal rilievo della non necessità della previa comunicazione per la validità della cartella impugnata, va osservato che: “l'eccezione è meramente 4 Cfr., pagg. 3 – 4 dell'atto di controdeduzioni. 5 dilatoria perché in questo grado la parte ha addirittura prodotto la comunicazione di irregolarità a dimostrazione che la stessa è stata effettivamente ricevuta dal contribuente quindi lo stesso ben poteva, sin dall'inizio, individuare il
Nominativo_1responsabile dell'atto, , Dirigente di Prima Fascia dell'Agenzia delle Entrate.”;
come ha ricordato dal primo Giudice, la cartella di pagamento deve possedere i requisiti di cui all'art. 25 D.P.R. 29/9/1973 n. 602, requisiti integralmente sussistenti nella cartella impugnata: “La cartella esattoriale, prevista dall'art. 25 del D.P.R. 602/73, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del
Ministero delle Finanze. La cartella in contestazione rispecchia fedelmente il modello previsto dal DM 321/99 in ossequio a quanto previsto appunto dal
D.P.R. 602/73 citato.”
la dichiarazione integrativa è ictu oculi tardiva: “L'Ufficio ribadisce che nella dichiarazione integrativa presentata per l'anno 2011, (trasmessa in data
25/09/2013) è, stato rettificato, come già documentato in premessa, il riporto dei crediti della dichiarazione precedente, poiché la dichiarazione integrativa per
l'anno 2010, (trasmessa soltanto in data 25/09/2013) è, da ritenersi del tutto ininfluente in quanto prodotta oltre i termini previsti dalla norma. Ciò che è rilevante (e che il contribuente omette di riferire a Codesto Onorevole Giudice) è che, in data 25/09/2013, non è stata trasmessa una sola dichiarazione integrativa, ma sono state trasmesse più dichiarazioni integrative: una per l'anno di imposta 2011 (in contestazione), una per l'anno d'imposta 2010, allo scopo artatamente preordinato di “generare” un (inesistente) credito di imposta sufficiente a “legittimare” l'importo indicato al rigo RN35 del modello unico per
l'anno di imposta 2011. La dichiarazione c.d. “integrativa a favore” di cui al comma 8-bis dell'articolo 2 del D.P.R. n. 322 del 1998 consente al contribuente 6 di rettificare in melius la propria dichiarazione entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, termine ampiamente superato dal Contribuente.”.
la cartella è legittima quanto al calcolo degli interessi: “Sul punto, il Giudice ha giudicato la doglianza giustamente inammissibile in quanto generica. In primo grado il ricorrente si era difatti limitato ad una critica davvero criptica e stringata con riguardo a tale aspetto.”;
In esito, l'Ufficio domanda la condanna del contribuente alle spese ai sensi dell'art. 96
c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Così riassunto il contenuto degli atti processuali, ritiene questa Corte di secondo grado che l'appello sia inammissibile per i seguenti motivi:
a) l'appellante non ha impugnato la sentenza di primo grado, ma, nuovamente ed infondatamente, l'atto giacché i motivi dedotti si riferiscono non alla sentenza con il cui apparato argomentativo l'appellante non si confronta, ma all'atto impugnato. In altre parole, l'atto di appello è una semplice copia del contenuto del ricorso in primo grado e le censure prospettate nell'atto di gravame e non esaminate dal primo Giudice sono inammissibili siccome non 5introdotte come motivi di ricorso;
se si procedesse all'esame dei motivi si duplicherebbe il giudizio di primo grado in quanto l'appellante non contesta la decisione impugnata, ma la validità
– formale e sostanziale – della cartella impugnata richiedendo a questa Corte di secondo grado di reiterare il primo grado di giudizio;
b) i motivi d'appello sono generici ed aspecifici. Ed invero, benché il Giudice di legittimità abbia 6più volte ricordato che l'appello tributario è ispirato al favor impugnationis, va ritenuto che l'appellante debba comunque introdurre critiche tese a superare le argomentazioni sulle quali si 7fonda la sentenza appellata.
Orbene, premesso quanto sopra, va osservato:
con il primo motivo di appello si censura la notifica dell'atto impugnato senza spiegare o perché la decisione del primo Giudice al riguardo sia errata: in altre parole, in aggiunta ai profili di inammissibilità del motivo sollevati dall'Ufficio, in assenza di contestazione, questo Giudice non che confermare che la questione dell'illeggibilità è irrilevante atteso che la notifica è avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c.;
che la comunicazione di cui al motivo sub 2.2 è stata riconosciuta esistente dallo stesso o appellante;
che il primo Giudice ha motivato circa la legittimità formale e sostanziale della cartella o siccome conforme allo standard normativo evocato e l'appellante non spiega perché la 8motivazione offerta dal primo Giudice circa la legittimità della firma, l'adeguatezza della 9motivazione e l'esatto conteggio degli interessi sia inesatta;
nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione.” Cass. sez. V 15/10/2019 n. 707. 7 “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione in appello delle ragioni poste a fondamento dell'originaria impugnazione del provvedimento impositivo da parte del contribuente ovvero della legittimità dell'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal Giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, siano ricavabili in modo inequivoco, seppur per implicito, i motivi di censura.”. Cass. sez. V 10/1/2024 n. 1030. 8 In ordine alla firma del documento, è necessario ricordare che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.” Cass. sez. V ordinanza 15/7/2024 n. 19327. 9 Infatti, la Suprema Corte ha ricordato che quando la cartella di pagamento fa riferimento ad un atto contenente la motivazione circa la sussistenza dell'an e del quantum ovvero quando – come nel caso in esame – la cartella di pagamento si riferisce ad un debito insorto a seguito di dichiarazione fiscale del contribuente, non sussiste alcuno specifico obbligo di motivazione, neppure per quel che concerne il 8 che, in ordine all'infondatezza della pretesa dell'Amministrazione Finanziaria, preso o ulteriormente atto di quanto sopra riportato, va evidenziato che l'appellante non spiega perché la sentenza impugnata che ha “recepito” le valutazioni dell'Ufficio circa l'insussistenza del diritto alla deduzione dei costi per le ragioni sopra illustrate sia errata.
In conclusione, non vi è spazio per rivisitare la sentenza oggetto del presente processo di appello giacché l'appellante, con l'atto di gravame anche complessivamente ed unitariamente esaminato, non indica il percorso motivazionale che dovrebbe condurre al ribaltamento, in suo favore, della decisione di primo grado, decisione
“sostanzialmente” non impugnata.
Segue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna alle spese processuali a carico dell'appellante che vanno così liquidate: € 200,00 per la fase studio;
€ 150,00 per la fase introduttiva ed € 250,00 per la fase della discussione per così complessivi € 600,00; tale somma va poi ridotta del 20% a mente dell'art. 15 – comma 2^ sexies – D.Lvo 1031/12/1992 n. 546 in € 500,00.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle Marche dichiara l'inammissibilità dell'appello e condanna l'appellante alle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Ancona, 17 novembre 2025.
il Giudice estensore il Presidente
dott. Sante Bascucci dott. Mario Vincenzo D'Aprile
calcolo degli interessi, dal momento che la motivazione della cartella “deriva” dall'atto o dalla dichiarazione cui essa afferisce. Cfr. Cass. sez. Un. 14/7/2022 n. 22281. 10 La liquidazione richiesta per la fase istruttoria non spetta, non essendosi svolta. 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. diffusamente, pagg. 8 e ss. dell'atto di impugnazione. 2 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 3 Cfr. diffusamente, pagg. 10 e ss. dell'atto di impugnazione 3 5 quale quella inerente alla nullità della notifica per essere stata essa effettuata a mezzo di servizio postale privato. 6 “Nel processo tributario la sanzione di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi, prevista dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta 7