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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7654/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7654 del ruolo generale dell'anno 2020 vertente tra
, , Parte_1 Parte_2
Parte_3
opponenti, con gli avv.ti Francesco Trovato, Stefano Cappellu e Leonardo Cocco
e incorporante Controparte_1 Controparte_2
opposta, con gli avv.ti Andrea Zaglio e Augusto Azzini
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 4.7.2024 e, perciò, per parte opponente, come da atto di citazione e, per parte opposta, come da comparsa di risposta.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
pagina 1 di 7 Con decreto ingiuntivo n. 1709 ord. in data 18.5.2020, il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto a
(da ora, per brevità, ), nonché ai Parte_1 Parte_1
fideiussori e , di pagare in favore della ricorrente Parte_2 Parte_3 CP_2
Cont (da ora, , la somma di € 69.776,50=, oltre interessi e spese, quale penale dovuta a seguito
[...]
Cont della risoluzione del contratto di leasing n. 55191/LI, stipulato da in data 29.1.2007 (poi incorporata per fusione in - da ora, ) con la utilizzatrice Controparte_1 CP_1 Parte_1
ed avente ad oggetto “attrezzature per la realizzazione di cantina”.
[...]
Avverso detto decreto, notificato in data 29.5.2020, hanno proposto tempestiva opposizione Parte_1
, la e la con atto di citazione notificato in data 7.7.2020.
[...] Pt_2 Pt_3
Le opponenti hanno contestato sotto vari profili la fondatezza della pretesa azionata in via monitoria da
Cont invocando, in particolare: i) la prescrizione del credito per intervenuto decorso del termine quinquennale di cui agli artt. 2948, n. 3 e 2946 c.c; ii) la “decadenza ex art. 1957 c.c. maturata nei confronti dell'opponente ” iii) l'“illegittimo frazionamento del credito” con Parte_2
“conseguente improcedibilità della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto”.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse “revocare il decreto ingiuntivo n. 1709/2020, emesso dal Tribunale di Brescia, nella persona del G.U. dott. Davide Scaffidi, in data 15 maggio 2020 nei confronti di , e ”. Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cont si è costituita in giudizio, contestando sotto vari profili la fondatezza dell'opposizione e ha concluso perché il tribunale, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto, volesse
“respingere le domande formulate da controparte in quanto infondate in fatto ed in diritto e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto”.
Cont Con ordinanza in data 15.12.2020 il g.i. ha accolto l'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata da
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4.7.2024 sulle conclusioni precisate delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di prescrizione.
pagina 2 di 7 Per giurisprudenza costante “la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono;
detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di "leasing", in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità” (così Cass. 2086/2008, da cui è tratta la massima;
conforme la più recente Cass. 3893/2024 richiamata da parte opposta, in motivazione).
Ciò posto, va rilevato che il termine decennale di prescrizione risulta validamente interrotto dalle
Cont plurime iniziative giudiziali, anche esecutive, intraprese da er il recupero dei crediti derivanti dal contratto di leasing.
Le stesse opponenti riconoscono difatti che “la controparte, in applicazione dell'art. 17 del contratto di locazione finanziaria 29 gennaio 2007 (cfr. fascicolo monitorio, doc. 1), ha attivato, ai sensi di cui all'art. 1456 c.c., con dichiarazione del 27 agosto 2009 ricevuta dalla debitrice principale il 15 settembre 2009 (cfr. fascicolo monitorio, doc. 5), la clausola risolutiva espressa ivi convenuta sì da maturare il diritto al pagamento di tutti i canoni scaduti e della somma convenuta a titolo di penale
[…]”.
Cont È poi del tutto pacifico in causa che ha chiesto “nei confronti di tutti gli odierni opponenti, il decreto ingiuntivo n. 5633/2010 (cfr. fascicolo monitorio, doc. 6), emesso in data 12 luglio 2010 per la somma di € 73.019,72, “afferente i canoni di locazione scaduti ed insoluti per i mesi da dicembre 2007
pagina 3 di 7 ad aprile 2009, di luglio e agosto 2009” (cfr. ricorso per d.i., p. 3)”; decreto notificato alle ingiunte nel luglio/agosto del 2010, non opposto e quindi diventato esecutivo e definitivo (con provvedimento dell'11 novembre 2010).
Il decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione è stato poi notificato alle ingiunte, come ricordato, il 29.5.2020.
Ribadita la natura unitaria del credito derivante dal contratto di leasing, il termine decennale di Cont prescrizione, decorrente dal 15.9.2009 (data di ricezione della raccomandata con la quale ha invocato la risoluzione del contratto ed intimato il pagamento degli importi dovuti in forza di detta risoluzione), risulta validamente interrotto: i) dalla notificazione del primo decreto ingiuntivo, eseguita, come ricordato, nel luglio/agosto 2010; ii) dalla notificazione del presente decreto ingiuntivo, eseguita, sempre come ricordato, nel maggio 2020.
3. Eccezione di “decadenza ex art. 1957 c.c. maturata nei confronti dell'opponente
[...]
”. Parte_2
Anche tale eccezione è infondata e va perciò respinta.
Cont L'esame dell'eccezione è, in primo luogo, preclusa dal giudicato, avendo ià chiesto ed ottenuto un primo decreto ingiuntivo, anche nei confronti della , per il pagamento dei canoni scaduti e non Pt_2
pagati alla data di risoluzione del contratto.
Tale decreto, come ricordato, è stato notificato a tutte le ingiunte e, in difetto di opposizione, è divenuto definitivo, risultando perciò definitivamente accertate validità ed efficacia della garanzia prestata dalla
. Pt_2
Per completezza, va in ogni caso rilevato che, per giurisprudenza costante, “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore. La clausola
pagina 4 di 7 relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art.
1341, secondo comma, cod. civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. 9245/2007, da cui è tratta la massima).
Si aggiunga che tutte le fideiussioni per cui è causa (prodotte dall'opposta ai docc. nn. 2 – 4) recano la doppia sottoscrizione delle garanti, per specifica approvazione delle clausole richiamate in calce (fra queste, quella n. 6, di “dispensa dall'agire nel termine di cui all'art. 1957 c. civ.”); la clausola risulta pertanto oggetto di rituale approvazione specifica da parte dei fideiussori ai sensi dell'art. 1342 c.c.
ha, inoltre, rivestito la carica di amministratore di dal 24.3.2003 al Parte_4 Parte_1
5.12.2014, come da visura prodotta dall'opposta sub doc. n. 11, rivestendo perciò tale carica alla data di rilascio della garanzia (29.1.2077) e risultando quindi inapplicabile la più stringente tutela consumeristica (riconosciuta di recente da Cass. 27558/2023).
4. Eccezione di “illegittimo frazionamento del credito” con “conseguente improcedibilità della domanda di cui al decreto ingiuntivo opposto”.
Anche tale eccezione è infondata e deve essere perciò disattesa.
Ribadita la natura unitaria del credito derivante dal contratto di leasing ormai risolto, appare indubbio
Cont che la concedente bbia agito frazionatamente per il recupero di detto credito;
tale frazionamento non può, tuttavia, ritenersi abusivo.
Cont Come già ricordato, a chiesto ed ottenuto il primo decreto ingiuntivo (n. 5633/2010, doc. nn. 6 e
18 dell'opposta) per ottenere il pagamento dei canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione del contratto.
Cont a poi chiesto ed ottenuto un secondo decreto ingiuntivo (n. 4945/2010, doc. nn. 13 e 19 sempre dell'opposta) per ottenere la restituzione dei beni oggetto del contratto, tentando poi il recupero dei beni in sede esecutiva, con esito negativo.
pagina 5 di 7 Cont a infine ottenuto il terzo decreto ingiuntivo (ossia quello oggetto della presente opposizione) per ottenere il pagamento della penale disciplinata dall'art. 17 del contratto.
L'art. 17 in esame prevede che “in caso di risoluzione del Contratto l'Utilizzatore od i suoi aventi causa dovranno versare immediatamente alla Concedente”, fra l'altro, “i corrispettivi scaduti e non pagati”, nonché “a titolo di liquidazione convenzionale del danno, una somma pari al valore dell'opzione d'acquisto più l'attualizzazione, così come prevista al precedente art. 14, lettera d), dei corrispettivi a scadere alla data della risoluzione contrattuale, più l'eventuale quota di premio assicurativo non ancora rimborsata dall'Utilizzatore alla Concedente mandataria, salvo il maggior danno”.
Il medesimo articolo prevede poi che “l'importo su indicato verrà decurtato dell'eventuale ricavato dalla vendita o dal riutilizzo o in misura pari al presumibile valore di realizzo del bene ai sensi di un valutazione effettuata dalla Concedente in base a criteri oggettivi e verificabili, ovvero […]” e che “il diritto dell'utilizzatore alla decurtazione di cui sopra sorgerà solo nel momento dell'effettiva restituzione del bene, ovvero, qualora la restituzione non sia possibile, nel momento di pagamento dell'indennizzo assicurativo o del risarcimento da parte del terzo […]”.
Sussiste pertanto, alla luce di tali pattuizioni, un apprezzabile interesse del creditore a richiedere senza indugio il pagamento dei canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione (verosimilmente dovuti anche al netto della decurtazione del ricavato/valore dei beni), rimandando ad un successivo momento l'ulteriore azione per il recupero del residuo credito.
Si osserva anzi come la scelta operata dalla società concedente, ossia quella tentare di recupero dei beni concessi in leasing prima di procedere al recupero dell'intero credito maturato per effetto della risoluzione del contratto, appaia addirittura più tutelante per l'utilizzatore, consentendo a quest'ultimo l'eventuale decurtazione del ricavato della vendita dei beni (o del loro presumibile valore) dall'ammontare dell'importo complessivamente dovuto (decurtazione che, nel caso in esame, non è poi avvenuta a causa dell'ulteriore inadempimento dell'utilizzatore, che non ha provveduto alla – pur dovuta – restituzione dei beni).
5. Conclusioni - Spese.
pagina 6 di 7 In conclusione, disattesi tutti i motivi articolati dagli opponenti, l'opposizione va respinta, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Gli opponenti, soccombenti, vanno poi condannati alla rifusione delle spese sostenute da per il CP_1 presente giudizio di opposizione, che si liquidano, in € 4.848,98= per compensi (come da nota spese depositata dall'opposta, che espone valori prossimi ai minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=), oltre 15% per spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, rigetta l'opposizione proposta da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
avverso il decreto ingiuntivo di questo tribunale n. 1709 ord. in data 18.5.2020 e, per l'effetto,
[...]
conferma detto decreto;
condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore di Controparte_1
della somma di € 4.848,98=, per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a
[...]
titolo di rifusione delle spese di lite.
Così deciso in Brescia il 2.1.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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