Sentenza 15 dicembre 2005
Massime • 2
In caso di subappalto dei lavori,è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. (la Corte ha altresì precisato che, nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e il subappaltatore).
In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2005, n. 5977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5977 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Silvio Giovanni - Presidente - del 15/12/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 1920
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 44303/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI Annunziato, n. in Rose il 01/01/1965;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro in data 24/04/2003;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori del ricorrente, avv.ti D'Ippolito Ernesto e Aricò Giovanni, che hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il 24 aprile 2003 la Corte di Appello di Catanzaro confermava la sentenza in data 23 novembre 2001 del Tribunale di Cosenza, con la quale Annunziato TI, riconosciutegli le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede, per imputazione di cui all'art. 590 c.p. (fatto del 18 novembre 1998). Quel giorno ME GA, al suo primo giorno di lavoro alle dipendenze della ditta IC MO nelle opere di ristrutturazione di un fabbricato di GI TA, mentre si trovava, per tali lavori, sulle tegole del tetto dell'immobile, scivolava su di esse e precipitava, attraverso un'apertura sulle stesse, lungo la tromba delle scale fino al seminterrato del fabbricato, riportando lesioni gravissime, dalle quali erano residuati postumi permanenti consistenti nella perdita della capacità di deambulare e nella perdita della capacità minzionale.
Si contestava all'imputato di avere cagionato quelle lesioni al predetto lavoratore per colpa, consistita in imperizia, imprudenza e negligenza e, specificamente, nell'aver omesso di circoscrivere l'apertura presente nel solaio di copertura del fabbricato, destinata ad ospitare il lucernaio del vano scale, mediante predisposizione di parapetto o intavolato adeguatamente fissato (ai sensi del D.P.R. n. 164 del 1956, art. 68). Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di responsabilità, i giudici del gravame ritenevano, innanzitutto, pacifico che GI TA aveva affidato la realizzazione di tali opere di ristrutturazione del fabbricato alla ditta Edilvalli, della quale era titolare TI, che a sua volta aveva subappaltato "alcuni specifici lavori" alla ditta di MO IC;
al momento dell'infortunio erano presenti in cantiere "operai dell'IC ed operai del TI", sicché - annotano i giudici del merito - "non può nemmeno ipotizzarsi uno stacco temporale tra i lavori di competenza del TI e quelli di competenza dell'IC". Richiamato, poi, il disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 evidenziavano l'obbligo del datore di lavoro di informare ogni lavoratore dei rischi specifici esistenti all'interno dell'ambiente in cui sono destinati ad operare;
ritenevano, quindi, "assodato che il GA si sia recato sul cantiere in questione per compiere dei lavori attinenti all'attività devoluta al subappaltatore, e non sia stato informato dal TI del rischio specifico per la sua incolumità, esistente sul cantiere stesso, costituito dalla botola priva di adeguata protezione". Confutavano, inoltre, la tesi difensiva dell'imputato, secondo cui, avendo egli provveduto ad asportare le tavole che coprivano il lucernaio ed essendo stato, poi, IC ad apporre sulla botola dei fogli di polistirolo, che costituivano "insidia per il malcapitato lavoratore", tale ultimo comportamento aveva determinato "una serie causale autonoma, e da sola capace di provocare l'evento", al riguardo rilevando: che "non è affatto provato che sulla pericolosissima botola siano state effettivamente messe delle tavole di legno a protezione", tale circostanza essendo stata riferita "dall'imputato e dal suo fedele dipendente TO, ma "contrastata dai lavoratori della ditta IC MO"; che "appare scarsamente credibile" l'assunto che "sarebbe stato il TA a volere l'asportazione delle tavole...";
che "nè, tanto meno, è provato che siano stati gli operai dell'IC a sistemare i fogli di polistirolo, come sostiene l'appellante", trattandosi "di materiale che si apparteneva alla ditta TI" e "i lavori del tetto erano stati fatti essenzialmente dagli uomini della Edilvalli...". Concludevano, quindi, rilevando che "la causa dell'infortunio è stata la mancata copertura del lucernaio. Il TI era tenuto a porre in sicurezza l'ambiente anche per quanto riguardava il tetto, da lui realizzato assieme al lucernaio. Non poteva quindi lasciare l'apertura in questione incustodita e priva di adeguate difese. Non vi sono prove convincenti che vi fossero effettivamente delle tavole e che esse siano state tolte per intervento del TA. La situazione di pericolo era stata già creata dall'appellante con la predetta omissione. L'apposizione dei fogli di polistirolo, a chiunque sia attribuibile, non è affatto una causa autonoma che interrompa il nesso di causalità, dal momento che non era certo da sola sufficiente a determinare l'evento... Tali fogli non avrebbero potuto, di per sè soli, determinare le condizioni per una caduta così dannosa se non vi fosse stata la botola aperta... D'altra parte la semplice apposizione dei fogli di polistirolo ha agito come condizione, fattore che ha agevolato la verificazione del fatto dannoso, ma non costituisce causa sufficiente a determinare l'evento".
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo dei difensori, denunziando:
a) vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e agli artt. 42, 43 e 590 c.p.. La sentenza impugnata - deduce il ricorrente - "mostra di ancorare la penale responsabilità del TI al solo dato della rigidità della legislazione antinfortunistica, senza ancorare la previsione normativa al fatto concreto, alla condotta specificamente posta in essere dall'imputato", laddove "l'affermazione di responsabilità dell'appaltante... non può essere determinata a titolo di responsabilità oggettiva, come mostra di fare la Corte catanzarese...". Rileva, poi, che "non dice... la sentenza quali sono gli specifici lavori subappaltati dal TI alla ditta IC, omissione questa di rilevante importanza, sia con riferimento all'ambito di applicabilità della norma antinfortunistica su richiamata, sia con riguardo alla illogicità dell'iter argomentativo seguito..."; che "si sarebbe dovuto provare e motivare che il TI fosse effettivamente a conoscenza che il GA, o chiunque altro, dopo i lavori della Edilvalli, sarebbe salito sul tetto ad effettuare ulteriori lavori", e "si sarebbe dovuto provare e motivare che il TI fosse effettivamente a conoscenza che la botola fosse rimasta priva di copertura"; che, in ogni caso, anche "si dovesse... ritenere, comunque, sussistente, a carico dell'appaltante, l'obbligo di informazione sui rischi specifici, ogni qualvolta affidi un determinato lavoro all'appaltatore, e di cooperazione con questi nell'apprestamento delle misure di sicurezza a favore di tutti i lavoratori, a qualunque impresa appartengono non può", non può non ricordarsi il principio secondo cui "la cooperazione non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare misure di prevenzione prescritte a tutela dei suoi lavoratori....". Soggiunge che, ai sensi del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 "con riguardo al soggetto destinatario dell'obbligo di informazione gravante sull'appaltante..., tale soggetto è l'appaltatore, non già il lavoratore dell'appaltatore", e "in nessun passaggio della sentenza impugnata si dice che il TI non abbia provveduto ad informare IC MO dei rischi esistenti sul cantiere";
b) il vizio di motivazione, in relazione all'art. 125 c.p.p., n. 3, e art. 192 c.p.p.. Assume il ricorrente che dalla lettura della sentenza impugnata non emergerebbe come il giudice del gravame "abbia adeguatamente valutato le circostanze di fatto, in presenza delle quali si verificò l'infortunio, con riferimento alla condotta effettivamente posta in essere dall'imputato"; la gravata decisione avrebbe, in particolare, "completamente tralasciato - senza fornire alcuna ragione giustificativa - un dato certo di evidente rilevanza, cioè che i lavori subappaltati alla ditta IC MO sono stati successivi al completamento di quelli effettuati dalla LL, come avrebbero confermato "tutti i testi, nel corso del dibattimento" ed era stato rilevato nell'atto di appello. Soggiunge che illegittimamente "la sentenza impugnata ritiene non provata la circostanza che sulla botola siano state messe effettivamente delle tavole di legno e che queste siano state asportate per l'intervento del TA", omettendo "completamente di motivare in ordine alla non ritenuta attendibilità delle fonti di prova...", con un "vaglio negativo di credibilità dei testi ON e TO... approssimativo e superficiale", e che "ancora erronea e illogica è l'impugnata sentenza nella parte in cui ritiene non provato che siano stati gli operai dell'IC a sistemare i fogli di polistirolo sulla botola..."; che "il giudizio di apprezzamento del quadro probatorio... presenta, dunque, una serie di incongruenze logiche che rendono, nel suo insieme, perplessa e contraddittoria la ratio decidendi";
c) vizi di motivazione e di violazione di legge, in relazione agli artt. 40, 41 e 590 c.p.. La sentenza impugnata - deduce il ricorrente - "risulta illogica e d erronea anche nella ricostruzione del nesso di causalità, nonché della dinamica dell'infortunio". In sostanza, avendo essa ritenuto che "la causa dell'infortunio è stata la mancata copertura del lucernaio, addossandone sic et simpliciter la responsabilità al TI", erroneamente aveva attribuito "a tale omissione il crisma di causa da sola sufficiente a determinare l'evento", senza valutare "l'apposizione dei fogli di polistirolo, come causa autonoma che interrompe il nesso di causalità", essendosi al riguardo rappresentato al giudice di secondo grado "che la caduta del GA fosse stata determinata proprio dalla presenza del foglio di polistirolo, che impediva all'inconsapevole operaio di scorgere l'apertura", tanto ponendosi non solo come "fattore che ha agevolato la verificazione del fatto dannoso, ma essa stessa causa dell'evento".
3. Le proposte doglianze non si palesano condivisibili. Invero, hanno dato atto i giudici del merito (con accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità) che i lavori in questione - che "riguardavano il restauro conservativo di un vecchio fabbricato" - erano stati appaltati alla ditta Edilvalli, di cui il ricorrente era il legale rappresentante, la quale aveva subappaltato alla ditta IC MO "i lavori di intonacatura esterna ed interna e di pitturazione" (pag. 2 della integrativa sentenza di prime cure). "Vi era la compresenza delle due ditte sul cantiere", come accertato dagli ispettori della ASL di Cosenza accorsi sul cantiere subito dopo il verificarsi del sinistro (ibid); "vi erano operai della ditta IC che lavoravano sul tetto ed operai della ditta Edilvalli, che effettuavano lavori a terra"; e, come da acquisite dichiarazioni degli operai presenti, "ancorché gli operai di TI Annunziato stavano lavorando a terra, circa una settimana prima avevano effettuato i lavori sul tetto..." (ibid, pag. 3). Ribadisce la sentenza ora impugnata che "al momento dell'infortunio erano presenti sul cantiere operai dell'IC ed operai del TI, per cui non può nemmeno ipotizzarsi uno stacco temporale tra i lavori di competenza del TI e quelli di competenza dell'IC" (pag. 4). Ed ha, altresì, evidenziato "la presenza sul cantiere delle maestranze dell'appellante, indice inequivoco anche di fatto della permanenza della sua organizzazione sul luogo del lavoro" (ibid, pag. 6), id est della sua ingerenza nella organizzazione e gestione del cantiere;
e - annota la integrativa sentenza di primo grado - "che i lavori non fossero ancora ultimati è emerso evidente dalla presenza degli operai di entrambe le ditte sul cantiere il giorno dell'incidente" (pag. 7).
Alla stregua di tali elementi fattuali, in quello stesso cantiere operavano, dunque, al momento del sinistro, entrambe le succitate imprese, quella appaltatrice e quella sub-appaltatrice. Correttamente, perciò, i giudici del merito hanno ritenuto, sostanzialmente, che (anche) al titolare della prima fosse ascrivibile la posizione di garanzia connessa alla predisposizione delle misure antinfortunistiche previste dalla legge ed ai connessi obblighi informativi e di vigilanza.
Come, difatti, già altre volte rilevato da questa Suprema Corte, in tema di prevenzione di infortuni sul lavoro, in caso di subappalto degli stessi, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per la esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno la ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui della organizzazione del (comune) cantiere - non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità -, sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi della predisposizione delle misure antinfortunistiche, della loro osservanza e dovuta sorveglianza al riguardo (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 32943/2004; id., Sez. 4^, n.. 2748/1998; id., Sez. 4^, n. 12652/1988;
per un risalente caso di specie, in tema di lesioni patite da un lavoratore dipendente da altro imprenditore che aveva assunto in subappalto l'obbligo di tinteggiare il fabbricato, cfr. Cass., Sez. 4^, n. 8321/1981). Una esclusione di responsabilità dell'appaltatore è configurabile solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorché determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dalla organizzazione del cantiere, in generale, e dei lavori medesimi (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 14429/1990;
id., Sez. 4^, n. 12652/1988; id., Sez. 4^, n. 4034/1981). E, in siffatte situazioni, neppure eventuali clausole di trasferimento di rischio e responsabilità tra i due, appaltatore e subappaltatore, possono avere rilevanza operativa, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 14429/1990). Ciò posto, non è affatto condivisibile l'assunto gravatorio secondo il quale i giudici del merito si sarebbero soffermati "al solo dato della rigidità della legislazione antinfortunistica", senza esaminare la "condotta specificamente posta in essere dall'imputato". Al contrario - posto che era risultato "palesemente violato la L. 164, art. 68, giacché l'apertura del lucernaio non era stata circoscritta con un parapetto, ovvero con un solido tavolato" (pag. 3 della integrativa sentenza di primo grado: e tale assunto non sembra contestare il ricorrente, salve le ulteriori sue considerazioni in termini di imputabilità soggettiva, anche alla stregua del disposto del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 7 e rilevanza sotto il profilo causale), nel contesto della individuata posizione di garanzia facente capo (anche) all'attuale ricorrente, essi hanno rilevato che, innanzitutto, nessuna informazione su quella situazione di pericolo venne data all'infortunato GA, che quel giorno "giungeva su quel cantiere la prima volta" (sentenza di primo grado, pag. 3); hanno poi rilevato che "il TI era tenuto a porre in sicurezza l'ambiente anche per quanto riguardava il tetto, da lui realizzato assieme al lucernaio. Non poteva quindi lasciare l'apertura in questione incustodita e priva di adeguate difese" (sentenza impugnata, pag. 8);
in un contesto in cui, peraltro, "non vi sono prove convincenti che vi fossero effettivamente delle tavole e che esse siano state tolte per intervento del TA..." e che neppure risultava provato "che siano stati gli operai dell'IC a sistemare i fogli di polistirolo, come sostiene l'appellante", dovendo al contrario rilevarsi che "si tratta di materiale che si apparteneva alla ditta del TI..." e "i lavori sul tetto erano stati fatti dagli uomini della LL (ibid., pagg. 7-8), sicché non può dubitarsi che i giudici del merito hanno congruamente delibato i profili colposi della condotta omissiva addebitata al ricorrente, pervenendo - non illogicamente ne' in violazione di legge - al conclusivo divisamente espresso. Nè possono condividersi i rilievi secondo i quali "si sarebbe dovuto provare e motivare che il TI fosse effettivamente a conoscenza che il GA, o chiunque altro, dopo i lavori della Edilvalli, sarebbe salito sul tetto ad effettuare ulteriori lavori", e si "sarebbe dovuto provare e motivare che il TI fosse effettivamente a conoscenza che la botola fosse rimasta priva di copertura". Posto, infatti, che gli obblighi di garanzia in subiecta materia sono articolati - e comprendono l'istruzione dei lavoratori sui rischi connessi alle attività lavorative svolte, la necessità di adottare tutte le opportune misure di sicurezza, la effettiva predisposizione di queste, il controllo, continuo ed effettivo, circa la concreta osservanza delle misure predisposte per evitare che esse vengano trascurate o disapplicate, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione -, è, di certo, ineludibile obbligo del titolare della posizione di garanzia approntare i presidi antinfortunistici che la legge prescrive sui luoghi di lavoro, posto che questi sono del tutto accessibili ai lavoratori che attendono ai lavori che ivi si svolgono, ed eventualmente anche a terzi che abbiano avuto accesso ai luoghi medesimi. Non senza, peraltro, considerare che se l'apertura di quella botola doveva servire all'apposizione di un lucernaio, era solo tale ultimo adempimento che poteva eliminare, solo una volta sistemato il lucernaio, la situazione di pericolo posta in essere;
e se alla subappaltatrice ditta D'IC erano stati commessi solo lavori di tinteggiatura, quelli relativi alla copertura del varco dovevano essere di competenza della ditta del ricorrente, o comunque costituire oggetto del risultato finale dei lavori intrapresi, eventualmente anche mercè l'intervento di altri lavoratori (il fabbro, di cui parla l'imputato: pag. 6 della sentenza di primo grado). E, medio tempore, rimanevano integri sia il dovere di non porre in essere e mantenere quella situazione di pericolo, sia l'obbligo di imporre dapprima e di sorvegliare poi che quella zona fosse dotata dei presidi antinfortunistici di legge;
obbligo che incombeva sul titolare (o contitolare) della posizione di garanzia, che non poteva certo fare affidamento sulla aleatoria circostanza che proprio quel giorno, o in altri giorni in cui permaneva quella situazione di pericolo, qualcuno dei lavoratori potesse o non potesse accedere a quel luogo. Correttamente e logicamente, i giudici del merito hanno, quindi, ritenuto che quella situazione di pericolo fosse stata posta in essere dal ricorrente e, ciò posto, altrettanto logicamente e correttamente, hanno divisato che tanto, in sostanza, radicava la penale responsabilità dell'imputato, il quale l'aveva posta in essere e nulla aveva fatto per eliminarla, nella pur prevedibile previsione che quel luogo di lavoro potesse essere frequentato da quanti, in particolare, a quei lavori attendevano. Ed in tale contesto non assume alcun rilievo che la dedotta iniziale copertura possa essere stata rimossa dal ricorrente su sollecitazione del committente TA (versione che la Corte territoriale reputa "scarsamente credibile"), giacché, a parte eventuali profili di cooperazione colposa, rimane che gli obblighi gravanti sul titolare (o contitolare) della posizione di garanzia non sono affatto dismettibili su sollecitazione di altri e - già s'è detto - non valgono a dismetterli private pattuizioni.
Anche per quanto concerne l'ultimo profilo di doglianza deve riconoscersi che il divisamente espresso dai giudici del merito si sottrae e rinvenibili vizi di illogicità e violazione di legge. Infatti, la circostanza che su quella apertura siano stati poi sistemati dei fogli di polistirolo asseritamene ad opera di altri (come s'è detto, la sentenza impugnata rileva che "si tratta di materiale che si apparteneva alla ditta del TI..."), correttamente è stata ritenuta non integrare una causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, ai sensi dell'art. 41 c.p., n. 2, giacché essa si inseriva in una serie causale antecedente, con essa si poneva in rapporto di interdipendenza, costituendone uno sviluppo evolutivo: non appare, perciò, censurabile, in termini di congruità, logicità e corrispondenza normativa, il conclusivo divisamento dei giudici del merito, che quella circostanza hanno ritenuto "fattore che ha agevolato la verificazione del fatto dannoso, ma (che) non costituisce causa sufficiente a determinare l'evento".
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2006.