Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2005, n. 5977
CASS
Sentenza 15 dicembre 2005

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In caso di subappalto dei lavori,è configurabile una esclusione di responsabilità dell'appaltatore solo nel caso in cui al subappaltatore sia affidato lo svolgimento di lavori, ancorchè determinati e circoscritti, che, però, svolga in piena ed assoluta autonomia organizzativa e dirigenziale rispetto all'appaltatore, non nel caso in cui la stessa interdipendenza dei lavori svolti dai due soggetti escluda ogni estromissione dell'appaltatore dall'organizzazione del cantiere. (la Corte ha altresì precisato che, nella ricorrenza delle anzidette condizioni, trattandosi di norme di diritto pubblico che non possono essere derogate da determinazioni pattizie, non potrebbero avere rilevanza operativa, per escludere la responsabilità dell'appaltatore, neppure eventuali clausole di trasferimento del rischio e della responsabilità intercorse tra questi e il subappaltatore).

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, in caso di subappalto dei lavori, ove questi si svolgano nello stesso cantiere predisposto dall'appaltatore, in esso inserendosi anche l'attività del subappaltatore per l'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, e non venendo meno l'ingerenza dell'appaltatore e la diretta riconducibilità (quanto meno anche) a lui dell'organizzazione del (comune) cantiere (non cessando egli di essere investito dei poteri direttivi generali inerenti alla propria predetta qualità), sussiste la responsabilità di entrambi tali soggetti in relazione agli obblighi antinfortunistici, alla loro osservanza ed alla dovuta sorveglianza al riguardo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/12/2005, n. 5977
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5977
    Data del deposito : 15 dicembre 2005

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