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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XI, sentenza 02/02/2026, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 603/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5238/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033230708000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2025, l'odierno deducente, Sig. Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2023 00332307 08 000, notificata in data 15.04.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 142,88 a titolo di TARSU/TIA per l'anno 2006, oltre sanzioni, interessi e spese.
Il ricorso, come evincibile dal documento, era affidato a plurimi motivi, tra cui, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Ato Me 1 Spa in Liquidazione con controdeduzioni depositate in data 04.11.2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze avversarie, asserendo la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione, segnatamente la fattura n. 2011079327 del 22.10.2011 e l'intimazione di pagamento n. 248366 del 14.11.2018.
Con ordinanza n. 3016/2025 del 07.11.2025 la Corte in funzione mnocratica, delibato il merito, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 23.01.2026.
In vista di tale udienza, la ricorrente depositava memoria illustrativa in data 12.01.2026 con cui venivano ulteriormente argomentate le difese e contestate le eccezioni di controparte.
All'udienza del 23.01.2026, come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è dirimente e assorbente rispetto a ogni altra censura.
Il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata attiene alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU) per l'annualità 2006. Secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione, i crediti relativi ai tributi locali, inclusa la TARSU, che si strutturano come prestazioni periodiche da corrispondersi annualmente in relazione a un presupposto impositivo destinato a rinnovarsi nel tempo, sono soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 31332/2023).
Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione per il credito del 2006 ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e si è compiuto il 31 dicembre 2011.
La società resistente ha eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione mediante la notifica di due atti: una fattura del 22.10.2011 e un'intimazione di pagamento del 14.11.2018. Tali difese sono infondate.
In primo luogo, con riferimento alla fattura del 2011, la società resistente non ha fornito in giudizio alcuna prova legale della sua avvenuta notifica al contribuente. L'onere di dimostrare la regolare notifica di un atto impositivo o, comunque, interruttivo della prescrizione grava sull'ente creditore, onere che nel caso di specie
è rimasto del tutto inadempiuto. La mera produzione in giudizio di una copia dell'atto non è sufficiente a tal fine.
In secondo luogo, e in via definitiva, anche qualora si volesse ammettere, in via meramente ipotetica, che la fattura del 2011 fosse stata regolarmente notificata e avesse avuto efficacia interruttiva, un nuovo termine quinquennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data della sua notifica, per poi scadere improrogabilmente nell'ottobre del 2016. L'intimazione di pagamento successiva, che la resistente assume di aver spedito solo in data 19.12.2018, è a sua volta palesemente tardiva, essendo intervenuta quando il credito era già ampiamente prescritto da oltre due anni. Un atto di costituzione in mora, per poter validamente interrompere la prescrizione, deve necessariamente intervenire prima che il relativo termine sia compiuto, essendo giuridicamente inefficace a far rivivere un diritto ormai estinto per il decorso del tempo.
Ne consegue che la pretesa tributaria per l'anno 2006, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (avvenuta nel 2025), era irrimediabilmente estinta per prescrizione.
L'accoglimento della predetta eccezione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione. Tuttavia, si osserva ad abundantiam che la mancata prova della notifica degli atti prodromici costituisce un ulteriore e autonomo vizio che inficia la legittimità della pretesa, in quanto viola la necessaria sequenza procedimentale e il diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa prima che essa venga iscritta a ruolo. Come ribadito dalla Suprema Corte, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato dalle ragioni esposte nell'atto impositivo impugnato, ed il soggetto impositore non può introdurre nel corso del giudizio ragioni di fatto o giuridiche nuove e diverse da quelle specificamente contestate;
a maggior ragione, non può fondare la propria pretesa su atti presupposti la cui notifica non è stata mai provata.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in fuzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00332307 08 000.
2. Condanna la società Ato Me 1 Spa in Liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore 1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01 2026.
Il Giudice Estensore
OL IN
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 11, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica: VALENTINI NICOLO', Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5238/2025 depositato il 04/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi, 126 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ato Me1 Spa In Liquidazione - 02683660837
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520230033230708000 TARSU/TIA 2006
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.07.2025, l'odierno deducente, Sig. Ricorrente_1, impugnava la cartella di pagamento n. 295 2023 00332307 08 000, notificata in data 15.04.2025, con cui gli veniva ingiunto il pagamento dell'importo di € 142,88 a titolo di TARSU/TIA per l'anno 2006, oltre sanzioni, interessi e spese.
Il ricorso, come evincibile dal documento, era affidato a plurimi motivi, tra cui, in via principale, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito e la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti.
Si costituiva in giudizio l'Ato Me 1 Spa in Liquidazione con controdeduzioni depositate in data 04.11.2025, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione degli atti presupposti e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze avversarie, asserendo la regolare notifica di atti interruttivi della prescrizione, segnatamente la fattura n. 2011079327 del 22.10.2011 e l'intimazione di pagamento n. 248366 del 14.11.2018.
Con ordinanza n. 3016/2025 del 07.11.2025 la Corte in funzione mnocratica, delibato il merito, accoglieva l'istanza cautelare e sospendeva l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato, fissando per la trattazione del merito l'udienza del 23.01.2026.
In vista di tale udienza, la ricorrente depositava memoria illustrativa in data 12.01.2026 con cui venivano ulteriormente argomentate le difese e contestate le eccezioni di controparte.
All'udienza del 23.01.2026, come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è dirimente e assorbente rispetto a ogni altra censura.
Il credito oggetto della cartella di pagamento impugnata attiene alla Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti
Solidi Urbani (TARSU) per l'annualità 2006. Secondo il consolidato e costante orientamento della Corte di Cassazione, i crediti relativi ai tributi locali, inclusa la TARSU, che si strutturano come prestazioni periodiche da corrispondersi annualmente in relazione a un presupposto impositivo destinato a rinnovarsi nel tempo, sono soggetti al termine di prescrizione breve di cinque anni, ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. (cfr. ex multis Cass. n. 4283/2010; Cass. n. 23397/2016; Cass. n. 31332/2023).
Nel caso di specie, il termine quinquennale di prescrizione per il credito del 2006 ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2007 e si è compiuto il 31 dicembre 2011.
La società resistente ha eccepito l'avvenuta interruzione della prescrizione mediante la notifica di due atti: una fattura del 22.10.2011 e un'intimazione di pagamento del 14.11.2018. Tali difese sono infondate.
In primo luogo, con riferimento alla fattura del 2011, la società resistente non ha fornito in giudizio alcuna prova legale della sua avvenuta notifica al contribuente. L'onere di dimostrare la regolare notifica di un atto impositivo o, comunque, interruttivo della prescrizione grava sull'ente creditore, onere che nel caso di specie
è rimasto del tutto inadempiuto. La mera produzione in giudizio di una copia dell'atto non è sufficiente a tal fine.
In secondo luogo, e in via definitiva, anche qualora si volesse ammettere, in via meramente ipotetica, che la fattura del 2011 fosse stata regolarmente notificata e avesse avuto efficacia interruttiva, un nuovo termine quinquennale di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere dalla data della sua notifica, per poi scadere improrogabilmente nell'ottobre del 2016. L'intimazione di pagamento successiva, che la resistente assume di aver spedito solo in data 19.12.2018, è a sua volta palesemente tardiva, essendo intervenuta quando il credito era già ampiamente prescritto da oltre due anni. Un atto di costituzione in mora, per poter validamente interrompere la prescrizione, deve necessariamente intervenire prima che il relativo termine sia compiuto, essendo giuridicamente inefficace a far rivivere un diritto ormai estinto per il decorso del tempo.
Ne consegue che la pretesa tributaria per l'anno 2006, al momento della notifica della cartella di pagamento impugnata (avvenuta nel 2025), era irrimediabilmente estinta per prescrizione.
L'accoglimento della predetta eccezione assorbe gli ulteriori motivi di ricorso relativi alla nullità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione. Tuttavia, si osserva ad abundantiam che la mancata prova della notifica degli atti prodromici costituisce un ulteriore e autonomo vizio che inficia la legittimità della pretesa, in quanto viola la necessaria sequenza procedimentale e il diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere posto in condizione di conoscere le ragioni della pretesa prima che essa venga iscritta a ruolo. Come ribadito dalla Suprema Corte, l'oggetto del dibattito processuale è delimitato dalle ragioni esposte nell'atto impositivo impugnato, ed il soggetto impositore non può introdurre nel corso del giudizio ragioni di fatto o giuridiche nuove e diverse da quelle specificamente contestate;
a maggior ragione, non può fondare la propria pretesa su atti presupposti la cui notifica non è stata mai provata.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Messina, in fuzione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 295 2023 00332307 08 000.
2. Condanna la società Ato Me 1 Spa in Liquidazione alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 300,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Difensore 1, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 23.01 2026.
Il Giudice Estensore
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