Articolo 70 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
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1 gennaio 2000
Art. 70. (Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all' articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , introdotto dall' articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , come sostituita dall' articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208 , gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell' articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni, le autorizzazioni' di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell' articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999, n. 208 , le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla tabella di cui all' articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e successive modificazioni e le leggi vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate, rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente legge.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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