Art. 4.
A decorrere dal 1 luglio 1956, sono abrogati l'ultimo comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , e ogni altra disposizione, anche regolamentare, incompatibile con le norme della presente legge.
A decorrere dal 1 luglio 1956, sono abrogati l'ultimo comma dell' art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1451 , e ogni altra disposizione, anche regolamentare, incompatibile con le norme della presente legge.