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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1545 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 504 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1799/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 1545 del 15.01.2025, notificato il 16.01.2025, con il quale il Comune di Castellaneta ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 809,00 (comprensiva di accessori) a titolo di IMU dovuta per l'anno 2016 in relazione all'immobile indicato (Foglio 128, part. 01918, sub 001).
Ha eccepito :
1-La estinzione del diritto per decorso del termine ex art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
-Inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento laddove eseguito da operatore postale privo di licenza individuale speciale e non perfezionato con l'invio di raccomandata informativa .
2-Insussistenza della pretesa (atteso che nell'anno in discussione l'immobile era interessato da lavori di ristrutturazione solo all'esito dei quali essa ricorrente ).
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI CASTELLANETA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo , siccome rappresentato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2012, punto 9.1 la possibilità per gli Uffici Finanziari di provvedere alla notifica diretta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, è prevista – in alternativa alle altre forme di notifica contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (art. 60, DPR n. 600/1973)- dall'art. 14 della Legge n. 890/1982, che consente la notifica postale diretta –vale a dire senza intermediazione di un agente notificatore, quale l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell'ufficio finanziario- con riguardo a tutti “gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”- nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge , laddove tale modalità di notifica “analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario”.
L'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 ha consentito la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi anche da parte degli enti locali.
La notifica a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita secondo l'art. 14 Legge n. 890/1982 (siccome novellato dall'art. 20, Legge n. 146/1998), segue, pertanto, le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla Legge n. 890/1982.
Ne consegue che, siccome affermato dal giudice di legittimità (Cass., ord. n. 25712 del 22.9.2021), quando l'Ufficio (finanziario o dell'ente locale) si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata
“alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982” e, pertanto, non solo “non va redatta alcuna relata di notifica (Cass. n. 34260 del 2019, Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 14501 del 2016, Cass. n. 9240 del 2019), ma, in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questo ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto della persona rinvenuta dall'Banca_1 , non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.
Come ribadito sempre dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 26371 del 30.9.2025, in tema di notifica diretta degli atti impositivi da parte della Amministrazione Finanziaria (o Enti Locali), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario , la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (ovvero dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'Agente Postale, sebbene non tenuto, vi abbia proceduto).
Nella specie l'avviso di accertamento presupposto del sollecito qui impugnato (n. 504 del 05.10.2021, spedito all'indirizzo di residenza della destinataria, come da visura anagrafica storica) è stato tempestivamente notificato dall'operatore postale OC SR (titolare di licenza individuale, sufficiente per la notifica dell'atto con modalità cd semplificata, cui, ripetesi, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982) : stante la assenza del destinatario, l'atto impositivo è stato depositato presso l'Ufficio Postale e la notifica si è perfezionata il 26.02.2021.
La omessa impugnazione del prefato accertamento ha determinato la definitività della pretesa.
Il motivo (risolutivo e d assorbente) è pertanto infondato.
-Ad ogni buon conto, del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, atteso che la riferita inagibilità / e inabitabilità (per la necessità di esecuzione di lavori di ristrutturazione) , che comunque non prevede la totale esenzione (ma solo la riduzione nella misura del 50%) dal pagamento del tributo, avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita denuncia, che non risulta in atti ovvero, in ogni caso , essere riconducibile a lavori necessari in seguito a degrado improvviso o disfunzione strutturale dell'immobile (cfr. Cass. n. 5804 del 24.2.2023) , nel mentre , nella specie, le opere indicate dalla ricorrente sono piuttosto riconducibili a manutenzione ordinaria.
E vale ricordare che, secondo costante e pacifico indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità (da ultimo Cass., ord. n. 14890 del 28.5.2024, che richiama n. 4333/2018, n. 15407/2017, n. 5933/2013, n. 2945/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ex art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o alla interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerate (norme, nella specie, chiare , inequivoche ed inequivocabili).
Da qui il rigetto del ricorso . In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 535/2025 depositato il 08/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Castellaneta - Piazza Principe Di Napoli 74011 Castellaneta TA
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 1545 IMU 2016
- INVITO AL PAGAMENTO n. 504 IMU 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1799/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti: il difensore del ricorrente si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso il sollecito di pagamento n. 1545 del 15.01.2025, notificato il 16.01.2025, con il quale il Comune di Castellaneta ha richiesto il pagamento della complessiva somma di Euro 809,00 (comprensiva di accessori) a titolo di IMU dovuta per l'anno 2016 in relazione all'immobile indicato (Foglio 128, part. 01918, sub 001).
Ha eccepito :
1-La estinzione del diritto per decorso del termine ex art. 1, comma 161, Legge n. 296/2006
-Inesistenza della notifica del presupposto avviso di accertamento laddove eseguito da operatore postale privo di licenza individuale speciale e non perfezionato con l'invio di raccomandata informativa .
2-Insussistenza della pretesa (atteso che nell'anno in discussione l'immobile era interessato da lavori di ristrutturazione solo all'esito dei quali essa ricorrente ).
Si è costituito in giudizio il COMUNE DI CASTELLANETA, confermando la legittimità e la correttezza del proprio operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-In ordine al primo motivo , siccome rappresentato dalla Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 25/2012, punto 9.1 la possibilità per gli Uffici Finanziari di provvedere alla notifica diretta degli atti tributari, compresi gli avvisi di accertamento esecutivi, è prevista – in alternativa alle altre forme di notifica contenute innanzitutto nella disciplina di riferimento in tema di notifiche (art. 60, DPR n. 600/1973)- dall'art. 14 della Legge n. 890/1982, che consente la notifica postale diretta –vale a dire senza intermediazione di un agente notificatore, quale l'ufficiale giudiziario, il messo comunale o il messo speciale dell'ufficio finanziario- con riguardo a tutti “gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente”- nel rispetto delle modalità previste dalla stessa legge , laddove tale modalità di notifica “analogamente alle altre forme previste per legge, assicura la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario”.
L'art. 1, comma 161, legge n. 296/2006 ha consentito la notifica diretta a mezzo posta degli atti impositivi anche da parte degli enti locali.
La notifica a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita secondo l'art. 14 Legge n. 890/1982 (siccome novellato dall'art. 20, Legge n. 146/1998), segue, pertanto, le regole del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati e non quelle di cui alla Legge n. 890/1982.
Ne consegue che, siccome affermato dal giudice di legittimità (Cass., ord. n. 25712 del 22.9.2021), quando l'Ufficio (finanziario o dell'ente locale) si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata
“alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982” e, pertanto, non solo “non va redatta alcuna relata di notifica (Cass. n. 34260 del 2019, Cass. n. 17598 del 2010, Cass. n. 14501 del 2016, Cass. n. 9240 del 2019), ma, in caso di notifica al portiere o a persona delegata al ritiro, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da questo ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario l'invio della raccomandata al destinatario (Cass. n. 8293 del 2018). D'altra parte, in siffatta evenienza, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto della persona rinvenuta dall'Banca_1 , non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario (Cass. n 19795 del 2017 e n. 29642 del 2019)”.
Come ribadito sempre dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n. 26371 del 30.9.2025, in tema di notifica diretta degli atti impositivi da parte della Amministrazione Finanziaria (o Enti Locali), in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario , la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data di rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (ovvero dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'Agente Postale, sebbene non tenuto, vi abbia proceduto).
Nella specie l'avviso di accertamento presupposto del sollecito qui impugnato (n. 504 del 05.10.2021, spedito all'indirizzo di residenza della destinataria, come da visura anagrafica storica) è stato tempestivamente notificato dall'operatore postale OC SR (titolare di licenza individuale, sufficiente per la notifica dell'atto con modalità cd semplificata, cui, ripetesi, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982) : stante la assenza del destinatario, l'atto impositivo è stato depositato presso l'Ufficio Postale e la notifica si è perfezionata il 26.02.2021.
La omessa impugnazione del prefato accertamento ha determinato la definitività della pretesa.
Il motivo (risolutivo e d assorbente) è pertanto infondato.
-Ad ogni buon conto, del pari infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, atteso che la riferita inagibilità / e inabitabilità (per la necessità di esecuzione di lavori di ristrutturazione) , che comunque non prevede la totale esenzione (ma solo la riduzione nella misura del 50%) dal pagamento del tributo, avrebbe dovuto costituire oggetto di apposita denuncia, che non risulta in atti ovvero, in ogni caso , essere riconducibile a lavori necessari in seguito a degrado improvviso o disfunzione strutturale dell'immobile (cfr. Cass. n. 5804 del 24.2.2023) , nel mentre , nella specie, le opere indicate dalla ricorrente sono piuttosto riconducibili a manutenzione ordinaria.
E vale ricordare che, secondo costante e pacifico indirizzo giurisprudenziale del giudice di legittimità (da ultimo Cass., ord. n. 14890 del 28.5.2024, che richiama n. 4333/2018, n. 15407/2017, n. 5933/2013, n. 2945/2013) le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ex art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o alla interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalla stessa espressamente considerate (norme, nella specie, chiare , inequivoche ed inequivocabili).
Da qui il rigetto del ricorso . In applicazione dei principi di causalità e di soccombenza condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Condanna parte ricorrente al pagamento in favore del Comune di Castellaneta delle spese del giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Così deciso in Taranto in data 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)